Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 988

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 988


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa del senatore CARCARINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1996

Modifiche al codice penale per prevenire e reprimere

gli incendi boschivi







ONOREVOLI SENATORI. - Gli incendi boschivi che soprattutto nei mesi estivi distruggono sistematicamente e minacciano tutto il nostro patrimonio boschivo e forestale sono purtroppo opera nella stragrande maggioranza dei casi, valutati nell'80 per cento, di azioni criminali, mentre il rimanente 20 per cento é opera di chi sbadatamente e quindi per colpa, procura un serio pericolo alla incolumità pubblica distruggendo anche i boschi.
L'origine di tale odioso reato puó essere ricercata nel rapporto uomo-ambiente-edificabilità, anche se esiste già una legge nel nostro ordinamento, esattamente la legge 1º marzo 1975, n. 47, che nelle aree colpite da incendi pone dei vincoli di edificabilità.
Un dato peró deve comunque far riflettere solo nella prima metà dell'anno 1996, cioé dal periodo 1º gennaio al 30 giugno sono stati distrutti da incendi 11.700 ettari, questo fatto impone necessariamente almeno un'azione legislativa di dissuasione di tale reato.
Cosí inserendo un comma aggiuntivo all'articolo 423 (incendio) del codice penale si punisce con la reclusione da sei a dodici anni il responsabile di un incendio boschivo, con questa misura, forse un pó severa, riteniamo di porre un freno a quel reato che é sempre piú costante, dilagante ed allarmante perché pone anche in pericolo l'incolumità pubblica. Al tempo stesso consideriamo che si debba sanzionare con la reclusione da tre a cinque anni chi cagiona un incendio boschivo per colpa perché la punzione contenuta nell'articolo 449 (delitti colposi di danno), del nostro codice penale, crediamo contenga una sanzione non idonea per la gravità del fatto, anche se é stato commesso per colpa.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. All'articolo 423 del codice penale é aggiunto il seguente comma:

"Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste é punito con la reclusione da sei a dodici anni; se l'incendio é cagionato per colpa, la pena é della reclusione da tre a cinque anni".

Art. 2.

1. É abrogato il numero 5 dell'articolo 425 del codice penale.