Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-04698
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Atto n. 4-04698
Pubblicato il 15 ottobre 2015, nella seduta n. 524
AIELLO - Ai Ministri della salute e per la semplificazione e la pubblica amministrazione. -
Premesso che:
in merito al tema dell'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, l'articolo 97, comma terzo, della Costituzione stabilisce che "Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi previsti dalla legge";
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, riguardante il superamento del precariato in ambito sanitario, in parziale deroga al principio richiamato, prevede procedure riservate di accesso a tempo indeterminato ai ruoli della sanità per coloro che vi hanno svolto per più di 3 anni un lavoro subordinato a tempo determinato, oltre al personale dedicato alla ricerca con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
tale provvedimento va nella giusta direzione del superamento del precariato nella pubblica amministrazione, vera e propria piaga sociale per più di una generazione,
tuttavia, andrebbero risolte talune incongruità: nel definire l'ambito di applicazione dello stesso, all'articolo 2, il decreto richiama esclusivamente "il personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato";
la disposizione esclude dalla possibilità di partecipare alle procedure riservate il personale con contratti sia di collaborazione coordinata e continuativa (libero professionale) che di collaborazione a progetto, che molto spesso hanno prestato servizio presso i policlinici universitari per oltre 10 anni. Per di più, molti di loro sono stati anche ritenuti idonei in procedure concorsuali sul territorio nazionale ove esse si sono tenute;
è noto, infatti, che molto spesso le aziende sanitarie ed i policlinici universitari utilizzano queste figure contrattuali, reiterandole nel tempo, talvolta per oltre 15 anni, per far fronte alle esigenze di funzionamento delle strutture ospedaliere. È altrettanto noto che i lavoratori assunti con tali tipi di contratto, ancorché privi delle garanzie, dei diritti e del riconoscimento dell'anzianità di servizio, svolgono le stesse mansioni degli omologhi che hanno un contratto di lavoro subordinato (guardie, orari di servizio, subordinazione gerarchica, turnazioni settimanali programmate e qualunque attività analoga allo strutturato), il che rende palese che si tratta di falsi lavoratori autonomi;
ciò pone le aziende ospedaliere in una situazione di illegittimità che andrebbe sanata, anche al fine di evitare ricorsi diretti a conseguire, quanto meno, un risarcimento del danno per prestazione lavorativa di fatto ex art. 2126 del codice civile, con enorme danno per l'erario: un'ipotesi tanto più plausibile in considerazione del recente orientamento giurisprudenziale della Corte di giustizia europea con sentenza "Mascolo", recepita anche dalla suprema Corte di cassazione, sezione lavoro, n. 27363/2014 sull'abuso del precariato nella pubblica amministrazione;
considerato inoltre che:
un altro elemento di incongruità che dovrebbe essere ulteriormente sanato, in quanto suscettibile di essere censurato in sede giurisdizionale, è la mancata inclusione tra i soggetti idonei alle procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dei soggetti che abbiano conseguito un'idoneità concorsuale per dirigente medico a tempo indeterminato su base nazionale. Infatti una graduatoria concorsuale (emanata a seguito di una prova scritta, orale e pratica) ha maggior valore di un avviso pubblico (che prevede esclusivamente una valutazione per titoli e, talvolta, una prova orale); pertanto, non si capisce perché non se ne sia tenuto conto;
la possibilità di utilizzare graduatorie di altre amministrazioni è stata prevista dall'art. 9 della legge n. 3 del 2003, che rinvia ad apposito regolamento governativo le modalità e i criteri con cui le amministrazioni centrali "possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione". In attesa dell'emanazione di tale provvedimento, la legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) ha esteso a tutte le amministrazioni pubbliche l'utilizzo di tale strumento, prevedendo, all'art. 3, comma 61, la possibilità di "effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate";
con il decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, il legislatore ha ribadito, all'articolo 4, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;
la tematica è stata di recente affrontata dalla sezione regionale della Corte dei conti dell'Umbria che, con la delibera n. 124/2013, è intervenuta sulla corretta applicazione dell'art. 9 della legge n. 3 del 2003 e dell'art. 3, comma 61, della legge n. 350 del 2003, ossia sul tema dell'utilizzo delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate. Tale accordo, secondo i magistrati contabili, in linea con le espressioni della magistratura amministrativa, può avvenire anche successivamente all'approvazione della graduatoria in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni restrittive tali da ancorare il "previo accordo" ad una data anteriore alla "approvazione della graduatoria" o addirittura, alla "indizione della procedura concorsuale";
difatti l'utilizzo delle graduatorie (al pari dello lo scorrimento, come si vede nelle sentenze del Consiglio di Stato n. 4329/2012 e n. 6560/2012) trova causa nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e quindi il conseguente aggravio dei costi di una nuova selezione o di una procedura di mobilità. "La mobilità esterna - come precisato da recente pronuncia del Consiglio di Stato - non comporta alcun risparmio di spesa, attesa la maggior spesa per la nuova procedura, mentre sotto gli altri aspetti (migliore razionalità dell'organizzazione pubblica e della funzionalità dei suoi uffici), le due procedure di assunzione si equivalgono, attesa la garanzia di professionalità o già formate in ambito amministrativo per il personale in mobilità o accertata a mezzo regolare concorso per gli idonei";
da ciò si desume che chi abbia conseguito un'idoneità concorsuale nazionale, in servizio da almeno 3 anni presso un'azienda ospedaliera o policlinico, ben potrebbe essere chiamato in via diretta senza la necessità di approntare ulteriori procedure concorsuali, con rilevante risparmio per le casse dello Stato,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano valutare l'opportunità di ampliare l'ambito soggettivo del processo di superamento del precariato in ambito sanitario a tutti coloro che abbiano prestato servizio presso le aziende ospedaliere con contratti di collaborazione continuativa (libero professionale) reiterati per più di 3 anni e che siano in possesso di idoneità concorsuale attualmente valida, per evitare forme palesi di discriminazione e tutelare, al contempo, il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria attraverso la conservazione delle competenze già presenti nel settore.