Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-03392
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Atto n. 4-03392
Pubblicato il 10 febbraio 2015, nella seduta n. 387
NUGNES , BERTOROTTA , CAPPELLETTI , DONNO , PUGLIA , PAGLINI , CASTALDI , MORONESE , COTTI , MARTON - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno. -
Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
il servizio di igiene urbana a Grumo Nevano (Napoli) è stato effettuato dal 2006 al mese di luglio 2013 dalla ditta gruppo Capasso Srl, ex Capasso ecologia, con sede a Grumo Nevano, via G. Siani;
il servizio è stato regolato dal contratto d'appalto n. 748 del 29 marzo 2006 e dai successivi contratti di proroga fino a tutto il mese di luglio 2013;
il contratto n. 748 e successivi contratti di proroga erano subordinati alla delibera di Consiglio comunale n. 57 del 20 dicembre 2004, avente ad oggetto la gestione integrata dei rifiuti mediante affidamento a terzi;
il vincolante piano dell'appalto 2006-2013, approvato con la predetta delibera di Consiglio comunale n. 57/2004, a) imponeva al gestore del servizio l'utilizzo di mezzi ed attrezzature ad uso esclusivo del Comune di Grumo Nevano; b) gli imponeva l'impiego di mezzi di nuova costruzione o costruiti da non oltre 2 anni, così come previsto dalle linee guida per la redazione degli atti relativi all'affidamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, alle procedure di gara e d'esecuzione dei relativi appalti, di cui all'ordinanza del commissario per l'emergenza rifiuti per la Campania n. 27 del 22 gennaio 2004, espressamente richiamata nella delibera consiliare n. 57/2004 (punto h dell'ordinanza); c) prevedeva un ammortamento dei mezzi impiegati nel servizio calcolato su un periodo di 5 anni (schede tecniche automezzi ed attrezzature allegate alla delibera n. 57);
l'ordinanza del commissario n. 27/2004 prevede, al punto i, che: "Alla scadenza del contratto gli automezzi e le attrezzature, utilizzati per l'espletamento del servizio in modo esclusivo dalla Stazione Appaltante, qualora la stessa ne ravvisi la convenienza, saranno da questa acquisiti gratuitamente, fatti salvi i meri costi per i necessari passaggi di proprietà";
a luglio 2013 con determina del settore vigilanza n. 80 del 27 luglio 2013, ed a seguito di gara d'appalto, è stato affidato sempre alla ditta gruppo Capasso Srl il nuovo servizio di igiene urbana per la durata di 5 anni dal 2013 al 2018 e per l'importo di 8.776.421,96 euro (1.755.284,39 euro all'anno) oltre Iva;
a seguito dell'affidamento del nuovo servizio di igiene urbana, avvenuto con la suddetta determina del settore vigilanza n. 80/2013, in data 23 ottobre 2013 è stato sottoscritto con la ditta gruppo Capasso Srl il nuovo contratto d'appalto del servizio di igiene urbana per il periodo 2013-2018 (contratto n. 841/2013);
nel corso delle verifiche propedeutiche alla stipula del nuovo contratto d'appalto n. 841/2013 il sindaco di Grumo Nevano, per motivi che sfuggono alla comprensione degli interroganti, ha ritenuto di non dover acquisire gratuitamente gli automezzi impiegati dalla gruppo Capasso Srl nel precedente appalto (2006-2013), pur essendo questi: a) completamente ammortizzati già dal 2011; b) ancora impiegati dalla ditta anche nell'attuale servizio (contratto n. 841/2013); c) ritenuti dallo stesso sindaco idonei al nuovo servizio, così come si evince dalla sua risposta scritta ad un'interrogazione formulata da un consigliere comunale;
a giudizio degli interroganti, desta perplessità il comportamento dei dipendenti comunali addetti al controllo del servizio, i quali avrebbero presieduto alla chiusura del contratto di igiene urbana omettendo di segnalare l'opportunità di avvio delle dovute procedure di acquisizione gratuita, da parte del Comune, dei mezzi adibiti al servizio di igiene urbana nel contratto precedente appena conclusosi e gestito sempre dalla gruppo Capasso Srl;
l'amministrazione comunale ha versato dal luglio 2013 ad oggi, e continua a versare, mensilmente alla ditta le quote di ammortamento dei mezzi nuovi previsti nel piano industriale di cui al nuovo contratto di igiene urbana n. 841/2013 e relativo al periodo 2013-2018. In pratica nel nuovo servizio di igiene urbana il Comune di Grumo Nevano sta pagando per nuovi i mezzi già utilizzati nel precedente appalto, nonostante gli stessi risultino vetusti, completamente ammortizzati, e di fatto di proprietà del Comune;
l'art. 9 del capitolato speciale d'appalto stabilisce che i mezzi devono essere di proprietà del gestore, devono essere idonei e devono essere "nuovi". Gli stessi sono idonei, sono di proprietà del gestore ma, in base alla citata ordinanza commissariale, dovrebbero essere di proprietà del Comune di Grumo Nevano, e certamente non sono nuovi in quanto già impiegati nel precedente appalto;
