Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05806
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Atto n. 4-05806
Pubblicato il 16 dicembre 2003
Seduta n. 509
SERVELLO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. -
Considerato che:
è tacito che i cambi di destinazione d'uso senza opere avvenuti prima dell'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non dovevano essere oggetto di condono edilizio. Quanto sopra è previsto della legge stessa (tipologia dell'abuso n. 4 della tabella allegata alla legge) ed esplicitamente ribadito nella circolare n. 3.356/25 del 1985, in Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'8/8/85, pag. 5.571;
dato che detta legge 47/85 all'art. 25, quarto comma, demandava alle regioni di stabilire i criteri "cui dovranno attenersi i comuni per l'eventuale regolamentazione delle destinazioni d'uso degli immobili nonché dei casi in cui per la variazione di esso sia richiesta la preventiva autorizzazione del sindaco", è evidente che l'eventuale abuso di cui trattasi (cambio d'uso senza opere) si poteva verificare solo in caso di violazione delle citate norme regionali e/o regolamenti comunali;
pertanto, la inclusione del mutamento di destinazione d'uso eseguito senza opere, nella tipologia 4 della tabella allegata alla citata legge 47/85 - chiarita come interpretazione autentica dall'art.2, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - deve intendersi riferita esclusivamente agli abusi commessi in violazione delle norme emanate (dalle Regioni e Comuni) in base al citato art. 25 della legge n. 47/85;
quindi tale interpretazione autentica (fornita dalla legge 662/96) può applicarsi, ove ne ricorrano i presupposti, solo ed esclusivamente ai condoni richiesti in base all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (di riapertura dei termini della legge 47/85), e per gli abusi commessi dopo l'entrata in vigore ed in violazione delle disposizioni emanate in base al citato art. 25, comma 4, della legge 47/85; il tutto fermo restando l'orientamento consolidato della giurisprudenza, richiamata anche dal Ministero nell'ultima parte della risposta alla precedente interrogazione, cui si fa riferimento con la presente.
dato che con la novella legge (art. 32 del decreto – legge 269/85 e art. 6, che peraltro, ancora una volta, si riferiscono tutte all'esecuzione di opere edili) si chiede conferma che il "cambio d'uso senza opere" va condonato (per gli abusi indicati nella fattispecie di cui ai precedenti punti n. 3 e n. 4), in base al decreto - legge 269/03, nella tipologia di abuso n. 3 (rif. Tab. D allegata allo stesso decreto-legge 269/03);
in riferimento alla interrogazione dello scrivente n. 4-05126 presentata in Senato il 31 luglio 2003 (atti del Senato del 31/07/03, all. al verbale n. 476) ed alla relativa risposta scritta, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del 30 ottobre 2003, recante la classifica 3146/ISS e il protocollo 4.015,
si chiede di sapere se si intenda fornire conferma della esatta interpretazione e modalità di applicazione delle norme ivi richiamate, secondo la casistica di dettaglio sopra riportata.