Legislatura 14ª - Relazione N. 2512-A (ALLEGATO 3-II PARTE III)
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIV LEGISLATURA ———–
Nn. 2512 e 2513-A
ALLEGATO 3-II
PARTE III
RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
SUI
DISEGNI DI LEGGE
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (n. 2512)
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Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (n. 2513)
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ALLEGATO 3-II
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PARTE III
Dall’articolo 16 all’articolo 40
EMENDAMENTI
al disegno di legge finanziaria, esaminati dalla 5ª Commissione permanente,
con indicazione del relativo esito procedurale (l’esito degli emendamenti
indicati come accantonati è pubblicato nell’ultima parte del presente Allegato 3-II)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (n. 2512)
Art. 16.
16.1
Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Caddeo, Angius, Pizzinato
Respinto
Sostituire l’articolo con il seguente.
«Art. 16-bis. – (Istituzione del reddito minimo di inserimento). – 1. È istituito a decorrere dal 1º gennaio 2004, il reddito minimo di inserimento (RMI).
2. Il RMI è una misura di contrasto della povertà e dell’esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali di soggetti che non sono in grado temporaneamente di provvedere al mantenimento proprio e del nucleo famigliare.
3. Possono accedere al RMI i soggetti che non usufruiscono dei benefici previsti dalla legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, come mezzo di accompagnamento economico al reinserimento sociale.
4. Le prestazioni del RMI sono costituite da interventi monetari e da interventi integrativi, finalizzati a favorire l’inserimento lavorativo e sociale dei soggetti maggiorenni e il sostegno al nucleo famigliare. Le prestazioni del RMI costituiscono livello essenziale di assistenza ai sensi dell’articolo 9 e dell’articolo 22, comma 2, lettera a) della legge 8 novembre 2000 n. 328.
5. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza unificata, vengono stabilite le condizioni soggettive ed economiche per l’accesso al RMI.
6. Le Regioni, con propria legge, definiscono gli ambiti territoriali adeguati per l’esercizio associato delle funzioni comunali; possono stabilire, per aree specifiche, valori differenziali del RMI, in relazione a particolari condizioni socio-economiche delle aree medesime, sentito il Consiglio delle autonomie locali; ripartiscono le risorse tra gli ambiti territoriali, predispongono annualmente un rapporto che viene trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
7. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione degli interventi di Integrazione monetaria e sociale, nell’ambito della programmazione, nazionale, regionale e locale, prevista dalla legge 8 novembre 2000 n. 328; stabiliscono le ammissioni al RMI sulla base dei criteri definiti a livello statale e regionale e delle risorse disponibili; coordinano i programmi del RMI con le altre prestazioni sociali e sanitarie, con i piani di sviluppo locale e con i servizi di incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
8. Per il finanziamento delle prestazioni del RMI è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo nazionale con dotazione iniziale di 1 miliardo di euro, da ripartire tra le Regioni con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le Regioni partecipano all’integrazione del finanziamento, ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione, con risorse proprie.
9. Al finanziamento corrispondente alla dotazione del Fondo di cui al comma precedente, si provvede per 500 milioni di euro con equivalente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all’articolo 20 della legge 8 novembre 2000 n. 328, e per i restanti 500 milioni di euro con quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:
a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti norme:
1) articolo 26, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 26-ter, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
3) articolo 27, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239».
16.2
Respinto
Pagliarulo, Marino, Muzio
Sostituire l’articolo 16, con il seguente:
«Art. 16-bis. — (Istituzione del Reddito minimo d’inserimento). – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2004 è istituito il Reddito Minimo di Inserimento (RAM) quale misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali dei soggetti temporaneamente non in grado di provvedere al proprio mantenimento e a quello del nucleo familiare».
Conseguentemente all’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si provvede mediante riduzione di uguale importo a valere sulla voce Ministero dell’economia e delle finanze della tabella A, di cui al comma l dell’articolo 53 della presente legge.
16.24
Montagnino, Veraldi, Treu, Dato, Iovene, Marino, Marini, Filippelli, Coviello, Lauria, Battaglia Giovanni, Rotondo, Garraffa, Montalbano, Dettori
Respinto
Sostituire l’articolo 16, con il seguente:
«Art. 16-bis. – (Proroga ed estensione dell’istituto del reddito minimo d’inserimento). – 1. Nei limiti di 900 milioni di euro per l’anno 2004, di 1.000 milioni di euro in ragione d’anno per gli anni 2005 e 2006, e fino alla data del 31 dicembre 2006:
a) i comuni individuati ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati, nell’ambito della disciplina di cui al medesimo decreto legislativo, a proseguire gli interventi previsti in attuazione dell’istituto del reddito minimo di inserimento fino al 31 dicembre 2005;
b) la disciplina dell’istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è estesa ai comuni compresi nelle aree di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e ad altre aree con indicatori di disagio sociale omogenei a quelli delle aree dell’obiettivo 1».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.
16.25
Iovene, Veraldi, Filippelli, Marini, Pizzinato
Respinto
L’articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Art. 16-bis. - (Proroga ed estensione dell’istituto del reddito minimo d’inserimento). – 1. Nei limiti di 700 milioni di euro per l’anno 2004, di 740 milioni di euro per l’anno 2005, di 740 milioni di euro per l’anno 2006, e fino alla data del 31 dicembre 2006:
a) i comuni individuati ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati, nell’ambito della disciplina di cui al medesimo decreto legislativo, a proseguire gli interventi previsti in attuazione dell’istituto del reddito minimo di inserimento fino al 31 dicembre 2005:
b) la disciplina dell’istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è estesa ai comuni compresi nelle aree di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e ad altre aree con indicatori di disagio sociale omogenei a quelli delle aree dell’obiettivo 1».
Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l’anno 2004, di 740 milioni di euro per l’anno 2005, di 740 milioni di euro per l’anno 2006, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:
a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
4) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
6) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 198 1, n. 692;
7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84».
16.26
Montagnino, Treu, Veraldi, Iovene, Dato, Coviello, Manzione, Lauria, Rotondo, Battafarano, Battaglia Giovanni, Garraffa, Montalbano, Dettori
Respinto
Sostituire l’articolo 16, con il seguente:
«Art. 16-bis. – (Istituzione a regime del reddito minimo d’inserimento). – 1. È istituito, a decorrere dal 1º gennaio 2004, il reddito minimo di inserimento (RMI), quale misura di contrasto della povertà e dell’esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali dei soggetti che non sono temporaneamente in grado di provvedere al mantenimento proprio e del nucleo familiare. Le prestazioni del RMI di cui al presente articolo sono garantite su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono livello essenziale di assistenza ai sensi dell’articolo 9 e dell’articolo 22, comma 2, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328. Il finanziamento delle prestazioni del RMI da parte delle regioni è attuato ai sensi dei commi secondo e terzo dell’articolo 119 della Costituzione; in caso di inadempienza delle regioni stesse, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
2. Possono accedere al RMI i soggetti che non fruiscono dei benefici previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento di disoccupazione e che si trovano nelle condizioni economiche e sono in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.
3. Ai sensi dell’articolo 118, primo comma, della Costituzione, competente per l’ammissione al RMI è il comune di residenza del soggetto richiedente, che provvede alla concessione degli interventi monetari integrativi, all’attuazione degli interventi di integrazione sociale e allo svolgimento delle altre funzioni previste dal presente articolo. La regione provvede all’erogazione degli interventi monetari integrativi.
4. Per accedere al RMI i soggetti interessati devono trovarsi nelle seguenti condizioni economiche:
a) l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente non deve essere superiore a 6.200 euro; tale somma e annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell’anno precedente dall’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
b) il nucleo familiare del richiedente non deve risultare in possesso di patrimonio mobiliare, definito ai fini dell’ISEE, di valore superiore a 1.500 euro;
c) il nucleo familiare del richiedente non deve risultare in possesso di patrimonio immobiliare, ad eccezione dell’unita immobiliare adibita ad abitazione principale che deve essere situata nel luogo di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare e non deve superare, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), il valore di 51.650 euro, nonchè di appezzamenti di terreno che non devono superare, ai fini dell’ICI, il valore di 3.100 euro;
d) in caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale in locazione, la stessa unita deve essere situata nel luogo di residenza di tutti i componenti il nucleo familiare;
e) i componenti il nucleo familiare del richiedente non devono possedere beni mobili registrati per un valore complessivo superiore a 5.000 euro, acquistati nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di ammissione al RMI.
5. Possono essere ammessi al RMI i soggetti residenti nel territorio dello Stato, cittadini italiani o comunitari, ovvero i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea o apolidi in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni.
6. I soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro, devono dichiarare la disponibilità al lavoro e alla frequenza di corsi di formazione o di riqualificazione professionale ai servizi per l’impiego territorialmente competenti, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
7. Il valore medio nazionale del RMI è pari a 390 euro mensili per una persona che vive sola, da riparametrare sulla base della scala di equivalenza dell’ISEE per un nucleo familiare composto da due o più persone. Tale valore medio è annualmente aggiornato sulla base della variazione media fatta registrare nell’anno precedente dall’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia è riparametrata sulla base della scala di equivalenza dell’ISEE. L’integrazione non può essere concessa a soggetti che già ne beneficiano in quanto componenti di un nucleo familiare destinatario delle prestazioni del RMI, e fino a quando non siano decorsi tre anni dall’ultima prestazione concessa al medesimo nucleo familiare di provenienza.
8. L’integrazione di cui al comma 7 è concessa per un anno e, permanendo le condizioni previste dal presente articolo, è rinnovabile annualmente, a domanda, per un massimo di due anni ove sia rinnovata, l’integrazione è ridotta del 20 per cento per ciascun anno di rinnovo. L’integrazione e erogata mensilmente dalla regione sulla base della comunicazione dei dati dei soggetti ammessi al RMI effettuata dal comune di residenza degli stessi.
9. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l’erogazione del RMI, di seguito denominato «Fondo», le cui risorse sono destinate alle regioni. La ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni e stabilita dal Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione ai potenziali beneficiari presenti nelle diverse ragioni.
10. Per gli anni 2004, 2005 e 2006, in sede di prima attuazione della presente legge il Fondo e determinato in 1 miliardo di euro. L’ammontare del Fondo è stimato a regime pari a 4,5 miliardi di euro ed è iscritto nella tabella di cui all’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La legge finanziaria determina per ciascun esercizio l’ammontare del Fondo, in relazione alle risorse disponibili, e provvede all’adeguamento dei limiti delle condizioni economiche stabiliti dal presente articolo.
11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno schema tipo per eventuali convenzioni tra le regioni e l’INPS finalizzate ad attribuire all’Istituto il ruolo di erogatore delle prestazioni di integrazione monetaria del RMI.
12. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 20042006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
16.3
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge, è corrisposta una retribuzione sociale ai soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di seguito indicati:
a) compimento della maggiore età o, se studenti, al termine degli studi;
b) iscritti alla prima classe delle liste del collocamento da almeno dodici mesi;
c) residenza in Italia da almeno diciotto mesi.
1a. La retribuzione sociale di cui all’articolo 1 è corrisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite le sue articolazioni territoriali.
1b. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso la Commissione centrale per l’impiego un comitato, supportato da un apposito ufficio istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la rilevazione dello stato della disoccupazione e per l’erogazione della retribuzione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1c. I soggetti di cui all’articolo 1 hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di tre anni, elevato a quattro anni per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni o che risiedono nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell’anno precedente l’inizio della corresponsione della retribuzione sociale.
1d. I periodi di lavoro derivanti da contratti di lavoro a termine inferiori ai quattro mesi entro l’anno solare non sono computabili ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al comma 1.
1e. L’ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti dall’articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e dall’articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, o il rifiuto dell’assegnazione ai lavori di pubblica utilità di cui all’articolo 8 della presente legge comporta la Perdita della retribuzione sociale.
1f. L’entità mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui al comma 1 è pari a 520 euro per dodici mensilità in un anno ed è soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall’Istituto nazionale.
1g. La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione.
1h. I periodi di godimento della retribuzione sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. I criteri e le modalità di calcolo del contributo figurativo sono indicati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1i. Le amministrazioni pubbliche locali, nell’ambito delle loro competenze, sono tenute a garantire ai soggetti di cui al comma 1 la gratuità dell’accesso ai trasporti urbani e metropolitani, al servizio sanitario, alla scuola pubblica per i figli, compresa la gratuità dei libri di testo e del materiale didattico, all’iscrizione e alla partecipazione a corsi ed esami di formazione e aggiornamento professionale. Le regioni, nell’ambito delle loro competenze in materia di formazione professionale, definiscono con apposite disposizioni i programmi specifici di formazione e aggiornamento professionale per i disoccupati di lunga durata, prevedendo anche di destinare ad essi una percentuale definita rispetto al complesso dell’attività formativa, in base alla composizione della disoccupazione nella regione.
1j. Per gli stessi soggetti di cui al comma 1 della presente legge che siano affittuari della propria abitazione è previsto un contributo per l’affitto attraverso il fondo di cui all’articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L’entità del contributo deve equiparare i soggetti destinatari della presente legge ai soggetti inseriti nella prima fascia del canone degli alloggi popolari istituito con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1997.
1l. Per i soggetti di cui ai commi 1i e 1j sono definite tariffe sociali, fino alla gratuità per i più indigenti, per le utenze relative all’erogazione di elettricità, gas, acqua e telefonia fissa, nonché condizioni di particolare favore, fino alla completa gratuità, per l’accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti Pubblici.
1m. Il datore di lavoro che non attesta l’esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto fruitore della retribuzione sociale, o che corrisponde al lavoratore una retribuzione reale differente da quella dichiarata, è passibile di una sanzione amministrativa, oltre a quelle già previste per le violazioni delle norme sul collocamento, pari al doppio della retribuzione che il soggetto avrebbe dovuto percepire in base ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, relativamente alle mansioni svolte.
1n. Il soggetto che impedisce od ostacola l’accertamento delle condizioni di cui al comma 1b ai sensi del regolamento ivi previsto, perde il diritto alla fruizione della retribuzione sociale.
1o. Fatto salvo l’obiettivo prioritario dell’assunzione nella pubblica amministrazione o nelle imprese private dei lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino impegnati in lavori socialmente utili, i soggetti fruitori della retribuzione sociale possono essere impiegati in lavori di pubblica utilità, in settori e ruoli non sostitutivi di quelli esistenti e negli ambiti indicati nell’articolo 11 o in altri ambiti comunque innovativi. secondo progetti predisposti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici, in applicazione delle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro operanti nei rispettivi settori. In tale caso le amministrazioni e gli enti citati provvedono a integrare la differenza tra la retribuzione sociale e la relativa contribuzione a fini pensionistici, che continua ad essere corrisposta secondo le modalità di cui all’articolo 1, e la retribuzione prevista per la qualifica corrispondente dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
1p. L’ingiustificato rifiuto allo svolgimento dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo, quando esso avviene per motivi diversi da quelli previsti nell’articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, comporta la perdita della retribuzione sociale, salvo il diritto di presentare ricorso nei termini e nei modi previsti dal citato articolo.
1q. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi dell’Amministrazione centrale dello Stato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale, prima del termine dei periodi previsti nei commi 1c, 1d, 1e, è erogato un contributo mensile pari al 50 per cento della retribuzione sociale spettante al lavoratore per il periodo intercorrente dal momento dell’assunzione allo scadere del periodo massimo previsto dai medesimi commi.
1r. Per l’assunzione di lavoratori fruitori della retribuzione sociale di età superiore a quarantacinque anni e nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il contributo di cui al comma 1 è elevato al 75 per cento.
1s. Se l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 1r prevede un orario ridotto, il contributo erogato è ridotto della metà, se l’orario non supera le venti ore settimanali, o di un terzo se le supera.
1t. Se l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 2 prevede un regime orario di trentacinque ore settimanali, o di trentadue per lavorazioni a ciclo continuo, il contributo di cui al comma 1q è elevato al 100 per cento della retribuzione sociale.
1u. Il contributo versato ai sensi dei commi 1q, 1r, 1s e 1t, deve essere interamente restituito in caso di licenziamento del lavoratore entro due anni dall’assunzione, fatta eccezione per il caso di sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo determinato da gravi inadempienze contrattuali del prestatore di lavoro. Il periodo di lavoro non è in questo caso computabile ai fini della determinazione del periodo massimo di fruizione della retribuzione sociale da parte del lavoratore.
1v. I fruitori della retribuzione sociale che intendano iniziare un’esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base di progetti sottoposti all’autorità competente secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ottenere in un’unica soluzione l’intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.
1w. Le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici devono, nel caso che lo stato accertato di disoccupazione dei fruitori della retribuzione sociale continui a permanere al termine del periodo massimo di corresponsione della stessa, offrire una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico con contratto di lavoro non inferiore a due anni, nei settori della cura alla persona, della tutela dell’ambiente, del territorio e della natura, della gestione di fonti alternative di produzione energetica, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici e delle periferie delle città e dei beni culturali, e in altri settori di pubblica utilità.
1z. La percentuale di commisurazione alla retribuzione di riferimento dell’importo del trattamento ordinario di disoccupazione, di cui all’articolo 48 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, è stabilita dal 1º gennaio dell’anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge al 70 per cento e comunque non può dare luogo ad una retribuzione inferiore alla retribuzione sociale di cui ai commi 1f, 19, del presente articolo.
1aa. Il periodo massimo di percepimento del trattamento ordinario di disoccupazione è elevato fino a dodici mesi.
1ab. Il trattamento ordinario di disoccupazione di cui al comma 2 è esteso per i periodi di non lavoro ai prestatori d’opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l’attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonchè ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell’anno solare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.
1ac. Sono abrogate le norme che istituiscono il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, nonchè le norme istitutive dei contratti di formazione e lavoro, di cui all’articolo 8 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. Sono altresì abrogate le disposizioni di legge relative a sgravi fiscali, incentivi, crediti di imposta, contributi capitari a favore delle imprese, delle aziende commerciali e artigianali, degli enti pubblici e privati a fronte di nuove assunzioni a qualunque titolo avvenute e di avviamento e ampliamento di attività produttive, fatta eccezione per il contributo previsto per l’assunzione di lavoratori in mobilità, gli sgravi contributivi previsti per l’assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da più di due anni, la proroga delle agevolazioni contributive per la trasformazione del rapporto di lavoro degli apprendisti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono inoltre abrogate le norme che prevedono eventuali compartecipazioni dello Stato a finanziamenti previsti per gli scopi di cui al presente articolo da leggi regionali».
Conseguentemente le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dell’0,06 per cento a concorrenza dell’onere di cui al comma precedente.
16.4
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Respinto
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Nei limiti di 700 milioni di euro per l’anno 2004, 740 milioni di euro per l’anno 2005, di 740 milioni di euro per l’anno 2006:
a) i comuni individuati ai sensi dell’articolo 4 di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n.237 e dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati, nell’ambito della disciplina di cui al decreto 237 del 1998, a proseguire gli interventi previsti in attuazione dell’Istituto del Reddito Minimo d’Inserimento, fino al 31 dicembre 2006;
b) la disciplina dell’Istituto del Reddito Minimo d’Inserimento di cui al citato decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e estesa ai comuni compresi nelle aree di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 120/99 del Consiglio quelli delle aree dell’obiettivo 1». Indi, al comma 2 in fine, sostituire le parole: “di cui al comma 1“ con le seguenti: «nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni».
Conseguentemente, alla tabella A, di cui al comma 1 dell’articolo 54, ridurre, fino a concorrenza degli oneri, le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri al netto delle regolazioni debitorie, per gli anni 2004, 2005, 2006.
16.5
Giaretta
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «concorre al finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito» con le seguenti: «provvede al finanziamento per l’istituzione da parte delle Regioni del reddito».
16.6
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
«2. L’assegno pensionistico massimo a decorrere dal 1º gennaio 2004, non può essere superiore a 10 volte l’assegno pensionistico minimo previsto dalla legislazione vigente».
16.7
Pagliarulo, Marino, Muzio
Respinto
Il primo periodo del comma 2 è così sostituito: «2. A decorrere dal 1º gennaio 2004, e per un periodo di tre anni, è dovuto, nelle misure di seguito indicate, un contributo di solidarietà, a valere sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, ivi compresi i trattamenti pensionistici integrativi e complementari che assicurino prestazioni definite di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124:
a) per importi mensili netti da 3.000 a 5.732 euro: 0,5 per cento;
b) per importi mensili netti da 5.733 a 7.750 euro: 1,5 per cento;
c) per importi mensili netti superiori a 7.751 euro: 3 per cento;
L’importo stimato del gettito per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 è di circa 25 milioni di euro in ragione annua.
16.8
Vanzo, Stiffoni
Respinto
Al comma 2, sopprimere: «e per un periodo di tre anni»
16.9
Vanzo, Stiffoni
Respinto
Al comma 2, sostituire: «e per un periodo di tre anni» con «e per un periodo di cinque anni».
16.10 (v. testo 2)
Vanzo, Stiffoni
Al comma 2, sostituire: «pari a trenta volte» con «pari a quindici volte».
16.10 (testo 2)
Vanzo, Stiffoni
Accolto
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «pari a trenta volte» con le seguenti: «pari a venticinque volte».
16.11
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Al comma 2, sostituire: «trenta» con l’altra: «dieci».
16.12
Vanzo, Stiffoni
Respinto
Al comma 2, sostituire: «pari a trenta volte» con: «pari a dieci volte».
16.13
Vanzo, Stiffoni
Ritirato
Al comma 2, sostituire: «nella misura del 3 per cento» con: «nella misura del 5 per cento».
16.14
Pagliarulo, Marino, Muzio
Respinto
Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
16.15
Pagliarulo, Marino, Muzio
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. L’importo del contributo di solidarietà di cui al comma 2 non è deducibile dall’imposta sul reddito delle persone fisiche».
16.16
Giaretta
Respinto
Al comma 3, dopo la parola: «finanze» aggiungere le seguenti: «e d’intesa con la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»
16.17
Guerzoni, Vitali, Battaglia Giovanni
Respinto
Al comma 3, dopo la parola: «finanze» aggiungere «e d’intesa con la conferenza unificata»
16.18
Marino, Muzio, Pagliarulo
Respinto
Al comma 3, dopo le parole: «Ministero dell’economia e delle finanze» aggiungere le altre: «da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,»
16.19
Turci, Vitali, Brunale, Caddeo
Respinto
Al comma 3, dopo la locuzione: «Ministero dell’economia e delle finanze» è aggiunta la locuzione: «e d’intesa con la conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».
16.20
Grillotti, Demasi
Respinto
Al comma 3, dopo le parole: «delle finanze» inserire le seguenti: «d’intesa con la conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»
16.21
Vanzo
Dichiarato inammissibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
“10-bis. All’articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, alla fine del comma 2, sono inserite le seguenti parole: ‘e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, subiscano una menomazione dell’integrità psico-fisica di grado pari o superiore al 60 per cento’; all’articolo 150, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: ‘purché non superiore all’ottanta per cento’ sono inserite le seguenti: ‘e, per le malattie denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con menomazione dell’integrità psicofisica di qualunque grado, purché non superiore al 60 per cento’; all’articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: ‘di grado non inferiore al 50 per cento’ sono inserite le seguenti: ‘e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai titolari di rendita per menomazione dell’integrità psicofisica di grado non inferiore al 35 per cento’; all’articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: ‘invalidità permanente assoluta’ sono inserite le seguenti: ‘e, per gli infortunati sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi di invalidità’; all’articolo 218, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: ‘invalidità permanente assoluta’ sono inserite le seguenti: ‘e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi di invalidità’; alla fine dell’articolo 11, della legge 10 maggio 1982, n. 251, è inserito il seguente comma: ‘Ferme restando tutte le altre condizioni, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo speciale assegno continuativo mensile di cui al comma 1 spetta nel caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per menomazione dell’integrità psicofisica di grado non inferiore al 48 per cento’; all’articolo 10, comma 3, della legge 5 maggio 1976, n. 248, alla fine del punto 1), sono inserite le seguenti parole: ‘e, per gli infortunati sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, menomazione psicofisica di grado superiore al 20 per cento’; all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: ‘con un grado di invalidità superiore al 33 per cento’ sono inserite le seguenti: ‘e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, con una menomazione dell’integrità psicofisica di grado superiore al 20 per cento’“».
16.22
Brignone
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4. A decorrere dal 1º gennaio 2004, ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro-nitroammine dello stabilimento ex ACNA di Cengio è concesso l’aumento dell’anzianità contributiva per un periodo massimo di tre anni e comunque non superiore al periodo necessario al compimento di 37 anni di contribuzione previdenziale».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 2.397;
2005: – 2.397;
2006: – 2.397.
16.23
Brignone
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4. A decorrere dal 1º gennaio 2004, ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro-nitroammine dello stabilimento ex ACNA di Cengio è esteso il beneficio pensionistico di cui al comma 8 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 169 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 271 del 1993».
Conseguentemente, il Ministro dell’economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l’aumento dell’aliquota di base dell’imposta di consumo sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell’articolo 28, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell’onere.
16.0.1
Salvi, Acciarini, Bonavita, Brutti Paolo, Di Siena, Flammia, Longhi, Rotondo, Villone, Battaglia Giovanni, Pizzinato, Ripamonti
Respinto
Dopo l’articolo 16, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis.
(Istituzione del reddito sociale minimo)
1. È prevista la corresponsione di un reddito sociale minimo in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza nel nostro paese da almeno due anni;
b) iscrizione alle liste di collocamento da almeno un anno;
c) reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 5.000 euro;
d) appartenenza a nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a 25.000 euro per nuclei composti da due persone e a 30.000 euro per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di 4.000 euro.
2. Il reddito sociale minimo è corrisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.
3. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l’ufficio centrale per il rilevamento dello stato di disoccupazione e per l’erogazione del reddito sociale minimo, con specifici compiti di coordinamento dell’attività degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, disciplinato da apposito regolamento ministeriale da adottare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L’entità del reddito sociale minimo da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 1 è di 8.000 euro.
5 La somma indicata al comma 1 non è sottoposta ad alcuna forma di tassazione.
6. Il periodo di fruizione del reddito sociale minimo va calcolato ai fini pensionistici, con i criteri e le modalità indicate nel decreto legislativo che il Governo è delegato ad adottare nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. L’importo di cui al comma 4 è rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT del costo della vita.
8. L’importo indicato al comma 4 è ridotto della metà per i soggetti che svolgono attività lavorative da cui si consegue un reddito inferiore all’ammontare del reddito sociale minimo.
9. È prevista per il datore di lavoro, in caso di mancata attestazione della esistenza del rapporto di lavoro intercorrente con il soggetto che fruisce del reddito sociale minimo, una sanzione amministrativa, da infliggere a seguito del procedimento di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e pari all’ammontare delle somme che il soggetto avrebbe dovuto percepire quale corrispettivo del lavoro svolto, con riferimento ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.
10. È in ogni caso prevista la decadenza dal diritto di percepire il reddito sociale minimo nell’ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno.
11. In favore dei soggetti titolari del diritto al reddito sociale minimo di cui al comma 1 è prevista anche nell’ipotesi di riduzione di cui al comma 8, la gratuità dell’accesso ai trasporti urbani ed ai servizio sanitario nazionale, nonchè l’esclusione di ogni onere per l’iscrizione e la partecipazione a corsi ed esami di formazione professionale e di istruzione, anche di grado universitario.
12. È previsto altresì per i soggetti di cui al comma 1 il dimezzamento dei costi delle utenze relative alle forniture di gas e acqua e la determinazione di una tariffa sociale, con riferimento al servizio di elettricita e di telefonia fissa attraverso il versamento delle relative quote ai soggetti erogatori del servizio, da determinarsi da parte dal Governo con decreto legislativo che è adottato nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
13. Per i soggetti di cui al comma 1 è previsto un canone sociale per l’utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da prevedersi a mezzo di legge regionale.
14. Accedono ai benefici previsti dal presente articolo anche i soggetti titolari di pensioni sociali e minime nonchè i componenti di nuclei familiari ricompresi nei limiti di reddito di cui al comma 1, lettera d).
15. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:
a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 26-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692».
16.0.2
Treu, Montagnino, Dato, Coviello, Manzione, Veraldi
Respinto
Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Nuove norme in materia di trattamenti di sostegno
al reddito in caso di disoccupazione)
1. L’indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.
2. La durata del trattamento di disoccupazione è di dodici mesi, elevati a sedici per i lavoratori che hanno compiuto i quarantacinque anni e a venti per i lavoratori che hanno compiuto i cinquant’anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a quattordici, venti e ventiquattro mesi.
3. L’indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.
4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese ed al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l’erogazione del reddito minimo di inserimento.
5. L’indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno cinquantadue contributi settimanali nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.
6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all’1,61 per cento.
7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell’Inps un contributo pari allo 0,30 per cento. È corrispondentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell’articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell’1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.
9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell’Inps una somma pari a due mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a 6 mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a 2 nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d’impresa o di gruppo.
10. Costituisce presupposto per l’erogazione dell’indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.
11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi 3 mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell’Inps una somma pari a sei mensilità del trattamento di disoccupazione.
12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all’impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.
13. L’erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta una attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.
14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’Inps.
15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonché su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data.
16. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:
a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».
16.0.3
Battafarano, Piloni, Gruosso, Di Siena, Pizzinato, D’Andrea, Viviani
Respinto
Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Trattamento di disoccupazione)
1. L’indennità di disoccupazione involontaria spetta a tutti i prestatori di lavoro subordinato.
2. La durata del trattamento di disoccupazione è di dodici mesi, elevati a sedici per i lavoratori che hanno compiuto i quarantacinque anni e a venti per i lavoratori che hanno compiuto i cinquant’anni. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale essa è elevata, rispettivamente, a quattordici, venti e ventiquattro mesi.
3. L’indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera assoggettata a contribuzione nei dodici mesi precedenti. Il trattamento si intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.
4. La misura di cui al comma 3 si riduce al 40 per cento dopo il dodicesimo mese e al 30 per cento dopo il sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea ovvero nel caso in cui l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del lavoratore non sia superiore a quello previsto per l’erogazione del reddito minimo di inserimento.
5. L’indennità spetta se il lavoratore possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno contributi settimanali nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.
6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è pari all’1,61 per cento.
7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo pari allo 0,30 per cento. E corrispondentemente soppresso il contributo dovuto dal lavoratore ai sensi dell’articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato dell’1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata determinata.
9. In caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo ovvero di dimissioni per giusta causa, intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell’INPS una somma pari a due mensilità del trattamento di disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. La somma è pari a sei mensilità in caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile a due nel caso in cui la procedura di mobilità si sia conclusa con un accordo collettivo che abbia introdotto un piano sociale d’impresa o di gruppo.
10. Costituisce presupposto per l’erogazione dell’indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da licenziamento, individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.
11. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto, se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata convalida. Il datore di lavoro che nei successivi tre mesi proceda al licenziamento individuale, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, del medesimo lavoratore è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell’INPS una somma pari a 6 mensilità del trattamento di disoccupazione.
12. In applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione dei servizi all’impiego, non accetti di frequentare o non frequenti regolarmente iniziative formative prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di inserimento lavorativo.
13. L’erogazione del trattamento di disoccupazione è sospesa nei periodi in cui viene svolta un’attività di lavoro a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente, che garantisca un reddito mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene ridotto proporzionalmente.
14. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne data preventiva comunicazione alla sede provinciale dell’INPS.
15. Sono abrogate le disposizioni contrastanti in materia di disoccupazione ordinaria, di disoccupazione speciale, di indennità di mobilità. Tale abrogazione non produce effetti sui trattamenti già in godimento al momento di entrata in vigore della presente legge, nonchè su quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già instaurate alla predetta data.
16. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall’incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 26-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649».
16.0.4
Battafarano, Piloni, Viviani, Gruosso, Di Siena, Pizzinato, D’Andrea
Respinto
Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori
subordinati discontinui)
1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.
2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.
3. Il trattamento non spetta quando, nell’anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.
4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all’ISEE. Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell’anno precedente dall’indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante l’incremento dell’accisa sulla benzina di 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni».
16.0.5
Battafarano, Piloni, Viviani, Di Siena, Pizzinato, Gruosso, D’Andrea
Respinto
Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Trattamento di disoccupazione per i lavoratori coordinati e continuativi)
1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d’opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
2. La durata del rapporto e l’ammontare del corrispettivo sono determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l’impiego competenti al momento di inizio dell’attività lavorativa.
3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sullla base del rapporto tra il compenso pattuito e l’importo del predetto minimale.
4. Costituisce presupposto per l’erogazione dell’indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni: a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento».
16.0.6
Battafarano, Piloni, Viviani, Gruosso, Di Siena, Pizzinato, D’Andrea
Respinto
Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Trattamento in caso di sospensione del rapporto di lavoro subordinato)
1. La disciplina della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.
2. Ferma restando la disciplina vigente in materia di causali di accesso e di durata, al trattamento di cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria si applica, con riferimento all’importo delle prestazioni, quanto previsto per l’indennità di disoccupazione.
3. Il prestatore di lavoro non può ricevere indennità di disoccupazione e indennità di cassa integrazione guadagni per una durata complessivamente superiore a 30 mesi nell’arco di un quinquennio.
4. I trattamenti di integrazione salariale non possono essere erogati a beneficio di imprese che non predispongano un piano sociale che preveda interventi, quali l’introduzione di regimi flessibili degli orari, e che non abbiano esperito il tentativo di stipulare contratti di solidarietà difensivi. I suddetti trattamenti non possono essere erogati a favore di lavoratori che, durante la sospensione del lavoro non siano disponibili a partecipare a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale ovvero impegnati in attività di utilità sociale, secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.
5. Nel caso in cui il datore di lavoro proceda al licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo del lavoratore nel corso della sospensione del rapporto ovvero entro 3 mesi dal termine della stessa, egli è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell’INPS, in aggiunta alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro in caso di rapporti di lavoro a tempo determinato, una somma pari a ulteriori 2 mensilita del trattamento erogato al lavoratore.
6. II contributo alla Cassa unica per gli assegni familiari (CUAF) pari all’1,68 per cento è destinato al finanziamento della Cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria. Il finanziamento della CUAF è posto a carico della Gestione per l’intervento assistenziale (GIAS) presso l’INPS. I datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già rientravano nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni continuano ad essere obbligati alla previgente aliquota contributiva, con destinazione della parte differenziale al finanziamento dei fondi bilaterali, per il sostegno del reddito e dell’occupazione, istituiti mediante contrattazione collettiva nazionale o accordo intercategoriale, stipulato con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi.
7. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 1000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall’incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 26-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
4) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla leggge 25 novembre 1983, n. 694;
5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
16.0.7
Montagnino, Treu, Dato, Coviello, Manzione, Veraldi
Respinto
Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Nuova disciplina della cassa integrazione guadagni,
ordinaria e straordinaria)
1. La disciplina della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.
2. Il prestatore di lavoro non può ricevere indennità di disoccupazione e indennità di cassa integrazione guadagni per una durata complessivamente superiore a 30 mesi nell’arco di un quinquennio.
