Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-03346
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Atto n. 4-03346
Pubblicato il 4 febbraio 2015, nella seduta n. 386
MANCONI - Ai Ministri della giustizia, dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. -
Premesso che:
Massimo Romagnoli, cittadino italiano, già deputato nella XV Legislatura, è detenuto dal 16 dicembre 2014 in un carcere di Podgorica con l'accusa di cospirazione e fornitura di armi all'organizzazione terroristica internazionale FARC, finalizzati all'uccisione di cittadini americani;
per tale accusa è stato emesso dalle autorità giudiziarie americane un mandato di arresto internazionale volto ad ottenere l'estradizione del cittadino italiano, sulla base di presunte violazioni del Titolo 18, Sezione 1114, dello United States Code;
gli addebiti a carico di Romagnoli, noti solo in parte, sono contenuti nell'atto di accusa (indictment), pubblicato dalla Procura di New York, nel quale si fa riferimento ad incontri videoregistrati tra 2 cittadini romeni ed agenti della DEA in incognito, l'agenzia americana volta a combattere il traffico di stupefacenti. Questi ultimi avrebbero finto di voler acquistare armi con lo scopo di compiere atti terroristici ai danni di cittadini americani. In tale contesto, Massimo Romagnoli è stato accusato di aver svolto un incontro a Tivat, in Montenegro, l'8 ottobre 2014 durante il quale si sarebbe reso disponibile a vendere armi, consapevole che queste sarebbero state destinate alle FARC;
simulando il proprio interesse alla transazione, gli agenti della DEA avrebbero istigato l'accusato a compiere le presunte illegalità. In proposito va ricordato che la Corte europea dei diritti umani ha dichiarato che l'interesse pubblico alla lotta al crimine non può giustificare l'uso in sede processuale di prove ottenute all'esito di istigazioni compiute da agenti di polizia, poiché ne risulterebbe una palese violazione del diritto a un equo processo;
dalla lettura dell'atto di accusa, si evince che non vi sarebbe traccia di transazioni finanziarie né cessioni di armi, circostanza confermata da Romagnoli il quale si dichiara innocente e non a conoscenza della destinazione delle armi; lo stesso ha sottolineato la natura squisitamente commerciale dell'incontro, svoltosi in assoluta trasparenza e nel rispetto delle regole;
risulta inoltre che Romagnoli sarebbe stato sottoposto ad interrogatorio per 3 ore da parte di alcuni agenti della DEA senza aver potuto contattare il proprio avvocato né avvalersi dell'assistenza dell'ambasciata;
l'incontro contestato, peraltro, si è svolto in territorio montenegrino ed è pertanto del tutto impropria la richiesta di giurisdizione da parte degli Stati Uniti;
per i reati oggetto di contestazione, la legge statunitense prevede una pena che va da un minimo di 17 anni fino all'ergastolo, mentre in Italia la pena per tale reato potrebbe variare da 15 giorni a 4 anni; pertanto l'estradizione negli Stati Uniti comporterebbe un trattamento discriminatorio nei confronti di Romagnoli; in merito si è espressa la Corte europea dei diritti umani con sentenza del 4 settembre 2014 (caso Trabelsi contro Belgio), rilevando che tale circostanza determina una violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani,
si chiede di sapere:
se e da quando i fatti richiamati risultino al Governo;
se i Ministri in indirizzo abbiano preso contatto con le autorità competenti del Montenegro al fine di accertare se sul loro territorio siano stati violati i diritti di Massimo Romagnoli, in particolare il diritto alla difesa e il diritto a non subire accuse attraverso l'istigazione di agenti in incognito, e se abbiano adottato provvedimenti a tutela del nostro connazionale;
quali misure il Governo italiano intenda intraprendere presso le autorità del Montenegro affinché non venga accolta la richiesta di estradizione negli Stati Uniti di Massimo Romagnoli.