Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 969

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 969


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori NAPOLI Bruno e NAPOLI Roberto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1996

Ordinamento della professione di fisioterapista e istituzione dell'albo professionale dei fisioterapisti






ONOREVOLI SENATORI. - Se si considera il panorama europeo riguardo alla professione di fisioterapista, si rileva come tale operatore sia considerato l'unica figura qualificata dell'area riabilitativa.
L'Italia é, quindi, l'unico Paese europeo in cui coesistono piú figure professionali nell'ambito della terapia fisica e riabilitativa, svolgenti i medesimi compiti pur con formazioni di base differenti, a causa dell'arbitrarietà degli assessorati regionali predisposti alla formazione di tali figure.
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'articolo 6, stabilisce appositi criteri per l'individuazione delle figure professionali anche nell'area della riabilitazione, dai quali si evince che la formazione professionale dovrà essere univoca su tutto il territorio nazionale e svolgersi presso strutture universitarie od ospedaliere, previa autorizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Inoltre, la legge 19 maggio 1971, n. 403, all'articolo 1 detta nuove norme sulla figura professionale del massofisioterapista ed il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in data 25 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 1991, reca l'ordinamento didattico delle scuole universitarie dirette a fini speciali per terapisti della riabilitazione.
Tenuto conto delle disposizioni citate, al fine di pervenire ad una soluzione univoca che faccia chiarezza nel settore l'eterogeneità esistente, si sollecita l'approvazione del presente disegno di legge, che istituisce l'albo professionale dei fisioterapisti e stabilisce l'ordinamento di tale professione, individuata, in conformità alla legislazione degli altri Paesi europei, quale unica figura qualificata nell'area della riabilitazione.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

(Professione di fisioterapista)

1. É istituita la professione sanitaria di fisioterapista.
2. Il fisioterapista é l'operatore sanitario abilitato a svolgere, singolarmente od in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nell'area della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti ad eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.
3. In conformità alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:

a) elabora, anche con la collaborazione di specialisti in altre discipline, la definizione del programma di riabilitazione, volto all'individuazione ed al superamento dell'inabilità del disabile;
b) pratica autonomamente l'attività terapeutica per la rieducazione funzionale della disabilità motoria, psicomotoria e cognitiva del paziente, utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche ed occupazionali;
c) propone l'adozione di eventuali protesi ed ausili, curandone il loro uso e verificandone l'efficacia;
d) svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari ed in quelli ove siano richieste le sue competenze professionali.

4. Il fisioterapista, attraverso la formazione complementare, integra la propria formazione di base con indirizzi di specializzazione nel settore della psicomotricità e della terapia occupazionale.
5. Il percorso formativo del fisioterapista, ai sensi del presente articolo, é definito con decreto del Ministro della sanità e si con clude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree della riabilitazione, previo superamento di una apposita prova valutativa.
6. Il fisioterapista svolge la propria attività nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Art. 2.

(Requisiti per l'esercizio della professione)

1. Per l'esercizio della professione di fisioterapista é necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, aver conseguito l'abilitazione mediante apposito esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale istituto ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.
2. L'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di fisioterapista é definito ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 novembre 1990, n. 341, e secondo le modalità stabilite dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Art. 3.

(Istituzione dell'albo professionale
e del collegio dei fisioterapisti)


1. É costituito in ogni provincia il collegio dei fisioterapisti ed il relativo albo professionale.
2. Il collegio di cui al comma 1 ha il compito di curare la tenuta ed esercitare il controllo sugli iscritti all'albo professionale, costituito dai fisioterapisti che esercitano l'attività nel territorio di competenza del collegio medesimo.
3. É istituita la Federazione nazionale dei collegi dei fisioterapisti, con sede in Roma.

Art. 4.

(Norme regolamentari)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità, sono adottate le norme relative all'iscrizione ed alla cancellazione dall'albo professionale di cui all'articolo 3.
2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce, altresí, le disposizioni regolamentari relative alla tenuta degli albi professionali e a quanto altro risulti necessario per la corretta gestione dei collegi e della Federazione nazionale dei collegi dei fisioterapisti.

Art. 5.

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, é consentita l'iscrizione agli albi professionali dei fisioterapisti a coloro che siano in possesso del diploma di massofisioterapista conseguito ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, presso gli istituti a tali fini autorizzati.
2. É altresí consentita l'iscrizione a quanti abbiano conseguito il diploma di terapista della riabilitazione tramite gli specifici corsi di diploma universitario istituiti ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ovvero presso le specifiche scuole dirette a fini speciali di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazione, nonché a quanti abbiano conseguito il titolo ovvero l'attestato di terapista della riabilitazione presso le scuole universitarie, ospedaliere o comunque organizzate dalle unità sanitarie locali, ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, 10 febbraio 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 12 aprile 1974.
3. É consentita altresí l'iscrizione ai massofisioterapisti ed ai terapisti della riabilitazione non vedenti iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 2 della legge 11 gennaio 1994, n. 29.
4. I corsi di studio relativi alle figure professionali di terapista della riabilitazione e di massofioterapista, compresi quelli per non vedenti, sono soppressi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, garantendo comunque il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono, entro il predetto termine, al primo anno di corso.