Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1025

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 1025


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1996

Integrazione dell'articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari






ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8, "Diritto allo studio universitario", la regione Emilia-Romagna aveva delegato le funzioni amministrative concernenti gli interventi per il diritto allo studio universitario ai comuni sede di università e di istituti di istruzione superiore.
La delega delle suddette funzioni era stata poi confermata dalla successiva legge regionale 19 ottobre 1990, n. 46, "Nuove norme sul diritto allo studio universitario" ed estesa ai comuni della Romagna, sedi di decentramenti universitari, con legge regionale 19 luglio 1991, n. 20, "Deroga temporanea agli articoli 22 e 23 ed integrazione all'articolo 21 della legge regionale 19 ottobre 1990, n. 46, "Nuove norme sul diritto allo studio universitario"".
La Corte costituzionale, inoltre, in merito al ricorso presentato dalla regione Emilia-Romagna dopo l'emanazione della legge statale 2 dicembre 1991, n. 390, "Norme sul diritto agli studi universitari" aveva ritenuto che la medesima legge di riferimento non escludesse la possibilità, pur limitandola, di una delega dei poteri regionali ai comuni in questa materia (Sentenza 17 giugno 1992, n. 281).
L'esperienza di questi tredici anni induce pertanto la regione Emilia-Romagna a valorizzare l'intervento dei comuni (sede di ateneo nonché di corsi universitari), attraverso il mantenimento a questi delle funzioni amministrative relative al diritto allo studio universitario.
Si propone pertanto una modificazione della legge statale che preveda in modo esplicito tale possibilità e assicuri alle regioni una piena potestà nell'individuare le modalità di esercizio delle proprie funzioni, garantendo altresí alle università la partecipazione alla gestione medesima.
La proposta prevede di integrare l'articolo 25 della legge statale con un comma 2- bis che consenta alle regioni di attribuire ai comuni sede di ateneo o di corsi universitari la delega delle funzioni amministrative in materia di diritto allo studio universitario.
In questo modo si permette alle regioni di utilizzare le esperienze maturate, percorrendo le strade ritenute piú idonee per valorizzare e qualificare la ricca attività realizzata nel campo del diritto allo studio universitario.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, é inserito il seguente comma:

"2- bis . Le regioni possono altresí delegare ai comuni sede di ateneo o di corsi universitari le funzioni amministrative in materia di diritto allo studio universitario. I comuni assicurano la partecipazione delle università nell'esercizio delle funzioni delegate, in coerenza con quanto disposto nei commi 1 e 2. I comuni delegati possono provvedere alla gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario mediante l'utilizzo delle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando la possibilità di affidarne la gestione ai soggetti indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo.".