Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-04181

Atto n. 4-04181

Pubblicato il 25 giugno 2015, nella seduta n. 473

CAPPELLETTI , BERTOROTTA , FUCKSIA , MONTEVECCHI , CASTALDI , GIROTTO , DONNO , MANGILI , SANTANGELO , MORONESE , AIROLA , BOTTICI , TAVERNA , GAETTI , PUGLIA - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'interno. -

Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

in data 26 settembre 2012 la S.E.B. (Società Escavi Berica) Srl ha depositato presso l'unità complessa (UC) VIA (valutazione impatto ambientale) della Regione Veneto un progetto per l'apertura di una nuova cava e al riguardo, la S.E.B. ha presentato una "domanda di compatibilità ambientale e contestuale approvazione e autorizzazione del progetto", ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 10 del 1999;

il progetto di cava denominato "S.E.B." è localizzato pressoché interamente nel comune di Albettone (Vicenza), in un'area tutelata da un vincolo paesaggistico individuato dal decreto ministeriale 23 settembre 1975;

la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, con la nota del 30 novembre 2012 prot. n. 0021949 CL. 34.19.04/9, ha espresso parere vincolante negativo richiamando e confermando la nota dell'8 novembre 2012, prot. n. 30836, della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza di cui si riporta uno dei passaggi che denota la gravità delle osservazioni svolte dalla Soprintendenza e riprese dalla Direzione regionale: "L'intervento è in totale contrasto con il vincolo di tutela D.M. 23/09/1975 in quanto elimina proprio alcune delle precipue forme oggetto del vincolo suddetto";

anche l'unità periferica Servizio forestale regionale di Vicenza, con la comunicazione acquisita dagli uffici dell'unità complessa VIA in data 18 gennaio 2013 prot. n. 25576, ha espresso un radicale parere negativo;

alla luce di tali pareri, gli uffici dell'U.C. V.I.A. hanno comunicato alla ditta S.E.B. il cosiddetto preavviso di rigetto, ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, tramite la nota del 21 febbraio 2013 prot. n. 27917. Il proponente, in seguito alla ricezione di detta comunicazione, con la nota del 5 febbraio 2013, ha chiesto la sospensione del procedimento. Gli uffici regionali hanno comunicato in data 1° marzo 2013 l'accoglimento della richiesta di sospensione a partire dal giorno 11 febbraio 2013;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

in seguito, la ditta S.E.B. ha presentato una variante volontaria al progetto che, a detta del proponente "riguarda prevalentemente l'adeguamento dello stesso alle osservazioni espresse dal Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo". In realtà, il nuovo progetto della cava S.E.B. prevede una limitatissima riduzione sia delle superfici di escavazione (da 221.700 metri quadrati a 196.200 metri quadrati), sia dei volumi (da 4.560.438 metri cubi a 3.873.000 metri cubi), con una produzione media di circa 258.000 metri cubi all'anno in un periodo di 15 anni, tanto da costituire una delle più grandi cave del Veneto;

con la nota del 7 giugno 2013 la ditta S.E.B. ha chiesto il riavvio della procedura di VIA in precedenza sospesa, accolta dagli uffici regionali tramite la comunicazione del 2 agosto 2013;

sul nuovo progetto la Direzione regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con la nota del 12 luglio 2013, ha espresso il proprio parere favorevole, che recepisce a sua volta il nuovo parere positivo espresso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza nella nota del 9 luglio 2013, prot. n. 19224, operando un radicale cambio di opinione rispetto a quanto pronunciato in precedenza. Infatti dal raffronto speculare del nuovo parere rispetto agli originari motivi di diniego si rileva che il nuovo parere favorevole non esprime una rinnovata valutazione positiva, ma si limita a subordinare l'intervento ad una serie di rigide prescrizioni per cercare di rendere il progetto compatibile con il vincolo paesaggistico;

tra queste prescrizioni, se ne legge una del tutto particolare che così recita testualmente: "8. la proposta di valorizzazione del patrimonio storico-culturale dovrà essere: coordinata in ogni fase, con la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici; condotta con la seguente tempistica: 15 mesi per la redazione del progettato da parte di CISA "A. Palladio" e 45 mesi per l'attuazione (complessivamente 5 anni), garantita la gestione dell'intero progetto anche dopo le fasi di realizzazione";

a parere degli interroganti, tale "proposta di valorizzazione del patrimonio storico-culturale" ha contribuito a cambiare il parere della Soprintendenza e della direzione regionale del Ministero;

