Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-03371

Atto n. 4-03371

Pubblicato il 4 febbraio 2015, nella seduta n. 386

CAPPELLETTI , MANGILI , SCIBONA , SANTANGELO , SERRA , CIOFFI , BUCCARELLA , CASTALDI , BLUNDO , DONNO , GIROTTO , BERTOROTTA , MOLINARI , FUCKSIA , MONTEVECCHI , LEZZI , MORRA , PUGLIA , GIARRUSSO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti. -

Premesso che:

in data 23 settembre 2006 veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la deliberazione n. 96 del CIPE del 29 marzo 2006, con la quale fu approvato il progetto preliminare della "Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta";

nel gennaio 2010, con avviso pubblicato sul quotidiano "Il Giornale di Vicenza", il commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza, nominato con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 agosto 2009, n. 3802, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 166, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, degli articoli 11 e 16, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e dell'articolo 8 della legge n. 241 del 1990, nonché dell'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3802, nella qualità di soggetto aggiudicatore dei lavori, comunicò l'avvio del procedimento finalizzato all'approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione della superstrada, già precedentemente dichiarato di pubblica utilità;

con il decreto n. 10 del 20 settembre 2010, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto in data 8 ottobre 2010, il commissario delegato portò a termine il procedimento suddetto e approvò il progetto definitivo della superstrada a pedaggio Pedemontana veneta, peraltro non integralmente;

tali complessivi atti adottati nel citato procedimento vennero impugnati da cittadini ricorrenti avanti il TAR del Lazio e tali procedimenti (n. 9983/2010 e n. 9985/2010) sono ancora pendenti poiché il TAR, con le ordinanze n. 6254 e n. 6255 del 21 giugno 2013, sollevò la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 6-ter, comma 3, del decreto-legge n. 79 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 131 del 2012, promulgata successivamente alla pronuncia, da parte del TAR Lazio, di 2 sentenze (n. 9232/2011 del 24 novembre 2011 e n. 10184/2011 del 24 dicembre 2011) con le quali il giudice amministrativo aveva annullato i medesimi provvedimenti;

nonostante la pendenza del procedimento avanti la Corte costituzionale, il commissario straordinario, il 19 marzo 2014, ha emesso i decreti di esproprio dei terreni che, in parte, sono stati notificati agli esponenti e, in parte, sono ancora in corso di elaborazione;

considerato che:

in data 31 luglio 2009 il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, Silvio Berlusconi, considerato "il grave pericolo per la salute fisica e psichica dei cittadini", firma la "dichiarazione dello stato d'emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio dei comuni Treviso e Vicenza";

tale dichiarazione segue una nota del 25 giugno 2009 a firma del presidente della Regione Veneto pro tempore Giancarlo Galan, con la quale si rappresenta l'esigenza di dichiarare lo stato di emergenza "al fine di poter sbloccare la procedura ed avviare la realizzazione di un'opera che andrebbe a superare una vera emergenza determinata dal traffico nel territorio regionale";

a parere degli interroganti, il provvedimento in rassegna costituisce una violazione ed un abuso dei poteri conferiti al Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto la dichiarazione dello stato di emergenza, ipotizzata per finalità strumentali, è carente degli elementi necessari a dare giustificazione all'emergenza e al fatto che essa sia fronteggiabile solamente con l'impiego di mezzi straordinari;

in seguito, si sono succedute innumerevoli proroghe dello stesso stato d'emergenza a partire dalla prima, sopraggiunta a breve distanza dalla scadenza che era stata fissata al 31 luglio 2010. Tutte le proroghe, generate da richieste della presidenza della Regione Veneto, a parere degli interroganti sono avvenute per le solite ragioni strumentali e si sono concluse con la rituale proroga motivata a partire dal permanere di situazioni che, di volta in volta, sono state ritenute esistenti, pure in assenza di qualsiasi riscontro obiettivo e verificabile che non fosse costituito dalla semplice affermazione del permanere di tali condizioni;

risulta agli interroganti che, a riscontro degli elementi necessari per dichiarare l'esistenza dello stato d'emergenza o per prorogarla, sono disponibili affermazioni generiche che non misurano uno specifico fenomeno, né individuano un evento storico, né un'impossibilità di realizzazione per via ordinaria di ciò che, in effetti, deve costituire il riparo della voluta emergenza né, tantomeno, alcuna attività di competenza di sindaci e prefetti che possa motivare a riconoscere la benché minima emergenza sul territorio dei comuni di Treviso e Vicenza e, meno ancora, sul territorio sul quale il commissario opera, ovvero quello delle due province;

secondo quanto stabilito dall'art. 10 del decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, la durata dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni e può essere prorogata fino a ulteriori 180 giorni, con ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri. Pertanto, a partire dal 15 ottobre 2013 non sono possibili proroghe o durate abnormi di uno stato d'emergenza come quello in esame, che invece dura dal 31 luglio 2009,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda, nell'ambito di competenza, attivarsi presso le amministrazioni competenti al fine di accertare la legittimità dell'emergenza dichiarata con l'ordinanza n. 3802 del 15 agosto 2009 e, in caso di esito negativo, come intenda agire per accertare le eventuali responsabilità e per ripristinare la legalità.