altresì il piano industriale del nuovo appalto regolato dal contratto n. 841/2013 prevede un investimento iniziale per acquisto di mezzi, da parte del gestore del servizio, pari a complessivi 1.140.000 euro, investimento non effettuato, anche se lo stesso gestore percepisce regolarmente le quote di ammortamento di mezzi nuovi (di valore commerciale totale 1.140.000 euro) che allo stato non ha ancora acquistato continuando ad utilizzare i vecchi mezzi;
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
sempre in relazione al servizio di smaltimento dei rifiuti nel comune, a seguito dell'emergenza rifiuti in Campania lo smaltimento della frazione organica è avvenuto presso impianti fuori regione con una tariffa pari a 194,54 euro a tonnellata;
in particolare con contratto n. 792 del 30 ottobre 2009 il Comune di Grumo Nevano affida alla gruppo Capasso Srl il servizio di trasporto e smaltimento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, proveniente dalla raccolta differenziata, fuori dal territorio della Campania;
il servizio è affidato "in estensione dell'affidamento" al contratto n. 748/2006 relativo al servizio di igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;
in base al contratto n. 792/2009 e alla collegata determina del settore vigilanza, n. 69 del 7 ottobre 2009, deve essere corrisposta alla gruppo Capasso Srl la somma di 194,54 euro per ogni tonnellata di frazione organica trasportata e smaltita fuori del territorio della Campania, somma comprensiva sia dei costi di smaltimento che di quelli di trasporto;
il contratto n. 792/2009, con diversi e successivi atti (delibere di Giunta comunale e del commissario straordinario), è stato prorogato fino al 30 maggio 2013;
con determina del settore vigilanza n. 49 del 29 maggio 2013 è affidato alla Ecologia italiana Srl di Acerra (Napoli), tra l'altro, anche il servizio di recupero e smaltimento della frazione di rifiuto organico (cod. CER 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense) con decorrenza 1° giugno 2013 e, pertanto, da tale data sono ufficialmente terminati i conferimenti fuori dal territorio regionale;
essendo cessata la crisi dei rifiuti in Campania, dal mese di gennaio 2012 al mese di maggio 2013, dai Fir (formulario di identificazione dei rifiuti) risulta che lo smaltimento della frazione organica avveniva presso l'impianto della ditta Ecologia italiana situato in località Pantano di Acerra;
in tal modo la ditta ha potuto godere di una maggiorazione indebita sulla tariffa, proporzionale al costo dello smaltimento fuori regione;
considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti:
attualmente la tariffa per il servizio di smaltimento dell'umido presso l'impianto di Acerra sarebbe di circa 130 euro a tonnellata;
l'amministrazione comunale non sarebbe stata in grado di fornire spiegazioni convincenti in merito all'indebito pagamento per un servizio di cui l'ente non ha usufruito,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
se intendano attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, presso l'amministrazione competente affinché vengano accertate le anomalie descritte, in particolare: le ragioni per cui il Comune di Grumo Nevano continui a pagare le quote di ammortamento dei mezzi nuovi previsti nel contratto di igiene urbana n. 841/2013, quando questi ultimi in realtà sono già stati utilizzati nel precedente appalto e risultino vetusti, completamente ammortizzati e di proprietà del Comune stesso per effetto dell'ordinanza n 27/2004 del commissario per l'emergenza rifiuti per la Campania; i motivi per i quali, considerato che dal 30 gennaio 2012 al 31 maggio 2013 la gruppo Capasso Srl ha conferito la frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata presso un impianto sito ad Acerra e non in uno fuori dalla regione Campania, come prevedeva il contratto n. 792/2009, e in fase di liquidazione delle somme dovute per lo smaltimento non si sia tenuto conto di questo minor costo, visto che i formulari identificativi dei rifiuti riportavano chiaramente Acerra quale destinazione del rifiuto, e non sia stata mossa alcuna contestazione alla gruppo Capasso Srl; i presupposti per cui in fase di liquidazione non siano stati detratti i costi del mancato trasporto fuori regione dei rifiuti;
se non ritengano di adoperarsi nelle opportune sedi di competenza affinché vengano verificate eventuali violazioni contrattuali e inadempienze o omissioni da parte dei soggetti coinvolti nella vicenda e affinché siano valutati l'ammontare del danno economico provocato all'ente e i relativi atti da porre in essere per il recupero delle somme indebitamente pagate.