3. I trattamenti di integrazione salariale non possono essere erogati a beneficio di imprese che non predispongano un piano sociale che preveda interventi, quali l’introduzione di regimi flessibili degli orari, e che non abbiano esperito il tentativo di stipulare contratti di solidarietà difensivi. I suddetti trattamenti non possono essere erogati a favore di lavoratori che, durante la sospensione del lavoro, non siano disponibili a partecipare a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale ovvero impegnati in attività di utilità sociale, secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.
4. Nel caso in cui il datore di lavoro proceda al licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo del lavoratore nel corso della sospensione del rapporto ovvero entro 3 mesi dal termine della stessa, egli sarà tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee dell’Inps, una somma pari a ulteriori 2 mensilità del trattamento erogato al lavoratore.
5. Il contributo CUAF pari all’1,68 per cento è destinato al finanziamento della Cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria. Il finanziamento della CUAF è posto a carico della GIAS presso l’Inps. I datori di lavoro che, al momento della emanazione della presente legge, già rientravano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni continuano ad essere obbligati alla previgente aliquota contributiva, con destinazione della parte differenziale al finanziamento di Fondi bilaterali per il sostegno del reddito e dell’occupazione, istituiti mediante contratto collettivo nazionale o accordo intercategoriale stipulato con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nel settore di riferimento. I criteri per il finanziamento di tali Fondi sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato sentite le organizzaziioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.
6. ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalle seguenti disposizioni:
e) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
f) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».
16.0.8
Iovene, Toia, Martone, Bedin, Piatti, Bonfietti
Respinto
Dopo l’articolo 16, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis.
1. Sono deducibili, fino all’importo di 3.000 euro, gli oneri versati per servizi domiciliari di assistenza personale o familiare resi da Cooperative sociali o da ONLUS e rivolte a persone anziane non autosufficienti al di sopra dei 75 anni.
2. Le famiglie aventi un reddito annuo inferiore ai 15.000 euro possono dedurre le spese, fino all’importo di 3.000 euro, sostenute per servizi all’infanzia resi da cooperative sociali o da ONLUS».
Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutato in 2.000 milioni di euro (per il triennio 2004-2006) si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:
a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articolo 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 26-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
3) articolo 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
4) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983 n. 649.
16.0.9
Vitali, Guerzoni, Brunale, Battaglia Giovanni
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 16, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis.
1. Lo Stato provvede al rifinanziamento di programmi ed iniziative a favore dei disabili quali il «Dopo di noi» e la legge sulle barriere architettoniche n. 13 del 1984, nonché i programmi per le estreme povertà, la telefonia per gli anziani e in forma famiglie.«
Conseguentemente all’articolo 54, tabella A, voce Ministero dell’Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: + 3.000;
2005: + 4.000;
2006: + 4.000.
16.0.10
Veraldi, Iovene, Baio Dossi, Gaglione, Marino, Marini, Filippelli
Respinto
Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Fondo di perequazione per il Mezzogiomo in materia di assistenza
sanitaria e di integrazione socio-sanitaria
1. Al fine di eliminare le disuguaglianze e le disparità in materia di assistenza sanitaria e di integrazione socio-sanitaria e al fine di garantire e tutelare uniformemente la salute dei cittadini esistenti nell’intero territorio nazionale a decorrere dall’anno 2004 è istituito un Fondo di perequazioni per il Mezzogiorno di 500 milioni di euro per l’anno 2004, di 500 milioni di euro per l’anno 2005 e di 1.000 milioni di euro per l’anno 2006.
2. Il Fondo e ripartito esclusivamente tra gli interventi in materia di:
a) assistenza neonatale e all’infanzia;
b) prevenzione, diagnosi e terapia delle patologie oncologiche;
c) implementazione delle reti di emergenza sanitaria con particolare riferimento alla patologie acute cardio-circolatorie;
d) implementazione delle reti assistenziali integrate sociali e sanitarie;
3. Al Fondo di perequazione relativo agli interventi di cui al comma 2, potranno accedere le regioni.
4. L’istruttoria dei relativi progetti elaborati dalle regioni e dalle province autonome sarà effettuata da una Commissione presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da nominarsi da parte del Ministro della sanita, d’intesa con la Conferenza stessa. La Commissione sarà composta da rappresentanti del Ministero della sanita, delle regioni e dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). I compiti della Commissione sono quelli sanciti dal decreto ministeriale 16 giugno 2000, in applicazione del comma 2 dell’articolo 71 della legge n. 448 del 1998.
5. Al fine della attribuzione delle quote del Fondo di perequazicne di cui al comma 1, la Commissione dovra attenersi ai seguenti indicatori:
a) tassi di mortalita neonatale e perinatale, per quel che attiene gli interventi di cui al punto a) del comma 2;
b) rapporto tra incidenza e mortalita riferita alle patologie oncologiche;
c) rapporto tra incidenza e mortalita riferita alle patologie acute cardiocircolatorie;
d) rapporto tra indici di poverta ed emarginazione e patologie croniche
6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16.0.11
Iovene, De Zulueta, Bonfietti, Piatti, Danieli, Tonini, Toia, Bedin, Martone
Respinto
Dopo l’articolo 16, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis.
(Istituzione Fondo Nazionale per il sostegno alla non autosufficienza)
1. In attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di sviluppare un sistema di protezione sociale di cura per le persone anziane non autosufficienti, è istituito un Fondo nazionale per il sostegno alla non autosufficienza, di seguito denominato «Fondo». 2. Il Fondo è destinato alle seguenti finalità:
a) favorire l’accesso alla rete dei servizi, con particolare riguardo agli interventi di assistenza alla persona, all’assistenza domiciliare diurna e notturna, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 328 del 2000;
b) erogare titoli per l’acquisto di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, tali da consentire il pagamento di prestazioni di assistenza e sorveglianza a soggetti con gravi limitazioni dell’autonomia e il conseguente miglioramento della vita di relazione e della comunicazione;
c) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell’utente nel caso di Ricovero in Residenza Sanitaria Assistita o in strutture affini anche a carattere diurno.
3. Entro il 30 giugno 2003 viene emanato un decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri della salute, del lavoro e dell’Economia e delle Finanze d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sentite le Commissioni parlamentari competenti:
d) i criteri di determinazione e accertamento della non autosufficienza;
e) le modalità di gestione del Fondo e di erogazione degli interventi economici;
f) nell’ambito della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all’articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, la tipologia delle prestazioni e dei servizi a carico del Fondo.
4. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle persone anziane non autosufficienti alle quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.
5. Il decreto di cui al punto 3 definisce le modalità della contribuzione, i criteri, i tempi per il finanziamento del Fondo, le quote a carico dei cittadini nonché le misure di carattere fiscale atte a compensare la quota a carico dei cittadini.
6. Per l’avvio della fase sperimentale, confluisce nel fondo la quota degli stanziamenti destinati alle indennità di accompagnamento delle persone ultrasessantacinquenni di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché una somma aggiuntiva pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2004, a 1.500 milioni di euro per l’anno 2005 ed a 1.500 milioni di euro per l’anno 2006.
Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle Entrate – cap 7775), apportare le seguenti variazioni:
2004: – 1.000.000;
2005: – 1.500.000;
2006: – 1.500.000.
16.0.12
Battafarano, Piloni, Gasbarri, Pizzinato
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
«Art. 16-bis.
(Pensioni in favore di soggetti disagiati)
1. All’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2004 i benefici previsti dal presente articolo sono concessi ai soggetti di età pari o superiore ai sessantotto anni e ai soggetti di età pari o superiore a cinquatotto anni che rientrano nelle condizioni di cui al comma 4.
Conseguentemente, nella tabella C, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge 328 del 2000, – art. 20, comma 8: Fondo per le politiche sociali, ridurre delle seguenti entità:
2004: – 1.600;
2005: – 1.800;
2006: – 1.800.
16.0.13
Toia, Montagnino, Baio Dossi, Dato, Giaretta, Soliani, Bedin
Respinto
Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Disposizioni sull’utilizzo dell’8 per mille dell’Irpef)
1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, dopo il comma 3 e inserito il seguente:
“2-bis. La quota di cui al comma precedente, destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, e destinata per una quota non inferiore al 50 per cento allo sviluppo della cooperazione internazionale e al sostegno alle attività del volontariato e delle associazioni di promozione sociale“».
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si prowede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16.0.14
Dato, Toia, Soliani, D’Andrea
Respinto
Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Disposizioni sull’utilizzo dell’8 per mille dell’Irpef)
1. In via straordinaria e in deroga al disposto di cui agli articoli 47, comma 3, e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, per l’anno finanziario 2004, in caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la parte dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, per cui non e stata data indicazione dal contribuente, non viene assegnata in proporzione alle scelte espresse, ed e destinata invece al Fondo finanziamento ordinario delle università di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993, fino al ripristino dei valori previsti dalla legislazione vigente per il 2002, nonchè alla copertura dell’incremento stipendiale del 4,31 per cento già deliberato per il personale universitario sgravando conseguentemente i bilanci delle università, e per le somme rimanenti al Fondo investimenti per la ricerca di base (FIRB).
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
16.0.15
Vitali, Brunale, Bonfietti, Battaglia Giovanni
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 16, è aggiunto il seguente:
«Art. 16-bis.
1. Le regioni possono autorizzare l’indebitamento delle aziende sanitarie allo scopo di finanziare spese di investimento anche oltre il limite di cui all’articolo 2, comma 2-sexies, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, previa motivata e analitica valutazione dell’idoneità delle aziende stesse a sostenerne gli oneri conseguenti».
16.0.16
Il Relatore
Ritirato
Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
1. I soggetti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1º gennaio 2002 secondo le modalità previste dall’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2004».
16.0.17
Vitali
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 16-ter, è aggiunto il seguente:
«Art. 16-quater.
1. La presente legge prevede le risorse necessarie per l’attuazione di quanto previsto dalla legge n. 369 del 1999. A tal fine il contratto di cui alla legge n. 369 del 1999 per i medici specializzandi si intende quale contratto di formazione specialistica».
16.0.18
Montagnino, Veraldi
Respinto
Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
1. I contributi previdenziali e assicurativi versati dall’impresa per il lavoratore deceduto durante il rapporto di lavoro, la cui posizione contributiva non dia diritto al trattamento di reversibilità in favore di familiari superstiti, possono essere fatti valere dalla stessa o da altra impresa, nella misura del 50 per cento per ogni anno di contribuzione versata, nel caso di assunzione di uno dei prossimi congiunti del lavoratore deceduto. L’assunzione non può essere disposta oltre sei mesi dalla morte del lavoratore.
2. Per prossimi congiunti di cui al comma 1 si intendono il coniuge e i figli a carico, i fratelli e le sorelle, iscritti al collocamento anche successivamente al decesso del lavoratore».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 12.000;
2005: – 15.000;
2006: – 15.000.
16.0.19
Montagnino, Garraffa, Rotondo, Battaglia Giovanni, Montalbano, Lauria
Respinto
Dopo l’articolo 16, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis.
1. Per i lavoratori già dipendenti della STANDA spa, licenziati e iscritti nelle liste di mobilità, la durata dell’indennità di mobilità, stabilita in quarantotto mesi dall’articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per un massimo di trentasei mesi e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 5.000;
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.
16.0.20
Montagnino, Treu, Dato, Coviello, Manzione, Veraldi
Respinto
Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Nuove norme in materia di trattamento di disoccupazione
a requisiti ridotti per i lavoratori subordinati discontinui)
1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a settanta giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.
2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.
3. Il trattamento non spetta quando, nell’anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.
4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a 16.000 euro calcolato in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell’anno precedente dall’indice ISTAT dei prezzi al consurno per la collettività nazionale.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalle seguenti disposizioni:
c) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».
16.0.21 (v. testo 2)
Centaro, Azzollini
Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall’INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2002, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:
a) di una somma pari al 25 per cento dell’importo iscritto al ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.
2. La definizione di cui al comma 1 comporta la rinuncia a qualunque forma di contestazione in merito alla sussistenza ed entità degli importi iscritti a ruolo, conseguente estinzione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali pendenti.
3. Nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 31 dicembre 2003 possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 31 dicembre 2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.
4. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, è approvato il modello dell’atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti connessi all’operazione».
16.0.21 (testo 2)
Centaro, Azzollini
Accantonato
Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall’INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2002, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:
a) di una somma pari al 25 per cento dell’importo iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.
2. La definizione di cui al comma 1 comporta la rinuncia a qualunque forma di contestazione in merito alla sussistenza ed entità degli importi iscritti a ruolo, conseguente estinzione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali pendenti.
3. Nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 30 giugno 2004, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 31 dicembre 2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.
4. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, è approvato il modello dell’atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all’operazione».
16.0.22
Thaler Ausserhofer
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
1. In relazione alle competenze riconosciute alle provincie autonome di Trento e di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, per gli aventi diritto l’assegno di maternità, pari ad euro 1.000 riconosciuto per ogni figlio nato dal 1º dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, finanziato con il fondo speciale istituito all’INPS, è concesso ed erogato dalle provincie medesime nell’ambito della propria normativa».
16.0.23
Thaler Ausserhofer
Accolto
Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Competenze in materia di assegno di maternità delle province autonome di Trento e di Bolzano)
1. In relazione alle competenze riconosciute alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, per gli aventi diritto ivi residenti l’assegno di maternità, pari ad euro 1.000, previsto dalla normativa statale per ogni figlio nato dal 1º dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e comunque per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, è concesso ed erogato dalle province medesime, a valere sulle risorse all’uopo corrisposte dall’apposita gestione speciale dell’INPS».
Art. 17.
17.1
Ciccanti
Dichiarato inammissibile
Al comma 1 sostituire le parole: «gli anni 2003 e 2004» con le seguenti: «Fino alla data dell’entrata in vigore delle modifiche dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992 come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999».
17.2
Fasolino
Dichiarato inammissibile
Al comma 1 sostituire le parole: «Per gli anni 2003 e 2004» con le seguenti: «Fino alla data dell’entrata in vigore delle modifiche dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992 come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999».
17.3
Tatò, Demasi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale e relative tariffe, di cui al decreto ministeriale del 22 luglio 1996, devono essere rivalutate secondo le variazioni degli indici ISTAT, di anno in anno, con decorrenza dalla data del citato decreto ministeriale».
17.4
Il Relatore
Ritirato
Dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. All’articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, le parole: “, fino al termine del predetto periodo transitorio,“ sono soppresse“».
17.5
Tatò, Demasi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. All’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, al comma 2, lettera b) e d) sono abrogate.
3-ter. All’articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, il comma 1, è sostituito dal seguente:
“1. Ai fini della definizione della remunerazione delle strutture accreditate, le regioni, in attuazione di quanto disposto dagli articoli precedenti in materia di programmazione del fabbisogno regionale, individuano su base regionale, preventivamente, i limiti massimi annuali di spesa sostenibili per il Fondo sanitario rispettivamente per l’assistenza ospedaliera, l’assistenza sanitaria residenziale, l’assistenza sanitaria semiresidenziale, l’assistenza sanitaria domiciliare, l’assistenza ambulatoriale senza divisioni per branche specialistiche e le funzioni assistenziali di cui al comma 2. Le eventuali eccedenze di spesa rispetto al tetto regionale così determinato danno luogo ad un abbattimento proporzionale della tariffa nominale di remunerazione delle funzioni assistenziali di cui al comma 2 avviene in base al costo standard di produzione, mentre le attività di cui al comma 4 sono remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione“».
17.6 (v. testo 2)
Baio Dossi
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. I diritti e i benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e, sino all’entrata in vigore della nuova disciplina organica sull’assistenza, l’indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, sono riconosciuti dalla nascita, su richiesta, alle persone con sindrome di Down».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, rubrica Ministero della salute, ivi richiamata, apportare le seguenti modificazioni:
2004: – 150.000;
2005: – 150.000;
2006: – 150.000.
17.6 (testo 2)
Baio Dossi
Respinto
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. I diritti e i benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e, sino all’entrata in vigore della nuova disciplina organica sull’assistenza, l’indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, sono riconosciuti dalla nascita, su richiesta, alle persone con sindrome di Down».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, sono ridotti, nella misura indicata, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie:
2004: – 150.000;
2005: – 150.000;
2006: – 150.000.
17.7
Basile
Respinto
Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. All’articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Le prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita di cui all’articolo 7 sono erogate direttamente dalle imprese di assicurazione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174“».
17.8
Baio Dossi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Per le persone con Sindrome di Down considerate in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 94 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 la pensione di reversibilità è cumulabile con proventi di attività lavorativa remunerata».
17.0.1
Ioannucci
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 17, inserire il seguente:
«Art. 17-ter.
(Modifica del sistema di versamento dei premi per l’assicurazione
infortuni e anticipazione per conto dell’Inail dell’indennità per inabilità temporanea assoluta)
1. L’articolo 28, terzo comma, del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:
–“Art. 28. – Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo delle rate di premio anticipato relative agli anni solari sulla base delle retribuzioni presunte, portando in detrazione le somme a suo credito per le prestazioni anticipate ai sensi del successivo articolo 70 ed altri importi ammessi al conguaglio“.
2. L’articolo 44 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:
–“Art. 44. – Il primo pagamento del premio di assicurazione deve essere effettuato in via anticipata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di comunicazione, da parte dell’INAlL, degli elementi di calcolo del premio.
A decorrere dall’anno 2004, il pagamento all’INAIL della rata di premio anticipata e della regolazione relativa all’anno precedente, in scadenza al 16 febbraio, può essere effettuato in dodici rate mensili consecutive e di uguale importo, di cui l’ultima con scadenza il 16 dicembre dell’anno cui il premio anticipato si riferisce, senza corresponsione di interessi.
Per i premi speciali unitari di cui all’articolo 42 nonché per i premi di importo inferiore alla misura determinata con delibera del Consiglio di amministrazione dell’Istituto assicuratore da sottoporre all’approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono essere fissate periodicità di pagamento diverse con le stesse modalità stabilite dal precedente comma.
Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di comunicazione fatta dall’Istituto assicuratore, debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi, nonché le differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi, e quant’altro dovuto all’Istituto. L’Istituto assicuratore non è tenuto a rammentare al datore di lavoro le date delle singole scadenze“.
3. L’articolo 70 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:
–“Art. 70. – A decorrere dal terzo mese successivo a quello di emanazione, da parte dell’Istituto assicuratore, delle disposizioni regolamentari per l’attuazione del presente articolo, i datori di lavoro tenuti ad anticipare l’indennità di malattia secondo le procedure previste dalla normativa che disciplina l’erogazione di tale prestazione a carico dell’INPS, sono altresì tenuti ad anticipare al lavoratore infortunato o tecnopatico l’ammontare dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta dovuta ai sensi del presente Titolo.
Detto ammontare è portato a conguaglio con il versamento del premio effettuato secondo le modalità previste dal precedente articolo 28 ovvero, in caso di ridotta capienza, con il versamento unificato di imposte o altre contribuzioni previdenziali, nell’ambito del sistema unificato di riscossione delle entrate pubbliche“».
17.0.2
Pedrizzi, Bonatesta, Specchia, Demasi
Inammissibile limitatamente ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10; respinto per la parte restante
Dopo l’articolo 17, aggiungere il seguente:
«Art. 17-ter.
(Misure a favore delle persone con disabilità)
1. Alle regioni a statuto ordinario è data la facoltà di istituire un fondo per le persone gravemente non autosufficienti, così come previsto per le pubbliche amministrazioni di Trento e Bolzano dal decreto delegato n. 259 del 4 maggio 2001, con le caratteristiche della obbligatorietà del prelievo sui redditi, finalizzato a garantire prestazioni sociosanitario specifiche per non autosufficienti di ogni età.
2. Dopo il comma 1, dell’articolo 2 della legge 31-12-1991, n. 429 sono aggiunti i seguenti commi:
“1-bis. Alle persone affette da più minorazioni, anche derivanti dalla medesima eziopatogenesi, le quali, singolarmente considerati, darebbero titolo ad indennità prevista dall’articolo 1, comma 2, lett. b) della legge 21.11.1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni con decorrenza dal 1 gennaio 2003, spetta un’indennità cumulativa pari al doppio dell’indennità attribuibile ai sensi della norma citata.
1-ter. I moduli utilizzati dalle commissioni di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per la comunicazione del verbale di accertamento degli stati di invalidità civile sono aggiornati, nella parte relativa al giudizio espresso con la giunta della voce ’Persona affetta da gravissime pluriminorazioni’ “.
3. Il comma 4 dell’articolo 38 della legge 28.12.2001, n. 448 è sostituito dal seguente:
“4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti che risultino invalidi civili totali o sordomuti o cechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222“.
4. Al comma 4-bis dell’articolo 4 della legge 8 .3.2000, n. 53, le parole: “da almeno 5 anni è“ sono soppresse.
5. Al comma 3 dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo le parole: “nonchè colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado,“ sono aggiunte le seguenti parole: “o comunque appartenente alla medesima famiglia anagrafica“.
6. A decorrere dall’anno 2002 ai genitori dei disabili gravissimi che ai dettati di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e che siano contemporaneamente interessati da almeno due deficit delle funzioni della vita umana di seguito riportate: deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento; impossibilità nella dearnbulazione; impossibilità a mantenere il controllo sfinterico; impossibilità alla assunzione di cibo; impossibilità a lavarsi; impossibilità a vestirsi, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini deI diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di 5 anni di contribuzione figurativa.
7. Alla tabella di cui allegato B del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, e successive modificazioni, recante atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo, dopo l’articolo 13-bis è inserito il seguente:
“Art. 13-ter. – Atti e documenti connessi all’accertamento, alla certificazione, e all’attestazione delle minorazioni civili e dell’handicap“.
8. Ai soli fini della richiesta di accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap e delle documentazione da produrre all’INPS per l’erogazione delle provvidenze economiche derivanti dalle minorazioni civili, le persone maggiorenni con disabilità intellettiva o psichica permanente, non interdette, ne inabilitate, possono allegare agli atti sopra citati un certificato medico attestante la tipologia della menomazione ed il correlato impedimento alla firma.
9. Al primo periodo del comma 3 dell’articolo 8, della legge 27.12.1997, n. 449, le parole: “di cilindrata fino 2000 cm. cubici, se con motore a benzina“ sono sostituite dalle seguenti: “di cilindrata fino a 2500 cm. cubici, se con motore a benzina“.
10. Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui al decreto legislativo 4.12.1997, n. 460, e alle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7.12.2000, n. 383, che dimostrano di effettuare con costanza di impegno il trasporto di persone anziane o con disabilità è riconosciuto un credito di imposta pari al 19% degli oneri sostenuti per l’acquisto e l’allestimento di veicoli destinati all’attività di cui sopra e rispondente ai requisiti stabiliti dal ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto approvato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente norma. Sui medesimi veicoli è riconosciuta l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica con le modalità fissate dal ministero delle Finanze entro 60 giorni dalla data di entra in vigore della presente legge».
17.0.3
Pedrizzi, Demasi
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 17, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia previdenziale)
1. All’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“10. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali e pensionabile ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 503, sia nella sua componente fondamentale o fissa, sia nella sua componente accessoria o di parte variabile, con esclusione delle voci di retribuzione previste dai contratti collettivi per le aree dirigenziali e non dichiarate espressamente pensionabili dai contratti medesimi.
11. Le disposizioni del comma 10 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei contratti collettivi per le aree dirigenziali, con riferimento alle date di effettiva decorrenza dei contratti relativi, rispettivamente, ai dirigenti di prima fascia e ai dirigenti di seconda fascia“».
17.0.4
Treu, Montagnino, Dato, Coviello, Manzione, Veraldi
Respinto
Dopo l’articolo 17, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Nuova disciplina dei contratti di solidarietà)
1. I datori di lavoro che stipulano, con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiorrnente rappresentative sul piano nazionale, contratti collettivi di solidarietà che stabiliscano una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993, ad una riduzione dell’ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta, per un periodo non superiore ai 24 mesi, per ciascun lavoratore interessato da una riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento dello stesso.
3. L’entità della riduzione è pari al 30 per cento della contribuzione dovuta ed è elevata al 35 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988.
4. Ai lavoratori interessati dai contratti di solidarietà di cui al comma 1 è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 5 del presente articolo.
5. L’ammontare del trattamento di integrazione salariale è determinato nella misura del cinquanta per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il predetto trattamento di integrazione salariale, che grava sulla contabilità separata dei trattamenti straordinari della Cassa integrazione guadagni, viene corrisposto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi ed il suo ammontare è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.
6. Il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 5 è riconosciuto come utile di ufficio ai fini della acquisizione del diritto, della determinazione della misura della pensione e del conseguimento di supplemento di pensione da liquidarsi a carico della gestione pensionistica cui sono iscritti i lavoratori interessati. Il contributo figurativo è a carico della contabilità separata dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni ed è commisurato al trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.
7. Ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto trovano applicazione le disposizioni di cui al comma terzo dell’articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro sono a carico della cassa integrazione guadagni.
8. L’articolo 1 del decreto-legge n. 726 del 1984, convertito con modificazioni dalla legge n. 863 del 1984, e l’articolo 6 del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 608 del 1996, sono abrogati.
9. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:
g) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».
17.0.5
Giaretta, Toia, Baio Dossi
Respinto
Dopo l’articolo 17, inserire il seguente
«Art. 17-bis.
(Rifinanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali)
1. Al fine di promuovere e sostenere le politiche regionali per la famiglia, il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l’anno 2004 e 200 milioni di euro a decorrere dal 2005.
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, rubrica Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi richiamata, apportare le seguenti modificazioni:
2004: – 250.000;
2005: – 200.000;
2006: – 200 000.
17.0.6
Nieddu, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Manzella, Battaglia Giovanni, Pizzinato
Respinto
Dopo l’articolo 17, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di previdenza integrativa in favore del personale militare delle Forze Armate e delle Forze di Polizia)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri stabiliti dall’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e dall’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.
2. A decorrere dal 10 giugno 2004 ha termine la contribuzione obbligatoria a favore delle casse ufficiali dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui, rispettivamente, alla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, alla legge 9 maggio 1940, n. 371, alla legge 14 giugno 1934, n. 1015, alla legge 4 gennaio 1937, n. 35, e relative modificazioni ed integrazioni nonché il Fondo Previdenza sottufficiali dell’Esercito, compresa la gestione graduati e militari di truppa dell’Arma dei carabinieri, e le casse sottufficiali della Marina Militare e deli’Aeronautica militare, di cui, rispettivamente, al regio decreto legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1890, alla legge 27 dicembre 1988, n. 557, alla legge 2 giugno 1936, n. 1226, alla legge 19 maggio 1939, n. 894, e relative modificazioni ed integrazioni, fatta salva la facoltà prevista dal successivo comma 3. Gli oneri relativi ai trattamenti riferiti:
a) alla indennità supplementare per gli ufficiali ed al premio di previdenza per i sottufficiali sono erogati all’atto del collocamento in quiescenza, valutando le spettanze sulla base del periodo di effettiva contribuzione e dello stipendio annuo lordo percepito alla data di cessazione della contribuzione alle casse comprensivo della tredicesima mensilità ed incrementato di un importo calcolato con le modalità di rivalutazione di cui all’articolo 2120 del codice civile;
b) all’assegno speciale previsto per gli ufficiali dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri, valutato secondo le modalità di cui al comma 4, sono a carico dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (INPDAP), presso il quale è istituita apposita evidenza contabile. Alla stessa sono imputati i patrimoni delle casse.
3. In attesa dell’effettiva istituzione di forme di previdenza complementare, da realizzare in favore del personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, a conclusione dei procedimenti di concertazione previsti dal precedente comma 1, il personale iscritto alle casse, di cui al comma 2, può, a domanda da presentare entro 150 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, rimanere assoggettato al vigente regime retributivo senza soluzione di continuità e sino al giorno precedente la data sotto cui uno o più fondi pensione complementare diventano operativi, con facoltà di revoca anticipata.
4. A decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge, le misure annue lorde dell’assegno speciale sono come di seguito stabilite: tenente generale euro 750, maggiore generale euro 650, brigadiere generale, colonnello e tenente colonnello euro 600, maggiore euro 380, capitano euro 310, tenente e sottotenente euro 250.
5. Per il personale in servizio e per quello in quiescenza che alla data di entrata in vigore della presente legge non ha maturato il diritto all’assegno speciale, gli importi che sarebbero spettati in base alle misure di cui sopra cono convertiti in capitale, con riferimento al grado rivestito al momento della cessazione della contribuzione, e rivalutati secondo le modalità dell’articolo 2120 del codice civile. Tale capitale, che soggiace al regime fiscale previsto per l’indennità supplementare, è corrisposto al compimento del 65º anno di età.
6. Nell’ambito dei provvedimenti di concertazione di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità, i criteri organizzativi e gestionali per dare attuazione al presente articolo, fermi restando i diritti acquisiti dal personale alla data di entrata in vigore della presente legge».
2004: + 20.000;
2005: + 20.000;
2006: + 20.000.
Conseguentemente all’articolo 54, tabella A, Ministero dell’Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 20.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.
17.0.7
Pedrizzi, Bonatesta, Specchia, Demasi
Respinto
Dopo l’articolo 17, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
1. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per ciascun anno, finalizzata al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero economia e finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2004: – 13.000;
2005: – 13.000;
2006: – 13.000.
17.0.8
Pedrizzi, Bonatesta, Specchia, Demasi
Respinto
Dopo l’articolo 17, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
1. È autorizzato un contributo di 150 mila euro per ciascun armo, finalizzato all’organizzazione di gestione dei Centri di Mobilità rivolti alla valutazione gratuita dell’idoneità alla guida delle persone disabili».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Infratsrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 150;
2005: – 150;
2006: – 150.
17.0.9
Nania, Pedrizzi, Tofani, Battaglia Antonio, Bevilacqua, Magnalbò, Bonatesta, Florino, Palombo, Pellicini, Balboni, Bobbio, Bongiorno, Bucciero, Caruso Antonino, Collino, Consolo, Cozzolino, Curto, Danieli, De Corato, Delogu, Demasi, Grillotti, Kappler, Massucco, Meduri, Menardi, Morselli, Mugnai, Mulas, Pace, Pontone, Ragno, Salerno, Semeraro, Servello, Specchia, Tatò, Ulivi, Valditara, Zappacosta
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 17, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
(Norma in materia di perequazione)
1. Le Contrattazioni sia aziendali che nazionali per i miglioramenti degli stipendi e dei salari, sia del settore pubblico che di quello privato, debbono ricomprendere anche il trattamento economico dei pensionati».
17.0.10
Tomassini
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 17, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
(Modifiche del Casellario Centrale delle Pensioni)
1. Al comma 5 dell’articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, le parole «il trattamento di minore importo» sono sostituite dalle seguenti: «il trattamento di maggiore importo».
2. Al comma 6 dell’art. unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, le parole: “l’ente che eroga il trattamento di minore importo“ sono sostituite dalle seguenti: “l’ente che eroga il trattamento di maggiore importo“».
17.0.11
Di Girolamo, Angius, Bettoni Brandani, Longhi, Mascioni, Gasbarri, Guerzoni, Falomi
Respinto
Dopo l’articolo 17, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Contratti di formazione per i medici specializzandi)
1.In attuazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in materia di contratti di formazione per i medici specializzandi, è prevista per ciascuna delle annualità 2004, 2005 e 2006 una quota pari a 350 milioni di euro quali risorse aggiuntive al Fondo sanitario nazionale di parte corrente».
Conseguentemente, ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.
17.0.12
Fasolino
Dichiarato inammissibile
Nel titolo III, capo III (Interventi in materia previdenziale e sociale), dopo l’articolo 17, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Soppressione dei trasferimenti Inail ad enti disciolti
e istituzionalizzazione dei finanziamenti per la prevenzione)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2004 sono soppressi i contributi a carico dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail) previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e dall’articolo 6, comma 1, n. 1, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327.
2. Con la stessa decorrenza, nell’ambito delle spese istituzionali dell’Inail sono destinate congrue risorse economiche, da determinare secondo i medesimi criteri di computo dei contributi soppressi, per il finanziamento di interventi di sostegno in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Con norme regolamentari deliberate dal Consiglio di amministrazione, l’Inail individua l’ammontare annuo dello stanziamento, le tipologie di interventi, i relativi criteri e modalità e gli ambiti lavorativi interessati.
4. Le norme regolamentari di cui al comma 3 del presente articolo sono approvate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze».
17.0.13
Tomassini
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo, è inserito il seguente:
«Art. 17-bis.
1. I contributi previdenziali dovuti sui redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o assimilati, prodotti da iscritti agli Albi e alle Casse, confluiscono alle rispettive Casse di previdenza di categoria indipendentemente dalla imputazione fiscale di tali redditi operata dal professionista».
17.0.14
Tomassini
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 17, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
(Disposizioni per il Fondo specialisti esterni dell’ENPAM)
1. Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitale, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo specialisti esterni dell’ENPAM, un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale.
2. Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per i quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole regioni e province autonome, quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione o associazioni tra professionisti o società di persone».
17.0.15
Ciccanti
Dichiarato inammissibile
Nel titolo III, capo III (Interventi in materia previdenziale e sociale), dopo l’articolo 17, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Soppressione dei trasferimenti Inail ad enti disciolti
e istituzionalizzazione dei finanziamenti per la prevenzione)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2004 sono soppressi i contributi a carico dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail) previsti dal’articolo 3, comma 2, della legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e dall’articolo 6, comma 1, n. 1, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327.
2. Con la stessa decorrenza, nell’ambito delle spese istituzionali dell’Inail sono destinate congrue risorse economiche, da determinare secondo i medesimi criteri di computo dei contributi soppressi, per il finanziamento di interventi di sostegno in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Con norme regolamentari deliberate dal Consiglio di amministrazione, l’Inail individua l’ammontare annuo dello stanziamento, le tipologie di interventi, i relativi criteri e modalità e gli ambiti lavorativi interessati.
4. Le norme regolamentari di cui al comma 3 del presente articolo sono approvate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze».
17.0.16
Ciccanti
Dichiarato inammissibile
Nel titolo III, capo III (Interventi in materia previdenziale e sociale), dopo l’articolo 17, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Commissione per la composizione del contenzioso in materia di premi per l’assicurazione infortuni)
1. La competenza ad adottare, in unica istanza, le decisioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, è attribuita ad una commissione composta da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che la presiede, e, per ciascuna delle quattro gestioni tariffarie previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori, designati dalle rispettive associazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente».
17.0.17
Gaglione, Toia, Giaretta, Dato, Manzione, Baio Dossi
Respinto
Dopo l’articolo 17, è inserito il seguente:
«Art. 17-bis.
(Detrazioni per carichi di famiglia)
1. Il limite di reddito fissato dall’articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è elevato ad euro 6.197,48.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalle seguenti disposizioni:
a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».
17.0.18 (v. testo 2)
Baio Dossi
Dopo l’articolo 17, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
Con decreto del Ministro della Salute il riconoscimento automatico, su richiesta dell’avente diritto della situazione di gravità previsto per le persone con sindrome di Down all’articolo 94 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è esteso anche ad altre disabilità genetiche o comunque irreversibili».
17.0.18 (testo 2)
Baio Dossi
Respinto
Dopo l’articolo 17, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
1. Con decreto del Ministro della salute il riconoscimento automatico, su richiesta dell’avente diritto, della situazione di gravità previsto per le persone con sindrome di Down all’articolo 94 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. è esteso anche ad altre disabilità genetiche o comunque irreversibili.
