Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 997

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 997


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori CAMO, FOLLONI, ZANOLETTI, GUBERT

e CIMMINO



COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1996

Verifiche sulla sussistenza dei requisiti per il godimento delle pensioni, assegni e indennità concessi ai minorati civili






ONOREVOLI SENATORI. - Fin da quando sono stati istituite le prestazioni pensionistiche in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti é stato previsto un sistema di controlli sulla sussistenza e permanenza dei requisiti sanitari e socio-economici prescritti per il diritto a dette prestazioni, affidando il compito ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica operanti presso le prefetture, all'epoca competenti alla concessione delle prestazioni (articolo 12 della legge 26 maggio 1970, n. 381, articolo 19 della legge 27 maggio 1970, n. 382, articolo 21 della legge 30 marzo 1971, n. 118).
La facoltà di procedere a detti controlli é stata ribadita dall'articolo 3- bis del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1977, n. 29, il quale ha precisato che, in caso di accertata insussistenza o di sopraggiunta perdita dei requisiti in questione, il provvedimento di revoca della prestazione economica ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento stesso. É stato, cioé, esplicitamente stabilito. in coerenza con i principi generali vigenti in materia, che non puó essere chiesta la restituzione di ratei pregressi.
A seguito del trasferimento della competenza accertativa dell'invalidità alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra (decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291), il compito del controllo é stato affidato anche al Ministero del tesoro, dal quale dette commissioni dipendono. É stato quindi previsto un sistema di verifiche basato su rigorosi accertamenti, i cui criteri applicativi sono stati fissati con decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293, modificato dal decreto 3 gennaio 1992, n. 148, e confermati dall'articolo 1, comma 9, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 5 agosto 1991, n. 387 Anche per queste verifiche é stato stabilito che l'eventuale revoca ha effetto dal primo giorno del bimestre successivo alla data del relativo provvedimento (articolo 9, comma 4, del citato decreto n. 293 del 1989).
Un nuovo tipo di verifiche, limitato al requisito reddituale, é stato introdotto con decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1992, n. 553, concernente l'obbligo, a carico dei titolari di pensioni o assegni erogati dal Ministero stesso, di presentare entro il 30 giugno di ogni anno una dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno precedente.
L'attuale normativa prevede quindi un duplice sistema di verifiche: il primo basato su accertamenti disposti dalle prefetture a seguito di informazioni desunte dall'anagrafe tributaria, dai tabulati dell'INPS, dell'INAIL e delle Direzioni provinciali del tesoro, nonché dalle dichiarazioni annuali dei redditi presentate dagli interessati; il secondo affidato al Ministero del tesoro, che predispone un programma annuale in relazione alla disponibilità dei medici facenti parte delle proprie commissioni sanitarie.
Questa normativa, già di per sé censurabile in quanto prevede una duplicità di organi per la medesima finalità, é divenuta ancora piú complicata con l'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'articolo 11, quarto comma, nel confermare il compito del Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - di effettuare verifiche programmate per accertare la sussistenza dei requisiti prescritti per il godimento delle pensioni, assegni o indennità corrisposti agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, stabilisce, innovando alle norme precedenti, che in caso di accertata insussistenza il provvedimento di revoca ha effetto dalla data dell'accertamento e quindi i ratei percepiti nel frattempo vanno recuperati.
La norma suindicata prevede inoltre che nel caso in cui l'interessato non rinuncia alla provvidenza di cui é in godimento, vale a dire contesta l'accertamento della insussi stenza dei requisiti di legge, scattano altre sanzioni, cioé vengono recuperati anche i ratei percepiti nell'ultimo anno precedente l'accertamento e se, avvalendosi della sua qualifica di invalido, é stato assunto presso una pubblica Amministrazione o un'azienda privata, il rapporto di lavoro é risolto di diritto dalla data dell'accertamento.
Ai fini dell'applicazione della norma, il Ministero del tesoro, rilevata l'insussistenza, invita l'interessato, con una procedura di cui é molto discutibile la legittimità, a rendere una dichiarazione di accettazione del provvedimento di revoca, avvertendolo che in caso di rifiuto saranno applicate le sanzioni sopra indicate.
L'invalido quindi é posto dinanzi all'alternativa se rinunciare al godimento della provvidenza economica (peraltro, senza conoscere tutti gli elementi sui quali si é basato il controllo del possesso dei requisiti) ovvero rischiare la condanna alla ripetizione dei ratei percepiti a decorrere da un anno prima della data dell'accertamento e perdere il posto di lavoro eventualmente conseguito in base alla legge sul collocamento obbligatorio. Un vero e proprio atto intimidatorio compiuto dalla pubblica Amministrazione, che sul piano psicologico influenza notevolmente l'invalido, già spaventato da una vasta e articolata campagna di propaganda, e lo induce a rinunce ingiustificate, da cui non puó piú tornare indietro poiché la rinuncia costituisce acquiescenza al provvedimento di revoca e quindi preclude la possibilità di adire le vie legali.
Ma c'é di piú. Poiché tra la data della visita medica disposta dal Tesoro in sede di verifica e la data di notifica all'interessato dell'esito della visita stessa generalmente intercorre un periodo di tempo non breve, durante il quale egli ha in buona fede continuato a percepire gli assegni, il recupero pone un problema penoso per l'invalido, che li ha utilizzati per far fronte ai bisogni piú elementari della vita e non é in grado di restituirli, e per la stessa pubblica Amministrazione, costretta ad instaurare un procedimento coattivo senza pratico risultato.
Oltre a queste considerazioni, la norma si presta a fondate censure di illegittimità costituzionale in quanto:

l'atto di rinuncia richiesto ad un soggetto che sia, in ipotesi, gravemente invalido, é inficiato dal ragionevole timore di evitare un danno piú grave, che puó addirittura compromettere la sua posizione lavorativa;
il recupero dei ratei pregressi, riscossi in buona fede, appare in contrasto con l'articolo 38 della Costituzione, che assicura al cittadino inabile e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale; é inoltre in contrasto col principio di eguaglianza poiché attua una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai pensionati INPS, per i quali i ratei percepiti in buona fede non sono ripetibili (articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88);
l'acquiescenza, determinata da detti motivi psicologici, al provvedimento di revoca della provvidenza economica costituisce violazione del diritto alla difesa, garantito dall'articolo 24 della Costituzione.

Per i suddetti motivi la norma in questione (quarto comma dell'articolo 11 della legge n. 537 del 1993) é stata sottoposta al riscontro di legittimità costituzionale dal pretore di Vigevano (ordinanza in data 28 luglio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale , serie speciale, n. 52 del 20 dicembre 1995) e dal pretore di Fermo (ordinanza in data 25 ottobre 1995, pubblicata nella Gazzetta ufficiale , serie speciale n. 53 del 27 dicembre 1995).
Non essendo peró prevedibile un intervento della Corte costituzionale in tempi brevi, l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, che per legge ha la rappresentanza e la tutela dell'intera categoria, ha prospettato la necessità di una iniziativa legislativa diretta all'abrogazione della norma in questione, lasciando in vigore la normativa precedente, che già prevede un sistema compiuto di verifiche, con l'osservanza dei precetti costituzionali in materia di recuperi.
A ció é diretto il presente disegno di legge, il quale non comporta oneri finanziari.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Le verifiche di competenza del Ministero del tesoro sulla sussistenza dei requisiti prescritti per il diritto e il godimento delle pensioni, assegni o indennità degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti sono effettuate con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293, modificato dal decreto 3 gennaio 1992, n. 148, dall'articolo 1, comma 9, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e dall'articolo 3, comma 2, del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Ministro del tesoro 5 agosto 1991, n. 387
2. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, é abrogato.
3. Resta ferma la competenza delle prefetture di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento delle provvidenze di cui al comma 1 secondo le norme contenute nell'articolo 3- ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1977, n. 29, nell'articolo 3, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nel relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Ministro dell'interno 31 ottobre 1992, n. 553, e nell'articolo 5, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.