Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 969
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 969
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori NAPOLI Bruno e NAPOLI Roberto
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1996
Ordinamento della professione di fisioterapista e istituzione dell'albo professionale dei fisioterapisti
ONOREVOLI SENATORI. - Se si considera il panorama europeo riguardo alla professione di fisioterapista, si rileva come tale operatore sia considerato l'unica figura qualificata dell'area riabilitativa.
L'Italia é, quindi, l'unico Paese europeo in cui coesistono piú figure professionali nell'ambito della terapia fisica e riabilitativa, svolgenti i medesimi compiti pur con formazioni di base differenti, a causa dell'arbitrarietà degli assessorati regionali predisposti alla formazione di tali figure.
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'articolo 6, stabilisce appositi criteri per l'individuazione delle figure professionali anche nell'area della riabilitazione, dai quali si evince che la formazione professionale dovrà essere univoca su tutto il territorio nazionale e svolgersi presso strutture universitarie od ospedaliere, previa autorizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Inoltre, la legge 19 maggio 1971, n. 403, all'articolo 1 detta nuove norme sulla figura professionale del massofisioterapista ed il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in data 25 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 1991, reca l'ordinamento didattico delle scuole universitarie dirette a fini speciali per terapisti della riabilitazione.
Tenuto conto delle disposizioni citate, al fine di pervenire ad una soluzione univoca che faccia chiarezza nel settore l'eterogeneità esistente, si sollecita l'approvazione del presente disegno di legge, che istituisce l'albo professionale dei fisioterapisti e stabilisce l'ordinamento di tale professione, individuata, in conformità alla legislazione degli altri Paesi europei, quale unica figura qualificata nell'area della riabilitazione.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. (Professione di fisioterapista) 1. É istituita la professione sanitaria di fisioterapista. a) elabora, anche con la collaborazione di specialisti in altre discipline, la definizione del programma di riabilitazione, volto all'individuazione ed al superamento dell'inabilità del disabile; 4. Il fisioterapista, attraverso la formazione complementare, integra la propria formazione di base con indirizzi di specializzazione nel settore della psicomotricità e della terapia occupazionale. |
Art. 2. (Requisiti per l'esercizio della professione) 1. Per l'esercizio della professione di fisioterapista é necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, aver conseguito l'abilitazione mediante apposito esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale istituto ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. |
Art. 3. (Istituzione dell'albo professionale 1. É costituito in ogni provincia il collegio dei fisioterapisti ed il relativo albo professionale. |
Art. 4. (Norme regolamentari) 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità, sono adottate le norme relative all'iscrizione ed alla cancellazione dall'albo professionale di cui all'articolo 3. |
Art. 5. (Norme transitorie) 1. In sede di prima applicazione della presente legge e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, é consentita l'iscrizione agli albi professionali dei fisioterapisti a coloro che siano in possesso del diploma di massofisioterapista conseguito ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, presso gli istituti a tali fini autorizzati. |