Conseguentemente all’articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.
17.0.19
Ciccanti
Dichiarato inammissibile
Nel Titolo III, Capo III (Interventi in materia previdenziale e sociale), dopo l’articolo 17, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Modifica del sistema di versamento dei premi per l’assicurazione infortuni e anticipazione per conto dell’Inail dell’indennità per inabilità temporanea assoluta)
1. L’articolo 28, terzo comma, del resto Unico approvata con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:
“ll datore di lavoro provvede direttamente al calcolo delle rate di premio anticipato relative agli anni solari sulla base delle retribuzioni presunte, portando in detrazione le sonnme a suo credito per le prestazioni anticipate ai sensi del successivo articolo 70 ed altri importi ammessi al conguaglio“.
2. L’art. 44 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:
“ll primo pagamento del premio di assicurazione deve eesere effettuato in via anticipata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di comunicazione, da parte dell’lNAlL, degli elementi di calcolo del premio.
A decorrere dall’anno 2004, il pagamento all’INAlL della rata di premio anticipata e della regolazione relativa all’anno precedente, in scadenza al 16 febbraio, può essere effettuato in dodici rate mensili consecutive e di uguale importo, di cui l’ultima con scadenza il 16 dicembre dell’anno cui il premio anticipato si riferisce, senza corresponsione di interessi.
Per i premi speciali unitari di cui all’articolo 42 nonché per i premi di importo inferiore alla misura determinata con delibera del Consiglio di amministrazione dell’istituto assicuratore da sottoporre all’approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono essere fissate periodicità di pagamento diverse con le stesse modalità stabilite dal precedente comma.
Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di comunicazione fatta dall’Istituto assicuratore, debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi, nonche le differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi, e quant’altro dovuto all’lstituto.
L’lstituto assicuratore non è tenuto a rammentare al datore di lavoro le rate delle singole scadenze“.
3. L’articolo 70 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:
“«A decorrere dal terzo mese successivo a quello di emanazione, da parte dell’Istituto assicuratore, delle disposizioni regolamentari per l’attuazione del presente articolo, i datori di lavoro tenuti ad anticipare l’indennità di malattia secondo le procedure previste dalla normativa che disciplina l’erogazione di tale prestazione a carico dell’lNPS, sono altresì tenuti ad anticipare al lavoratore infortunato o tecnopatico l’ammontare dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta dovuta ai sensi del presente Titolo.
Detto ammontare e portato a conguaglio con il versamento del premio effettuato secondo le modalità previste dal precedente articolo 28 ovvero, in caso di ridotta capienza, con il versamento unilficato di imposte o altre contribuzioni previdenziali, nell’ambito del sistema unifiecato di riscossione delle entrate pubbliche“».
17.0.20
Ciccanti
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 17, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Fondo sanitario nazionale)
1. La misura del concorso della Regione Sicilia al finanziamento del Servizio sanitario nazionale prevista dall’articolo 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 a decorrere dall’esercizio finanziario 2002 è pari al 35 per cento delle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale».
17.0.21
Ioannucci
Dichiarato inammissibile
Nel Titolo III, Capo III (Interventi in materia previdenziale e sociale), dopo l’articolo 17, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Commissione per la composizione del contenzioso in materia di premi per l’assicurazione infortuni)
La competenza ad adottare, in unica istanza, le decisioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, è attribuita ad una commissione composta da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che la presiede, e, per ciascuna delle quattro gestioni tariffarie previste dall’articolo 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori, designati dalle rispettive associazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative.
La commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I suoi componenV rimangono in carica quattro anni ed il relativo mandato è rinnovabile una sola volta.
L’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è abrogato».
17.0.22
Basile
Respinto
Dopo l’articolo 17, è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis.
(Trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato)
1. Per il personale già dipendente dall’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e successivamente dall’Ente Ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato Spa, comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, avente diritto al trattamento di quiescenza, i benefici economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del consiglio di amministrazione dell’Ente Ferrovie dello Stato e dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed accordi stipendiali, stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto, a partire dal 1º gennaio 2004, sul trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, che viene rideterminato tenuto conto dell’ultimo stipendio clle il dipendente avrebbe percepito al termine di vigenza del contratto comprensivo dei benefici economici-stipendiali previsti nel triennio per il personale in servizio.
2. I benefici economici derivanti dall’applicazione del presente articolo si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all’articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, clle non vengono riassorbiti.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 41,4 milioni di euro per l’anno 2004 e a 40,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede:
a) quanto a 41,4 milioni di euro per l’anno 2004 e a 15,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come da ultimo rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) quanto a 6 milioni di euro a decorrere dal 2005, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 28, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53;
c) quanto a 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13 della legge 7 dicembre del 2000, n. 383;
d) quanto a 11 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 97, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
17.0.23
Eufemi
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 17, è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis.
1. All’articolo 48, comma 1 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: “è costituito un Fondo di gestione autonomo per i Quadri con accordi stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali rappresentative della categoria dei Quadri, membri del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL)“».
17.0.24
Tarolli
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 17, è aggiunto il seguente:
«Art. 17-bis.
1. All’articolo 48, comma 1 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: “è costituito un Fondo di gestione autonomo per i Quadri con accordi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dalle Organizzazione Sindacali Nazionali rappresentative della categoria dei Quadri, membri del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL)“».
Art. 18.
18.1
Peruzzotti, Vanzo
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «500 euro» con le seguenti: «1.500 euro».
Conseguentemente, il Ministro dell’economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l’aumento dell’aliquota di base dell’imposta di consumo sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell’articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell’onere.
18.2
Cavallaro, Magistrelli
Respinto
Al comma 1, sostituire la parola: «500» con la seguente: «1250».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, rubrica Ministero dell’interno, ivi richiamata, apportare le seguenti modificazioni:
2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.
18.3
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Al comma 1, sostituire la parola: «500» con l’altra: «750».
Conseguentemente, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione europea, sono assoggettati al versamento dell’0,062 per cento a concorrenza dell’onere di cui al comma precedente.
18.4
Pedrizzi, Demasi
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. A decorrere dalla stessa data, per i soggetti che per effetto di ferite e lesioni riportate in conseguenza di eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, hanno subito un’invalidità permanente non inferiore ad un quarto delle capacità lavorative, nonché dei superstiti delle vittime di azioni terroristiche, l’assegno vitalizio di cui al comma 1 è aumentato di 25 euro per ogni punto percentuale di invalidità».
Conseguentemente, alla tab. A, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 400.000;
2005: – 400.000;
2006: – 400.000.
18.5
Tofani, Demasi
Dichiarato inammissibile
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Al comma 1 dell’articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “a causa di azioni criminose“ sono soppresse;
b) le parole: “1º gennaio 1990“ sono sostituite con le seguenti: “1º gennaio 1967“».
18.0.1
Michelini, Betta, Marino, Ripamonti
Respinto
Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Internati militari italiani – IMI)
1. Al fine di assicurare agli internati militari italiani (IMI) gli indennizzi previsti dalla legge 2 agosto 2000 pubblicata sul Bundesgesetzblatt n. 38 dell’11 agosto 2000 con la quale la Germania ha istituito la Fondazione «Ricordo, Responsabilità e Futuro», il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad anticipare, con propri decreti, i relativi importi nella misura, con le procedure e le modalità da determinarsi in accordo con l’Organizzazione internazionale per le migrazioni – OIM.
2. Per i fini di cui al precedente comma lo Stato si surroga agli aventi diritto nella riscossione degli indennizzi ad essi spettanti previa acquisizione del loro consenso e sottoscrizione degli atti richiesti per agevolare le connesse operazioni di pagamento degli indennizzi stessi.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad adottare idonee iniziative per promuovere le entrate nonché i provvedimenti necessari per iscrivere in Rilancio le partite finanziarie di entrata e di spesa connesse all’anticipazione degli indennizzi ed alla riscossione delle corrispondenti somme presso l’OIM, quale organismo partner previsto dall’art. 9 della precitata legge del 2 agosto 2000.
4. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di euro 10.000,00 a carico dell’esercizio finanziario 2004 e di euro 8.000.000,00 ed euro 6.000.000,00 a carico rispettivamente degli esercizi finanziari 2005 e 2006».
Conseguentemente, nella Tab. A, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche dello 0,6% per il 2004, dello 0,4% per il 2005 e dello 0,28% per il 2006.
18.0.2
Balboni, Demasi
Respinto
Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Grandi Invalidi di Guerra)
1. L’importo dell’assegno supplementare spettante alle vedove e agli orfani dei grandi invalidi di previsto dall’articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è elevato, dal 1º gennaio 2003, dal 50 per cento al 55 per cento e, dal 1º gennaio 2004, dal 55 per cento al 60 per cento degli assegni di superinvalidità, contemplati dalla tabella E annessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica o riferiti a detta tabella E, di cui in vita usufruiva il grande invalido.
2. Ai soggetti di cui al precedente comma è riconosciuto, in aggiunta all’assegno supplementare e al trattamento previsto dalla tabella G ammessa al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 un assegno speciale pari al 60 per cento degli assegni di cumulo, di cui alla tabella F sempre allegata al citato testo unico, e successive modificazioni, di cui in vita usufruiva il grande invalido, da liquidarsi nella misura del 30% a decorrere dal 1º gennaio 2004 e il restante 30% a decorrere dal 1º gennaio 2005.
3. Alla vedova e agli orfani del pensionato di guerra riconosciuto grande invalido ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, deceduto, per qualunque causa, successivamente all’entrata in vigore della presente legge spetta per un anno un trattamento speciale di importo pari a quello complessivo del dante causa al momento del decesso, compresi i relativi assegni accessori eccetto l’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 21 commi 1 e 2 del decreto del presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
4. Alla scadenza di tale periodo il trattamento di reversibilità previsto in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi di guerra è riconosciuto, in assenza degli aventi titolo, al familiare o ad altra persona convivente che dimostri di aver provveduto, negli ultimi tre anni, all’assistenza del grande invalido».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica del Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 10.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.
18.0.3
Giaretta, Toia, Dato, Baio Dossi, Dettori, Pizzinato
Respinto
Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti)
1. In attuazione dei princìpi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, di seguito denominato Fondo.
2. Ai fini del presente articolo sono considerate non autosufficienti le persone che, per una minorazione singola o plurima abbiano subìto una riduzione dell’autonomia personale, correlata all’età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
3. I livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per le persone non autosufficienti e i relativi parametri sono definiti, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base dei princìpi e criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
4. Le prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza sociale per le persone non autosufficienti non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale, a carico delle famiglie, dell’assistenza integrata sociosanitaria, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2002.
5. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui possa derivare una condizione di non autosufficienza permanente, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:
a) erogare l’indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;
b) potenziare la rete dei servizi, e erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000 n. 328;
c) erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell’ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
d) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell’utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno.
6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori – stabiliti nel medesimo decreto – riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e di indicatori demografici e socio-economici.
7. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale e al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, con il medesimo decreto di cui al comma 6 sono determinati:
a) i criteri per l’individuazione e l’accertamento della non autosufficienza da parte delle Commissioni mediche di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale ICF dell’Organizzazione Mondiale della Sanità;
b) le modalità di gestione del Fondo e la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e di natura assistenziale;
c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell’ambito del distretto socio-sanitario, di cui all’articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente;
d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali di cui al comma 3.
8. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione annuale così costituita:
a) dal gettito dell’addizionale istituita dal comma 9;
b) dalle risorse destinate all’erogazione dell’indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.
9. È introdotta una imposta addizionale per il sostegno alla non autosufficienza sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, determinata, limitatamente agli anni 2004 e 2005, applicando all’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all’articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ali imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui all’articolo 91 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un incremento medio dello 0,75 per cento, graduato, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in modo differenziato in relazione ai diversi scaglioni di reddito di cui all’articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A decorrere dall’anno 2006, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all’articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.
10. Le Regioni possono prevedere addizionali regionali aggiuntive all’addizionale di cui al comma 9, nella misura massima dello 0,5 per cento, per le finalità di cui al comma 5».
18.0.4
Montagnino, Toia, Dato, Giaretta, Manzione, Coviello, Pizzinato
Respinto
Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Interventi a favore dei soggetti disagiati)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2004 i trattamenti pensionistici di importo mensile inferiore a 516,46 euro sono maggiorati almeno fino a quell’importo, secondo le modalità di cui al comma 2.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2003 per le detrazioni previste dagli articoli 13, 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, eccedenti l’imposta lorda, si applicano le disposizioni dell’articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico.
3. A decorrere dal 1º gennaio 2004 le detrazioni di cui all’articolo 13, comma 1, spettano anche ai titolari delle pensioni sociali di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché degli assegni sociali di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano solo ai soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui all’articolo 13, commi 1, 2, 2-ter, 2-quater e 3 del citato testo unico.
5. Ai fini dell’attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge individua:
a) le categorie delle pensioni per le quali si applica l’integrazione indicata al comma 1 e le modalità di applicazione di detta applicazione;
b) i soggetti aventi diritto all’integrazione, tenendo anche conto della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e ferma restando la distinzione fra la natura contributiva e quella assistenziale dei trattamenti pensionistici.
6. Il decreto di cui al comma 5 è trasmesso al Parlamento per l’espressione del parere delle competenti Commissioni.
7. L’onere annuale derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può essere superiore a 4.751,40 milioni di euro.
8. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalle seguenti disposizioni:
a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».
18.0.5
Toia, Giaretta, Baio Dossi, Dato, Pizzinato
Respinto
Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Fondo per il sostegno alle persone anziane non autosufficienti)
1. In attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di sviluppare un sistema di protezione sociale di cura per le persone anziane non autosufficienti, è istituito un Fondo nazionale per il sostegno alla non autosufficienza, di seguito denominato “Fondo“.
2. Il Fondo è destinato alle seguenti finalità:
a) favorire l’accesso alla rete dei servizi, con particolare riguardo agli interventi di assistenza alla persona, all’assistenza domiciliare diurna e notturna, di cui agli articoli 14 e 15 della legge n. 328 del 2000;
b) erogare titoli per l’acquisto di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, tali da consentire il pagamento di prestazioni di assistenza e sorveglianza a soggetti con gravi limitazioni dell’autonomia e il conseguente miglioramento della vita di relazione e della comunicazione;
c) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell’utente nel caso di ricovero in residenza sanitaria assistita o in strutture affini anche a carattere diurno.
3. Entro il 30 giugno 2004 con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri della salute, del lavoro e dell’economia e delle finanze d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sentite le Commissioni parlamentari competenti sono stabiliti:
a) i criteri di determinazione e accertamento della non autosufficienza;
b) le modalità di gestione del Fondo e di erogazione degli interventi economici;
c) nell’ambito della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all’articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, la tipologia delle prestazioni e dei servizi a carico del Fondo.
4. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle persone anziane non autosufficienti alle quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.
5. Il decreto di cui al comma 3 definisce inoltre modalità della contribuzione, i criteri, i tempi per il finanziamento del Fondo, le quote a carico dei cittadini nonché le misure di carattere fiscale atte a compensare la quota a carico dei cittadini.
6. Per l’avvio della fase sperimentale, confluisce nel Fondo la quota degli stanziamenti destinati alle indennità di accompagnamento delle persone ultrasessantacinquenni di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché una somma aggiuntiva pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2004, a 1.500 milioni di euro per l’anno 2005 ed a 2.000 milioni di euro per l’anno 2006.
7. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalle seguenti disposizioni:
a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».
18.0.6
Zanoletti
Respinto
Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Interventi a favore dei disabili)
1. Le disposizioni di cui alla tabella A, parte II, punto 31 “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento“ di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato ed integrato dall’articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall’articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 432 e dall’articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano anche ai veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Ai veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono estesi i benefici di cui all’articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. È fatto obbligo, ai sensi dell’articolo 8, comma ... dell’articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, di attivare lungo strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, gli impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli. La mancata attivazione e la realizzazione degli stessi (ove prevista in progetti esecutivi) è sanzionata con un’ammenda da 300 a 1.000 euro».
Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:
2004: – 15.000;
2005: – 15.000;
2006: – 15.000.
18.0.7
Bedin, Giaretta, Dato, Manzione, Toia, Baio Dossi
Respinto
Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
1. I familiari conviventi dediti all’assistenza dei portatori di handicap riconosciuto ed accertato dai competenti organi sanitari ai sensi della legislazione vigente possono accedere al trattamento pensionistico di anzianità al raggiungimento del trentacinquesimo anno di contributi versati, indipendentemente dall’età anagrafica.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalle seguenti disposizioni:
a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».
18.0.9
Stanisci, Caddeo
Respinto
Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogate all’anno 2004. La dotazione finanziaria a carico del Fondo per l’occupazione, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è fissata in euro 376 milioni».
Conseguentemente, all’articolo 54, alla tabella C, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:
2004: – 376.000.
18.0.10
Vanzo
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Modifica dell’ordine dei privilegi per il recupero coattivo
dei crediti INAIL)
1. L’articolo 2776, comma 2, del codice civile è sostituito dal seguente:
“Art. 2776. – I crediti indicati agli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i contributi o premi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui agli articoli 2753 e 2754, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma 2“».
18.0.8 (v. testo 2)
Izzo
Dopo l’articolo 18, è aggiunto il seguente:
«Art. 18-bis.
(Interventi a sostegno della condizione parentale)
1. Dopo l’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto il seguente:
“Art. 42-bis.
(Assegnazione temporanea delle lavoratrici dipendenti
dalle amministrazioni pubbliche)
1. Le donne con figli minori a tre anni di età dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, hanno diritto ad essere temporaneamente assegnate a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a due anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale il coniuge esercita la propria attività lavorativa.
2. La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile anche dalle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo determinato, comunque denominato, nonché dalle lavoratrici dipendenti da datori di lavoro privati con organizzazione articolata sul territorio nazionale o regionale“».
18.0.8 (testo 2)
Izzo, Nocco
Accantonato
Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Interventi a sostegno della condizione parentale)
1. Dopo l’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aggiungere il seguente:
“Art. 42-bis.
(Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti
alle amministrazioni pubbliche)
1. Il genitore con figli minori fino a quattro anni di età dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, sono estese anche alle Società per azioni a prevalente capitale pubblico“».
18.0.17
Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Betta, Frau, Kofler, Peterlini, Rollandin, Pedrini
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Disposizioni a favore delle famiglie)
1. Per ogni figlio nato dal 1º gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004 e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane, è concesso un assegno pari ad euro 2000 per la fascia di reddito complessivo dei due coniugi fino a 25.000 euro, e un assegno pari ad euro 1000 per le fasce di reddito complessivo dei due coniugi da 25.000 a 50.000 euro».
Conseguentemente, al comma 1 dell’articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, le parole: «33,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «37,8 per cento».
18.0.18
Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Betta, Frau, Kofler, Peterlini, Rollandin, Pedrini
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Disposizioni a favore delle famiglie)
1. Per ogni figlio nato dal 1º gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004 e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane, è concesso un assegno pari ad euro 1.000 per la fascia di reddito complessivo dei due coniugi fino a 25.000 euro, e un assegno pari ad euro 500 per le fasce di reddito complessivo dei due coniugi da 25.000 a 50.000 euro».
Conseguentemente, al comma 1 dell’articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, le parole: «33,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «35,9 per cento».
18.0.11
Toia, Montagnino, Dato, Giaretta
Respinto
Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Agevolazioni per le lavoratrici madri)
1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 31 dicembre 2003, alle madri cittadine italiane residenti che, entro un anno dal parto, rientrino al lavoro o che intraprendano una nuova attività lavorativa, anche in forma autonoma, e attribuito il credito d’imposta di cui al comma 2.
2. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, alle madri di cui al comma 1 è attribuita una detrazione dall’imposta lorda rimborsabile nel caso d’incapienza, pari al valore annuale del reddito minimo d’inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per la corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. L’onere derivante dall’attuazione della disposizione di cui al comma 1 non può essere superiore, per l’anno 2003, a 250 milioni di euro. Per gli anni successivi tale importo e determinato dalla legge finanziaria.
5. A valere sulle risorse di cui al comma 4, una somma pari a 10 milioni di euro è ripartita, annualmente, tra le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali per la realizzazione di progetti di formazione per l’inserimento al lavoro e l’aggiornamento professionale delle madri cittadine italiane residenti che entro un anno dal parto rientrino al lavoro o che intraprendano una nuova attività lavorativa, anche in forma autonoma.
6. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:
a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».
18.0.12
Toia, Montagnino, Dato, Giaretta
Respinto
Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Detrazioni fiscali per le spese di compartecipazione
alla gestione dei nidi)
1. Per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006, le spese di partecipazione, sostenute dai genitori, alla gestione dei micro-nidi e degli asili nido nei luoghi di lavoro nonché degli asili nido territoriali, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ai 2.000 euro per ogni figlio ospitato nei medesimi.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
18.0.15
Giaretta, Toia, Baio Dossi, Montagnino, Dettori
Respinto
Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Adeguamento degli importi degli assegni al nucleo familiare)
1. Al fine di recuperare la perdita del potere di acquisto, gli importi degli assegni al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministero del lavoro 13 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º giugno 1998, applicativo dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono incrementati nei limiti di una maggiore spesa annua di 400 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006, con riferimento ai soli nuclei familiari con figli minori. Tali aumenti sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e abrogato;
b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
3) articolo del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
4) articolo 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
5) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
6) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
7) articolo 11-bis, del decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
8) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
18.0.13
Giaretta, Guerzoni, D’Andrea
Respinto
Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Incremento del fondo previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 288)
1. Il fondo di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è incrementato di euro 8.000.000 annui».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, rubrica Ministero della salute, ivi richiamata, apportare le seguenti modificazioni:
2004: – 8.000;
2005: – 8.000;
2006: – 8.000.
18.0.14
Battisti
Respinto
Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431)
1. I commi 5, 6 e 7 dell’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 sono sostituiti dai seguenti:
“5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 gennaio di ogni anno, tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Città metropolitane o, qualora non ancora istituite, i comuni di cui all’art. 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. A decorrere dall’anno 2001 la ripartizione è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al fabbisogno accertato dalle regioni, dalle province autonome e dalle Città metropolitane o, qualora non ancora istituite, i comuni di cui all’art. 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’anno precedente ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai sensi del comma 6. Il fabbisogno è comunicato al Ministero dei lavori pubblici entro il 30 ottobre di ciascun anno.
6. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Città metropolitane possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.
7. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Città metropolitane provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri che premino anche la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3. Qualora le risorse di cui al comma 5 non siano trasferite ai comuni entro novanta giorni dall’effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e alle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla regione o alla provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario ad acta; gli oneri connessi alla nomina ed all’attività del commissario ad acta sono posti a carico dell’ente inadempiente“».
18.0.16
Tonini, Bonfietti, Budin, De Zulueta, Salvi, Caddeo
Respinto
Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
(Provvidenze a favore dei perseguitati razziali)
1. Agli effetti della valutazione delle persecuzioni razziali ai fini della concessione dell’assegno vitalizio di benemerenza, previsto dall’articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, vanno considerati tutti gli effetti lesivi del diritto della persona nel periodo dal 07.07.1938 al 25.04.1945.
2. Le domande dei perseguitati razziali, già respinte dalla Commissione di cui all’articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, come sostituito dall’articolo 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, dovranno essere riesaminate dalla Commissione, includente il rappresentante dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 268/98, che valuterà le singole situazioni in base a quanto previsto dal precedente comma».
Conseguentemente, all’articolo 54, tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni.
2004: – 5.000;
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.
18.0.19
Thaler Ausserhofer
Respinto
Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:
«Art. 18-bis.
1. Le provincie autonome di Trento e di Bolzano secondo le disposizioni di cui all’articolo 9, punto 10) del testo unico delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 emanano norme legislative in materia di igiene e sanità ivi compresa l’assistenza sanitaria e ospedaliera. Le disposizioni normative nazionali trovano pertanto applicazione compatibilmente con gli statuti e le relative norme di attuazione».
Art. 19.
19.1
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Sopprimere l’articolo.
19.2
Franco Vittoria, Acciarini, Pagano, Modica, Tessitore, Caddeo
Respinto
Sopprimere il comma 1.
19.3
Iovene, De Zulueta, Bonfietti, Piatti, Tonini, Toia, Bedin, Martone, Boco, Zancan, Donati, Cavallaro, Turroni, Cortiana, Di Siena, Malabarba, Sodano Tommaso
Respinto
–Al Capo IV – Finanziamento degli investimenti – la Sezione I è così riscritta:
«Sezione I
Contributi per la diffusione di impianti fotovoltaici di piccola taglia e per agevolare l’accesso alla larga banda ad internet nonché agli altri interventi in materia di comunicazione»
Conseguentemente, all’articolo 19, il comma 1 è così riscritto:
«1. Per l’anno 2004 è riconosciuto un finanziamento di 4.000 euro per l’installazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, fino a 5Kw di potenza di picco, per un massimo di 15.000 impianti entro il limite di spesa di 60 milioni di euro».
19.4
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Alle pubbliche amministrazioni che fino al 31 dicembre 2004 eseguano studi e ricerche di fattibilità, in merito a nuovi servizi o miglioramenti di quelli già esistenti, destinati ad essere offerti all’utenza per mezzo delle tecnologie interattive previste dalla ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB), è riconosciuto a parziale copertura un contributo statale aggiuntivo, entro il limite di spesa di 120 milioni di euro».
19.5/1
Falomi
Respinto
All’emendamento 19.5, dopo le parole: «in tecnica digitale terrestre (T-DVB/C - DVB)» aggiungere le seguenti: «e che, ai fini di un uso efficiente dello spettro radioelettrico e di una più forte convergenza tra il settore radiotelevisivo e quelli delle telecomunicazioni, dell’editoria elettronica e di internet, utilizzano le più avanzate tecnologie di compressione del segnale radiotelevisivo che si renderanno disponibili nel corso del 2004».
19.5 (v. testo 2)
Il Governo
Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T- DVB)» con le seguenti: «in chiaro e senza alcun costo per l’utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB)».
19.5 (testo 2)
Il Governo
Accolto
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB)» con le seguenti: «, in chiaro e senza alcun costo per l’utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB)».
Al comma 4, sostituire le parole: «del contributo» con le seguenti: «dei contributi statali. In ogni caso, il contributo statale di cui al comma 2 non può essere cumulato, nell’ambito della stessa offerta commerciale, con quello di cui al comma 1 quando erogati, direttamente o indirettamente, da parte dello stesso fornitore di servizi nei confronti del medesimo utente. Il contributo per l’acquisto o noleggio dei decoder in tecnica C-DVB è riconosciuto a condizione che l’offerta commerciale indichi chiaramente all’utente i fornitori di contenuti con i quali i soggetti titolari della piattaforma via cavo abbiano concordato i termini e le condizioni per la ripetizione via cavo del segnale diffuso in tecnica digitale terrestre».
19.6
Falomi, Zanda, Battisti
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «e la conseguente interattività» inserire le seguenti: «e che, ai fini di un uso efficiente dello spettro radioelettrico e di una più forte convergenza tra il settore radiotelevisivo e quelli delle telecomunicazioni, dell’editoria elettronica e di internet, utilizzano le più avanzate tecnologie di compressione del segnale radiotelevisivo che si renderanno disponibili nel corso del 2004».
19.7
Zanda, D’Andrea
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «120 milioni di euro» con le seguenti: «240 milioni di euro».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.
19.8
Pedrazzini, Moro, Vanzo, Franco Paolo
Respinto
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «120 milioni di euro», con le seguenti: «110 milioni di euro».
Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per l’anno 2004, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che acquistano un apparecchio idoneo a consentire la ricezione dei segnali radiofonici in tecnica digitale terrestre (T-DAB), è riconosciuto un contributo statale pari a 100 euro. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 10 milioni di euro».
Conseguentemente alla rubrica sostituire la parola: «televisione», con la seguente: «radiodiffusione».
19.9
Zanda, D’Andrea
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «30 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.
19.10
Il Governo
Accolto
Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «30 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».
Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2004: – 5.000.
19.11
Basile, Izzo, Lauro
Respinto
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparecchio di utente per la trasmissione o la ricezione del sistema mobile UMTS. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull’ammontare previsto nei contratti di abbonamento di accesso al sistema mobile di UMTS, stipulato dopo il 1º dicembre 2003. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 30 milioni di euro».
Conseguntemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2004: – 30.000.
19.12
Nocco, Nessa, Iervolino, Gentile, Izzo, Morra, Giuliano, Ponzo, Danzi, Chirilli, Costa
Ritirato
Al comma 5, sostituire le parole da: «è incrementato» sino alla fine, con le seguenti: «con le modifiche apportate dall’art. 80 comma 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 50 milioni di euro limitatamente al 2004, di 100 milioni di euro limitatamente al 2005, e di 135 milioni di euro, in ragione di anno, a decorrere dal 2006.».
Conseguentemente, all’art. 54, comma 1 alla tabella A ivi richiamata rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2004: – 20.000;
2005: – 85.000;
2006: – 120.000;
all’art. 54, comma 1 alla tabella A ivi richiamata rubrica Ministero delle comunicazioni, apportare le seguenti modificazioni:
2004: – 15.000;
ed all’art. 54, comma 4, alla tabella E ivi richiamata Ministero delle comunicazioni, apportare le seguenti modificazioni:
2004: – 5.000 legge 28 del 22.02.2000 UPB ....cap 3123;
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.
19.13
D’Andrea, Zanda, Falomi
Respinto
Al comma 5, sostituire le parole da: «di 10 milioni di euro» sino alla fine con le seguenti: «di 50 milioni di euro per l’anno 2004, di 100 milioni di euro per l’anno 2005, e di 135 milioni di euro, in ragione di anno, a partire dal 2006».
Conseguentemente, all’art. 54, comma 1 alla tabella A ivi richiamata rubrica Ministero dell’economia e delle finanze:
2004: – 20.000;
2005: – 85.000;
2006: – 120.000;
all’art. 54, comma 1 alla tabella A ivi richiamata rubrica Ministero delle comunicazioni:
2004: – 15.000;
ed all’art. 54, comma 4 alla tabella E ivi richiamata Ministero delle comunicazioni:
2004: – 5.000 legge del 22 febbraio 2000, n. 28, cap. 3123;
2005: – 5.000 legge del 22 febbraio 2000, n. 28, cap. 3123;
2006: – 5.000 Iegge del 22 febbraio 2000, n. 28, cap. 3123.
19.14/1
Il Governo
Accolto
All’emendamento 19.14, sostituire le parole: «50 milioni» con le altre: «15 milioni»; conseguentemente, sopprimere i capoversi a) e b).
19.14
Grillo, Guasti, Pedrazzini, Menardi, Pellegrino, Ciccanti, Nocco, Curto, Tarolli
Accolto
Al comma 5, dopo le parole: «è incrementato», sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «, con le modifiche apportate dall’articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di 50 milioni».
Conseguentemente:
a) all’articolo 54, comma 4, alla tabella A, voce Ministero delle comunicazioni modificare gli importi come segue:
2004: – 15.000;
2005: – – ;
2006: – – ;
b) all’articolo 54, comma 1, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze modificare gli importi come segue:
2004: – 20.000;
2005: – 35.000;
2006: – 35.000;
c) all’articolo 54, comma 4, alla tabella E, aggiungere la seguente voce Legge 28 del 22 febbraio 2000 Ministero delle comunicazioni, cap. 3123:
2004: – 5.000;
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.
19.15
Grillo
Ritirato
Al comma 5 dopo le parole: «è incrementato», sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «,con le modifiche apportate dall’articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di 50 milioni».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, alla tabella A voce Ministero delle comunicazioni modificare gli importi come segue:
2004: – 15.000;
2005: – – ;
2006: – – ;
all’articolo 54, comma 1, alla tabella A voce Ministero dell’economia e delle finanze modificare gli importi come segue:
2004: – 20.000;
2005: – 35.000;
2006: – 35.000;
all’articolo 54, comma 1, alla tabella E aggiungere la seguente voce: Legge 28 del 22 febbraio 2000 Ministero delle comunicazioni, cap. 3123:
2004: – 5.000;
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.
19.16
Bettamio
Respinto
Al comma 5, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni».
Conseguentemente, all’articolo 54, al comma 2, tabella C ivi allegata, nella rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare la seguente mdifica: Legge n.468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello stato in materiaa di bilancio – art. 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – altri fondi di riserva – Cap. 3003):
2004: – 50.000.
Conseguentemente, all’articolo 54, al comma 2, tabella C ivi allegata, anni 2005 e 2006 ridurre tutti gli importi dell’1 per cento.
19.18
Danzi, Ponzo, Costa, Chirilli, Gentile, Izzo, Morra, Nocco, Nessa, Iervolino
Respinto
Dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell’articolo 146, dopo le parole: “per l’anno 2003“, sono inserite le seguenti: “, di 10 milioni di euro, in ragione di anno, a partire dal 2004“;
b) al comma 2 dell’articolo 146, sono soppresse le parole: “entro il 30 giugno 2001“;
c) all’articolo 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Il 3 per cento della somma stanziata annualmente di cui al comma 1 è destinata al funzionamento della Commissione prevista dal Regolamento approvato con decreto ministeriale 21 maggio 2002, n. 147“.
5-ter. Al Regolamento approvato con decreto ministeriale 21 maggio 2002, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell’articolo 2, sono soppresse le parole: “legge n. 388 del 2000 e comunque entro il 31 dicembre 2001“ e sono sostituite con le seguenti: “legge che stanzia la somma e comunque entro il 31 dicembre dell’anno per il quale è stanziata la somma medesima“;
b) al comma 1 dell’articolo 4, dopo le parole: “di contributo“, sono inserite le seguenti: “, redatta su apposita modulistica predisposta dal Ministero per i beni e le attività culturali,“;
c) al comma 1 dell’articolo 4, sono soppresse le parole: “trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento“ e sono sostituite con le seguenti: “il 30 aprile dell’anno successivo a quello per il quale è stanziata la somma“;
d) al comma 4 dell’articolo 4, sono soppresse le parole: “Entro il 30 giugno 2002“ e sono sostituite con le seguenti: “Contestualmente alla presentazione delle domande“».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 2, tabella C ivi richiamata, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006 – 10.000.
19.19
Grillo
Respinto
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 23, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, relativi alla liquidazione dei contributi del 2002, il Ministero delle comunicazioni è autorizzato a provvedere a carico delle disponibilità non impegnate ma non utilizzate relative alla liquidazione dei contributi relativi agli anni 2000 e 2001».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 12.000;
2005: – – ;
2006: – – .
19.20
Grillo, Guasti, Pedrazzini, Menardi, Pellegrino
Respinto
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 23, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, relativi alla liquidazione dei contributi del 2002, il Ministero delle comunicazioni è autorizzato a provvedere a carico delle disponibilità impegnate ma non utilizzate relative alla liquidazione dei contributi relativi agli anni 2000 e 2001».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 12.000;
2005: – – ;
2006: – – .
