Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-03601

Atto n. 4-03601

Pubblicato il 10 marzo 2015, nella seduta n. 406

BUCCARELLA , PUGLIA , SANTANGELO , BULGARELLI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione. -

Premesso che:

con determinazione n. 146312 R.U. del 16 dicembre 2011 è stato bandito un concorso per assumere 69 dirigenti presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli il cui iter è stato sospeso dal TAR Lazio, con ordinanza n. 5888/2014, essendo stata rilevata la violazione del principio di collegialità da parte della commissione esaminatrice;

in data 26 novembre 2014, l'amministrazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con un nuovo ricorso ex art. 112, comma 5, del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ha chiesto "chiarimenti" su come eseguire esattamente la suddetta ordinanza del TAR Lazio;

il TAR Lazio, con nuova ordinanza del 12 gennaio 2015, ha indicato che "l'esatta esecuzione dell'ordinanza n. 5888/2014 postula la conservazione dello stato di fatto nelle more della decisione sul merito del ricorso n. 9045/2014". A parere degli interroganti tale precisazione sembra avere tutta l'aria di un monito a non indulgere in iniziative elusive della precedente ordinanza;

nel frattempo il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 192 del 13 gennaio 2015, ha respinto l'appello cautelare proposto da alcuni dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ma non dall'Agenzia stessa) avverso l'originaria ordinanza di sospensione delle procedure concorsuali;

a giudizio degli interroganti la decisone dei dipendenti di presentare direttamente ricorso indicherebbe che gli stessi funzionari controinteressati, in quanto incaricati di funzioni dirigenziali, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli non si fidano della loro amministrazione e preferiscono agire in proprio senza neanche il sostegno dell'Agenzia;

ad oggi presso l'Agenzia continuano ad essere attivi circa 150 incarichi dirigenziali conferiti a personale non dirigente la cui posizione, recentemente, è stata oggetto di una sequela di "sanatorie": l'articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento"), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; l'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15; l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

l'articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, è stato sottoposto al giudizio della Corte costituzionale con ordinanza della sezione IV del Consiglio di Stato, n. 5619, depositata il 26 novembre 2013, la cui udienza è stata fissata per il giorno 24 febbraio 2015; le successive normative relative alla "sanatoria" sono state ricondotte di fronte allo stesso giudice costituzionale (stessa udienza) con specifiche memorie aggiunte da parte di Dirpubblica (Federazione del pubblico impiego);

analoga situazione si presenta anche presso l'Agenzia delle entrate (circa 2.000 considerando l'avvenuta fusione con l'Agenzia del territorio), dove fin dall'anno 2000 il sindacato Dirpubblica ha avviato una serie di iniziative legali non certo contro i funzionari incaricati della direzione degli uffici dirigenziali bensì nei confronti del "sistema" che, eludendo le pratiche di buon andamento ed imparzialità, a giudizio degli interroganti risulterebbe tendente a fidelizzare funzionari incaricati da vertici amministrativi e politici conferendo loro incarichi dirigenziali anche con quelle che appaiono come violazioni delle leggi ordinarie e quelle costituzionali sul pubblico concorso. Anche tale contenzioso è sostanzialmente riassunto nelle valutazioni che dovrà esprimere la Corte costituzionale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno, nei limiti delle proprie attribuzioni, disporre accertamenti concreti ed approfonditi anche tramite l'ispettorato per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di acquisire elementi utili per intervenire in sede ordinamentale e di proposta legislativa con lo scopo di ripristinare un corretto funzionamento delle amministrazioni a tutto vantaggio della legittimità dell'azione amministrativa, attualmente minata, a parere dell'interrogante, dal dubbio sulla validità di atti amministrativi firmati da soggetti non aventi titolo;

se abbiano avviato, con iniziative di competenza, un'indagine interna per chiarire le responsabilità da parte di chi gestisce l'emanazione di bandi concorsuali e le relative procedure, che vengono regolarmente sanzionate dal giudice amministrativo con grave danno per l'organizzazione amministrativa, ma anche dei partecipanti e con gravissimo danno di immagine per la singola amministrazione, per la pubblica amministrazione in generale e per i pubblici funzionari che vi operano;

se gli elementi della vicenda siano stati acquisiti dal responsabile della prevenzione della corruzione ex lege 6 novembre 2012, n. 190, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in relazione ad eventuali atti illeciti collegati con procedure amministrative ripetutamente sanzionate dalla magistratura, ma anche in relazione ai comportamenti posti in essere da singoli dirigenti che appaiono in assoluta contraddizione con il codice di comportamento dei dipendenti pubblici contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, che ha carattere vincolante e natura disciplinare;

se risulti che Dirpubblica, che ha proposto i ricorsi che si susseguono da anni sostanzialmente accolti dalla magistratura amministrativa, sia mai stata convocata presso il Ministero dell'economia e delle finanze per un confronto sulla necessità di contemperare le esigenze operative delle Agenzie fiscali con il rispetto dei diritti e delle legittime aspettative dei funzionari operanti nelle amministrazioni.