dai documenti estratti dalla Soprintendenza di Verona emerge che: il sindaco di Albettone, Joe Formaggio, si sarebbe fatto parte diligente presso la Soprintendenza di Verona per l'avallo da parte di questa di un progetto denominato "Itinerario della pietra" legato al progetto di cava, dopo il parere contrario sulla cava S.E.B.; lo stesso sindaco di Albettone avrebbe coinvolto, senza una evidente ragione, il presidente del Centro internazionale di studi di architettura "Andrea Palladio" (C.I.S.A.), Amalia Sartori, nel progetto di escavazione con una nota del 27 maggio 2013, dopo il parere contrario del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e prima della presentazione della variante in riduzione, suggerendo la disponibilità delle ditte di escavazione presenti nel proprio territorio a collaborare alla realizzazione del progetto di ricerca e di valorizzazione storica della pietra calcarea; il sindaco di Albettone ha dichiarato alla stampa ("Il Giornale di Vicenza" del 9 ottobre 2013) che la Soprintendenza avrebbe dato parere positivo al progetto, vincolando il cavatore a restaurare l'antica colombara cinquecentesca e a ripristinare i resti del porto veneziano sul fiume Bisatto;

a parere degli interroganti, il sindaco di Albettone, quando parlava di "ditte di escavazione", in realtà, pensava esclusivamente alla S.E.B., il che è dimostrato dal fatto che solo la S.E.B. ha sottoscritto la convenzione con il C.I.S.A. per la realizzazione del progetto, come confermato dalla stessa S.E.B. Srl nella propria memoria di costituzione nel giudizio davanti al Consiglio di Stato: "la ditta ha profuso le proprie risorse nella realizzazione del progetto; risorse e capitali che sono stati investiti con ricaduta di significativi benefici anche per la collettività come dimostra l'accordo da ultimo siglato con il Centro Internazionale di Studi di Architettura A. Palladio di Vicenza (CISA) per dar corso al progetto di recupero della torre Colombara di Albettone, con un impegno complessivo di 200.000 € di cui il primo pagamento è stato erogato in data 28.7.14 (65.000 euro + IVA)";

il Comune di Albettone, promotore dell'iniziativa che ha trovato il consenso, oltre che del cavatore, anche della Soprintendenza e del C.I.S.A., ha dimostrato una certa vicinanza alla ditta cavatrice, o comunque un rapporto di non ostilità con la medesima, al punto che (caso più unico che raro, perché non accade facilmente che un Comune difenda una cava di quasi 4 milioni di metri cubi nel proprio territorio) l'amministrazione di Albettone, nel pendente processo amministrativo presso il Consiglio di Stato, ha svolto un poderoso intervento ad opponendum al ricorso presentato da "Italia Nostra" e altri esponenti. Per contro, nei confronti di un'altra autorizzazione di cava nel proprio territorio, di minore entità (finalizzata all'ampliamento del cantiere di cava Ca' Erizzo della società SIG SpA) rilasciata dalla Regione Veneto in data 4 giugno 2013, il Comune si era opposto proponendo un ricorso al TAR del Veneto assunto al numero di ruolo RG 554/2013;

considerato, inoltre, che:

la proposta di valorizzazione, fatta passare alla stregua di quelle "compensazioni" che possono essere ammesse ai fini del rilascio del parere di compatibilità ambientale, non è stata presa in considerazione dalla commissione ai fini del rilascio del parere VIA, bensì ai fini del rilascio del parere paesaggistico riguardante l'ammissibilità del progetto di cava in relazione al vincolo ministeriale paesaggistico, condizionando i propri poteri discrezionali di valutazione;

la legge regionale n. 44 del 1982 aveva previsto che l'attività di estrazione di materiali di cava dovesse essere disciplinata da una serie di strumenti pianificatori, tra i quali spicca per importanza il Piano regionale dell'attività di cava (P.R.A.C.), la cui adozione sarebbe dovuta avvenire entro 150 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, mentre i "criteri transitori" regolavano l'autorizzazione di nuove cave o di ampliamento delle esistenti;

il Piano regionale per l'attività estrattiva è stato adottato solo il 23 ottobre 2003, con 21 anni di ritardo; ed è stato riadottato, quindi non approvato, con delibera della Giunta regionale Veneto n. 2015 del 4 novembre 2013, e il regime transitorio è divenuto sostanzialmente definitivo. Il TAR Veneto si è più volte pronunciato considerando illegittimo il perdurante regime transitorio, con la conseguenza che gli atti approvativi di cave successivi sarebbero illegittimi;

il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 273 del 22 gennaio 2015, ha affermato che "a molti anni dall'entrata in vigore della l.r. n. 44 cit. e dopo che sono trascorsi alcuni anni dalla decisione di questo Consiglio (Sez. IV, n. 1188 del 2008 cit. che ha rilevato in un analogo giudizio l'inerzia della Regione Veneto nell'approvazione del PRAC), non può ritenersi che l'azione intrapresa da quest'ultima (…) sia connotata dal requisito della serietà". In altre parole il regime transitorio è divenuto sostanzialmente definitivo. E ciò non a caso, essendo funzionale a determinate categorie di operatori che l'attività di cava, anziché essere disciplinata dagli strumenti appositamente individuati dal legislatore regionale, rimanga disciplinata dagli scarni criteri (non a caso dichiaratamente transitori) che si desumono dall'art. 44 della legge regionale n. 44 del 1982;