19.21
Nocco, Nessa, Iervolino, Gentile, Izzo, Morra, Giuliano, Ponzo, Costa, Chirilli, Danzi
Respinto
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 23, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, relativi alla liquidazione dei contributi del 2002, il Ministero delle comunicazioni è autorizzato a provvedere a carico delle disponibilità non impegnate relative alla liquidazione dei contributi relativi agli anni 2000 e 2001».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 12.000.
19.22 (v. testo 2)
Tofani, Grillotti, Demasi
Al comma 6, le parole: «euro 5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 11,5 milioni».
Conseguentemente, in fine, sono aggiunte le parole: «, intendendosi ampliata la fornitura ai seguenti servizi multimediali: trasmissione audio e video su Internet della totalità delle sedute d’aula dei due rami del Parlamento, pubblicazione delle sedute in audio e video in differita con indicizzazione per intervento, consultazione archivio audio e video delle sedute».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 6.500;
2005: – 6.500;
2006: – 6.500.
19.22 (testo 2)
Tofani, Grillotti, Demasi, Malan, Compagna, Curto, Nocco, Grillo, Tarolli, Izzo, Ciccanti
Accolto
Al comma 6, sostituire le parole: «euro 5 milioni» con le seguenti: «euro 8,5 milioni» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, intendendosi ampliata la fornitura ai seguenti servizi multimediali: trasmissione audio e video su Internet della totalità delle sedute d’aula dei due rami del Parlamento, pubblicazione delle sedute in audio e video in differita con indicizzazione per intervento, consultazione archivio audio e video delle sedute».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero delle comunicazioni, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 3.500;
2005: – 3.500;
2006: – 3.500.
19.23 (v. testo 2)
Del Turco, Marini, Crema, Labellarte, Manieri, Casillo
Al comma 6, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «11,5 milioni» ed aggiungere, dopo le parole: «della legge 11 luglio 1998, n. 224.» le seguenti: «Intendendosi ampliata la fornitura ai seguenti servizi multimediali: trasmissione audio e video su Internet della totalità delle sedute d’aula dei due rami del Parlamento, pubblicazione delle sedute in audio e video in differita con indicizzazione per intervento, consultazione archivio audio e video delle sedute».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 6.500;
2005: – 6.500;
2006: – 6.000.
19.23 (testo 2)
Del Turco, Marini, Crema, Labellarte, Manieri, Casillo
Accolto
Al comma 6, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «8,5 milioni» ed aggiungere, dopo le parole: «della legge 11 luglio 1998, n. 224.» le seguenti: «Intendendosi ampliata la fornitura ai seguenti servizi multimediali: trasmissione audio e video su Internet della totalità delle sedute d’aula dei due rami del Parlamento, pubblicazione delle sedute in audio e video in differita con indicizzazione per intervento, consultazione archivio audio e video delle sedute».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero delle comunicazioni, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 3.500;
2005: – 3.500;
2006: – 3.500.
19.24 (v. testo 2)
Cortiana
Al comma 6, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «11,5 milioni» e aggiungere, dopo le parole: «della legge 11 luglio 1998, n. 224.» le altre: «Intendendosi ampliata la fornitura ai seguenti servizi multimediali: trasmissione audio e video su Internet della totalità delle sedute d’aula dei due rami del Parlamento, pubblicazione delle sedute in audio e video in differita con indicizzazione per intervento, consultazione archivio audio e video delle sedute».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 6.500;
2005: – 6.500;
2006: – 6.500.
19.24 (testo 2)
Cortiana
Accolto
Al comma 6, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «8,5 milioni» e aggiungere, dopo le parole: «della legge 11 luglio 1998, n. 224.» le altre: «Intendendosi ampliata la fornitura ai seguenti servizi multimediali: trasmissione audio e video su Internet della totalità delle sedute d’aula dei due rami del Parlamento, pubblicazione delle sedute in audio e video in differita con indicizzazione per intervento, consultazione archivio audio e video delle sedute».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero delle comunicazioni, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 3.500;
2005: – 3.500;
2006: – 3.500.
19.25 (v. testo 2)
D’Amico
Al comma 6, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «11,5 milioni» ed aggiungere, dopo le parole: «della legge 11 luglio 1998, n. 224» le seguenti: «, intendendosi ampliata la fornitura ai seguenti servizi multimediali: trasmissione audio e video su Internet della totalità delle sedute d’aula dei due rami del Parlamento, pubblicazione delle sedute in audio e video in differita con indicizzazione per intervento, consultazione archivio audio e video delle sedute».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze ivi richiamata, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 6.500;
2005: – 6.500;
2006: – 6.500.
19.25 (testo 2)
D’Amico, Morando
Accolto
Al comma 6, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «8,5 milioni» ed aggiungere, dopo le parole: «della legge 11 luglio 1998, n. 224» le seguenti: «, intendendosi ampliata la fornitura ai seguenti servizi multimediali: trasmissione audio e video su Internet della totalità delle sedute d’aula dei due rami del Parlamento, pubblicazione delle sedute in audio e video in differita con indicizzazione per intervento, consultazione archivio audio e video delle sedute».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, rubrica Ministero delle comunicazioni ivi richiamata, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 3.500;
2005: – 3.500;
2006: – 3.500.
19.26
Pedrazzini, Moro, Vanzo
Respinto
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. I soggetti concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere comunitario che risultino in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 4, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, alle emittenti definite dal comma 2, lettere a) e b), dell’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dal citato comma 1 lettere a) e b), dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e conseguentemente ammessi, con pari titolo, ai relativi contributi ed agevolazioni».
Conseguentemente, dopo l’articolo 10, inserire il seguente:
«10-bis. – (Razionalizzazione delle spese) – Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e le relative proiezioni per gli anni 2005, e 2006, concernenti le spese classificate “Consumi intermedi“ sono ridotti del 10 per cento per ciascun anno».
19.27
Vanzo, Franco
Respinto
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente, il Ministro dell’economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l’aumento dell’aliquota di base dell’imposta di consumo l’aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell’articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell’onere.
19.28
Salerno
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Per le finalità di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 2 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, concernenti il sostegno dei programmi di sviluppo e di innovazione nelle piccole e medie imprese dei settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero specificamente diretti alla ideazione di nuove collezioni di prodotti, il Fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006».
Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:
2004: – 5.000;
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.
19.29
Salerno
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«7-bis. In aggiunta alle risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui alla legge n. 448 del 1998, sono stanziati 150 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005 destinati al finanziamento del Fondo rotativo per l’innovazione tecnologica».
Conseguentemente, alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell’economia e delle finanze:
2004: – 100.000;
2005: – 100.000;
2006: – 100.000;
e alla tabella C, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate – cap 7775), apportare le seguenti variazioni:
2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.
19.30
Nocco, Iervolino, Gentile, Izzo, Morra, Giuliano, Ponzo, Costa, Chirilli, Danzi
Respinto
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«Per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Ministero per i beni e le attività culturali, è autorizzato a provvedere a carico delle disponibilità non impegnate relative ai contributi previsti dall’articolo 80, comma 34, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, alla tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2004: – 2.000.
19.0.1
Angius, Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa, Guerzoni, Caddeo
Respinto
Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Prestito d’onore per l’innovazione e la ricerca nelle aree sottoutilizzate)
1. Nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una quota pari al 10% della dotazione della legge n. 488/1999, art. 27, comma 11, di cui all’allegato 1, per il finanziamento del prestito d’onore, è riservata alla concessione di prestiti d’onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a 32 anni, per progetti originali ed innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico, di rilevante potenzialità applicativa nell’industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l’elaborazione di studi di fattibilità e per attività di creazione di prototipi, nonché per tutti gli adempimenti necessari alla creazione della struttura produttiva per la produzione in serie.
2. Ai fini dell’assegnazione del prestito di cui al comma 1, i progetti sono valutati da un Comitato tecnico scientifico, istituito entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione nelle aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, designato d’intesa con il Ministero dell’innovazione e dell’università e della ricerca scientifica».
Conseguentemente, all’articolo 54, alla tabella A, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2004: – 40.000;
2005: – 40.000;
2006: – 40.000.
19.0.2
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa, Guerzoni
Respinto
Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Prestito d’onore per l’innovazione e la ricerca)
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell’innovazione è istituito un Fondo rotativo per l’innovazione e la ricerca, con una dotazione pari a 40 milioni di euro per l’anno 2004, destinato alla concessione di prestiti d’onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a trentadue anni, per progetti originali ed innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico, di rilevante potenzialità applicativa nell’industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l’elaborazione di studi di fattibilità e per attività di creazione di prototipi, nonché per tutti gli adempimenti necessari alla creazione della struttura produttiva per la produzione in serie.
2. Ai fini dell’assegnazione del prestito di cui al comma 1, i progetti sono valutati da un Comitato tecnico scientifico, istituito entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero dell’innovazione, designato d’intesa con il Ministero delle attività produttive e dell’università e della ricerca scientifica».
Conseguentemente, all’articolo 54, tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 40.000;
2005: – 40.000;
2006: – 40.000.
19.0.3
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa, Guerzoni
Respinto
Dopo l’articolo 19, aggiungere i seguenti.
«Art. 19-bis.
(Fondo per lo sviluppo dell’innovazione)
1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle attività produttive è istituito il Fondo per lo sviluppo dell’innovazione, di seguito denominato “Fondo“. Il Fondo, che ha una dotazione pari a 100 milioni di euro, è destinato all’anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell’onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei Comitati tecnico scientifici regionali di cui al successivo comma 8.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell’innovazione e dell’università e della ricerca e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socioeconomici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all’innovazione per i settori produttivi.
3. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate da gruppi proponenti qualificati di ricerca, costituiti in forma associata, formati da piccole e medie imprese e da istituti o enti di ricerca quali Università, Enti di ricerca pubblici e privati, Laboratori universitari, Associazioni o Centri di ricerca, Dipartimenti universitari.
4. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per l’elaborazione del prototipo che incorpora l’innovazione, le proposte progettuali innovative assegnatarie del contributo di cui al comma 3.
5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali del Ministero delle attività produttive.
6. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all’individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra:
gli obiettivi generali dell’innovazione;
il vantaggio economico e le implicazioni commerciali;
la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.
7. Il contributo di cui al comma 3, è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità delle proposte progettuali di cui al medesimo comma 3, finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari, a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo del progetto ed alla sua copertura brevettuale.
8. Ai fini dell’assegnazione del contributo di cui al comma 3, le proposte progettuali sono valutate da un Comitato tecnico scientifico, istituito entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, designato d’intesa con il Ministero dell’innovazione e dell’università e della ricerca scientifica.
9. La selezione dei progetti avviene in base ai seguenti criteri:
a) livello di innovazione, validità ed originalità dei risultati attesi;
b) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
c) adeguatezza scientifica, culturale, tecnica ed organizzativa dei proponenti come definiti all’articolo 1-bis, comma 3, e delle unità tecnico-operative partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;
d) congruità dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;
e) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati;
f) grado di coinvolgimento dell’impresa nel progetto in relazione all’organizzazione e alle risorse necessarie per lo sviluppo del progetto;
g) grado di complessità previste nella gestione del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un gruppo di imprese.
10. Lo studio di fattibilità è presentato al Comitato entro sei mesi dall’erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali:
a) oggetto e descrizione delle attività;
b) obiettivi e risultati;
c) curriculum del soggetto responsabile della realizzazione del progetto e dei ricercatori e dei tecnici partecipanti;
d) costo totale previsto per la realizzazione del progetto;
e) specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;
f) collegamento con programmi di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali in via di realizzazione;
g) indicazione di modi e strumenti per la valorizzazione scientifica e socioeconomica dei risultati.
11. Ai fini dell’assegnazione del contributo di cui al comma 4, i Comitati di cui al comma 8, selezionano e valutano le proposte progettuali già assegnatarie del contributo di cui al comma 3, in base ai seguenti criteri:
a) conseguenze economiche e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale e/o nazionale, sul mercato, sul fatturato, sull’occupazione, sull’organizzazione della o delle imprese che utilizzano l’innovazione;
b) costi di sviluppo del progetto;
c) costi di passaggio dalla fase di prototipo alla produzione in serie;
d) tempi complessivi di sviluppo del progetto in termini di studio di fattibilità, creazione di prototipi, elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione del personale, organizzazione aziendale, sviluppo del mercato.
12. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali di cui al comma 5, i Comitati regionali approvano la graduatoria delle proposte.
13. I contributi di cui ai commi 3 e 4, sono erogati dal Ministero delle attività produttive secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai Comitati tecnico scientifici regionali nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.
14. Entro sessanta giorni dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle varie fasi di cui al comma 10 lettera d), i Comitati regionali valutano la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui ai commi 3 e 4, sono tenuti a comunicare ai Comitati regionali, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del progetto.
15. Qualora dall’esame di cui al comma 14 non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i Comitati regionali possono disporre la revoca dei contributi assegnati la revoca preclude ai proponenti la possibilità di partecipare a successivi bandi a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse revocate sono versate all’entrata del bilancio della Regione per le finalità di cui al presente articolo».
Conseguentemente, all’articolo 54, tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 100.000;
2005: – 100.000;
2006: – 100.000.
Art. 20.
20.1
Ciccanti
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e attività connesse e atte a favorire l’adozione e lo sviluppo dell’ordinativo informatico standard e delle modalità evolute di riscossione nei confronti dei cittadini».
20.2
Basile, Girfatti, Borelli
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e attività connesse e atte a favorire l’adozione e lo sviluppo dell’ordinativo informatico standard e delle modalità evolute di riscossione nei confronti dei cittadini».
20.3 (v. testo 2)
Nocco, Lauro
Dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, i soggetti con reddito complessivo riferito all’anno 2003 non superiore a 15.000 euro possono detrarre dall’imposta lorda afferente all’anno 2004 la spesa sostenuta nel corso del medesimo anno per l’acquisto di un personal computer con la dotazione necessaria per il collegamento ad Internet, nel limite massimo di 200 euro. Le modalità relative alla fruizione della detrazione sono definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’innovazione e delle tecnologie, di natura non regolamentare, emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a trenta milioni di euro per l’anno 2004, si provvede mediante trasferimento di pari importo su un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, a valere sul Fondo di cui all’art. 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
20.3 (testo 2)
Nocco, Lauro
Accantonato
Dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato “PC alle famiglie“, nel quale affluiscono parzialmente le disponibilità, non impegnate alla data del 31 dicembre 2003, di cui all’articolo 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel limite di 30 milioni di euro. Il fondo è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie denominato “PC alle famiglie“, diretto all’erogazione di un contributo di 200 euro per l’acquisizione e l’utilizzo di un personal computer con la dotazione necessaria per il collegamento ad internet, nel corso del 2004, da parte dei contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito non superiore a 15.000 euro, relativo all’anno d’imposta 2002. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del progetto, di individuazione dei requisiti reddituali e dei soggetti tenuti alla verifica dei predetti requisiti, nonchè di erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilità di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione».
20.4
Valditara
Respinto
Sopprimere il comma 3.
20.5
Modica, Acciarini, Gasbarri
Respinto
Al comma 3, sostituire le parole da: «i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado» sino a: «università statali» con le seguenti: «le scuole pubbliche di ogni ordine e grado, le Università statali e le Istituzioni pubbliche dell’alta formazione artistica e musicale».
20.6
Piatti, Basso, Caddeo, Murineddu, Flammia, Vicini, Stanisci, Battaglia Giovanni
Respinto
Al comma 3, dopo le parole: «presso le università statali» aggiungere le seguenti: «e i Centri di formazione professionale».
Conseguentemente, all’articolo 54, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 5.000;
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.
20.7
Crinò
Respinto
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «personale docente presso le università statali» aggiungere: «e le università riconosciute legalmente».
Conseguentemente, alla Tab. A alla voce Ministero affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 1.000;
2005: – 1.000;
2006: – 1.000.
20.8
Modica, Acciarini, Gasbarri
Ritirato
Al comma 3, sopprimere le parole da: «previa apposita indagine» sino a: «stipula le conseguenti convenzioni».
20.9 (v. testo 2)
Giaretta, D’Amico, Castellani, Cambursano, Dato
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Il Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica di cui all’articolo 14, legge 17 febbraio 1982, n. 46 è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1 Tabella A, rubrica Ministero dell economia e delle finanze, ivi richiamata apportare le seguenti modificazioni:
2004: – 50.000;
2005: – 100.000;
2006: – 100.000.
20.9 (testo 2)
Giaretta, D’Amico, Castellani, Cambursano, Dato
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Il Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica di cui all’articolo 14, legge 17 febbraio 1982, n. 46 è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014.
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, sono ridotti, nella misura indicata, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie:
2004: – 50.000;
2005: – 100.000;
2006 – 100.000.
20.10
Il Relatore
Accolto
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. All’articolo 1, comma 6, della legge 29 gennaio 2001, n. 10, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Le quote versate all’ENAV e all’ASI non utilizzate sono versate entro il 31 gennaio 2004 all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo stesso“».
20.11
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Caddeo
Respinto
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Al comma 6, dell’art. 1 della legge 29.1.2001 n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le parole: “al termine del programma“;
b) sono aggiunte infime le parole: “per le finalità e la destinazione di cui al comma 3“».
20.12
Modica, Acciarini, Gasbarri
Respinto
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Le norme di cui all’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 non si applicano alle Università statali e agli Enti pubblici di ricerca, all’ENEA e all’ASI e alle istituzioni AFAM».
Conseguentemente, ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall’applicazione del comma 5-bis, valutati in complessivi 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:
a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.
20.13
Ciccanti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Al fine di assicurare il funzionamento del Centro elaborazione dati del dipartimento dei trasporti terrestri ed il necessario potenziamento per far fronte agli adempimenti connessi all’attuazione della legge 214/93 di riforma del Codice della strada è autorizzata, per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 l’ulteriore spesa di 12.000.000 euro».
Agli oneri derivati dall’attuazione delle misure previste nel presente comma si provvederà con quote-parte delle nuove entrate derivanti dalle operazioni tecniche relative all’abilitazione alla guida ed alla targatura dei ciclomotori, previste dalla legge 214/2003 e dall’adeguamento delle tariffe relative alle operazioni tecniche previste dalla legge 370/1986, fatto salvo il disposto dell’art. 16 della legge 870 medesima.
20.0.1
Turci, Caddeo, Bonavita, Guerzoni, Brunale, Pasquini
Respinto
Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis
(Incentivazioni per l’aggregazione ed il rafforzamento
delle piccole e medie imprese)
1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali, di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140, possono costituire, nella forma delle società di capitali, Società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell’ambito dei sistemi produttivi locali nei seguenti, non esclusivi, settori di attività: a) supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico; b) gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione; c) consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro; d) sostegno alla commercializzazione, alla promozione all’estero ed alla internazionalizzazione delle imprese; e) cablaggio dei sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell’informazione; f) formazione professionale e manageriale; g) certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dismessi; h) logistica; i) sicurezza; I) sportello informativo. Le Società di servizi dei sistemi produttivi locali operano, per i primi 10 anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle imprese aderenti. Le Società di servizi di cui al presente articolo possono essere partecipate, oltre che dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo locale con partecipazioni non superiori al 5 per cento, anche dalle relative Associazioni di categoria e da Enti locali con partecipazioni non superiori all’1 per cento.
2. Le Società di servizi di cui al presente articolo sono esenti dall’imposta sul reddito delle società e dall’imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di dieci anni dalla data della loro costituzione.
3. L’esenzione di cui al comma precedente è concessa nei limiti e subordinatamente all’autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato.
4. Alle imprese aderenti alla Società di servizi di cui all’articolo 10 della presente legge è riconosciuto un credito d’imposta pari al 23 per cento del valore della partecipazione nella Società stessa.
5. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, alle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese ed alle Società di servizi di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto un credito d’imposta nella misura: a) del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale; b) del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale ivi incluso il design e la predisposizione dei campionari; del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all’articolo 2359 del codice civile.
6. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono: a) i costi sostenuti per l’uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l’attività di ricerca; b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l’attività di ricerca; c) i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all’attività di ricerca; c) i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o alla utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali; d) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l’attività di ricerca, compresa l’acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza; e) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all’attività di ricerca; f) gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all’attività di ricerca.
7. Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con nferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono attribuite alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese ovvero alle società o enti consortili di cui al comma 1 del presente articolo anche a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico condotte congiuntamente alle Università, all’interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell’ambito di dette convenzioni, alle Università è riconosciuto un credito d’imposta pari al 75 per cento».
Conseguentemente, all’articolo 54, tabella C, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizzazione del Govemo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Articolo 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:
2004: – 250.000;
2005: – 250.000;
2006: – 250.000.
20.0.2
Cambursano, Giaretta, Dettori, Castellani, Treu, Montagnino
Respinto
Dopo l’articolo 20, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Incentivi alle attività produttive per le aree interessate
dalla crisi delle grandi imprese industriali e del loro indotto)
1. Al fine di promuovere e sostenere le attività produttive nelle aree interessate dalla crisi delle grandi imprese industriali e del loro indotto, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei ministri, definisce le disposizioni per la concessione di incentivi alle attività produttive sulla base dei seguenti criteri: a) le agevolazioni sono calcolate in “equivalente sovvenzione netto“ secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunità economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali; b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata secondo un’articolazione settoriale e per tipologia di iniziative che concentri l’intervento nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione derivanti da specifici casi di crisi di settori industriali, come individuate nell’atto di indirizzo del Consiglio dei ministri; c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell’ordine cronologico nell’esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio.
2. Ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali della Comunità europea sono assicurate le risorse di cassa disponibili, necessarie per far fronte al finanziamento delle quote di competenza nazionale. A tal fine il Ministero delle attività produttive provvede alle relative erogazioni con priorità rispetto ad ogni altra destinazione.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro in ragione d’anno per gli anni 2004, 2005 e 2006.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 500 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
20.0.3
Cambursano, Giaretta, Dettori, Castellani, Treu, Montagnino
Respinto
Dopo l’articolo 20, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Incentivi alle attività produttive per le aree interessate dalla crisi delle grandi imprese industriali e del loro indotto)
1. Gli incentivi per le attività produttive di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito in legge con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono estesi con le medesime modalità e procedure alle aree del territorio nazionale interessate da fenomeni di crisi delle grandi imprese industriali e del loro indotto.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro in ragione d’anno per gli anni 2004, 2005 e 2006.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 500 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
20.0.4
Giaretta, Bastianoni, Dettori
Respinto
Dopo l’articolo 20, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
1. All’artlcolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
“4-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.859,91;
c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.859,91 ma non euro 180.959,91;
d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.959,91 ma non euro 181.059,91“».
Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero della salute:
2004: – 30.000.
Ministero della difesa:
2005: – 130.000;
2006: – 130.000.
Alla tabella C, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:
2004: – 300.000;
2005: – 200.000;
2006: – 200.000.
20.0.5
Giaretta, Bastianoni, Dettori
Respinto
Dopo l’articolo 20, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
1. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, al comma 4-bis.1 le parole: “euro 2.000“ sono sostituite dalle seguenti: “euro 4.000“».
Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell’economia e delle finanze:
2004: – 60.000.
Ministero della salute:
2004: – 22.000.
Ministero della difesa:
2005: – 82.000.
2006: – 82.000.
20.0.6 (v. testo 2)
Firrarello, Izzo, Nocco
Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
1. Per le aziende industriali che hanno stipulato prestiti agevolati per contratti di ricerca di cui all’articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 in data antecedente il 1995 e che hanno ancora in essere rate di mutuo in sofferenze, sono tenute al solo versamento della quota capitale originaria residua con esclusione degli interessi di mora ricapitalizzati verrà eseguito entro il 31 gennaio 2004. Per importi superiori ad euro 25.000 è consentito il versamento in quattro rate il 31 gennaio 2004, il 30 giugno 2004, il 31 dicembre 2004 e il 30 giugno 2005, maggiorate degli interessi legali».
20.0.6 (testo 2)
Firrarello, Izzo, Nocco
Accantonato
Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
1. Le aziende industriali che hanno stipulato prestiti agevolati per contratti di ricerca di cui all’articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 in data antecedente il 1995 e che hanno ancora in essere rate di mutuo in sofferenze, sono tenute al solo versamento, entro il 31 gennaio 2004, delle quote originarie residue con esclusione degli interessi di mora ricapitalizzati. Per importi superiori ad euro 25.000 è consentito il versamento in tre rate il 31 gennaio 2004, il 30 giugno 2004 e il 31 dicembre 2004, maggiorate degli interessi legali».
20.0.7
Maconi, Gasbarri
Respinto
Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
1. Il credito di imposta di cui all’articolo 103, comma 5, della legge n. 388 del 2000 è utilizzabile anche per lo sviluppo di iniziative innovative riferite ai sistemi informativi che favoriscano la comunicazione tra imprese. Le modalità per la concessione delle agevolazioni ai fini del presente comma sono stabilite, nel limite di euro 50 milioni, dal Ministero delle attività produttive d’intesa con il Ministero per l’innovazione e con il Ministero per le comunicazioni».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.
20.0.8
Modica
Respinto
Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Contributi sulla pubblicità televisiva destinato
alla ricerca e all’edilizia universitaria)
1. È istituito, per l’anno 2004, un contributo straordinario finalizzato al finanziamento della ricerca e dell’edilizia universitaria.
2. Soggetti passivi del contributo straordinario sono le imprese concessionarie di pubblicità e il contributo è determinato applicando un’aliquota del due per cento sul fatturato lordo realizzato dalle imprese per l’attività svolta, nell’anno 2002, con le emittenti televisive nazionali.
3. Le modalità e i termini del versamento sono regolati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro delle comunicazioni.
4. I contributi versati affluiscono alla gestione delle entrate dello Stato e, con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, sono quindi riversati nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e finalizzati, in ragione di un terzo delle risorse complessive, per il finanziamento dei progetti di ricerca di interesse nazionale e, in ragione dei due terzi ad incremento del fondo unico per l’edilizia universitaria di cui all’articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910».
20.0.9
D’Andrea, Treu, Giaretta, Soliani, Monticone, Cambursano, D’Amico, Castellani, Dato
Respinto
Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero)
1. Ai soggetti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge che incrementano la base occupazionale attraverso l’assunzione a tempo indeterminato di ricercatori italiani e comunitari ricompresi nell’elenco di cui al comma 2, in aggiunta alle ordinarie deduzioni, è riconosciuta l’esclusione dal reddito d’impresa di un importo pari al 50 per cento del maggiore costo del lavoro a tal fine sostenuto.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituto presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un apposito elenco dei ricercatori cui si applica la disciplina agevolata. Possono accedere a tale elenco i cittadini italiani e comunitari, in possesso di un titolo universitario, residenti all’estero da non meno di dodici mesi e non più di quindici anni, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di ricerca in strutture pubbliche o private.
3. Le modalità di iscrizione all’elenco, nonché di tenuta, aggiornamento e pubblicizzazione del medesimo, sono disciplinate con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L’incentivo di cui al presente articolo si applica ai costi sostenuti per ciascuna nuova assunzione nei primi tre periodi d’imposta successivi all’assunzione medesima.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:
a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».
20.0.10 (v. testo 2)
Treu, Giaretta, Montagnino, Cavallaro, Dato
Dopo l’articolo 20, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Incentivi alla formazione continua dei lavoratori autonomi)
1. Nel rispetto delle prerogative e competenze delle regioni e dello Stato in materia di formazione professionale e sostegno all’innovazione per i settori produttivi, al fine di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua dei lavoratori autonomi in un’ottica di sostegno alla competitività delle imprese e di promozione dell’autoimprenditorialità e dell’autoimpiego, sono istituiti, per ciascuno dei settori economici dell’industria, del commercio, del terziario, dell’artigianato e dell’agricoltura, presso i ministeri rispettivamente delle attività produttive e dell’agricoltura, i fondi settoriali nazionali per la formazione continua dei lavoratori autonomi, nel presente articolo denominati “fondi“.
2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati al cofinanziamento, nell’ambito delle politiche regionali per la formazione continua e per la promozione dell’autoimpiego, di piani e progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione dei lavoratori autonomi.
3. Alla gestione dei fondi concorrono le organizzazioni dei datori di lavori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
4. Con decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell’agricoltura, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, per ciascun fondo, le modalità di accesso ai fondi, nonché i criteri di composizione degli organismi di gestione dei medesimi. I medesimi ministeri esercitano altresì la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi.
5. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l’“Osservatorio per la formazione continua dei lavoratori autonomi“ con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di lineeguida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all’applicazione delle suddette linee-guida. Le proposte d’indirizzo sono trasmesse alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate affinché ne possano tenere conto nell’ambito delle rispettive programmazioni. Tale Osservatorio è composto da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Ai componenti dell’Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l’attività espletata.
6. I fondi di cui al comma 1 sono finanziati attraverso un apposito “Fondo intersettoriale nazionale per la formazione continua dei lavoratori autonomi“, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di seguito denominato “fondo intersettoriale“. Al fondo intersettoriale possono affluire le eventuali quote di contribuzione dei datori di lavoro, laddove previste da specifici accordi o intese con le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Alla ripartizione del fondo intersettoriale tra i singoli fondi provvede annualmente il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto da emanarsi entro il 31 marzo.
7. Ai fini del finanziamento del fondo intersettoriale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, alla voce ivi richiamata Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 50.000;
2005: – 100.000;
2006: – 100.000.
20.0.10 (testo 2)
Treu, Giaretta, Montagnino, Cavallaro, Dato
Respinto
Dopo l’articolo 20, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Incentivi alla formazione continua dei lavoratori autonomi)
1. Nel rispetto delle prerogative e competenze delle regioni e dello Stato in materia di formazione professionale e sostegno all’innovazione per i settori produttivi, al fine di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua dei lavoratori autonomi in un’ottica di sostegno alla competitività delle imprese e di promozione dell’autoimprenditorialità e dell’autoimpiego, sono istituiti, per ciascuno dei settori economici dell’industria, del commercio, del terziario, dell’artigianato e dell’agricoltura, presso i Ministeri rispettivamente delle attività produttive e dell’agricoltura, i fondi settoriali nazionali per la formazione continua dei lavoratori autonomi, nel presente articolo denominati “fondi“.
2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati al cofinanziamento, nell’ambito delle politiche regionali per la formazione continua e per la promozione dell’autoimpiego, di piani e progetti aziendali, territoriali settoriali o individuali finalizzati alla formazione dei lavoratori autonomi.
3. Alla gestione dei fondi concorrono le organizzazioni dei datori di lavori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
4. Con decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell’agricoltura, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, per ciascun fondo, le modalità di accesso ai fondi, nonchè i criteri di composizione degli organismi di gestione dei medesimi. I medesimi Ministeri esercitano altresì la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi.
5. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l’“Osservatorio per la formazione continua dei lavoratori autonomi“ con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all’applicazione delle suddette linee-guida. Le proposte d’indirizzo sono trasmesse alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate affinchè ne possano tenere conto nell’ambito delle rispettive programmazioni. Tale Osservatorio è composto da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Ai componenti dell’Osservatorio non compete alcun compenso nè rimborso spese per l’attività espletata.
6. I fondi di cui al comma 1 sono finanziati attraverso un apposito “Fondo intersettoriale nazionale per la formazione continua dei lavoratori autonomi“, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di seguito denominato “fondo intersettoriale“. Al fondo intersettoriale possono affluire le eventuali quote di contribuzione dei datori di lavoro, laddove previste da specifici accordi o intese con le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Alla ripartizione del fondo intersettoriale tra i singoli fondi provvede annualmente il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto da emanarsi entro il 31 marzo.
7. Ai fini del finanziamento del fondo intersettoriale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014.
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie».
20.0.11
Nieddu, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Manzella, Battaglia Giovanni
Respinto
Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Misure straordinarie per la sospensione anticipata del servizio di leva)
1. Il Ministro della difesa, mediante l’utilizzo di aree demaniali, assegnate o in uso al Ministero della difesa, realizza, in concorso con gli enti locali, piani di costruzione o acquisizione di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare in misura non inferiore al 60 per cento al personale militare e prevalentemente ai volontari di truppa in servizio permanente.
2. Il Ministro della difesa presenta alle commissioni parlamentari competenti entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge un piano per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle caserme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti, che siano sede di servizio di entità numericamente significative di volontari in ferma prefissata, breve o in servizio permanente, o dislocate in aree territorialmente disagiate.
3. Per far fronte alle spese derivanti dall’applicazione dei commi 2 e 3, il Ministro della difesa utilizza i proventi derivanti dalla vendita diretta agli utenti degli alloggi di servizio individuati ai sensi dell’articolo 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto legislativo, art. 70, comma 2 - Finanziamento agenzie fiscali, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 60.000;
2005: – 120.000;
2006: – 120.000.
20.0.12
Nieddu, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Manzella, Battaglia Giovanni
Respinto
Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Incremento delle dotazioni del Fondo unico di amministrazione
del personale civile della difesa)
1. Il fondo unico di amministrazione del personale civile della difesa è incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, finalizzati alla realizzazione di un programma straordinario di formazione e di riqualificazione del personale civile connesso con le esigenze della ristrutturazione delle Forze armate.
2. Per avviare una adeguata ristrutturazione delle infrastrutture e il necessario ammodernamento delle linee di manutenzione degli arsenali principali della Marina militare e dei poli di mantenimento pesante dell’esercito, per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006 sono stanziati 50 milioni di euro».
Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto legislativo, articolo 70, comma 2 - Finanziamento agenzie fiscali, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 56.000;
2005: – 56.000;
2006: – 56.000.
Art. 22.
22.1/1
De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Dichiarato inammissibile
All’emendamento del Governo 22.1, sopprimere, in fine, le parole: «ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali».
22.1
Il Governo
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, dopo le parole: “Università degli studi e da aItri enti pubblici di ricerca“, sono aggiunte le seguenti: “nonchè, nei limiti stabiliti di concetto con il Ministro dell’economia e delle finanze, alle attività di supporto a quelIe di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali“».
22.2
Nania, Grillotti, Battaglia Antonio, Pedrizzi, Tofani
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. All’articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, dopo le parole: “università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca“, sono aggiunte le seguenti: “nonché alle attività di supporto a quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali“».
22.3
Piccioni, Izzo, Nocco
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. All’articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, dopo le parole: “università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca“, sono aggiunte le seguenti: “nonchè alle attività di supporto a quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali“.».
22.4
Tofani, Demasi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, dopo le parole: “università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca“, aggiungere le seguenti: “nonché alle attività di supporto a quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali“.».
22.5
Ciccanti, Ronconi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. All’articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, dopo le parole: “università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca“, sono aggiunte le seguenti: “nonché alle attività di supporto a quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali“.».
22.6
Coletti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. All’articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, dopo le parole: “università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca“, sono aggiunte le seguenti: “nonchè alle attività di supporto a quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali“.».
22.7
Bongiorno, Bonatesta, Pace, Demasi
Respinto
Il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le risorse provenienti da iniziative cui all’articolo 67, comma 1, della legge 23 dicembre 2007, n. 448 sono trasferite sullo stato di previsione di spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, anche, ai fini dell’attuazione dell’articolo 66, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Le risorse provenienti da iniziative relative agli interventi di cui all’articolo 11, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalle legge 8 agosto 2002, n. 178 accertate al 31 dicembre di ogni anno, sono aggiunte alle disponibilità finanziarie dello stesso provvedimento, per gli anni successivi».
