Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06059

Atto n. 4-06059

Pubblicato il 4 febbraio 2004
Seduta n. 530

FABRIS. - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti. -

Premesso:

che la legge delega n. 85 del 22 marzo 2001 introduceva, per la prima volta in Italia, il principio dell’idoneità alla guida del ciclomotore, consentendo al nostro Paese di allinearsi alla maggior parte degli altri Stati europei;

che tra le modifiche al nuovo codice della strada recentemente varate dal Parlamento è previsto che sia la scuola pubblica a garantire il rilascio gratuito del certificato di abilitazione alla guida del ciclomotore (il cosiddetto patentino), e tale provvedimento è destinato ad impegnare naturalmente il mondo delle scuole;

che il decreto legislativo n. 9 del 15 gennaio 2002 fissava le modalità per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, il cosiddetto “patentino”, stabilendo che i corsi abilitanti possano essere frequentati, a pagamento, nelle autoscuole, e gratuitamente nelle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria;

che, in particolare, il citato decreto prevede che “(…) ai fini dell’organizzazione dei corsi le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale (…)”;

che l’entrata in vigore delle modifiche previste da tale decreto era stata più volte spostata dal Governo e finalmente fissata al 1° gennaio 2003;

che il decreto-legge n.236 del 25 ottobre 2002 posticipava di 6 mesi la data di attuazione delle modifiche di cui al decreto legislativo n. 9 del 15 gennaio 2002, che viene quindi rinviata al 30 giugno 2003;

che il decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003 sancisce definitivamente l’obbligo del “patentino” per la guida del ciclomotore e le modalità per il suo conseguimento, così come previste dal decreto legislativo del 15 gennaio 2002;

che l’obbligo di possedere il certificato per circolare sulle strade decorre già a partire dal 1° luglio 2004;

che, al riguardo, la Direzione generale per lo status dello studente, le politiche giovanili e le attività motorie del Dipartimento per i servizi nel territorio del Ministero dell'istruzione ha emanato le "Linee guida" sul certificato di idoneità alla guida del ciclomotore obbligatorio per i minorenni dal 1° luglio 2004;

che tali Linee guida, nel paragrafo relativo agli "utenti", stabiliscono che: "partecipano agli esami le studentesse e gli studenti, che abbiano compiuto i 14 anni e siano minori di 18 anni (articolo 6 del decreto legislativo n. 9/02), che abbiano presentato domanda di ammissione e abbiano frequentato regolarmente il corso". E ancora che: "ferme restando le condizioni sopra richiamate, è possibile consentire la partecipazione ai corsi anche ai tredicenni che compiano 14 anni nell'arco dell'anno scolastico (art. 18 del decreto legislativo n. 9/02);

considerato:

che numerosissimi studenti compiono il 14° anno di età solo dopo la fine dell'anno scolastico didattico e /o amministrativo;

che, stando a quanto previsto dalla normativa attuale, si determinerebbero le condizioni per cui uno studente che compie 14 anni solo dopo la fine dell'anno scolastico, sia esso didattico o amministrativo, pur avendo frequentato il corso per il conseguimento del "patentino", dovrebbe poi unirsi alla sessione d'esame dell'anno successivo per partecipare alla prova d'esame;

che, stando così le cose, moltissimi studenti potrebbero dichiararsi disinteressati a frequentare i corsi, con conseguente aggravio di costi e depauperamento di risorse a carico delle scuole per l'organizzazione e la gestione di tali corsi;

che la legge, conferendo ai destinatari la facoltà o di seguire un corso - gratuito presso le scuole o a pagamento presso le autoscuole -, contestualmente obbliga le istituzioni scolastiche all'organizzazione dei corsi, e ciò indipendentemente dalle problematiche organizzative che ne potrebbero derivare,

si chiede di sapere:

se il Ministro competente, alla luce di quanto rilevato nella presente interrogazione, non ritenga opportuno modificare la normativa di indirizzo attualmente in vigore, stabilendo che anche lo studente che non abbia compiuto i 14 anni entro la fine dell'anno scolastico didattico e/o amministrativo di riferimento possa comunque sostenere l'esame per il conseguimento del cosiddetto "patentino". E ciò anche in considerazione del fatto che nessuna norma del nuovo codice della strada stabilisce aprioristicamente che l'esame per il conseguimento del patentino debba essere sostenuto solo dopo il compimento del 14° anno di età;

quali siano i motivi per i quali anche i tredicenni che non abbiano compiuto i 14 anni nell'arco dell'anno scolastico non possano partecipare ai corsi per il conseguimento del patentino;

come il Ministro competente valuti la possibilità che lo studente che non abbia ancora compiuto i 14 anni sostenga ugualmente l'esame per il conseguimento dello stesso e che solo dopo il compimento del 14° anno di età, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo codice della strada, il patentino possa essere a lui rilasciato o da un funzionario della motorizzazione civile ovvero dall'operatore responsabile della gestione del corso;

quali provvedimenti si intenda assumere per tutti quegli studenti e quelle studentesse che non compiano i 14 anni entro la fine dell'anno scolastico e che, terminata la scuola dell'obbligo, scelgano o di non proseguire gli studi o di frequentare corsi di formazione professionale organizzati dalla regione.