se le previsioni contenute nel Piano regionale per l'attività estrattiva fossero state attuate, si sarebbe potuto estrarre un "volume massimo autorizzabile per il periodo di vigenza del Piano" pari a 2 milioni di metri cubi (in 10 anni) in tutta la Regione Veneto, cioè metà di quello autorizzato dalla Regione in una sola volta con la cava S.E.B. (3.873.000 metri cubi), 9 volte superiore a quello che lo stesso Piano avrebbe previsto per ogni singolo intervento. Infatti si afferma che: "Fermo restando il volume massimo attribuito a ciascun ambito estrattivo, possono essere autorizzate nuove cave e ampliamenti di cave esistenti a condizione che il volume autorizzabile per ciascuna cava non ecceda 400.000 mc";

nel procedimento che ha condotto all'autorizzazione per la nuova attività di cava, inoltre, è stato completamente omesso di assumere il parere, obbligatorio e vincolante, della Commissione tecnica provinciale per l'attività di cava, previsto dall'art. 24, della legge regionale n. 1 del 2004 approvata a suo tempo dalla Regione Veneto per mettere un "tampone/freno" al regime transitorio sulle attività estrattive;

l'intera procedura di VIA, presupposto necessario per il rilascio dell'autorizzazione di cava, sconta, a giudizio degli interroganti, un grave vizio derivante dalla illegittima composizione della commissione VIA, perché il ruolo di presidente della stessa, anziché essere attribuito al segretario regionale competente in materia ambientale, è stato ricoperto dal segretario regionale infrastrutture e mobilità, quindi di fatto violando le norme comunitarie sulla valutazione di impatto ambientale (al momento dei fatti l'ingegner Silvano Vernizzi), oltre che presidente di Veneto Strade e commissario delegato alla realizzazione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;

a parere degli interroganti la previsione legislativa è chiara in proposito, infatti l'art. 5, della legge regionale n. 10 del 1999 attribuisce il ruolo di presidente della commissione VIA a soggetti aventi specifiche competenze in materia ambientale. Al riguardo, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia, dottor Alberto Scaramuzza, nell'ordinanza cautelare emessa sul caso MOSE (Modulo Sperimentale Elettromeccanico), spiega come il sistema corruttivo creato in Veneto da alcuni imputati si era basato, tra le altre cose, su una sistematica destrutturazione dei meccanismi di controllo ambientale;

in relazione alla vicenda in esame, è in corso, sotto molteplici profili, un contenzioso presso la giustizia amministrativa da parte dell'associazione "Italia Nostra", associazione naturalistica "Berici Orientali" e altre 22 famiglie residenti in prossimità dell'area di cava, le quali ritengono vi possano essere altresì risvolti penali da segnalare alla competente procura della Repubblica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se a molti anni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 44 del 1982 e dopo che sono trascorsi alcuni anni dalla decisione del Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 1188 del 2008) che ha rilevato l'inerzia della Regione Veneto nell'approvazione del Piano regionale per l'attività di cava, oltre al recente pronunciamento del medesimo Consiglio che ha evidenziato che l'azione intrapresa dalla Regione Veneto non è connotata dal requisito della serietà, non intendano attivarsi presso le sedi di competenza affinché vengano imposti tempi certi di attuazione del Piano prevedendone in caso contrario il commissariamento;

se intendano adoperarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, affinché vengano chiariti i motivi per i quali sia stato nominato presidente della commissione VIA il segretario regionale infrastrutture e mobilità, l'ingegner Silvano Vernizzi, già presidente di Veneto Strade e commissario delegato alla realizzazione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;

se ritengano che la "proposta di valorizzazione del patrimonio storico-culturale" abbia contribuito a cambiare il parere della Soprintendenza e della direzione regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo condizionando i propri poteri discrezionali di valutazione;

se intendano, nell'ambito delle proprie competenze, adottare le opportune iniziative al fine di sollecitare un'attenta vigilanza sul coinvolgimento del presidente del C.I.S.A., nonché fare chiarezza sulle modalità con cui quest'ultimo avrebbe influito sull'ottenimento dell'autorizzazione del progetto di escavazione;

se non ritengano il sussistere di un evidente interesse del sindaco di Albettone e di conseguenza quali iniziative di competenza intendano adottare al riguardo;

se intendano intervenire presso i soggetti competenti al fine di garantire il rispetto delle leggi in materia.