22.8
Ronconi, Ciccanti
Respinto
Il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le risorse provenienti da iniziative di cui all’articolo 67, comma 1, della legge 23 dicembre 2001, n. 448 sono trasferite sullo stato di previsione di spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, anche, ai fini dell’attuazione dell’articolo 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Le risorse provenienti da iniziative relative agli interventi di cui all’articolo 11, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, accertate al 31 dicembre di ogni anno, sono aggiunte alle disponibilità finanziarie dello stesso provvedimento per gli anni successivi».
22.9
Piatti, Caddeo, Murineddu, Flammia, Baratella, Stanisci, Battaglia Giovanni, Pasquini, Turci, Chiusoli, Basso, Vicini
Respinto
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Le risorse provenienti da iniziative di cui all’articolo 67, comma 1, della legge 23 dicembre 2001, n. 448 sono trasferite sullo stato di previsione di spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, anche, ai fini dell’attuazione dell’articolo 66, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Le risorse provenienti da iniziative relative agli interventi di cui all’articolo 11, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, accertate al 31 dicembre di ogni anno, sono aggiunte alle disponibilità finanziarie dello stesso provvedimento per gli anni successivi».
22.10
Coletti
Respinto
Il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le risorse provenienti da iniziative di cui all’articolo 67, comma 1, della legge 23 dicembre 2001, n. 448 sono trasferite sullo stato di previsione di spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, anche, ai fini dell’attuazione dell’articolo 66, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Le risorse provenienti da iniziative relative agli interventi di cui all’articolo 11, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, accertate al 31 dicembre di ogni anno, sono aggiunte alle disponibilità finanziarie dello stesso provvedimento per gli anni successivi».
22.11
Bettamio
Respinto
Al comma 3, sono soppresse le seguenti parole: «iniziative di cui all’articolo 67, comma 1, della legge 23 dicembre 2001, n. 448 nonché quelle relative agli».
22.12
Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Piatti, Stanisci, Battaglia Giovanni
Respinto
Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «nonché quelle relative agli interventi di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178».
Conseguentemente:
a) ai maggiori oneri, pari a 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 26-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
3) articolo 27, DPR 29 settembre, 1973, n. 600;
4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 2, decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
22.13
Coletti
Respinto
Al comma 3, sono soppresse le seguenti parole: «nonché quelle relative agli interventi di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.
22.14
Ciccanti
Respinto
Al comma 3, sono soppresse le seguenti parole: «nonché quelle relative agli interventi di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178».
22.15
Basso, Caddeo, Murineddu, Flammia, Vicini, Stanisci, Battaglia Giovanni, De Petris
Respinto
Al comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi: «I sostegni di cui all’articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono estesi al settore della pesca e dell’acquacoltura. I contributi per gli investimenti in agricoltura di cui all’articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178 e successivamente modificato con legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese che esercitano l’allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci».
Conseguentemente, all’articolo 54, Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 5.000;
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.
22.16
Coletti
Respinto
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«6-bis. I sostegni di cui all’art. 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono estesi al settore della pesca e dell’acquacoltura. I contributi per gli investimenti in agricoltura di cui all’art. 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con legge 8 agosto 2002, n. 178 e successivamente modificato con legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese che esercitano l’allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche al netto delle regolazioni debitorie.
22.17
Bettamio
Respinto
Il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali sottopone all’approvazione del CIPE nuovi Contratti di Programmi nei settori agricolo e della pesca a valere sulle risorse rivenienti da iniziative di cui all’art. 67, comma 1, della legge 23.12.2001 n. 448».
22.18
Ciccanti, Ronconi
Respinto
Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente frase: «Ad essi si applicano i limiti e gli ambiti di applicazione di cui all’articolo 67, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».
22.19
Basso, Caddeo, Murineddu, Flammia, Vicini, Stanisci, Battaglia Giovanni
Respinto
Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: «Il 30 per cento degli stanziamenti di cui al precedente comma è destinato alla realizzazione di contratti di programma nel settore della pesca e dell’acquacoltura, con priorità ai progetti già presentati ed istruiti».
22.20
Coletti
Respinto
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Il 30 per cento degli stanziamenti di cui al precedente comma è destinato alla realizzazione di contratti di programma nel settore della pesca e dell’acquacoltura, con priorità ai progetti già presentati ed istruiti».
22.21
Murineddu, Caddeo
Respinto
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’art. 129, comma 1, lettera d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono stanziati ulteriori 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Le modalità di attivazione dell’intervento, salvo modifiche o integrazioni, rimangono quelle definite dall’apposito decreto emanato dal Ministro delle politiche agricole e forestali per far fronte alla medesima emergenza per gli anni 2001, 2002, 2003».
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 13.000;
2005: – 13.000;
2006: – 13.000.
22.22
Coletti
Dichiarato inammissibile
Al comma 5, dopo le parole: «dei contributi previdenziali» aggiungere le seguenti: «e assistenziali, compresi quelli relativi agli anni pregressi,».
22.23
Il Governo
Improcedibile
Al comma 5, le parole: «eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere sanitario dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185» sono sostituite dalle seguenti: «situazioni eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e le emergenze di carattere sanitario».
Al comma 6, le parole: «eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere sanitario dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185» sono sostituite dalle seguenti: «situazioni eccezionali ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e le emergenze di carattere sanitario»; dopo le parole: «tasso di interesse legale», sopprimere le parole: «maggiorato di 2,5 punti».
22.24
Nania, Grillotti, Pedrizzi, Tofani, Battaglia Antonio
Inammissibile limitatamente alla lettera c); respinto per la restante parte
Al comma 5, le parole: «eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere sanitario dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185» sono sostituite dalle seguenti: «situazioni eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n.185 e le emergenze di carattere sanitario».
Al comma 6, le parole: «eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere sanitario dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185» sono sostituite dalle seguenti:«situazioni eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e le emergenze di carattere sanitario».
Al comma 6, dopo le parole: «tasso di interesse legale» sopprimere le parole: «maggiorato di 2,5 punti».
22.25
Piccioni, Izzo, Nocco
Inammissibile limitatamente alla lettera c); respinto per la restante parte
Al comma 5, le parole: «eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere sanitario dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185» sono sostituite dalle seguenti: «situazioni eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n.185 e le emergenze di carattere sanitario».
Al comma 6, le parole: «eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere sanitario dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185» sono sostituite dalle seguenti:«situazioni eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e le emergenze di carattere sanitario».
Al comma 6, dopo le parole: «tasso di interesse legale» sopprimere le parole: «maggiorato di 2,5 punti».
22.26
Tofani, Demasi
Inammissibile limitatamente all’ultimo periodo della lettera c); respinto per la restante parte
Al comma 5, le parole: «eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere sanitario dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185» sono sostituite dalle seguenti: «situazioni eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n.185 e le emergenze di carattere sanitario».
Al comma 6, le parole: «eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere sanitario dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185» sono sostituite dalle seguenti:«situazioni eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e le emergenze di carattere sanitario».
Al comma 6, sopprimere le parole: «maggiorato di 2,5 punti».
22.27
Coletti
Inammissibile limitatamente all’ultimo periodo della lettera c); respinto per la restante parte
Al comma 5, le parole: «eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere sanitario dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185» sono sostituite dalle seguenti: «situazioni eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n.185 e le emergenze di carattere sanitario».
Al comma 6, le parole: «eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere sanitario dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185» sono sostituite dalle seguenti:«situazioni eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e le emergenze di carattere sanitario».
Al comma 6, dopo le parole: «tasso di interesse legale» sopprimere le parole: «maggiorato di 2,5 punti».
22.28
Ciccanti, Ronconi
Respinto
Al comma 5, le parole: «eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere sanitario dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n.185» sono sostituite dalle seguenti:«situazioni eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e le emergenze di carattere sanitario».
22.29
Brignone, Agoni
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Per fare fronte alle emergenze fitosanitarie che hanno interessato le aziende viticole, maidicole e castanicole e per favorirne il ripristino delle situazioni economiche e produttive preesistenti, il Ministro delle politiche agricole forestali, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina gli interventi strutturali e di prevenzione, in riferimento ai limiti di spesa di seguito indicati:
a) euro 13 milioni annui per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per l’attuazione di interventi di ripristino strutturale delle aziende viticole colpite da flavescenza dorata;
b) euro 2 milioni per l’anno 2004, euro 4 milioni per l’anno 2005 ed euro 6 milioni per l’anno 2006, per l’attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende maidicole colpite da attacchi di diabrotica;
c) euro 0,3 milioni per l’anno 2004, euro 0,5 milioni per l’anno 2005 ed euro 1 milione per l’anno 2006, per l’attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende castanicole colpite da attacchi di driocosmus kuriphylus.
2. Gli interventi di cui al presente articolo rientrano tra quelli ammessi ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185.
22.30
Stanisci, Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Piatti, Battaglia Giovanni
Respinto
Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:
«6. Alle aziende agricole colpite da situazioni eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e le emergenze di carattere sanitario, debitrici per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 2002, è concesso il beneficio della rateizzazione dei debiti medesimi, anche se oggetto di cessione e di cartolarizzazione, previa presentazione di apposita domanda ai competenti enti impositori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La regolarizzazione della posizione debitoria è effettuata in venti rate annuali consecutive di pari importo, secondo modalità fissate dagli enti impositori.
7. In deroga a quanto previsto dall’articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, il tasso di interesse di differimento, da applicare sulle singole rate di cui al precedente comma, è fissato nella misura del 3 per cento annuo. La regolarizzazione comporta l’estinzione delle obbligazioni relative ad accessori per interessi, alle somme aggiuntive ed alle sanzioni come definite, da ultimo, dall’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
Conseguentemente, all’articolo 54, alla Tabella A, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2004: – 80.000;
2005: – 80 000;
2006: – 80.000.
22.31
Coletti
Respinto
Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:
«6. Alle aziende agricole colpite da situazioni eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e le emergenze di carattere sanitario, debitrici per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 2002, è concesso il beneficio della rateizzazione dei debiti medesimi, anche se oggetto di cessione e di cartolarizzazione, previa presentazione di apposita domanda ai competenti enti impositori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La regolarizzazione della posizione debitoria è effettuata in venti rate annuali consecutive di pari importo, secondo modalità fissate dagli enti impositori.
7. In deroga a quanto previsto dall’articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, il tasso di interesse di differimento, da applicare sulle singole rate di cui al precedente comma, è fissato nella misura del 3 per cento annuo. La regolarizzazione comporta l’estinzione delle obbligazioni relative ad accessori per interessi, alle somme aggiuntive ed alle sanzioni come definite, da ultimo, dall’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
Conseguentemente all’articolo 54, alla Tabella A, ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.
22.32
Il Relatore
Accolto
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. All’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 15 è inserito il seguente:
“15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere sanitario dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 è fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, in misura non inferiore al tasso di interesse legale maggiorato di 2,5 punti“».
22.33
Ciccanti, Ronconi
Respinto
Al comma 6, le parole: «eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere sanitario dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185» sono sostituite dalle seguenti: «situazioni eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e le emergenze di carattere sanitario».
22.34 (v. testo 2)
Coletti
Al comma 6, dopo le parole: «la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8» aggiungere le seguenti: «, con riferimento a tutti i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti alla data del 30 settembre 2003,».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, ivi richiamata, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 100.000;
2005: – 100.000;
2006: – 100.000.
22.34 (testo 2)
Coletti
Respinto
Al comma 6, dopo le parole: «la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8» aggiungere le seguenti: «, con riferimento a tutti i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti alla data del 30 settembre 2003,».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, sono ridotti, nella misura indicata, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie:
2004: – 100.000;
2005: – 100.000;
2006: – 100.000.
22.35
Bongiorno, Pace, Bonatesta, Demasi
Respinto
Al comma 6, inserire, dopo le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze», le seguenti: «e con il Ministro delle politiche agricole e forestali»
22.36
Ciccanti, Ronconi
Dichiarato inammissibile
Al comma 6, dopo le parole: «tasso di interesse legale» sopprimere le parole: «maggiorato di 2,5 punti».
22.37
Ciccanti
Dichiarato inammissibile
Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «maggiorato di 2,5 punti».
22.38
Marino, Muzio, Pagliarulo
Respinto
Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Per far fronte alle nuove emergenze determinatesi nel settore agricolo, a seguito delle malattie e della crisi di mercato da esse determinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l’attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa:
a) interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006;
b) interventi strutturali e di prevenzione per le aziende produttrici di mais colpite dalla diabrotica: 2 milioni di euro per il 2004, 4 milioni di euro per il 2005 e 6 milioni di euro per il 2006;
c) interventi strutturali e di prevenzione negli impianti di castagno colpiti dall’insetto cinipide Dricosmus Kuriphylus: 0,3 milioni di euro per il 2004; 0,5 milioni di euro per il 2005 e 1 milione di euro per il 2006».
Copertura all’onere derivante dal presente comma si provvede mediante riduzione di pari importo a valere sulla voce Ministero per le politiche agricole e forestali della tabella A di cui al comma 1 dell’articolo 54.
22.39 (v. testo 2)
Coletti
Al comma 7, comma 17 dell’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «è consentito fino a trentasei mesi» aggiungere le seguenti: «e fino a sessanta mesi, senza interessi, per i debiti iscritti a ruolo».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella, 1, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, ivi richiamata, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 100.000;
2005: – 100.000;
2006: – 100.000.
22.39
Coletti (testo 2)
Respinto
Al comma 7, comma 17 dell’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «può essere consentito fino a trentasei mesi» aggiungere le seguenti: «e fino a sessanta mesi, senza interessi, per i debiti iscritti a ruolo».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella, 1, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, ivi richiamata, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 100.000;
2005: – 100.000;
2006: – 100.000.
22.40
Bongiorno, Pace, Bonatesta, Specchia, Demasi
Dichiarato inammissibile
Al comma 7, capoverso 17-bis, sostituire le parole: «può essere consentito fino a trentasei mesi» con le seguenti: «può essere consentito fino a sessanta mesi».
22.41
Ciccanti
Dichiarato inammissibile
Al comma 7, sostituire le parole: «fino a trentasei mesi» con le seguenti: «fino a sessanta mesi».
22.42
De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 7, capoverso 17-bis, sostituire, in fine, le parole: «trentasei mesi» con le seguenti: «sessanta mesi».
Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004 le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a Monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.
22.43
De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan
Accantonato
Sopprimere il comma 8.
22.44 (v. testo 2)
Coletti
Al comma 8, dopo le parole: «eventi eccezionali verificatisi» aggiungere la seguente: «sino».
22.44 (testo 2)
Coletti
Respinto
Al comma 8, dopo le parole: «eventi eccezionali verificatisi» aggiungere la seguente: «sino».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.
22.45
Centaro
Respinto
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. Hanno titolo agli interventi di cui ai seguenti commi, i datori di lavoro agricolo, singoli ed associati, ricadenti nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania colpite dal nubifragio del 17, 18 e 19 settembre 2003 e da precedenti calamità naturali delimitate ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185.
8-ter. I soggetti di cui al comma precedente possono saldare i contributi previdenziali maturati dal 1º gennaio 1998 fino all’entrata in vigore della presente legge, anche se già cartolarizzati ed iscritti a ruolo, in un’unica soluzione senza alcun aggravio di somme aggiuntive, sanzioni amministrative e civili. Per favorire tale pagamento è concesso un contributo in conto interessi a fronte di finanziamenti bancari di durata massima ventennale destinati esclusivamente al rimborso del debito previdenziale. Il contributo in conto interessi concedibile riduce, nella misura massima di 5,5 punti percentuali, il tasso di interesse annuo applicato dall’istituto mutuante sull’importo finanziato. Il datore di lavoro agricolo, pertanto, sarà tenuto all’eventuale pagamento degli interessi risultanti dalla differenza tra quelli richiesti dall’istituto mutuante e quelli rimborsabili attraverso il contributo. Per i primi centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono sospese tutte le azioni esecutive, anche se cautelari, nei confronti dei soggetti che abbiamo manifestato la volontà di avvalersi della predetta disposizione.
8-quater. Per i soggetti di cui al comma 8-bis, al fine di favorire il rimborso anticipato in unica soluzione della quota capitale dovuta a seguito dell’adesione alla rateizzazione previdenziale agricola di cui all’articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, è fissato un tasso di attualizzazione della quota di capitale delle rate residue pari al 15 per cento per anno.
8-quinquies. Al comma 17 dell’articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: “versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi“, sono aggiunte le seguenti: “previdenziali“.
8-sexies. All’onere derivante dall’attuazione dei presenti commi, si provvede nel limite massimo di spesa di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 6.000;
2005: – 6.000;
2006: – 6.000.
22.46
Centaro
Respinto
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. Hanno titolo agli interventi di cui ai seguenti comma, i datori di lavoro agricolo, singoli ed associati, ricadenti nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania colpite dal nubifragio del 17, 18 e 19 settembre 2003.
8-ter. Per favorire il rimborso in unica soluzione tanto dei contributi previdenziali e delle obbligazioni sorte, alla data di entrata in vigore della presente legge, per somme aggiuntive e sanzioni amministrative e civili, quanto del debito esistente a seguito dell’adesione al condono previdenziale agricolo di cui all’articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è concesso a favore di tutti i datori di lavoro agricolo di cui al comma ...
8-bis. Un contributo in conto interessi a fronte dell’accensione di finanziamenti bancari di durata massima ventennale destinati esclusivamente al rimborso del debito previdenziale che i datori di lavoro agricolo dovessero reperire e da destinarsi esclusivamente al rimborso del debito previdenziale.
Il contributo in conto interessi è fissato nel limite massimo del tasso annuo del 5,5 per cento.
Ai fini dell’erogazione del contributo il datore di lavoro agricolo dovrà fare pervenire all’INPS, contestualmente al pagamento del debito contributivo, copia del contratto o dei contratti di finanziamento da cui si evinca il tasso di interesse applicato, nonché la corrispondenza tra debito contributivo ed importo totale dei finanziamenti bancari accesi dal datore di lavoro agricolo.
Il contributo è erogato direttamente agli istituti di credito mutuatari, a fronte della ricezione dell’attestazione, rilasciata dai medesimi istituti dì credito, circa l’avvenuto rimborso da parte dei datori di lavoro agricolo della quota di capitale e della eventuale quota parte di interessi.
Il contributo non copre gli interessi di mora e decade, per le rate successive, in caso di risoluzione del contratto o dei contratti di finanziamento da parte degli istituti di credito.
8-quater per i soggetti di cui al comma al fine di favorire il rimborso anticipato in unica soluzione della quota capitale dovuto a seguito dell’adesione al condono previdenziale agricolo di cui all’articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, è fissato un tasso di attualizzazione della quota di capitale delle rate residue pari al 15 per cento per anno.
8-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 8-bis allo scopo di sostenere la ripresa degli investimenti in agricoltura è concessa la riduzione degli oneri previdenziali dovuti nella misura del 70 per cento per il 2003, del 50 per cento per il 2004 e del 30 per cento per il 2005.
8-sexies. All’onere derivante dall’attuazione dei presenti commi, si provvede nel limite massimo di spesa di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004.
Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 6.000;
2005: – 6.000;
2006: – 6.000.
22.47
Bongiorno, Demasi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e successive modificazioni è esteso ai soggetti di cui alla lettera c) dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001.
Agli investimenti in agricoltura di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell’anno.
Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, possono indire bandi di accesso al credito di imposta in agricoltura al fine di provvedere al rilascio della conformità degli investimenti alla programmazione locale che a partire dall’annualità 2004 sostituisce l’istruttoria e la posizione in graduatoria prevista dal comma 3 dell’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazione, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178».
22.48
Turci, Guerzoni, Brunale, Gasbarri
Respinto
Dopo il comma 8, è inserito il seguente comma:
«8-bis. Per la gestione delle competenze in materia di controlli comunitari riguardanti la politica agricola comune da parte delle Regioni e delle Province autonome è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro».
Conseguentemente, all’articolo 54, tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 70.000;
2005: – 70.000;
2006: – 70.000.
22.49
Piccioni, Izzo, Nocco
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Il termine di cui all’articolo 69, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di un anno. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a 271.140 euro per l’anno 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
22.50/1
De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Dichiarato inammissibile
All’emendamento del Governo 22.50, sostituire le parole: «entro due anni» con le seguenti: «entro il 30 giugno 2004».
22.50
Il Governo
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. All’articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole: “entro un anno“ sono sostituite dalle seguenti: “entro due anni“».
22.51
Nania, Grillotti, Battaglia Antonio, Pedrizzi, Tofani
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. All’articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole: “entro un anno“ sono sostituite dalle seguenti: “entro due anni“».
22.52
Tofani, Demasi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. All’articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38, sostituire le parole: “entro un anno“ con le seguenti: “entro due anni“».
22.53
Ciccanti, Ronconi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. All’articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole: “entro un anno“ sono sostituite dalle seguenti: “entro due anni“».
22.54
Piccioni, Izzo, Nocco
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. All’articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole: “entro un anno“ sono sostituite dalle seguenti: “entro due anni“».
22.55
Specchia, Bongiorno, Bonatesta, Curto, Pace, Zappacosta, Demasi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
«9-bis. Ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai datori di lavoro agricolo, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, nonché agli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi ai periodi contributivi maturati fino a tutto il 2003, è concesso il beneficio della rateizzazione dei debiti di cartolarizzazione, previa presentazione di apposita domanda ai competenti enti impositori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9-ter. La regolarizzazione della posizione debitoria è effettuata in venti rate annuali consecutive di pari importo, secondo modalità fissate dagli enti impositori.
9-quater. In deroga a quanto previsto dall’articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni, il tasso di interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, è fissato nella misura del 3 per cento annuo.
9-quinquies. La regolarizzazione di cui ai precedenti commi, comporta l’estinzione delle obbligazioni relative ad accessori e per interessi, alle sanzioni e somme aggiuntive come definite dall’articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni».
22.56
Specchia, Bongiorno, Bonatesta, Curto, Pace, Zappacosta, Demasi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
«9-bis. Ai datori di lavoro agricolo, ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni, nonché agli imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno pagato i contributi e i premi previdenziali e assistenziali, per i periodi contributivi fino al 2003, in applicazione dell’articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta la possibilità di rateizzare i debiti contributivi anche se gli stessi sono stati oggtto di cessione e di cartolarizzazione.
9-ter. La regolarizzazione di cui al comma precedente è effettuata attraverso il pagamento di rate annuali di pari importo e senza interessi, in numero massimo di trenta.
9-quater. I soggetti debitori possono presentare domanda di regolarizzazione contributiva e di rateizzazione presso la sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
22.57
Specchia, Bongiorno, Bonatesta, Curto, Pace, Zappacosta, Demasi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
«9-bis. Il recupero del debito contributivo maturato entro il 31 dicembre 2003 attraverso la cessione dei crediti ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativo ai contributi previdenziali e assistenziali dei coltivatori diretti e per l’assunzione di manodopera agricola, dovuti dalle aziende agricole all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), è sospeso fino al 31 dicembre 2004.
9-ter. Le aziende agricole debitrici entro il termine del 31 dicembre 2004 possono regolarizzare la propria posizione direttamente con l’INPS attraverso il pagamento del 20 per cento delle somme effettivamente dovute, al netto di sanzioni, interessi e benefici non goduti ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185. Le aziende agricole, inoltre, possono avvalersi dell’assistenza delle organizazioni professionali di categoria».
22.58
Specchia, Bongiorno, Bonatesta, Curto, Pace, Zappacosta, Demasi
Respinto
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. La disposizione di cui all’articolo 44 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di obblighi contributivi, deve essere interpretata nel senso che le imprese, operanti nel settore agricolo che hanno recepito, entro il 30 giugno 2001, i contratti di riallineamento regolati dall’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, possono regolarizzare gli obblighi contributivi accertati ed imposti dagli enti previdenziali, relativi ai lavoratori già denunciati, per i periodi di attività antecedenti la stipula dei contratti di riallineamento.
L’adempimento di tali obblighi, secondo la modalità ed i criteri di cui al comma 3-sexies dell’articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive modificazioni, è calcolato nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 percento del minimale contributivo. La misura degli obblighi contributi determinata dal presente comma si applica anche ai crediti, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, oggetto della cessione di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ancorché iscritti al ruolo per la riscossione, ovvero oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione».
22.59
Specchia, Bongiorno, Bonatesta, Curto, Pace, Zappacosta, Demasi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
«9-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2005 i contributi previdenziali dovuti per i lavoratori del settore agricolo sono determinati in base al salario reale.
9-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è emanato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».
22.60
Specchia, Bongiorno, Bonatesta, Curto, Pace, Zappacosta, Demasi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis La rateizzazione prevista dal comma 34, articolo 10, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, si applica anche ai datori di lavoro agricolo, ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni, nonché agli imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno pagato i contributi e i premi previdenziali e assistenziali per i periodi contributivi fino al 31 dicembre 2003».
22.61
Piccioni
Respinto
Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
«9-bis. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall’lNPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2002, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell’importo iscritto a ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.
9-ter. La definizione di cui al comma 9-bis comporta la rinuncia a qualunque forma di contestazione in merito alla sussistenza ed entità degli importi iscritti a ruolo, con conseguente estinzione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali pendenti.
9-quater. Nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari informano i debitori di cui al comma 9-bis che, entro il 30 giugno 2004, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal comma 9-bis, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 9-bis. Il residuo importo è versato entro il 31 dicembre 2004. Ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento sulle somme riscosse.
9-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, è approvato il modello dell’atto di cui al comma 9-quater e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all’operazione».
22.62
Manfredi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Al comma 21 dell’articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: “a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale“ inserire le parole: “e ad i residenti dei territori delle Comunità montane».
22.63
Manfredi
Respinto
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Per far fronte alle nuove emergenze determinatesi nel settore agricolo ed a quelle che perdurano tuttora, a seguito delle malattie e della crisi di mercato da esse determinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestall, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l’attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa:
a) interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006;
b) interventi strutturali e di prevenzione per le aziende produttrici di mais colpite dalla Diabrotica 2 milioni di euro per il 2004, 4 milioni di euro per il 2005 e 6 milioni di euro per il 2006;
c) interventi strutturali e di prevenzione negli impianti di castagno colpiti dall’insetto cinlpide Driocosmus kuriphylus: 0,3 milioni di euro per il 2004, 0,5 milioni di euro per il 2005 e 1 milione di euro per il 2006».
Conseguentemente alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 15.300;
2005: – 17.500;
2006: – 20.000.
22.64
Ronconi, Ciccanti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«10. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, e successive modificazioni, è esteso ai soggetti di cui alla lettera c) dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001.
Agli investimenti in agricoltura di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, e successive modificazioni, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell’anno.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono indire bandi di accesso al credito di imposta in agricoltura al fine di provvedere al rilascio della conformità degli investimenti alla programmazione locale che a partire dall’annualità 2004 sostituisce l’istruttoria e la posizione in graduatoria prevista dal comma 3 dell’articolo 11 della legge 8 agosto 2002 n. 178».
22.65
Coletti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«10. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, e successive modificazioni, è esteso ai soggetti di cui alla lettera c) dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001.
Agli investimenti in agricoltura di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, e successive modificazioni, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell’anno.
Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, possono indire bandi di accesso al credito di imposta in agricoltura al fine di provvedere al rilascio della conformità degli investimenti alla programmazione locale che a partire dall’annualità 2004 sostituisce l’istruttoria e la posizione in graduatoria prevista dal comma 3 dell’articolo 11 della legge 8 agosto 2002, n. 178».
22.66
Pasquini, Turci, Chiusoli, Piatti, Murineddu, Flammia, Baratella, Stanisci, Battaglia Giovanni
Respinto
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, e successive modificazioni, è esteso ai soggetti di cui alla lettera c) dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001.
Agli investimenti in agricoltura di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 e successive modificazioni, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell’anno.
Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, possono indire bandi di accesso al credito di imposta in agricoltura al fine di provvedere al rilascio della conformità degli investimenti alla programmazione locale che a partire dall’annualità 2004 sostituisce l’istruttoria e la posizione in graduatoria prevista dal comma 3 dell’articolo 11 della legge 8 agosto 2002 n. 178».
Conseguentemente, all’articolo 54, tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.
22.67
Ronconi, Ciccanti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Per i consorzi agrari che versino nelle condizioni di cui all’articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, dopo l’omologa della proposta di concordato preventivo, il Commissario liquidatore, se sussistono le condizioni di rilancio e sviluppo del consorzio stesso nella realtà sociale ed economica in cui opera, tenuto conto anche degli impegni derivanti dall’esecuzione della procedura concorsuale, può richiedere, con relazione motivata, all’autorità amministrativa di vigilanza la nomina di un Commissario ad acta. Il Commissario ad acta nominato sostituisce gli organi dirigenziali del consorzio per un periodo massimo di ventiquattro mesi al fine di assicurare l’efficiente gestione del consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria degli organi sociali, proponendo, eventualmente, all’assemblea le occorrenti modifiche statutarie. Il Commissario ad acta assicura la gestione ordinaria del consorzio ivi compresa quella di ammettere nuovi soci se in possesso dei requisiti di legge o statutari, in attesa della ricostituzione degli organi sociali.».
22.68
Ronconi, Ciccanti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. All’articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “nel caso in cui il Commissario liquidatore, per cause allo stesso non imputabili, si trovi impossibilitato a dare completa attuazione al disposto di cui all’articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il termine di cui al presente comma si intende prorogato sino a quando non ricorrano le condizioni affinché lo stato del passivo possa diventare esecutivo“».
22.69
Brunale, Turci, Caddeo
Respinto
Dopo il comma 9, è inserito il seguente:
«9-bis. Dopo il comma 5 dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Nell’ambito delle funzioni di cui al comma 1, l’Agenzia assicura a tutti gli organismi pagatori le risorse necessarie ad espletare gli adempimenti richiesti dalla normativa comunitaria assumendo il coordinamento della gestione del sistema integrato dei controlli e delle attività degli organismi pagatori connesse alla tenuta ed aggiornamento dei fascicoli aziendali».
22.70
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. È istituito presso il Ministero delle risorse agricole e forestali uno specifico programma denominato: “programma per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura“. Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per gli imprenditori agricoli, così come definiti dalla normativa vigente, che dotano le proprie imprese di impianti di irrigazione a goccia o che utilizzano acque depurate e affinate derivanti da impianti industriali o civili, o che riducono l’utilizzo di acque provenienti da prelievi tramite pozzi. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in accordo con il Ministro delle risorse agricole e forestali e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte di imprese agricole singole o associate. A tale programma sono destinate risorse pari a 50 milioni di euro per il 2003 e 50 milioni di euro per il 2004. Risorse che confluiscono in un apposito fondo denominato: “Fondo per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura“ esclusivamente finalizzato all’attuazione del programma di cui sopra».
Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti a concorrenza dell’onere di cui al comma precedente per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
22.71
Ciccanti
Respinto
Dopo il comma 9, è inserito il seguente:
«9-bis. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dagli articoli 9, comma 3, lettera c-bis), e 10, comma 30, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, ai produttori titolari di quantitativi individuali di riferimento compresi nell’elenco delle aziende interessate al blocco della movimentazione degli animali a seguito della diffusione della malattia infettiva della “lingua blu“, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) restituisce, dal prelievo supplementare versato per il periodo di commercializzazione 2002-2003, un importo pari al 20 per cento dell’esubero produttivo rispetto al quantitativo di riferimento assegnato».
Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
Legge n. 146 del 1980: Articolo 36: Assegnazione a favore dell’Istituto nazionale di statistica (cap. 1680):
2004: – 5.000.
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA):
2004: – 9.000.
22.72
Vitali, Bonfietti, Pizzinato
Respinto
Dopo il comma 9, è inserito il seguente:
«9-bis. Per consentire l’avvio di interventi finalizzati al contenimento ed alla attuazione dell’epidemia denominata blue tongue è previsto uno stanziamento, pari a 10 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome, destinato ad indennizzare, in forma compensativa con le modalità previste nei Piani regionali attuativi del Reg. (CE) n. 1257/99, gli allevatori che operano in zone svantaggiate, attualmente indenni dalla malattia, che intendono avviare interventi di vaccinazione volontaria del bestiame».
Conseguentemente, all’articolo 54, tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.
22.73
Nocco, Nessa
Respinto
Dopo il comma 9, è inserito il seguente:
«9-bis. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dagli articoli 9, comma 3, lettera c-bis) e 10, comma 30, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, ai produttori titolari di quantitativi individuali di riferimento compresi nell’elenco delle aziende interessate al blocco della movimentazione degli animali a seguito della diffusione della malattia infettiva deIla “lingua blu“, l’agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata, per il periodo di commercializzazione 2002-2003, a restituire un importo corrispondente all’esubero produttivo fino al 20 per cento del quantitativo individuale assegnato».
Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
Legge n. 146 del 1980: Articolo 36: Assegnazione a favore dell’Istituto nazionale di statistica (cap. 1680):
2004: – 5.000.
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA):
2004: – 9.000.
22.74
Vitali, Bonfietti, Pizzinato
Respinto
Dopo il comma, è inserito il seguente:
«9-bis. Al fine di sostenere la lotta obbligatoria per l’eradicazione delle fitopatie, delle epizoozie, e per far fronte alle emergenze causate ad altri organismi è istituito un apposito fondo da ripartire alle regioni e alla province autonome, la cui dotazione finanziaria è pari a 10 milioni di euro».
Conseguentemente, all’articolo 54, tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.
22.75
Vitali, Pizzinato
Respinto
Dopo il comma 9, è inserito il seguente:
«9-bis. Per consentire la prosecuzione degli interventi di preminente interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente la protezione del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, e di quelli urgenti connessi alla difesa dal mare dei territori del delta del Po e alla difesa dalle acque di bonifica di territori delle province di Ferrara e Rovigo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro».
Conseguentemente, all’articolo 54, tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 5.000;
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.
22.76
Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Piatti
Respinto
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Ai produttori titolari di quantitativi individuali di riferimento, di cui agli articoli 9, comma 3, lettera c-bis), e 10, comma 30, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, compresi nell’elenco delle aziende interessate al blocco della movimentazione degli animali a seguito della diffusione della malattia infettiva della “lingua blu“, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) riduce del 20 per cento il prelievo supplementare imputato per il periodo di commercializzazione 2002-2003».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 14.000.
22.77
Nania, Grillotti, Tofani, Battaglia Antonio, Pedrizzi
Respinto
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. Per la prosecuzione delle attività di studio e analisi nel campo dell’economia agraria e della politica agricola, è concesso all’Istituto nazionale di economia agraria un contributo ordinario annuo pari a 5 milioni di euro per il triennio 2004-2006».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 5.000;
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.
22.78
Coletti
Respinto
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. Per la prosecuzione dell’attività di studio e analisi nel campo dell’economia agraria e della politica agricola, è concesso all’Istituto nazionale di economia agraria un contributo ordinario annuo pari a 5 milioni di euro per il triennio 2004-2006».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 5.000;
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.
22.79
Tofani, Demasi
Respinto
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. Per la prosecuzione delle attività di studio e analisi nel campo dell’economia agraria e della politica agricola, è concesso all’lstituto nazionale di economia agraria un contributo ordinario annuo pari a 5 milioni di euro per il triennio 2004-2006».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 5.000;
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.
22.80
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Andreotti, Pedrini, Frau
Dichiarato inammissibile
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«9-bis. L’articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97. e successive modificazioni, si applica a tutti comuni sotto i 3000 abitanti anche ai fini del recupero delle terre incolte ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440».
22.0.1
Zanoletti
Respinto
Dopo l’articolo 22, introdurre il seguente:
«Art. 22-bis.
1. Per far fronte alle nuove emergenze determinatesi nel settore agricolo ed a quelle che perdurano tuttora, a seguito delle malattie e della crisi di mercato da esse determinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l’attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa:
a) interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006;
b) interventi strutturali e di prevenzione per le aziende produttrici di mais colpite dalla diabrotica: 2 milioni di euro per il 2004, 4 milioni di euro per il 2005 e 6 milioni di euro per il 2006;
c) interventi strutturali e di prevenzione negli impianti di castagno colpiti dall’insetto cinipide driocosmus kuriphylus: 0,3 milioni di euro per il 2004, 0,5 milioni di euro per il 2005 e 1 milione di euro per il 2006».
Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
– 15,3 milioni di euro per il 2004;
– 17,5 milioni di euro per il 2005:
– 20 milioni di euro per il 2006.
22.0.18
Salerno
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 22, introdurre il seguente:
«Art. 22-bis.
(Emergenze nel settore agricolo e zootecnico)
1. Per far fronte alle nuove emergenze determinatesi nel settore agricolo ed a quelle che perdurano tuttora, a seguito delle malattie e della crisi di mercato da esse determinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l’attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa:
a) interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006;
b) interventi strutturali e di prevenzione per le aziende produttrici di mais colpite dalla Diabrotica: 2 milioni di euro per il 2004, 4 milioni di euro per il 2005 e 6 milioni di euro per il 2006;
c) interventi strutturali e di prevenzione negli impianti di castagno colpiti dall’insetto cinipide Driocosmus kuriphylus: 0,3 milioni di euro per il 2004, 0,5 milioni di euro per il 2005 e 1 milione di euro per il 2006»
22.0.19
Brignone, Agoni
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 22, introdurre il seguente:
«Art. 22-bis.
1. Per fare fronte alle emergenze fitosanitarie che hanno interessato le aziende viticole, maidicole e castanicole e per favorirne il ripristino delle situazioni economiche e produttive preesistenti, il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina gli interventi strutturali e di prevenzione, in riferimento ai limiti di spesa di seguito indicati:
a) euro 13 milioni annui per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per l’attuazione di interventi di ripristino strutturale delle aziende viticole colpite da flavescenza dorata;
b) euro 2 milioni per l’anno 2004, euro 4 milioni per l’anno 2005 ed euro 6 milioni per l’anno 2006, per l’attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende maidicole colpite da attacchi di diabrotica;
c) euro 0,3 milioni per l’anno 2004, euro 0,5 milioni per l’anno 2005 ed euro 1 milione per l’anno 2006, per l’attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende castanicole colpite da attacchi di driocosmus kuriphylus.
2. Gli interventi di cui al presente articolo rientrano tra quelli ammessi ai sensi della legge 14 febbraio 1992. n. 185».
22.0.2
Chincarini, Agoni
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
Disposizioni in materia di agricoltura)
1. All’articolo 2, comma 11, della legge 11 ottobre 1983, n. 546 le parole: “dall’AIMA“ sono sostituite dalle seguenti: “dall’Agenzia per le erogazioni agricoltura e dagli altri Organismi pagatori istituiti ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165“.
2. All’articolo 21-bis della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: “nazionali al settore agricolo“ sono inserite le seguenti: “ed inoltre le quietanze liberatorie relative ai conseguenti mandati e pagamenti eseguiti dagli Organismi pagatori istituiti ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165“.
22.0.3
Agoni
Respinto
Dopo l’articolo 22, aggiungere, il seguente:
«Art. 22-bis.
1. Al fine di favorire la piena attuazione del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge 30 maggio 2003, n. 119 ed assicurare il recupero da parte dello Stato degli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare dai produttori di latte, per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, sono, ad esso, apportate le seguenti modifiche:
“a) all’articolo 3, comma le parole: “assicurino anche il mantenimento“ sono sostituite dalle seguenti: “assicurino il mantenimento“;
b) all’articolo 8, comma 2, le parole: “alla differenza“ sono sostituite dalle seguenti: “al doppio della differenza“;
c) all’articolo 10, comma 3, secondo periodo, le parole: “da 1.000 a 10.000“ sono sostituite dalle seguenti: “da 2.000 a 20.000“;
d) all’articolo 10, il comma 14 è sostituito dal seguente: “Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta del latte è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa“;
e) all’articolo 10, comma 15, dopo le parole: “limitata al periodo in corso“, sono inserite le seguenti: “e tra aziende ubicate nella medesima regione o provincia autonoma“;
f) all’articolo 10, comma 22, lettera c), la parola: “anche“ è soppressa;
g) all’articolo 10, il comma 24 è soppresso;
h) all’articolo 10, comma 31, le parole: “30 novembre“ sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio“;
i) all’articolo 10, comma 31, le parole: “1º gennaio 2004“ sono sostituite dalle seguenti: “1º gennaio 2005“;
l) all’articolo 10, comma 34, le parole: “complessivamente dovuto“ sono sostituite dalle seguenti: “rateale richiesto“;
m) all’articolo 10, comma 34, dopo: “in forma rateale“ sono inserite le seguenti: “con un minimo dell’uno per cento a rata“;
n) all’articolo 10, comma 34, le parole: “in un periodo non superiore a trenta anni“ sono sostituite dalle seguenti: “entro il 3l marzo 2017“;
o) all’articolo 10, il comma 36 è sostituito dal seguente: “i produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al comma 34 per le annate indicate dal produttore, presentando istanza alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, la cui accettazione determina il decadimento, per entrambe le parti, dei ricorsi e delle azioni giudiziarie pendenti innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi, ovvero ordinari per le relative annate di prelievo supplementare“.
22.0.16
Moro, Agoni
Respinto
All’articolo 10 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito, con modificazioni, in legge 30 maggio 2003, n. 119, sono apportate le seguenti modifiche: ai commi 27, 28, 29 e 31 le parole: «due periodi» sono sostituite dalle seguenti: «tre periodi» al comma 31 le parole: « dal 1º gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º gennaio 2005».
22.0.17
Moro, Agoni
Respinto
All’articolo 10 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito, con modificazioni, in legge 30 maggio 2003, 119, sono apportate le seguenti modifiche: ai commi 27, 28, 29 e 31 dopo le parole: «di applicazione del presente decreto», sono inserite le seguenti: «e, in ogni caso, non prima della completa attuazione delle norme in esso contenute»; al comma 31 le parole: «dal 1º gennaio 2004 si applicano le norme di cui all’articolo 5» sono soppresse.
22.0.4
Agoni
Respinto
Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:
«Art...
(Disposizioni in materia di cooperative e loro consorzi)
1. L’articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è soppresso».
22.0.5
Agoni
Respinto
Dopo l’articolo 22, inserire il seguente
«Art...
(Disposizioni in materia di cooperative e loro consorzi)
1. All’articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dopo le parole: “Allo stesso obbligo“ sono aggiunte le seguenti: “a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge“».
22.0.6
Agoni
Respinto
Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:
«Art...
(Disposizioni in materia di cooperative e loro consorzi)
1. All’articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aggiunto il comma seguente 1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nel caso di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».
22.0.7
Murineddu
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:
«Art. 22-bis.
Il comma 2 dell’articolo 2522 del Codice civile e così modificato: “Può essere costituita una società cooperativa esercente le attività agricole di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 228/01 da almeno 3 soci quando i medesimi sono persone fisiche o società semplici e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata“».
22.0.8 (v. testo 2)
Giaretta, Cambursano, D’Amico, Castellani, Treu
Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Accordi interprofessionali di filiera)
1. Al fine di promuovere la costituzione, con il concorso delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, di accordi interprofessionali di filiera, finalizzati a stabilire criteri e condizioni generali della produzione e vendita dei prodotti e delle prestazioni dei servizi, a decorrere dall’esercizio finanziario 2004 è istituito presso lo stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive un apposito Fondo con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l’anno 2004.
2. Gli accordi di cui al presente articolo, di durata non inferiore ad un anno, sono destinati a garantire il contenimento dei prezzi in tutte le fasi della loro formazione ed allo scopo di creare condizioni di fiducia nei consumatori e favorire la ripresa dei consumi. Con decreto del Ministro delle Attività Produttive, emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti degli accordi interprofessionali di filiera e le modalità di promozione, attuazione e controllo, da parte delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, dell’applicazione degli accordi da parte delle imprese che vi aderiscono».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, Tabella A, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, ivi richiamata, apportare le seguenti modificazioni:
2004: – 200.000;
2005: – 150.000;
2006: – 150.000.
22.0.8 (testo 2)
Giaretta, Cambursano, D’Amico, Castellani, Treu
Respinto
Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Accordi interprofessionali di filiera)
1. Al fine di promuovere la costituzione, con il concorso delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, di accordi interprofessionali di filiera, finalizzati a stabilire criteri e condizioni generali della produzione e vendita dei prodotti e delle prestazioni dei servizi, a decorrere dall’esercizio finanziario 2004 è istituito presso lo stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive un apposito Fondo con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l’anno 2004.
2. Gli accordi di cui al presente articolo, di durata non inferiore ad un anno, sono destinati a garantire il contenimento dei prezzi in tutte le fasi della loro formazione ed allo scopo di creare condizioni di fiducia nei consumatori e favorire la ripresa dei consumi. Con decreto del Ministro delle Attività Produttive, emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti degli accordi interprofessionali di filiera e le modalità di promozione, attuazione e controllo, da parte delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, dell’applicazione degli accordi da parte delle imprese che vi aderiscono».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono ridotti, nella misura indicata, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie:
2004: – 200.000;
2005: – 150.000;
2006: – 150.000.
22.0.9
Marino, Muzio, Pagliarulo
Respinto
Dopo l’articolo 22, aggiungere i seguenti:
«Art. 22-bis.
(Interventi a favore del settore forestale -
Applicabilità della legge 2 agosto 1982, n. 512)
1. I princìpi della legge 2 agosto 1982, n. 512, in materia di regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale, si applicano anche alle risorse forestali appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, delle regioni e degli enti locali, ed ai privati, in base ad apposite procedure individuate con regolamento da emanare con decreto del Presidente della repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 22-ter.
(Modifica al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460)
1. Al numero 8) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo le parole: “della natura e dell’ambiente“ sono inserite le seguenti: “anche con specifico riguardo alla manutenzione dei boschi appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, delle regioni, degli enti locali ed ai privati“.
Art. 22-quater.
(Agevolazioni fiscali per i proprietari di boschi)
1. Le spese sostenute dai proprietari di boschi per effettuare le operazioni di manutenzione selvicolturale dei boschi, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi adeguatamente documentate, costituiscono oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche, nella misura effettivamente rimasta a carico.
2. Sono oneri interamente deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche, nella misura effettivamente rimasta a carico, le erogazioni liberali a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali, nonchè di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni regolarmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività di restauro e di manutenzione di boschi appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
3. Il Ministero per le politiche agricole stabilisce i tempi, le modalità ed i controlli affinchè le erogazioni di cui al comma 2 siano utilizzate per gli scopi di cui al comma 1.
4. Le operazioni di manutenzione devono essere effettuate previa consulenza e certificazione rilasciata:
a) nelle regioni a statuto ordinario dai coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato;
h) nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano dagli uffici regionali competenti.
5. Il proprietario che intende procedere alla richiesta delle agevolazioni fiscali deve dimostrare che nei due anni precedenti quello nel quale è effettuata la domanda di agevolazione, il terreno boscato non è stato percorso dal fuoco.
6. Le certificazioni che attestano la effettività delle spese e le operazioni di vigilanza sono, di competenza:
a) nelle regioni a statuto ordinario dei coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato;
b) nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano degli uffici regionali competenti».
22.0.10
Rollandin, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Andreotti, Pedrini, Frau
Respinto
Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Gestione compatibile del patrimonio forestale)
1. Le comunità montane, singolarmente o in associazione tra loro, nell’ambito del proprio territorio e d’intesa con i comuni ed altri enti interessati, possono provvedere alla gestione del patrimonio forestale mediante costituzione di consorzi forestali ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, salvo il disposto del comma 6. Possono essere affidati alla gestione dei consorzi i boschi demaniali o di enti pubblici, non utilizzati, e le aree abbandonate dai proprietari, anche nelle zone limitrofe alla comunità.
2. Alle comunità montane ed ai consorzi forestali sono affidati con legge regionale compiti di manutenzione, conservazione, accrescimento e sfruttamento compatibile del patrimonio forestale ad essi affidato, nonché di assistenza tecnica, monitoraggio, ricomposizione ambientale e sorveglianza. A tal fine i consorzi, in accordo con la Comunità, elaborano Piani territoriali forestali, redatti da soggetti professionali abilitati, nei quali, valutato lo stato della risorsa, sono coordinati gli interventi di tutela e di sfruttamento della risorsa. Sono ammessi a finanziamento progetti mirati alla valorizzazione economica quali, piantagioni con specie a rapida crescita in stazioni pedoclimatiche favorevoli, attività vivaistica, sfruttamento di biomasse a fini energetici o colturali, definizione di norme collettive di trasformazione e commercializzazione dei prodotti. Ai fini della tutela ambientale gli organismi potranno beneficiare anche di contributi commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, che hanno finalità di interesse generale. I Piani territoriali forestali sono coordinati con i Piani di sviluppo socio economico di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed i Piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, ma possono essere avviati anche in attesa della loro definizione.
3. In deroga ai requisiti previsti dall’articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, istitutiva del Servizio civile nazionale, i consorzi possono richiedere l’assegnazione di giovani volontari residenti nella Comunità, per lo svolgimento delle funzioni di salvaguardia del patrimonio forestale previste dall’articolo 1, comma 1, lettera d) della citata legge n. 64.
4. I consorzi godono dei benefici previsti dall’articolo 139, regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero dell’ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attribuiscono ai consorzi forestali costituiti presso le comunità montane finanziamenti per interventi di forestazione nell’ambito dei piani forestali di competenza e attribuiscono le quote di parte nazionale previste dai regolamenti CEE a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) e di programmi comunitari.
5. Per le finalità del presente articolo sono vincolate risorse annuali pari al 5 per cento delle complessive disponibilità finanziarie della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo e forestale. Gli interventi di ricostituzione del manto forestale di cui al comma 2 costituiscono attuazione dell’articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, applicativo del protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni in atmosfera, e sono finanziati mediante una quota vincolata pari al 10 per cento del fondo ivi previsto. Una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti del presente comma è attribuita con finalità premiale secondo criteri che tengano conto dell’aumento delle superfici boscate e della diminuzione delle aree percorse dagli incendi.
6. I proprietari che conferiscono in amministrazione terreni alle comunità montane per le finalità di cui al presente articolo sono esonerati dal pagamento di ogni imposta gravante sui fondi ceduti e da qualsiasi spesa inerente il contratto d’affitto e hanno diritto a percepire il canone determinato nel rapporto tra comunità montana e affittuario. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il regolamento per l’attuazione del presente articolo; in attesa dell’emanazione del regolamento, le comunità montane adottano un regolamento provvisorio.
7. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio, a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, sono istituiti la certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia che attestano la provenienza della materia prima legno. La certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia possono essere applicati a tutti i prodotti di derivazione del legno prodotto con i criteri di cui al presente comma, ivi compresi la carta e i mobili. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce con proprio regolamento i criteri selvicolturali da rispettare e le modalità per il rilascio e l’uso della certificazione e del marchio«.
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.
22.0.11
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Andreotti, Pedrini, Frau
Respinto
Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Pascoli montani)
1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani quali elementi rilevanti per la produzione di carni e formaggi di qualità, nonché per la conservazione del paesaggio tradizionale, la difesa del suolo e la tutela degli ecosistemi, sono vincolate risorse annuali pari al 5 per cento delle complessive disponibilità finanziarie della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo e forestale. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di intesa con le regioni, predispone un piano nazionale per l’individuazione, il recupero, l’utilizzazione razionale e la valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche con l’impiego di finanziamenti comunitari.
2. I proprietari che conferiscono in amministrazione terreni alle comunità montane per le finalità di cui al presente articolo sono esonerati dal pagamento di ogni imposta gravante sui fondi ceduti e da qualsiasi spesa inerente il contratto d’affitto e hanno diritto a percepire il canone determinato nel rapporto tra comunità montana e affittuario. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il regolamento per l’attuazione del presente articolo, in attesa dell’emanazione del regolamento, le comunità montane adottano un regolamento provvisorio».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.
22.0.12
Basso, Caddeo, Murineddu, Flammia, Vicini, Stanisci, Battaglia Giovanni
Respinto
Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:
«Art. 22-bis.
«1. La dotazione finanziaria di cui all’articolo 52, comma 81, della legge n. 448 del 28 dicembre 2002, è incrementata di 10.000.000 euro per il 2004.
2. Per le annualità 2005 e 2006 l’attuazione del fermo di pesca finalizzato alla conservazione delle risorse ittiche è obbligatoria per tutte le unità da pesca abilitate ai sistemi a traino. Le relative modalità di attuazione sono disposte dal Ministro per le politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all’articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. A tal fine è stanziato l’importo di 20.000.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006».
Conseguentemente, all’articolo 54, tabella A, alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 10.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.
22.0.13
Giaretta, Dettori, Castellani, Toia, Baio Dossi
Respinto
Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Recupero delle detrazioni non godute per incapienza
del debito d’imposta)
1. Qualora l’importo della detrazione di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, risulti superiore al debito d’imposta del contribuente, la differenza tra i due importi costituisce credito d’imposta.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile, non e considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, è riportabile nei periodi d’imposta successivi, fino al quinto successivo, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Qualora il credito d’imposta di cui al comma 1 non sia integralmente recuperato ai sensi del comma 2, i soggetti interessati possono chiedere l’erogazione di un contributo in misura equivalente all’importo del credito residuo, a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all’articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, previa presentazione di apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto, con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l’attribuzione di cui al comma 3.
5. Per le finalità previste dal comma 3, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all’articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004.
6. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:
a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».
22.0.14
Baio Dossi, Toia, Giaretta, Dettori, Gaglione
Respinto
Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Deduzione per spese sostenute relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare, ambulatoriale, in strutture diurne o comunità e simili, rese in favore dell’infanzia, degli anziani e dei soggetti più deboli)
1. Al comma 1 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, dopo la lettera l), è inserita la seguente:
“l-bis) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 3.000 euro, relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare, ambulatoriale, in strutture diurne o comunità e simili, rese in favore dell’infanzia, degli anziani e dei soggetti più deboli, da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano ai sensi dell’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 883, da cooperative sociali e da altri aventi finalità di assistenza sociale“.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
22.0.15
Veraldi, Scalera, Dettori, Giaretta, Castellani
Respinto
Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)
1. Al comma 1 dell’articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, dopo la lettera c), inserire la seguente:
“c.1-bis) le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale“.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Art. 23.
23.1
De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:
«2-bis. La dotazione finanziaria della misura istituita con l’articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2002, n. 448, è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2004.
2-ter. Per le annualità 2005 e 2006 l’attuazione del fermo pesca finalizzato alla conservazione delle risorse ittiche è obbligatoria per tutte le unità da pesca abilitate ai sistemi a traino. Le relative modalità di attuazione sono definite con provvedimento del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all’articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n.41. A tal fine è stanziato l’importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 10.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.
23.2
De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
«2-bis. Per l’attuazione delle convenzioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è stanziata la somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 3.000;
2005: – 3.000:
2006: – 3.000.
23.0.1
Coletti
Respinto
Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis.
1. La dotazione finanziaria della misura istituita con l’art.52, comma 81, della legge 448 del 28 dicembre 2002, è incrementata di 10 milioni di euro per il 2004. Per le annualità 2005 e 2006 l’attuazione del fermo di pesca finalizzato alla conservazione delle risorse ittiche è obbligatoria per tutte le unità da pesca abilitate ai sistemi a traino. Le relative modalità di attuazione sono disposte dal Ministro per le politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all’art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n.41. A tal fine è stanziato l’importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.
23.0.2
Piccioni
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis.
Il comma 2 dell’articolo 18 della legge ll febbraio 1992, n. 157, “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio“ è abrogato e così sostituito:
2. Al fine di garantire la conservazione delle popolazioni selvatiche in equilibrio con l’ambiente, le Regioni e le Province Autonome, sentito l’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica (INFS) o Istituti Regionali riconosciuti, predispongono appositi piani faunistici in relazione alle condizioni ambientali delle specifiche realtà territoriali.
Detti piani, tra l’altro, devono prevedere tempi, modalità e quantità dell’eventuale prelievo.
I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie al fine di garantire il rapporto ottimale tra il carico delle popolazioni ed il territorio».
23.0.3
Piccioni
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:
«Art. 23-bis.
All’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, il penultimo e l’ultimo periodo sono soppressi;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Le regioni e le province autonome possono autorizzare il prelievo di selezione agli ungulati, sulla base di piani di abbattimento che tengano conto delle esigenze di conservazione e strutturazione delle popolazioni in equilibrio con l’ambiente, fissando, per ciascuna specie, periodi di caccia diversi ed anche superiori a quelli indicati dal comma 1, lettera c), per un numero massimo di cinque giornate settimanali, anche su terreno coperto da neve; sui provvedimenti di autorizzazione dei periodi e acquisito il parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica“».
Art. 24.
24.1
De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «pari a» aggiungere le seguenti: «50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004,».
Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, limitatamente ai limiti di impegno, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.
24.2
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Al comma 1, sostituire la parola, ovunque ricorra: «50» con l’altra: «100» e sostituire le parole: «a decorrere dall’anno 2005» con le seguenti: «a partire dall’anno 2004».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, quote limite di impegno.
24.3
D’Onofrio, Ciccanti
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «dal 2006» aggiungere le seguenti: «ferme restando a favore degli enti indicati le disponibilità derivanti da fondi rinvenienti e dalle economie d’asta sugli stanziamenti assentiti dalla stessa legge».
24.4
Turci
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «dal 2006» aggiungere le seguenti: «ferme restando a favore degli enti indicati le disponibilità derivanti da fondi rinvenienti e delle economie d’asta sugli stanziamenti assentiti dalla stessa legge».
24.5 (v. testo 2)
Manzione
Al comma 1, dopo le parole: «dal 2006», aggiungere le seguenti: «ferme restando a favore degli enti indicati le disponibilità derivanti da fondi rinvenienti e dalle economie d’asta sugli stanziamenti assentiti dalla stessa legge».
24.5 (testo 2)
Manzione
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «dal 2006», aggiungere le seguenti: «ferme restando a favore degli enti indicati le disponibilità derivanti da fondi rinvenienti e dalle economie d’asta sugli stanziamenti assentiti dalla stessa legge».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.
24.6
Brutti Paolo, Di Girolamo, Castellani, Angius
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «ferme restando a favore degli enti indicati le disponibilità derivanti da fondi rinvenienti e dalle economie d’asta sugli stanziamenti assentiti dalla stessa legge».
24.7
Piccioni
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «dal 2006» aggiungere le seguenti: «ferme restando a favore degli enti indicati le disponibilità derivanti da fondi rinvenienti e le economie d’asta dagli stanziamenti dalla stessa legge».
24.8
D’Onofrio, Ciccanti
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi e per l’ulteriore organicità funzionale degli schemi del Patrimonio idrico nazionale, agli Enti indicati al comma 1 della predetta legge n. 388 del 2000, è riservata, a valere sull’impegno totale di cui al comma precedente, una quota di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 e di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003».
24.9
Di Girolamo, Brutti Paolo, Angius, Castellani
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi e per l’ulteriore organicità funzionale degli schemi del Patrimonio idrico nazionale, agli Enti indicati al comma 1 della predetta legge n. 388 del 2000 è riservata, a valere sull’impegno totale di cui al comma precedente, una quota di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 e di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006».
24.10
Turci
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi e per l’ulteriore organicità funzionale degli schemi del Patrimonio idrico nazionale, agli enti indicati al comma 1 della predetta legge n. 388 del 2000, è riservata, a valere sull’impegno totale di cui al comma precedente, una quota di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 e di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006».
24.11
Manzione
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi e per l’ulteriore organicità funzionale degli schemi del Patrimonio idrico nazionale, agli Enti indicati al comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riservato, a valere sull’impegno totale di cui al comma 1, una quota di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 e di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006».
Conseguentemente, all’articolo 54, tabella B ivi richiamata, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2005: + 30.000;
2006: + 30.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente ridotti gli accantonamenti relativi della voce Ministero dell’economia e delle finanze.
24.12
Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Piatti, Stanisci, Battaglia Giovanni
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «entro il 30 aprile 2004» con le seguenti: «entro il 28 febbraio 2004».
24.13
Flammia, Murineddu, Caddeo, Piatti, Vicini, Basso
Respinto
Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
«3. A partire dall’anno 2004, entro il 30 giugno, è approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio il «Piano infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura». Il Piano, sulla base delle richieste presentate dalla Conferenza stato-regioni e sentiti gli Enti interessati e le associazioni di categoria, individua ogni anno le opere idriche infrastrutturali di rilievo nazionale a servizio della produzione agricola ad integrazione degli schemi irrigui e stanzia le risorse per la loro realizzazione, manutenzione e controllo prevedendo apposito capitolo di bilancio nello stato di previsione del Ministero. Il Ministro per le politiche agricole e forestali definisce nel Piano altresì il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie in relazione agli stanziamenti di cui al comma 1. Per l’attuazione del «Piano infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura» sono stanziati, a decorrere dall’anno 2004, 75 milioni di euro.
4. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico è istituito il “Programma nazionale degli interventi nel settore idrico“, di seguito denominato: “Programma nazionale“. Fanno parte del Programma nazionale:
a) gli interventi previsti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio con le relative risorse finanziarie previste da altre leggi di spesa;
b) le opere relative al settore idrico già inserite nel “programma delle infrastrutture strategiche“ di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121/2001;
c) gli ulteriori interventi previsti nell’ambito degli accordi di programma quadro per la tutela delle acque e per la gestione integrata delle risorse idriche.
4-bis. Entro il 30 febbraio di ogni anno, a partire dal 2004, il Ministero dell’economia, di concerto con il Ministero per le politiche agricole e forestali, individua, per l’anno in corso, meccanismi progressivi di diminuzione della pressione fiscale per premiare comportamenti virtuosi aziendali e interaziendali diretti al minor e più oculato utilizzo di acqua a fini agricoli e incentivi fiscali, nonché erogazioni di incentivi, per la costruzione di invasi e cisterne per l’accumulo di acque piovane destinate all’uso irriguo, da applicare a favore dei soggetti individuati dall’art. 2135 del codice civile».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2004: – 85.000;
2005: – 85.000;
2006: – 85.000.
24.14
Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Piatti, Stanisci, Battaglia Giovanni
Respinto
Al comma 3, sostituire le parole: «31 maggio 2004» con le parole: «31 marzo 2004».
24.15
Piccioni
Respinto
Al comma 3, dopo le parole: «risorse finanziarie», aggiungere le seguenti: «con priorità ai completamenti degli impianti nei territori classificati di bonifica muniti di progetti istruiti ed approvati dagli organi tecnici competenti alla data di entrata in vigore della presente legge».
24.16
De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan
Respinto
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. Al fine di accelerare gli interventi per il riutilizzo delle acque reflue depurate di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185, è disposto lo stanziamento di 10 milioni di euro per l’anno 2004 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, da destinarsi alla realizzazione delle necessarie infrastrutture idriche di connessione.
3-ter. L’elenco delle opere da finanziare, approvato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e sulla base dell’elenco predisposto dalle regioni ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. l85, è inserito nel «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico» di cui al comma 4».
Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 10.000;
2005: – 15.000;
2006: – 15.000.
24.17
De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. La dotazione del Fondo per il risparmio idrico ed energetico di cui all’articolo 1-bis del decreto legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 24 settembre 2003, n. 268, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 20.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.
24.18
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Al comma 4, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «che restano comunque vincolate allo scopo».
24.19
Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Piatti, Stanisci, Battaglia Giovanni
Respinto
Al comma 5 sostituire le parole: «Entro il 30 luglio 2004» con le parole: «Entro il 31 maggio 2004».
24.20
Il Relatore
Accolto
Al comma 5, dopo le parole: «di concerto con i Ministeri», inserire le seguenti: «dell’economia e delle finanze,».
24.20a
Gubert
Respinto
Al comma 5, le parole: «sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite con le seguenti: «d’intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».
24.21
Grillotti, Demasi
Respinto
Al comma 5, sostituire le parole: «sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano», con le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281/1997».
24.22
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti
Respinto
Al comma 5, sostituire le parole: «sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano», con le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281/1997».
24.23
Tarolli
Ritirato
Al comma 5, sostituire le parole: «sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano», con le seguenti: «d’intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».
24.24
Thaler Ausserhofer, Michelini, Betta, Frau, Kofler, Peterlini, Rollandin
Respinto
Al comma 5, sostituire le parole: «sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano», con le seguenti: «d’intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».
24.25
Piccioni
Respinto
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. Ai fini del contenimento delle tariffe dei servizi idrici nei territori montani in cui la disponibilità di risorse idriche sia superiore ai fabbisogni, sono apportate le seguenti modifiche alla legge 5 gennaio 1994, n. 36:
a) all’articolo 8, comma 1, aggiungere la seguente lettera:
“d) contenimento della tariffa nelle aree montane“;
b) all’articolo 8, comma 2, primo periodo, dopo le parole: “ambiti territoriali ottimali“, sono inserite le seguenti: “e di eventuali sub-ambiti, particolarmente nelle aree montane, quale strumento per una politica di contenimento delle tariffe nei territori in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi“;
c) all’articolo 13, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “La legge regionale dispone apposite misure per favorire il contenimento delle tariffe nei comuni minori rientranti in aree montane, attraverso la creazione di sub ambiti e la promozione di gestioni associate del servizio fra gli enti locali interessati“».
24.26
Ciccanti
Respinto
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. Ai fini del contenimento delle tariffe dei servizi idrici nei territori montani in cui la disponibilità di risorse idriche sia superiore ai fabbisogni, sono apportate le seguenti modifiche alla legge 5 gennaio 1994, n. 36:
a) all’articolo 8, comma 1, aggiungere la seguente lettera:
“d) contenimento della tariffa nelle aree montane“;
b) all’articolo 8, comma 2, primo periodo, dopo le parole: “ambiti territoriali ottimali“, sono inserite le seguenti: “e di eventuali sub-ambiti, particolarmente nelle aree montane, quale strumento per una politica di contenimento delle tariffe nei territori in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi“;
c) all’articolo 13, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “La legge regionale dispone apposite misure per favorire il contenimento delle tariffe nei comuni minori rientranti in aree montane, attraverso la creazione di sub ambiti e la promozione di gestioni associate del servizio fra gli enti locali interessati“».
24.27
Rollandin Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Andreotti, Pedrini, Frau
Dichiarato inammissibile limitatamente alla lettera c); respinto per la restante parte
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
«6-bis. Alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 dell’articolo 13 è aggiunto il seguente periodo: “I costi per la gestione ed il mantenimento delle aree di salvaguardia gravano sulle tariffe dei comuni con popolazione superiore ai quarantamila abitanti in misura non minore del 5 per cento;
b) l’ultimo periodo del comma 7 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente: “Per conseguire obiettivi di equa distribuzione dei costi sono previste maggiorazioni della tariffa non minori del 5 per cento per le residenze secondarie, nonché per gli impianti ricettivi stagionali non situati nelle zone montane“;
c) il comma 2 dell’articolo 24 è sostituito dal seguente: “La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione ed il mantenimento delle aree di salvaguardia è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni“.
6-ter. La deroga di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, può essere esercitata nelle zone di montagna laddove non sia economicamente sostenibile la realizzazione di reti acquedottistiche».
24.28
Piccioni
Respinto
Aggiungere il seguente comma:
«1-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi e per l’ulteriore organicità funzionale degli schemi del Patrimonio idrico nazionale, agli Enti indicati al comma 1 della predetta legge n. 388/2000 è riservata, a valere sull’impegno totale di cui al comma precedente, una quota di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004 e di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006».
24.29
Coletti
Respinto
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Per l’attuazione delle convenzioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 226/2001 è stanziata la somma di 3.000.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006»
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.
24.30
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Il Programma di azione per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 1999, n. 299, pubblicato sulla Gazetta Ufficiale del 15 febbraio 2000 e delle successive delibere del CIPE in materia, è finanziato per 100 milioni di euro».
Conseguentemente gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti a concorrenza dell’onere di cui al comma precedente per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
24.31
Specchia, Collino, Battaglia Antonio, Mulas, Zappacosta
Dichiarato inammissibile limitatamente al capoverso 6-bis; respinto per la restante parte
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. – Il limite di impegno di cui all’art. 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato di 20 milioni di euro a decorrere dal 2004.
6-ter. – All’articolo 144, del comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il periodo da: “, attraverso il finanziamento“ fino alla fine del comma è sostituito con il seguente: “. La ripartizione delle risorse è disposta con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del Territorio, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. L’utilizzo di tali risorse è disposto con l’accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche sottoscritto nell’ambito delle intese istituzionali di programma di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662“».
24.32 (v. testo 2)
Moro
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzato un limite d’impegno quindicennale di 1 milione dl euro a decorrere dall’anno 2004 a favore del Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento».
Conseguentemente: alla tabella B di cui all’articolo 54, comma 1, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 1.000;
2005: – 1.000;
2006: – 1.000.
24.32 (testo 2)
Moro
Respinto
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzato un limite d’impegno quindicennale di 1 milione dl euro a decorrere dall’anno 2004 a favore del Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento».
Conseguentemente: alla tabella B di cui all’articolo 54, comma 1, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, (quota limiti di impegno) apportare le seguenti variazioni:
2004: – 1.000;
2005: – 1.000;
2006: – 1.000.
24.0.1
Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Piatti, Stanisci, Battaglia Giovanni
Respinto
Dopo l’articolo 24, aggiungere il seguente:
«Art. 24-bis.
1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all’art. 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzato il limite di impegno di 10 milioni di euro a decorre dal 2004».
Conseguentemente alla Tabella B, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze ridurre gli importi e i relativi limiti d’impegno in misura corrispondente.
24.0.2
Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Piatti, Stanisci, Battaglia Giovanni
Respinto
Dopo l’articolo 24, aggiungere il seguente:
«Art. 24-bis.
1. Al comma l dell’art. 11 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto n. 178, come modificato dall’art. 69 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dopo le parole: “produzione, commercializzazione e trasformazione“ sono aggiunte le seguenti parole: “nonché gli impianti altamente innovativi e sostenibili, ivi compresa la produzione di energia elettrica da biomasse e biogas».
Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.
24.0.3
Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Piatti, Stanisci, Battaglia Giovanni
Respinto
Dopo l’articolo 24, aggiungere il seguente:
«Art. 24-bis.
1. Al comma 5 dell’art. 11 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto n. 178, come modificato dall’art. 69 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, le parole: “e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004“ sono sostituite dalle seguenti: “e 175 milioni di euro per il 2003 e 200 milioni di euro per il 2004 e per il 2005“».
Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2004: – 25.000;
2005 – 175.000.
24.0.4
Veraldi, Iovene, Filippelli, Marini
Respinto
Dopo l’articolo 24, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Sistemazione e valorizzazione degli acquedotti calabresi)
1. Per il finanziamento di interventi finalizzati alla sistemazione degli acquedotti ed alla valorizzazione del sistema idrico regionale, sulla base delle intese di programma già stipulate dalla Regione con altri soggetti pubblici e privati, è autorizzata a favore della regione Calabria l’ulteriore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.
24.0.8
Pasinato
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 24, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Patrimonio idrico nazionale. Schemi idrici)
1. All’articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n.388, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3–ter Al fine della realizzazione di ulteriori investimenti per il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi determinata dalla siccità finalizzato ad uso idropotabile ed irriguo, e per il miglioramento e la protezione ambientale, idraulica e della falda acquifera, mediante opere di stoccaggio della risorsa, eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione, nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni, è autorizzato il limite d’impegno di spesa quindicennale di 5.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2004 a favore del Consorzio di bonifica Medio Astico Bacchiglione. Entro il 30 giugno 2004 il suddetto ente dovrà presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali propri progetti finalizzati alla realizzazione degli investimenti».
24.0.5
Ciccanti
Respinto
Dopo l’articolo 24, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Aumento franchigia IRAP)
1. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, il comma 4-bis. è sostituito dal seguente:
«4-bis – Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.859,91;
c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.859,91 ma non euro 180.959,91;
d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.959,91 ma non euro 181.059,91».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero della salute:
2004: – 30.000.
Ministero della difesa:
2005: – 130.000;
2006: – 130.000.
Alla Tabella C, alla voce: Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:
2004: – 300.000;
2005: – 200.000;
2006: – 200.000.
24.0.6
Ciccanti
Ritirato
Dopo l’articolo 24, aggiungere il seguente:
«Art. 24-bis.
(Interventi per agevolare l’artigianato)
1. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a novanta giorni.
2. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell’imprenditore artigiano all’espletamento della propria attività lavorativa.
3. È fatto, comunque, obbligo dell’iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
2004: – 5.000.
Ministero della difesa:
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.
24.0.7
Nania, Grillotti, Pedrizzi, Battaglia Antonio, Tofani
Respinto
Dopo l’articolo 24, aggiungere il seguente:
«Art. 24-bis.
(Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche)
1. Per lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche di cui all’articolo 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22, comma 6, della medesima legge è incrementata a decorrere dall’anno 2004 di 250.000,00 euro. Al maggiore onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nella tabella A della legge finanziaria 2004 alla voce Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».
Art. 25.
25.1
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Respinto
Sopprimere l’articolo.
25.2
Nania, Grillotti, Battaglia Antonio, Tofani, Pedrizzi
Respinto
Al comma 1, le parole: «, nonché ad esercitare i conseguenti diritti dell’azionista», sono sostituire dalle seguenti: «Il Ministero delle politiche agricole e forestali esercita i conseguenti diritti dell’azionista.
25.3
Ciccanti, Ronconi
Respinto
Al comma 1, le parole: «, nonché ad esercitare i conseguenti diritti dell’azionista», sono sostituire dalle seguenti: «Il Ministero delle politiche agricole e forestali esercita i conseguenti diritti dell’azionista.
25.4
Tofani, Demasi
Respinto
Al comma 1, le parole: «, nonché ad esercitare i conseguenti diritti dell’azionista», con le seguenti: «Il Ministero delle politiche agricole e forestali esercita i conseguenti diritti dell’azionista.
25.5
Piccioni, Izzo, Nocco
Respinto
Al comma 1, le parole: «, nonché ad esercitare i conseguenti diritti dell’azionista», sono sostituire dalle seguenti: «Il Ministero delle politiche agricole e forestali esercita i conseguenti diritti dell’azionista.
25.6
Coletti
Respinto
Al comma 1, le parole: «, nonché ad esercitare i conseguenti diritti dell’azionista», sono sostituire dalle seguenti: «Il Ministero delle politiche agricole e forestali esercita i conseguenti diritti dell’azionista.
25.7
Piatti, Murineddu, Vicini, Flammia, Basso
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «nell’ambito degli stanziamenti di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499».
Conseguentemente,m all’articolo 54, alla tabella A, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 20.000.
25.8
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Andreotti, Pedrini, Frau
Dichiarato inammissibile limitatamente al capoverso 1-bis; respinto per la restante parte
Al comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Il Ministero delle politiche agricole e forestali favorisce, d’intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, la promozione e la commercializzazione, anche mediante un apposito portale telematico, dei prodotti agroalimentari tradizionali dei comuni sotto i 5000 abitanti anche associati, di cui al decreto del direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali del Ministero delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000.
1-ter. I comuni sotto i 5000 abitanti possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tradizionali, preceduti dalla dicitura “Luogo di produzione del ....“ posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest’ultimo.
1-quater. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali nonchè per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali e per la salvaguardia, l’incremento e la valorizzazione della locale fauna selvatica, i comuni sotto i 5000 abitanti, singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
1-quinquies. Ai fini di cui all’articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nel territorio dei comuni sotto i 5000 abitanti gli esercizi di somministrazione e di ristorazione possono essere considerati consumatori finali».
25.9
Moro, Vanzo
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente.
«1-bis. Ai fini della riduzione dell’imposta di consumo sul gas metano, di cui all’articolo 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per l’anno 2004 l’autorizzazione di spesa è fissata in 159.114.224,77 euro».
Conseguentemente ridurre gli stanziamenti per l’anno 2004 relativi alla tabella D nella misura dell’8 per cento.
25.0.1
De Petris, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Dopo l’articolo 25, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Disposizioni in materia di sicurezza alimentare)
1. Al fine di incrementare e coordinare le attività rivolte alla ricerca ed al controllo in materia di sicurezza alimentare ed alla tutela dei consumatori, e in esecuzione delle disposizioni contenute nel regolamento CE n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge, su proposta congiunta dei Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive, prevede l’istituzione di una apposita Agenzia, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, contabile ed amministrativa, costituente la struttura unitaria di riferimento per l’esercizio delle funzioni in materia di ricerca e controllo sulla sicurezza dei prodotti agroalimentari, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.
3. L’onere derivante dal presente articolo è fissato nei limiti di spesa annua di 2 milioni di euro».
Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla tariffa di cui alla tabella 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l’importo annuale della tassa è fissato in 180 euro. 25.0.2
25.0.2
Murineddu, Caddeo, Piatti, Vicini, Flammia, Basso
Respinto
Dopo l’articolo 25, aggiungere il seguente:
«Art. 25-bis.
1. Presso l’ICE è istituito il fondo «Promozione prodotti agroalimentari di qualità», finanziato per l’anno 2004 con dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro, allo scopo di promuovere nel mercato internazionale i prodotti tutelati con i segni distintivi comunitari di qualità DOP, IGP e AS. Le risorse sono destinate ad attuare programmi di penetrazione commerciale proposti da imprese agricole ed alimentari. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ICE, acquisito il parere dei Ministeri per le politiche agricole e degli affari esteri, della Conferenza Stato-regioni e sentite le associazioni di categoria, approva il regolamento di gestione del fondo».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.
Art. 26.
26.1
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, all’articolo 54, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri, al netto delle regolazioni debitorie, nella seguente misura:
2004: – 98,50 per cento;
2005: – 94,50 per cento;
2006: – 94,50 per cento.
26.2
Caddeo, Baratella, Maconi, Angius, Murineddu, Piatti
Respinto
Sopprimere l’articolo.
26.3
Lauro
Respinto
Sopprimere l’articolo.
26.4
Eufemi
Ritirato
Sopprimere l’articolo.
26.5
Eufemi, Iervolino
Respinto
Sopprimere l’articolo.
26.6
Murineddu, Caddeo, Piatti, Vicini, Flammia, Basso
Respinto
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 26. - (Istituzione dell’Agenzia di sviluppo dei territori). – 1. È istituita l’“Agenzia di sviluppo dei territori“, con il compito di avviare nuovi progetti in materia di promozione di attività produttive, di innovazione dei sistemi locali e attrazione degli investimenti nel territorio rurale. L’Agenzia deve supportare le amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria e la progettualità dello sviluppo delle aree rurali, in particolare attraverso i distretti rurali e agroalimentari, le convenzioni di cui all’art. 14 e 15 decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e gli strumenti della programmazione negoziata in agricoltura, con particolare riferimento per il Mezzogiorno.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali si definiscono lo statuto e gli organi dell’Agenzia. Nel consiglio di amministrazione dell’Agenzia, oltre i rappresentanti dei due ministeri competenti, sono presenti tre rappresentanti delle regioni, nominati dalla Conferenza Stato regioni e due delle associazioni professionali.
3. All’Agenzia sono trasferite le risorse finanziarie di Sviluppo Italia S.p.A. relative agli interventi di cui alla delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 90, e successive modificazioni, nonché quelle previste al punto 2, della delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 62 per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 135/97. L’Agenzia subentra nelle funzioni già esercitate da Sviluppo Italia S.p.A. per l’attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1, che risultano assegnate dalle leggi vigenti, nonché nei relativi rapporti giuridici e finanziari. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, sono definite le modalità e le procedure per l’attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali.
4. L’agenzia può:
a) prestare garanzie finanziarie per emissioni di obbligazioni sia a breve che a medio e a lungo termine effettuate da piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare;
b) provvedere all’acquisto di crediti bancari sia a breve che a medio e a lungo termine in favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare e alla loro successiva cartolarizzazione;
c) effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti dei soggetti di cui al regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.
5. L’agenzia nazionale per la sicurezza alimentare è finanziata con 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004. Essa ha il compito di coordinare la ricerca, la prevenzione, l’indirizzo ed il controllo delle norme igienico-sanitarie sul territorio nazionale e di cooperare con l’Autorità europea sulla sicurezza alimentare così come previsto dal regolamento CE n. 178/2002».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2004: – 20.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.
26.7
Grillotti, Demasi
Respinto
Al comma 1, sopprime le parole da: «nonché quelle» fino a «n. 135».
26.8
Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Piatti, Stanisci, Battaglia Giovanni
Respinto
Sopprimere il comma 4.
26.9
Coletti
Respinto
Sopprimere il comma 4.
26.10
Coletti
Respinto
Sopprimere il comma 4.
26.0.1
Ulivi, Demasi
Respinto
Dopo l’articolo 26, aggiungere, in fine, il seguente:
«Art. 26-bis.
(Incentivi per la riorganizzazione produttiva nel settore tessile)
1. Ai fini della realizzazione di programmi di razionalizzazione delle attività tessili concentrate in distretti industriali individuati dalle Regioni ai sensi dell’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 è autorizzato lo stanziamento di 50 milioni di euro per l’anno 2004 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
2. I programmi di cui al comma 1 sono diretti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al perseguimento delle seguenti finalità:
a) promuovere una migliore qualificazione della produzione, anche attraverso una riduzione della capacità produttiva in esubero e lo sviluppo di condizioni favorevoli alla sua concentrazione nelle imprese che presentano più elevati livelli di competitività;
b) favorire migliori norme di collegamento fra la domanda e l’offerta;
c) favorire la riorganizzazione delle imprese per le quali sussistono problemi di compatibilità ambientale con il territorio in cui sono situati i loro stabilimenti.
3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri per la realizzazione dei programmi di cui al comma 1».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2004: – 50.000;
2005: – 60.000;
2006: – 60.000.
26.0.2
Piccioni
Respinto
Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Emergenze nel settore agricolo e zootecnico)
1. Per far fronte alle nuove emergenze determinatesi nel settore agricolo ed a quelle che perdurano tuttora, a seguito delle malattie e della crisi di mercato da esse determinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l’attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa:
a) interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006;
b) interventi strutturali e di prevenzioni per le aziende produttrici di mais colpite dalla Diabrotica: 2 milioni di euro per il 2004, 4 milioni di euro per il 2005 e 6 milioni di euro per il 2006;
c) interventi strutturali e di prevenzione negli impianti di castagno colpiti dall’insetto cinipide Driocosmus Kuriphylus: 0,3 milioni di euro per il 2004, 0,5 milioni di euro per il 2005 e 1 milione di euro per il 2006».
Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2004 – 15.300;
2005 – 17.500;
2006 – 20.000.
26.0.3
Murineddu, Caddeo, Piatti, Vicini, Flammia, Basso
Respinto
Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Interventi finanziari per il settore della ricerca in agricoltura)
1. Sono assegnati 50 milioni di euro al settore della ricerca in agricoltura, come riordinato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, per finanziare progetti di ricerca finalizzati alla innovazione dei processi tecnologici di trasformazione e manipolazione dei prodotti agroalimentari, alla valutazione dell’efficacia delle norme sulla sicurezza alimentare, alla valorizzazione delle produzioni agricole a vocazione energetica, alla determinazione dell’impatto delle colture GM sulle colture convenzionali e biologiche ed, infine, allo sviluppo dell’ambiente e del territorio rurale».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.
26.0.4
Tunis, Ciccanti
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Disposizioni per il territorio del Sulcis)
1. Nell’ambito delle azioni per l’adeguamento del piano di rilancio minerario energetico del bacino del Sulcis, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto nel comma 1 dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si è prorogato al 31 dicembre 2003.
2. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del medesimo articolo 57 sono integrate con l’importo di 25 milioni di euro e sono erogate con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997. A tal fine è corrispondentemente ridotto l’importo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994».
26.0.5
Turci, Caddeo, Bonavita, Guerzoni, Brunale, Pasquini
Respinto
Dopo l’articolo 26, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Processi di ricapitalizzazione e di concentrazione
delle piccole e medie imprese)
1. Le operazioni di costituzione e aumento del capitale o patrimonio relative alle piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le operazioni di acquisto o conferimento di aziende o di rami di azienda, acquisto o conferimento di partecipazioni superiori al 51% del capitale, e fusioni anche per incorporazioni che intercorrano fra piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e, quando presente, dall’imposta sul valore aggiunto per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per tutti i costi amministrativi, notarili e legali, entro limiti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sentiti i rispettivi ordini professionali, connessi alle operazioni di cui al comma precedente, è riconosciuto, a valere sull’esercizio successivo, un credito di imposta pari al 23 per cento«.
Conseguentemente all’art. 54 alla tabella C, rubrica. Ministero dell’economia e delle finanze, voce. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:
2004: – 150.000;
2005: – 150.000;
2006: – 150.000.
26.0.6
Turci, Caddeo, Bonavita, Guerzoni, Brunale, Pasquini
Respinto
Dopo l’articolo 26, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Strumenti finanziari per le piccole e medie imprese)
1. Si definiscono «Società private di partecipazione» le società di capitali aventi come oggetto sociale esclusivo l’assunzione di partecipazioni a carattere temporaneo e prevalentemente di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese, come individuate dal decreto del Ministro dell’undustria, del commercio e dell’artigianato 18 settembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1º ottobre 1997 in conformità alla disciplina comunitaria, costituite in forma di società di capitali e non quotate al momento dell’acquisizione di partecipazione. Il requisito di prevalenza si intende soddisfatto qualora almeno il 75 per cento del patrimonio investito venga destinato all’acquisizione di partecipazioni di minoranza in piccole e medie imprese.
2. Le Società private di partecipazione perseguono l’oggetto sociale per il tramite delle seguenti operazioni: a) acquisto o sottoscrizione di quote di società a responsabilità limitata ovvero di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi o non partecipativi di società per azioni e in accomandita per azioni; b) acquisto o sottoscrizione di quote di consorzi, società consortili, cooperative a mutualità non prevalente; c) acquisto o sottoscrizione di quote o azioni nelle società e negli enti sopra individuati tramite operazioni di fusione, scissione e altre operazioni straordinarie; d) prestiti partecipativi convertendi.
3. Le Società private di partecipazione devono rivestire la forma di società a responsabilità limitata ed avere un capitale minimo interamente versato di euro 1 milione. Le Società private di partecipazione possono essere partecipate esclusivamente da investitori qualificati nessuno dei quali può detenere una quota del capitale sociale superiore al 30 per cento. Sono considerati investitori qualificati le categorie di soggetti di cui all’articolo 31, comma 2, del Regolamento della Commissione per le Societa e la Borsa n. 11522.
4. Alle Società private di partecipazione, che operano in conformità della presente legge, si applicano le norme previste per i soggetti non operanti nei confronti del pubblico e, in particolare, gli articoli 108, 109 e 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza delle Società private di partecipazione si applicano le disposizioni dell’articolo 26 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
5. Ai fini della presente legge si considerano prestiti partecipativi i finanziamenti di durata non inferiore a tre anni erogati dalla Società privata di partecipazione a piccole e medie imprese nei quali una parte del corrispettivo è commisurata al risultato economico dell’impresa finanziata. Detti prestiti devono prevedere l’obbligo di conversione del prestito in azioni o quote nel caso di quotazione o cessione dell’impresa e, in caso di mancata conversione, un premio al rimborso commisurato al risultato economico dell’impresa nel periodo oggetto del finanziamento. Il prestito partecipativo è subordinato a tutte le passività, finanziarie e commerciali, in essere dell’impresa. Ai fini delle imposte sui redditi, i premi al rimborso corrisposti nel caso di mancata conversione del prestito partecipativo sono equiparati a plusvalenze realizzate.
6. L’ammontare complessivo delle operazioni di cui all’articolo 2, comma 2, della presente legge, al netto dei fondi di svalutazione, non deve superare il limite quantitativo costituito dai fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) delle Società private di partecipazione. Le partecipazioni assunte in ciascuna impresa, nelle forme di cui all’articolo 2, comma 2, della presente legge non possono eccedere il 10 pedr cento dei fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) delle Società private di partecipazione. Nel caso di utilizzo di prestiti partecipativi per un importo almeno pari al 50 per cento del prezzo di acquisto o sottoscrizione di ciascuna partecipazione nelle piccole e medie imprese, il limite di cui al precedente comma è aumentato al 20 per cento.
7. L’atto costitutivo delle Società private di partecipazione deve prevedere una durata della Società non superiore a 10 anni e prorogabile per non più di 2 anni nei sei mesi precedenti la data di scadenza. 8. Alle Società private di partecipazione è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 23 per cento del valore delle partecipazioni acquistate o del prestito partecipativo erogato. Il credito d’imposta può essere, in alternativa, utilizzato anche dalle singole società partecipate o finanziate dalla Società privata di partecipazioni entro la data di cessazione delle attività della Società stessa».
Conseguentemente all’art. 54 alla tabella C, rubrica. Ministero dell’economia e delle finanze, voce. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:
2004: – 150.000;
2005: – 150.000;
2006: – 150.000.
26.0.7
Cicolani
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
All’articolo 1, comma, 7, del decreto legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, le parole: “entro l’esercizio successivo“ sono sostituite dalle seguenti: “entro il secondo esercizio finanziario successivo“».
Art. 27.
27.1
Caruso Antonino, Gubetti, Nania
Respinto
Sostituire l’articolo con il seguente:
–«Art. 27. – 1. All’articolo 517 del codice penale dopo la parola: “Chiunque“ sono inserite le seguenti: “introduce nel territorio dello Stato per farne commercio,“ e dopo le parole: “nomi, marchi“ sono inserite le seguenti: “, indicazioni di provenienza“».
27.2
Cavallaro, Magistrelli
Respinto
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 27. - (Modifiche all’articolo 517 del codice penale) – 1. All’articolo 517 del codice penale dopo la parola: “Chiunque“ sono inserite le seguenti: “introduce nel territorio dello Stato per farne commercio,“ e dopo le parole: “nomi, marchi“ sono inserite le seguenti: “, indicazioni di provenienza“.».
27.3
Zancan, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martoni, Turroni
Respinto
Sostituire l’articolo con il seguente:
«1. L’importazione, la detenzione al fine di vendita, la commercializzazione di prodotti di qualsiasi natura recanti, anche limitatamente all’involucro, false o fallaci indicazioni sull’origine o provenienza è punita ai sensi dell’articolo 517 del codice penale.».
27.4 (v. testo 2)
Il Relatore
Al comma 1, dopo la parola: «importazione» aggiungere la seguente: «, esportazione».
27.4 (testo 2)
Il Relatore
Accolto
Al comma 1, dopo la parola: «importazione» aggiungere le seguenti: «e l’esportazione a fini di commercializzazione».
27.5
Piatti, Murineddu, Vicini, Flammia, Basso
Respinto
Dopo le parole: «dell’articolo 517» aggiungere le parole: «e dell’articolo 517/bis».
27.01
Maconi, Caddeo, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Respinto
Dopo l’articolo 27, inserire il seguente:
«Art. 27-bis.
(Tracciabilità dei prodotti)
1. Al fine di garantire agli utilizzatori intermedi ed ai consumatori finali un’adeguata informazione sui processi produttivi è istituito, nel rispetto della vigente normativa europea in tema di origine commerciale dei prodotti, Ìobbligo di etichettatura. Tale etichetta deve evidenziare il paese di origine del prodotto finito nonché dei prodotti intermedi che racchiudano un processo produttivo complesso e definito.
2. Nel caso di prodotti alimentari trasformati, per luogo d’origine si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.
3. Il Ministero delle attività produttive e per quanto di competenza, il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni nazionali riconosciute per la tutela dei consumatori, stabilisce con proprio decreto i comparti produttivi ai quali si applica l’obbligo di etichettatura.
4. Nella etichetta di prodotti finiti ed intermedi è fatto obbligo di fornire informazioni relative al conseguimento, o meno, di specifiche certificazioni ambientali e sociali».
Art. 28.
28.1
Il Relatore
Accolto
Apportare le seguenti modificazioni:
«a) al comma 1, dopo le parole: “immagini derivate“ inserire le seguenti: “dalle medesime apparecchiature e da quelle analoghe in dotazione al Corpo della Guardia di finanza“;
b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
“1-bis. L’accesso alla banca dati delle immagini di cui al comma 1 è disciplinato d’intesa tra il direttore dell’Agenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza“».
28.2
Bettamio, Pontone, Iervolino
Respinto
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. La centrale operativa e la banca dati delle immagini derivate, di cui al comma 1, sono organizzate e sviluppate assicurando il coordinamento con il Comitato nazionale anti-contraffazione di cui all’articolo 34».
Art. 29.
29.1
Eufemi, Iervolino
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «con gli operatori» sono aggiunte le seguenti: «e con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».
29.2
Salerno, Demasi
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «con gli operatori», aggiungere le seguenti: e con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».
29.3
Bettamio
Respinto
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con gli operatori» sono aggiunte le seguenti: «e con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».
29.4
Bettamio, Pontone, Iervolino
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «su loro richiesta,» sono aggiunte le seguenti: «unitamente alle segnalazioni provenienti dal Comitato nazionale anti-contraffazione di cui all’articolo 34,».
29.5 (v. testo 2)
Tofani, Demasi
Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La banca dati di cui al comma 1 è interconessa con la banca dati Sian, del Ministero delle politiche agricole e alimentari, di cui al Decreto legislativo 173/98, relativa alle produzioni agroalimentari a denominazione d’origine protetta, alle indicazioni geografiche e alle produzioni tipiche di cui alla corrispondente legislazione nazionale, come definite nei regolamenti (CE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 e Reg.CE 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e Reg.CE 1578/89 del Consiglio del 29 maggio 1989 e i relativi prodotti sono inseriti d’ufficio nella banca dati di cui al comma 1. Le richieste di iscrizione nella banca dati di cui al comma 1 di prodotti agroalimentari diversi da quelli di cui alla banca dati del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono subordinate al preventivo parere tecnico dello stesso Ministero delle politiche agricole e forestali
1-ter. L’Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto Autorità competente preposta alla tutela del consumatore e alla difesa dalle contraffazioni e dalle imitazioni di prodotti agroalimentari, è incaricato ad effettuare i controlli sulla commercializzazione nonché a vigilare sul rispetto delle modalità di produzione dei prodotti agroalimentari iscritti nella banca dati di cui al comma 1».
29.5 (testo 2)
Tofani, Demasi, Curto
Respinto
Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La banca dati di cui al comma 1 è interconessa con la banca dati Sian, del Ministero delle politiche agricole e alimentari, di cui al Decreto legislativo 173/98, relativa alle produzioni agroalimentari a denominazione d’origine protetta, alle indicazioni geografiche e alle produzioni tipiche di cui alla corrispondente legislazione nazionale, come definite nei regolamenti (CE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 e Reg.CE 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e Reg.CE 1578/89 del Consiglio del 29 maggio 1989 e i relativi prodotti sono inseriti d’ufficio nella banca dati di cui al comma 1. Le richieste di iscrizione nella banca dati di cui al comma 1 di prodotti agroalimentari diversi da quelli di cui alla banca dati del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono subordinate al preventivo parere tecnico dello stesso Ministero delle politiche agricole e forestali».
29.6
Il Relatore
Accolto
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, è consentito al Corpo della guardia di finanza l’accesso diretto alla banca dati di cui al comma 1, secondo modalità stabilite di intesa tra il direttore dell’Agenzia delle dogane ed il comandante della Guardia di finanza».
Art. 30.
30.1
Eufemi, Iervolino
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «lo sportello unico doganale» sono aggiunte le seguenti: «in collegamento con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».
30.2
Salerno, Demasi
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «lo sportello unico doganale» aggiungere le seguenti: «in collegamento con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».
30.3
Bettamio
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «lo sportello unico doganale», aggiungere le seguenti: «in collegamento con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».
30.0.1
Bastianoni
Respinto
Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:
«Art. 30-bis.
(Disposizioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni)
1. Nell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, dopo le parole: “commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta“ sono inserite le seguenti: “la ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché“;
b) al comma 8, le parole: “ovvero è trasmessa all’Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3“ sono sostituite dalle seguenti: “o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all’Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche“;
c) il comma 10 è sostituto dal seguente: “La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell’ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell’amministrazione finanziaria attestante l’avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.“;
d) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:
“12-bis. I soggetti incaricati alla trasmissione telematica dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3 comunicano all’Agenzia delle entrate in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi alle dichiarazioni per cui è stato rilasciato l’impegno alla trasmissione telematica nell’anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi:
il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione;
la data di rilascio dell’impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione.
Fino al momento della trasmissione dei dati relativi a ciascuna dichiarazione presentata di cui alle lettere precedenti, i dati medesimi devono essere annotati dal soggetti incaricati alia trasmlssione telematica in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi devono essere resi disponibili all’Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e conservazione dei dati ed i tempi di attivazione della trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale“.
2. L’articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituito dal seguente:
“Art. 7-bis. – 1. In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa tributaria da euro 258,00 a euro 2.065,00 ridotta a euro 100,00 se il ritardo non è superiore a cinque mesi“».
30.0.2
Viviani, Caddeo
Respinto
Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:
«Art. 30-bis.
1. Dopo il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003 n. 173, è inserito il seguente: “Entro due mesi della data di approvazione dello statuto, il personale in servizio presso l’Agenzia del Demanio può optare, in modo irrevocabile, per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione; l’eventuale opzione già esercitata ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, deve essere confermata dal personale, a pena di decadenza, entro il termine di cui sopra“.
2. Al comma 5, ultimo periodo dell’articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, le parole: “In tal caso“ sono sostituite con le seguenti: “In tali casi“.
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, è aggiunto il seguente:
“5-bis. I dipendenti in servizio all’atto della trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico di provenienza. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui è iscritto il personale assunto successivamente a detta data“».
Art. 31.
31.1
Tonini, Bonfietti, Budin, De Zulueta, Salvi, Caddeo
Respinto
Sopprimere l’articolo.
31.2
Tonini, De Zulueta, Bonfietti, Piatti, Iovene, Toia, Bedin, Martone, Boco, Zancan, Donati, Cavallaro, Turroni, Cortiana, Di Siena, Malabarba, Sodano Tommaso
Respinto
Sopprimere l’articolo.
31.3
Marino, Muzio, Pagliarulo
Respinto
Sostituire l’articolo 31, con il seguente:
«Art. 31. - (Modifiche al regime tributario dei fondi comuni d’investimento immobiliare e disciplina dei fondi comuni etici d’investimento immobiliare) – 1. Al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 2, le parole “pari all’1 per cento a titolo di imposta sostitutiva“ sono sostituite dalle seguenti: “pari all’1,5 per cento a titolo di imposta sostitutiva“;
b) al medesimo articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. “L’aliquota dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2 è ridotta allo 0,5 per cento dell’ammontare del valore netto contabile del fondo qualora il regolamento del fondo medesimo preveda, con riferimento ai beni immobili ad uso residenziale, criteri di gestione etici e socialmente responsabili, che tengano conto della situazione anagrafica, patrimoniale e reddituale degli eventuali conduttori degli immobili, prevedendo altresì la concessione di condizioni di favore a vantaggio dei conduttori degli immobili, in particolare di quelli meno abbienti e degli anziani ultrasessantacinquenni, sia sotto forma di sconti sui prezzi di acquisto rispetto ai valori di mercato degli immobili, sia nelle veste della concessione di eventuali diritti di opzione e prelazione, sia con riferimento alla previsione di canoni per la locazione e il diritto di usufrutto particolarmente favorevoli in caso di cessione della nuda proprietà;
c) al medesimo articolo 6, comma 3, le parole “di cui al comma 2“ sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 2 e 2-bis“;
d) all’articolo 7, comma 1, secondo periodo, le parole: “pari all’1 per cento del valore delle quote“ sono sostituite dalle seguenti: “pari all’1,5 per cento del valore delle quote per i fondi assoggettati all’imposta sostitutiva dell 1,5 per cento di cui all’articolo 6, comma 2, del presente decreto e allo 0,5 per cento del valore delle quote per i fondi immobiliari etici di cui all’articolo 6, comma 2-bis del presente decreto“.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Banca d’Italia e la CONSOB, determina con proprio regolamento i criteri di gestione di carattere etico che i regolamenti dei fondi immobiliari di cui all’articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 come da ultimo modificato dal presente articolo devono tassativamente adottare per fruire del regime fiscale agevolato di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo. Nel medesimo termine di cui al primo periodo il Ministro dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia e la CONSOB adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti e ai prvvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dal presente articolo.
3. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e dei provvedimenti previsti dal comma 2, alle società di gestione del risparmio continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le società di gestione del risparmio possono optare per l’applicazione del regime fiscale agevolato di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, dandone comunicazione alle competenti autorità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Conseguentemente all’onere derivante dall’applicazione del seguente articolo si provvede mediante riduzione di uguale importo a valere sulla voce Ministero dell’economia e delle finanze della tabella A, di cui al comma 1 dell’articolo 53 della presente legge.
31.4
Grillotti, Demasi
Respinto
Al comma 2, aggiungere il seguente:
«Per lo svolgimento di programmmi e progetti attinenti l’intemazionalizzazione del sistema produttivo locale, gli immobili di cui al comma precedente possono essere concessi in comodato gratuito anche alle associazioni delle autonomie locali, ANCI, UPI e UNCEM».
31.5
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti
Respinto
Al comma 2, aggiungere il seguente:
«Per lo svolgimento di programmi e progetti attinenti l’internazionalizzazione del sistema produttivo locale, gli immobili di cui al comma precedente possono essere concessi in comodato gratuito anche alle associazioni delle autonomie locali, ANCI, UPI e UNCEM».
Art. 32.
32.1
Caruso Antonino, Gubetti, Nania
Respinto
Sostituire l’articolo 32, con il seguente:
–«Art. 32. – 1. È istituito il marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un apposito fondo con dotazione di 35 milioni di euro per il 2004, 55 milioni di euro per il 2005, e 35 milioni di euro per il 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore delle merci indicate nel comma 1.
3. Dopo l’articolo 474 del codice penale è inserito il seguente:
“Art. 474-bis. - (Marchio a tutela delle merci integralmente prodotte in Italia o assimilate). – Le disposizioni degli articoli 473 e 474 si applicano anche qualora i fatti preveduti in tali articoli abbiano ad oggetto il marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o a queste assimilate in forza di legge“.
4. All’articolo 475 del codice penale la parola: “due“ è sostituita con l’altra: “tre“.
5. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie, sono definite le caratteristiche del marchio di cui al comma 1.
6. Le disposizioni dei commi 3 e 4 entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5».
32.2
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole da: «35 milioni» fino a: «per il 2006» con le seguenti: «100 milioni di euro per il 2004, 150 milioni di euro per il 2005, 200 milioni di euro per il 2006».
Conseguentemente, all’articolo 54, tabella C, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:
2004: – 65.000;
2005: – 95.000;
2006: – 165.000.
32.3
Piatti, Murineddu, Vicini, Flammia, Basso
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «del made in Italy» aggiungere le seguenti: «anche al fine di valorizzare i processi di tracciabilità volontaria di filiera e».
32.4
De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «a favore del made in Italy» inserire le seguenti: «e per valorizzare i processi di rintracciabilità di filiera».
32.5
Nocco
Respinto
Al comma 1, sopprimere, dopo le parole: «... marchio a tutela delle merci...» la seguente: «integralmente».
32.6
Ciccanti
Respinto
Al comma 1, sopprimere, dopo le parole: «... marchio a tutela delle merci...» la seguente: «integralmente».
32.7
Caruso Antonino, Gubetti
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «italiano o» inserire l’altra: «assimilate» e aggiungere, alla fine del comma, le parole: «, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge», nonché sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
«2. Chiunque contraffà o altera il marchio di cui al comma 1, ovvero fa uso di tale marchio contraffatto o alterato, è punito ai sensi dell’articolo 473 del codice penale.
3. Chiunque, fuori dai casi di concorso nei delitti di cui al comma precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione merci aventi il marchio di cui al comma 1 contraffatto o alterato è punito ai sensi dell’articolo 474 del codice penale.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 si applica la disposizione dell’articolo 475 del codice penale.
5. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie, sono definite le caratteristiche del marchio di cui al comma 1.
6. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5».
32.8
Bongiorno, Pace, Specchia, Bonatesta, Demasi
Respinto
Aggiungere, alla fine del comma 1, il seguente periodo: «Per i prodotti agroalimentari il marchio è utilizzabile solo per le merci la cui materia prima proviene esclusivamente dal territorio italiano e qui sia avvenuta l’eventuale opera di trasformazione e confezionamento».
32.9
Coletti
Respinto
Al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «I prodotti alimentari possono utilizzare il suddetto marchio soltanto nel caso di origine o di provenienza dal territorio italiano della materia prima impiegata nella preparazione o nella trasformazione».
32.10
Ciccanti
Respinto
Al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «I prodotti alimentari possono utilizzare il suddetto marchio soltanto nel caso di origine o di provenienza dal territorio italiano della materia prima impiegata nella preparazione o nella trasformazione».
32.11
Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Piatti, Stanisci, Battaglia Giovanni
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I prodotti alimentari possono utilizzare il suddetto marchio soltanto nel caso di origine o di provenienza dal territorio italiano della materia prima impiegata nella preparazione o nella trasformazione».
32.12
Coletti
Respinto
Al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «I prodotti alimentari possono utilizzare ll suddetto marchio soltanto nel caso di origine o di provenienza dal territorio italiano della materia prima impiegata nella preparazione o nella trasformazione».
32.13/1
De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan
Respinto
All’emendamento del Governo 32.13, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il marchio di cui al presente comma è concesso esclusivamente qualora la materia prima agricola utilizzata abbia origine dal territorio nazionale».
32.13
Il Governo
Accolto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla vigilanza del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di qualità “Naturalmenteitaliano“».
32.14
Nania, Grillotti, Tofani, Battaglia Antonio, Pedrizzi
Accolto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla vigilanza del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di qualità “Naturalmenteitaliano“».
32.15
Coletti
Accolto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla vigilanza del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di qualità “Naturalmenteitaliano“».
32.16
Ciccanti, Ronconi
Accolto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla vigilanza del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di qualità “Naturalmenteitaliano“».
32.17
Piccioni, Izzo, Nocco
Accolto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla vigilanza del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di qualità “Naturalmenteitaliano“».
32.19
Tofani, Demasi
Accolto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla vigilanza del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di qualità “Naturalmenteitaliano“».
32.20
Piccioni
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di identificare i prodotti che si segnalano per specifiche caratteristiche di originalità e di creatività, realizzati in Italia, è istituito il marchio “Qualità Italia“, di proprietà dello Stato italiano. Il Ministro delle attività produttive, d’intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative del settore, stabilisce con propri decreti i criteri per l’individuazione dei prodotti di cui al precedente periodo, con riferimento alle diverse filiere produttive ed avendo particolare riguardo alle fasi della lavorazione che generano valore aggiunto in ragione delle caratteristiche di professionalità e di creatività del processo produttivo».
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: «del marchio», fino a: «comma 1», con le seguenti: «dei marchi di cui ai commi 1 ed 1-bis».
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: «del marchio», fino a: «comma 1» con le seguenti: «dei marchi di cui ai commi 1 ed 1-bis».
32.21
Ciccanti
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di identificare i prodotti che si segnalano per specifiche caratteristiche di originalità e di creatività, realizzati in Italia, è istituito il marchio “Qualità Italia“, di proprietà dello Stato italiano. Il Ministro delle attività produttive, d’intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative del settore, stabilisce con propri decreti i criteri per l’individuazione dei prodotti di cui al precedente periodo, con riferimento alle diverse filiere produttive ed avendo particolare riguardo alle fasi della lavorazione che generano valore aggiunto in ragione delle caratteristiche di professionalità e di creatività del processo produttivo».
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: «del marchio», fino a: «comma 1», con le seguenti: «dei marchi di cui ai commi 1 ed 1-bis».
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: «del marchio», fino a: «comma 1» con le seguenti: «dei marchi di cui ai commi 1 ed 1-bis».
32.22
Coletti
Respinto
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma l, per quanto concerne i prodotti agricoli ed agroalimentari, sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le azioni a favore dei prodotti ottenuti integralmente sul territorio italiano».
32.23
Murineddu, Caddeo, Vicini, Flammia, Basso, Piatti, Stanisci, Battaglia Giovanni
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per quanto concerne i prodotti agricoli ed agroalimentari, sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le azioni a favore dei prodotti ottenuti integralmente sul territorio italiano».
32.24
Zancan, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni
Respinto
Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
«2. Chiunque contraffà o altera il marchio di cui al comma 1, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tale marchio contraffatto o alterato, è punito ai sensi dell’articolo 473 del codice penale.
3. Chiunque, fuori dai casi di concorso nei delitti di cui al comma precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione merci aventi il marchio di cui al comma 1 contraffatto o alterato è punito ai sensi dell’articolo 474 del codice penale.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 si applica la disposizione dell’articolo 457 del codice penale.
5. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro 60 giorni della data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche del marchio di cui al comma 1. 6. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5».
32.25
Maconi, Caddeo, Baratella, Chiusoli, Garraffa
Respinto
L’articolo 32 è modificato come segue:
«Al comma 2 tra le parole: “Le modalità di“ e le parole: “istituzione ed uso del marchio“ inserire le seguenti: “funzionamento del fondo e di...“.
Alla fine del comma 2 aggiungere il seguente inciso: “sentite le associazioni nazionali di categoria e le camere di commercio italiane all’estero“».
Conseguentemente all’art. 54 alla tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891) apportare le seguenti variazioni:
2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.
32.26
Salerno, Demasi
Respinto
Al comma 2 tra le parole: «Le modalità di» e le parole: «istituzione ed uso del marchio», inserire le seguenti: «funzionamento del fondo e di....».
Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente inciso: «sentite le associazioni nazionali di categoria e le camere di commercio italiane all’estero».
32.27
Bongiorno, Pace, Bonatesta, Demasi
Respinto
Aggiungere alla fine del comma 2 il seguente periodo: «Sullo schema di regolamento è acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti».
32.28
De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i prodotti agroalimentari il marchio è concesso esclusivamente qualora la materia prima agricola utilizzata abbia origine dal territorio nazionale.».
32.29
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa
Respinto
Alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti parole: «, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
32.30
Maconi, Caddeo, Baratella, Chiusoli, Garraffa
Respinto
Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La legge 29 ottobre 1954 n. 1083 è modifìcata come segue. all’art. 2, c. 1, è aggiunta in fondo la seguente frase: “esclusivamente per i progetti contenuti nelle intese operative degli accordi di settore del Ministero attività produttive con le Associazioni di categoria“».
Conseguentemente all’art. 54 alla Tabella C, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891) apportare le seguenti variazioni:
2004: – 15.000;
2005: – 15.000;
2006: – 15.000.
32.31
Salerno, Demasi
Respinto
Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La legge 29 ottobre 1954 n. 1083 è modificata come segue: all’art. 2, c. 1, è aggiunta in fondo la seguente frase: “esclusivamente per i progetti contenuti nelle intese operative degli accordi di settore del Ministero attività produttive con le Associazioni di categoria“».
32.32
Marini, Crema
Respinto
Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La legge 29 ottobre 1954 n. 1083 è modificata come segue: all’art. 2, c. 1, è aggiunta in fondo la seguente frase: “esclusivamente per i progetti contenuti nelle intese operative degli accordi di settore del Ministero attività produttive con le Associazioni di categoria“».
32.33
Cavallaro, Magistrelli
Respinto
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
«3. Chiunque contraffà o altera il marchio di cui al comma 1, ovvero fa uso di tale marchio contraffatto o alterato, è punito ai sensi dell’articolo 473 del codice penale.
3-bis. Chiunque, fuori dai casi di concorso nei delitti di cui al comma precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione merci aventi il marchio di cui al comma 1 contraffatto o alterato è punito ai sensi dell’articolo 474 del codice penale.
3-ter. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 si applica la disposizione dell’articolo 475 del codice penale. 3-quater. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche del marchio di cui al comma 1.
3-quinquies. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5».
32.34
Nocco
Respinto
Dopo il comma 3, sono aggiunti due ulteriori commi del seguente tenore:
«4. Le spese sostenute per la tutela giudiziaria del marchio di cui al comma 1, e per l’assistenza legale alle imprese nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale, sono a carico del fondo di cui al comma 1 fino alla percentuale di (x%).
5. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono definiti i requisiti soggettivi, modalità e condizioni per potere usufruire di detta agevolazione».
32.0.1
Veraldi, Iovene, Coviello, Bastianoni, Montagnino, Manzione
Respinto
Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:
«Art. 32-bis.
(Interventi di incentivazione fiscale)
1. Ai datori di lavoro, che a partire dal 1º gennaio 2004 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito di imposta e commisurato, nella misura di 413,17 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2002 e il 30 settembre 2003. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2002 e il 30 settembre 2003. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d’imposta e concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all’anno.
3. L’incremento della base occupazionale va considerato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1º gennaio 2004, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
4. Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive ne ai fini del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1º gennaio 2004, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:
a) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a, tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d’imposta;
c) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d’imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.
7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiori a 2.582,28, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l’applicazione delle relative sanzioni.
8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.
9. Entro il 31 dicembre 2004 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.
10. Le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore dal 1º gennaio 2004.
11. Per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unita produttive ubicate nei territori individuati nell’articolo 4 e nelle aree di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonchè in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d’imposta. L’ulteriore credito d’imposta, che e pari a euro 206,58 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente articolo. All’ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di – 92.962,2 milioni nel triennio.
12. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
13. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:
a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».
32.0.2
Bastianoni, Dato
Respinto
Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:
«Art. 32-bis.
(Interventi di incentivazione fiscale per particolari settori produttivi)
1. Il credito d’imposta previsto dall’articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di incentivi per l’incremento dell’occupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore turismo che nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006 rinnoveranno i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato.
2. Al fine di favorire la tutela della salute dei non fumatori, i pubblici esercizi, definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di un anno, usufruiscono di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di impianti per la ventilazione ed il ricambio d’aria. All’onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 120 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti a iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforrne riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
32.0.4
Cavallaro, Dato, Bastianoni
Respinto
Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:
«Art. 32-bis.
(Interventi in favore dei servizi di vicinato e agevolazioni
per i locatori di immobili commerciali)
1. Ai locatari di esercizi di vicinato di cui all’articolo 4, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e concessa un’ulteriore deduzione ai fini dell’imposta sul reddito pari al 10 per cento del valore della locazione corrisposta al locatore.
2. Al locatore che in presenza di una scadenza di locazione rinnovi il contratto con un aumento non superiore al 10 per cento rispetto a quanto pattuito nel precedente contratto e riconosciuta una deduzione ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30 per cento dell’importo della locazione.
3. Per tutelare, salvaguardare e rilanciare i centri storici, i comuni possono prevedere l’assegnazione di contributi per gli oneri di locazione dei negozi e delle botteghe artigiane di interesse storico di cui al comma 1, sulla base di elenchi compilati dalle stesse amministrazioni. Ai comuni è riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento dei contributi di cui al presente comma.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Art. 33.
33.1
Bettamio
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «degli affari esteri» è aggiunto: « e per i beni e attività culturali».
33.2
Grillotti, Demasi
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «degli affari esteri» aggiungere le seguenti: «e per i beni e attività culturali,».
33.3
Nania, Grillottti, Collino, Battaglia Antonio, Tofani, Pedrizzi
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «degli affari esteri» è aggiunto: «e per i beni e le attività culturali».
33.0.1
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti
Respinto
Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:
«Art. 33-bis
(Valutazione delle rimanenze nei settori
tessile-abbigliarnento-calzaturiero)
1. All’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Nei settori tessile-abbigliamento-calzaturiero la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere fortemente stagionale o di moda o suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, è effettuata ai sensi del comnma 4 dell’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 applicando i seguenti coefficienti“:
1º anno: 100 per cento del costo;
2º anno: 70 per cento del costo;
3º anno: 50 per cento del costo;
4º anno: 30 per cento del costo;
5º anno e successivi 10 per cento del costo.
2. Al terrnine del 5º anno il valore delle rimanenze è pari a zero purché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione come voce stracci.»,
Conseguentemente all’articolo 54, comma 1, nella tabella A richiarnata, rubrica, Ministero dell’economia e delle finanze, diminuire come segue gli importi previsti:
2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.
33.0.2
Bastianoni
Respinto
Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:
«Art. 33-bis
(Valutazione delle rimanenze nei settori
tessile-abbigliamento-calzaturiero)
1. All’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Nei settori tessile-abbigliamento-calzaturiero la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere fortemente stagionale o di moda o suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, è effettuata ai sensi del comma 4 dell’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 applicando i seguenti coefficienti“:
1º anno: 100 per cento del costo;
2º anno: 70 per cento del costo;
3º anno: 50 per cento del costo;
4º anno: 30 per cento del costo;
5º anno e successivi: 10 per cento del costo.
2. Al termine del 5º anno il valore delle rimanenze è pari a zero purché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione come voce stracci.».
Conseguentemente all’articolo 54, comma 1, nella abella A richiamata, rubrica, Ministero dell’economia e delle finanze, diminuire come segue gli importi previsti:
2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.
Art. 34.
34.0.1
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa, Turci, Pasquini, Guerzoni
Respinto
Dopo l’articolo 34, aggiungere il seguente:
«Art. 34-bis.
(Tutela del Made in Italy e norme anticontraffrazione)
1. È istituito il marchio del “prodotto italiano di qualità“ per designare i prodotti progettati e realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario.
2. Il Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce con proprio decreto le fasi di lavorazione ad elevato valore aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata professionalità e di creatività nel processo produttivo e che danno diritto all’utilizzo del marchio. La proprietà del marchio è dello Stato.
3. È altresì istituito il marchio “full made in Italy“ per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario. Ai fini della presente legge, un determinato prodotto si intende interamente realizzato sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, le lavorazioni ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.
4. Le imprese attestano annualmente, attraverso autocertificazione, presso il Ministero delle attività produttive, l’effettuazione delle produzioni soggette al marchio nelle filiere produttive individuate. L’utilizzo del marchio è condizionato alla piena osservanza della vigente legislazione e dei contratti collettivi di lavoro.
5. Previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, le Società di servizi dei sistemi produttivi locali, possono gestire i marchi del “prodotto italiano di qualità“ e “full made in Italy“ e predisporre le relative azioni di promozione. Alle stesse Società è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 100% per gli investimenti connessi alle attività di promozione del marchio. Il credito d’imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi dei sistemi produttivi locali in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Società di servizi.
6. Ai fini del comma 5 sono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140.
7. Il Ministero delle attività produttive, secondo modalità stabilite con proprio decreto, conduce controlli a campione sulla veridicità delle informazioni contenute nei marchi di cui ai commi 1 e 3, la cui proprietà è dello Stato.
8. Al fine di garantire agli utilizzatori intermedi ed ai consumatori finali un’adeguata informazione sui processi produttivi è istituito, nel rispetto della vigente normativa europea in tema di origine commerciale dei prodotti, l’obbligo di etichettatura. Tale etichetta deve evidenziare il paese di origine del prodotto finito nonché dei prodotti intermedi che racchiudano un processo produttivo complesso e definito.
9. Nel caso di prodotti alimentari trasformati, per luogo di origine si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.
10. Il Ministero delle attività produttive e, per quanto di propria competenza, il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni nazionali riconosciute per la tutela dei consumatori stabilisce con proprio decreto i comparti produttivi ai quali si applica l’obbligo di etichettatura.
11. Nella etichetta di prodotti finiti e intermedi è fatto obbligo di fornire informazioni relative al conseguimento, o meno, di specifiche certificazioni ambientali e sociali.
12. La protezione delle indicazioni geografiche di origine “prodotto italiano di qualità“ e “full made in Italy“ è garantita contro qualsivoglia imitazione, ancorchè risulti indicata la reale origine del prodotto o l’indicazione geografica sia tradotta in altra lingua o accompagnata da espressioni quali “genere“, “tipo“, “modo“, “imitazione“ e simili.
13. La protezione è altresì garantita contro l’utilizzo, di qualsiasi genere e natura, di segni e simboli idonei a determinare un rischio di confusione per il pubblico in ordine alla provenienza del prodotto nonché contro l’uso decettivo di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichi o suggerisca che il prodotto provenga da località italiana.
14. È considerato comunque sempre idoneo a determinare un rischio di confusione ai termini del precedente comma l’uso decettivo sui prodotti di:
a) simboli di enti pubblici, territoriali e non, e di Autorità dello Stato italiano, ivi compresi, ad esempio, lo stemma e la bandiera nazionali, il sigillo di Stato, gli emblemi degli enti territoriali minori e qualsiasi simbolo che richiami tali soggetti;
b) raffigurazioni e riproduzioni di monumenti, edifici pubblici ed opere site in Italia; espressioni o raffigurazioni che richiamino elementi caratteristici della identità italiana.
15. Qualora, a seguito dei controlli di cui al comma 7, sia accertato che, imprese o Società di servizi di cui al comma 6, eventualmente autorizzate alla gestione del marchio prodotto italiano di qualità o del marchio full made in Italy, pur non avendone diritto, ne facciano uso o vi riportino informazioni non veridiche, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono revocate tutte le agevolazioni eventualmente godute in base alla presente legge a partire dalla data di utilizzo del marchio.
16. Chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni di categoria, è legittimato ad agire a tutela degli interessi propri e collettivi richiedendo al giudice:
a) che sia disposta l’inibitoria ai sensi dell’articolo 63 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929;
b) che sia disposta la descrizione o il sequestro ai sensi del R.D. 21 giugno 1942, n. 929 in quanto compatibile.
17. Al fine di promuovere le attività di prevenzione dei fenomeni di contraffazione nonché gli investimenti in tecnologie intese a consentire la identificazione dei prodotti, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi di cui al comma 6, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle predette Società di servizi è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 35 per cento. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all’articolo 2359 del codice civile».
Conseguentemente, all’articolo 54, tabella A, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione.
2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.
34.0.2
Chiusoli, Caddeo, Baratella, Maconi, Garraffa
Respinto
Dopo l’articolo 34, inserire il seguente:
«Art. 34-bis.
(Norme anticontraffazione e sanzioni)
1. La protezione delle indicazioni geografiche di origine “prodotto italiano di qualità“ e “prodotto interamente realizzato in Italia“, istituite per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario, è garantita contro qualsiasi imitazione, ancorché risulti indicata la reale origine del prodotto o l’indicazione geografica sia tradotta in altra lingua o accompagnata da espressioni quali “genere“, “tipo“, “modo“, “imitazione“ e simili.
2. La protezione è altresì garantita contro l’utilizzo, di qualsiasi genere e natura, di segni e simboli idonei a determinare un rischio di confusione per il pubblico in ordine alla provenienza del prodotto nonché contro l’uso recettivo di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichi o suggerisca che il prodotto provenga da località italiana.
3. È considerato comunque sempre idoneo a determinare un rischio di confusione ai termini del precedente comma l’uso recettivo sui prodotti di:
a) simboli di enti pubblici, territoriali e non, e di Autorità dello Stato italiano, ivi compresi lo stemma e la bandiera nazionali, il sigillo di Stato, gli emblemi degli enti territoriali minori e qualsiasi simbolo che richiami tali soggetti;
b) raffigurazioni e riproduzioni di monumenti, edifici pubblici ed opere site in Italia;
c) espressioni o raffigurazioni che richiamano elementi caratteristici dell’identità italiana.
4. Qualora a seguito dei controlli anticontraffazione, sia accertato che imprese o Società di servizi costituite da imprese eventualmente autorizzate alla gestione del marchio “prodotto italiano di qualità“ o del marchio “prodotto interamente realizzato in Italia“, pur non avendone il diritto, ne facciano uso o vi riportino informazioni non veridiche, con decreto del Ministro delle attività produttive, è revocato il credito d’imposta nella misura del 100% riconosciuto alle medesime per gli investimenti connessi alle attività di promozione del marchio, a partire dalla data di utilizzo del marchio.
5. Chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni di categoria, è legittimato ad agire a tutela degli interessi propri e collettivi richiedendo al giudice:
a) che sia disposta l’inibitoria ai sensi dell’articolo 63 del Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;
b) che sia disposta la descrizione o il sequestro ai sensi del Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in quanto compatibile».
Conseguentemente, all’articolo 54, alla tabella A, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 10.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.
34.0.3
Chiusoli, Caddeo, Baratella, Maconi, Garraffa
Respinto
Dopo l’articolo 34, inserire il seguente:
«Art. 34-bis.
(Agevolazioni fscali)
1. Al fine di promuovere le attività di prevenzione dei fenomeni di contraffazione nonché gli investimenti in tecnologie intese a consentire l’identificazione dei prodotti, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o da Società di servizi costituite da imprese, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle predette Società di servizi è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 35 per cento. Per definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all’articolo 2359 del codice civile».
Conseguentemente, all’articolo 54, alla tabella A, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 15.000;
2005: – 25.000;
2006: – 25.000.
Art. 35.
35.1
Salerno, Demasi, Curto
Ritirato e trasformato in ordine del giorno
Al comma 1, dopo le parole: «e consolari» aggiungere le seguenti: «in collegamento con le Camere di commercio italiane all’estero».
35.2
Eufemi, Iervolino
Ritirato e trasformato in ordine del giorno
Al comma 1, dopo le parole: «e consolari,» sono aggiunte le seguenti: «in collegamento con le Camere di commercio italiane all’estero».
35.3
Bettamio, Lauro
Ritirato e trasformato in ordine del giorno
Al comma 1, dopo le parole: «e consolari,» aggiungere le seguenti: «in collegamento con le Camere di commercio italiane all’estero».
35.0.1
Nania, Grillotti, Collino, Pedrizzi, Battaglia Antonio, Tofani, Curto
Accolto
Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:
«Art. 35-bis.
(Fondo per l’assistenza legale internazionale alle imprese)
1. Presso il Ministero delle attività produttive è costituito un fondo destinato all’assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale, nonché contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui all’articolo 32, comma 1, della presente legge.
2. Le modalità di gestione del fondo sono stabilite dal decreto di cui all’articolo 34, comma 2, della presente legge.
3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per l’anno 2004, 4 milioni di euro per l’anno 2005 e 2 milioni di euro per l’anno 2006, a valere sulle dotazioni del fondo di cui all’articolo 32, comma 1, della presente legge».
35.0.2
Grillotti, Demasi
Accolto
Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:
«Art. 35-bis.
(Fondo per l’assistenza legale internazionale alle imprese)
1. Presso il Ministero delle attività produttive è costituito un fondo destinato all’assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale, nonchè contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui all’articolo 32, comma 1, della presente legge.
2. Le modalità di gestione del fondo sono stabilite dal decreto di cui all’articolo 34, comma 2, della presente legge.
3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per l’anno 2004, 4 milioni di euro per l’anno 2005 e 2 milioni di euro per l’anno 2006, a valere sulle dotazioni del fondo di cui all’articolo 32, comma 1, della presente legge».
35.0.3
Bettamio, Lauro
Accolto
Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:
«Art. 35-bis.
(Fondo per l’assistenza legale internazionale alle imprese)
1. Presso il Ministero delle attività produttive è costituito un fondo destinato all’assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale, nonchè contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui all’articolo 32, comma 1, della presente legge.
2. Le modalità di gestione del fondo sono stabilite dal decreto di cui all’articolo 34, comma 2, della presente legge.
3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per l’anno 2004, 4 milioni di euro per l’anno 2005 e 2 milioni di euro per l’anno 2006, a valere sulle dotazioni del fondo di cui all’articolo 32, comma 1, della presente legge».
35.0.4
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa
Respinto
Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:
«Art. 35-bis.
(Prodotti italiani di qualità)
1. È istituito il marchio del “Prodotto italiano di qualità“ per designare i prodotti progettati e realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali, nel rispetto dei princìpi del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario.
2. Il Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce con proprio decreto le fasi di lavorazione ad elevato valore aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata professionalità e di creatività nel processo produttivo e che danno diritto all’utilizzo del marchio.
3. La proprietà del marchio è dello Stato.
4. Previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, le Società di servizi costituite da imprese ubicate nei distretti industriali possono gestire il marchio del “prodotto italiano di qualità“ e predisporre le relative azioni di promozione del marchio. Alle stesse società è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 100 per cento per gli investimenti connessi alle attività di promozione del marchio. Il credito d’imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi in proporzione alla loro partecipazione al capitale della stessa.
5. Il Ministero delle attività produttive, secondo modalità stabilite con proprio decreto, conduce controlli a campione sulla veridicità delle informazioni contenute nel marchio».
Conseguentemente, all’articolo 54, tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 30.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.
35.0.5
Turci, Baratella, Chiusoli, Caddeo, Maconi, Garraffa
Respinto
Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:
Art. 35-bis.
(Prodotti “full made in Italy“)
1. È istituito il marchio “full made in Italy“ per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano, nel rispetto dei princìpi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario. Ai fini della presente legge, un determinato prodotto si intende interamente realizzato sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, le lavorazioni ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.
2. Le imprese attestano annualmente, attraverso autocertificazione, presso il Ministero delle attività produttive, l’effettuazione delle produzioni soggette al marchio nelle filiere produttive individuate. L’utilizzo del marchio è condizionata alla piena osservanza della vigente legislazione e dei contratti collettivi di lavoro.
3. La proprietà del marchio è dello Stato.
4. Previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, le Società di servizi costituite da imprese ubicate nei distretti industriali possono gestire il marchio del “full made in Italy“ e predisporre le relative azioni di promozione. Alle stesse società è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 100 per cento per gli investimenti connessi alle attività di promozione del marchio. Il credito d’imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi in proporzione alla loro partecipazione al capitale della stessa.
6. Il Ministero delle attività produttive, secondo modalità stabilite con proprio decreto, conduce controlli a campione sulla veridicità delle informazioni contenute nel marchio».
Conseguentemente, all’articolo 54, tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 30.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.
Art. 36.
36.1
Grillotti, Demasi, Moro
Accolto
Sopprimere l’articolo.
36.2
Nania, Grillotti, Collino, Pedrizzi, Battaglia Antonio, Tofani
Accolto
Sopprimere l’articolo.
36.3
Bettamio, Pontone
Accolto
Sopprimere l’articolo.
36.4
Nania, Grillotti, Tofani, Pedrizzi, Battaglia Antonio
Precluso
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «presentata per l’intervento delle autorità doganali» e sostituirle con: «prodotta e/o immessa in commercio in qualsiasi fase e verso qualsiasi destinazione di consumo».
36.5
Ciccanti, Ronconi
Precluso
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «presentata per l’intervento delle autorità doganali» e sostituirle con: «prodotta e/o immessa in commercio in qualsiasi fase e verso qualsiasi destinazione di consumo».
36.6
Tofani, Demasi
Precluso
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «presentata per l’intervento delle autorità doganali» e sostituirle con: «prodotta e/o immessa in commercio in qualsiasi fase e verso qualsiasi destinazione di consumo».
36.7
Coletti
Precluso
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «presentata per l’intervento delle autorità doganali» e sostiurle con: «prodotta e/o immessa in commercio in qualstasi fase e verso qualsiasi destinazione di consumo».
36.8
Piccioni, Izzo, Nocco
Precluso
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «presentata per l’intervento delle autorità doganali» e sostituirle con le parole: «prodotta e/o immessa in commercio in qualsiasi fase e verso qualsiasi destinazione di consumo».
36.10
Piatti, Murineddu, Vicini, Flammia, Basso
Precluso
Al comma 1, lettera c), punto 4) aggiungere, dopo le parole: «indicazioni geografiche» aggiungere le parole: «e dei prodotti tradizionali» e dopo le parole: «del 17 maggio 1999;» aggiungere le parole: «del Regolamento (CEE) n. 2082 del Consiglio, del 14 luglio 1992 e dell’articolo 8, del decreto legislativo 173/98.».
36.11
De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 1, lettera c), numero iv) dopo le parole: «Regolamenti (CEE) n. 2081/92» inserire le parole: «e n. 2082/92».
Art. 37.
37.1
Grillotti, Demasi
Accolto
Sopprimere l’articolo.
37.2
Nania, Grillotti, Collino, Tofani, Battaglia Antonio, Pedrizzi
Accolto
Sopprimere l’articolo.
37.3
Bettamio, Pontone
Accolto
Sopprimere l’articolo.
37.0.1
Coletti
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
1. Le disposizioni del presente articolo riguardano i serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di gas di petrolio liquefatto (GPL), cioè quei contenitori situati sotto il piano campagna di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna, con lo scopo di salvaguardare e prevenire l’inquinamento del suolo e delle acque superficiali o sotterranee, che potrebbe essere causato dal rilascio del GPL contenuto nei citati serbatoi.
2. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.
3. I serbatoi individuati nell’articolo 1 vengono sottoposti a sperimentazione prevista dal decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 luglio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1998, per una durata non superiore a due anni.
4. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, nomina con proprio decreto una Commissione tecnica, con compiti di verifica e di controllo sulla sperimentazione.
5. La Commissione deve presentare al Ministro competente, ogni sei mesi, una relazione scritta sull’andamento della sperimentazione.
6. Le sperimentazioni già in corso, di durata superiore a due anni, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno avuto giudizio negativo da parte di organi tecnici, cessano immediatamente».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.
37.0.2
Coletti
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
1. Le disposizioni del presente articolo riguardano i serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di gas di petrolio liquefatto (GPL), cioè quei contenitori situati sotto il piano campagna di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna, con lo scopo di salvaguardare e prevenire l’inquinamento del suolo e delle acque superficiali o sotterranee, che potrebbe essere causato dal rilascio del GPL contenuto nei citati serbatoi.
2. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.
3. I serbatoi individuati nell’articolo 1 vengono sottoposti a sperimentazione prevista dal decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 luglio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1998, per una durata non superiore a due anni.
4. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, nomina con proprio decreto una Commissione tecnica, con compiti di verifica e di controllo sulla sperimentazione.
5. La Commissione deve presentare al Ministro competente, ogni sei mesi, una relazione scritta sull’andamento della sperimentazione.
6. Le sperimentazioni già in corso, di durata superiore a due anni, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno avuto giudizio negativo da parte di organi tecnici, cessano immediatamente».
37.0.3
Semeraro, Mugnai, Tofani, Demasi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Ai fini della formazione del reddito di esercizio per le attività commerciali nei settori dell’abbigliamento e suoi accessori, calzature ed articoli sportivi, la composizione percentuale di magazzino deve essere considerata secondo l’anno d’acquisto della merce al fine di calcolare il valore effettivo delle giacenze. Le percentuali di abbattimento vengono considerate da un 5 per cento in meno a partire dal secondo anno, ad un 10 per cento al terzo anno, ad un 30 per cento al quarto anno ed, infine, ad un 70 per cento al quinto anno».
37.0.4
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Kofler, Peterlini, Betta, Pedrini, Frau
Respinto
Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis.
(Iva supporti audiovisivi e spettacoli)
1. L’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sui supporti audiovisivi è ridotta al 4 per cento. I soggetti che fruiscono di tale riduzione di aliquota devono realizzare una corrispondente riduzione del prezzo praticato ai consumatori.
2. All’articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“6-bis. Le prestazioni musicali dal vivo di cui alla Tabella C allegata al presente decreto, indipendentemente dal luogo di svolgimento, sono soggette ad aliquota dell’imposta sul valore aggiunto pari al 10 per cento. Per musica dal vivo si intende la musica eseguita prevalentemente con strumenti musicali tradizionali o elettrici con esclusione, dell’utilizzo di elementi musicali preregistrati“».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, diminuire come segue gli importi previsti:
2004: – 100.000;
2005: – 100.000;
2006: – 100.000.
37.0.5
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti
Respinto
Dopo l’articolo 37, inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
(Iva supporti adiovisivi e spettacoli)
1. L’aliquota dell’imposta sul alore aggiunto (IVA) sui supporti audiovisii è ridotta al 4 per cento. I soggetti che fruiscono di tale riduzione di aliquota devono realizzare una corrispondente riduzione del prezzo praticato al consumatore.
2. All’articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“6-bis. Le prestazioni musicali dal vivo di cui alla tabella C allegata al presente decreto, indipendentemente dal luogo di svolgimento, sono soggette ad aliquota dell’imposta sul valore aggiunto pan al 10 per cento. Per musica dal vivo si intende la musica eseguita prevalentemente con strumenti musicali tradizionaLi o elettrici con esclusione, dell’utilizzo di elementi musicali preregistrati“».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, neIla tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell’economia e delle finanze, diminuire come segue gli importi previsti:
2004: – 100.000;
2005: – 100.000;
2006: – 100.000.
37.0.6 (v. testo 2)
Bastianoni, D’Andrea
Dopo l’articolo 37, inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
(Iva supporti audiovisivi e spettacoli)
1. L’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sui supporti audiovisivi è ridotta al 4 per cento. I soggetti che fruiscono di tale riduzione di aliquota devono realizare una corrispondente riduzione del prezzo praticato al consumatore.
2. All’articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“6-bis. Le prestazioni musicali dal vivo di cui alla tabella C allegata al presente decreto, indipendentemente dal luogo di svolgimento, sono soggette ad aliquota dell’imposta sul valore aggiunto pari al 10 per cento. Per musica dal vivo si intende la musica eseguita prevalentemente con strumenti musicali tradizionali o elettrici con esclusione dell’utilizzo di elementi musicali preregistrati“».
Conseguentemente all’articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell’economia e delle finanze, diminuire come segue gli importi previsti:
2004: – 100.000;
2005: – 100.000;
2006: – 100.000.
37.0.6 (testo 2)
Bastianoni, D’Andrea
Respinto
Dopo l’articolo 37, inserire il seguente:
«Art. 37-bis.
(Iva supporti audiovisivi e spettacoli)
1. L’aliquota dell’imposta sul valore aggiuntivo (IVA) sui supporti audiovisivi è ridotta al 4 per cento. I soggetti che fruiscono di tale riduzione di aliquota devono realizzare una corrispondente riduzione del prezzo praticato al consumatore.
2. All’articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“6-bis. Le prestazioni musicali dal vivo di cui alla tabella C allegata al presente decreto, indipendentemente dal luogo di svolgimento, sono soggette ad aliquota dell’imposta sul valore aggiunto pari al 10 per cento. Per musica dal vivo si intende la musica eseguita prevalentemente con strumenti musicali tradizionali o elettrici con esclusione, dell’utilizzo di elementi musicali preregistrati».
Conseguentemente all’articolo 54, comma 1, nella tabella A diminuire uniformemente come segue gli importi previsti per tutte le tutte le rubriche.
2004: – 100.000;
2005: – 100.000;
2006: – 100.000.
Art. 38.
38.1
Pontone, Bettamio
Respinto
L’articolo 38 è sostituito dal seguente:
–«Art. 38. – (Sanzioni). 1. Qualora ne abbia notizia, l’Autorità ammininistrativa segnala all’Autorità giudiziaria, per le iniziative di usa competenza, i casi di violazione di un diritto di proprietà industriale.
2. L’Autorità amministrativa, qualora accerti, sia all’atto della importazione che delle commercializzazione o distribuzione, la violazione di un diritto di proprietà industriale, può disporre, anche d’ufficio, previo assenso dell’Autorità giudiziaria e facendone rapporto alla stessa, il sequestro della merce contraffatta e, decorsi tre mesi, la distruzione a spese, ove possibile, del contraffattore; è fatta salva la conservazione di campioni da utilizzarsi a fini giudiziari.
3. L’opposizione avverso il provvedirnento di distruzione si propone nelle forrne di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; a tal fine il termine per ricorrere decorre dalla data di notifica del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale».
38.2
Eufemi, Iervolino
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «abbia notizia» sono aggiunte le seguenti: «il responsabile della fede pubblica e della tutela del consumatore di cui all’articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e» e la parola: «segnala» è sostituita dalla seguente: «segnalano».
38.3
Salerno, Demasi
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «qualora ne abbia notizia», aggiungere le seguenti: «il responsabile della fede pubblica e della tutela del consumatore di cui all’articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e» e sostituire la parola: «segnala» con la parola: «segnalano».
38.4
Nania, Grillotti, Collino, Tofani, Pedrizzi, Battaglia Antonio
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «proprietà intellettuale» aggiungere le seguenti: «e industriale.».
38.5
Grillotti, Demasi
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «proprietà intellettuale», aggiungere le seguenti: «e industriale.».
38.6
Il Relatore
Accolto
Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «importazione», inserire le seguenti: «o esportazione».
38.7
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Le previsioni e le sanzioni di cui all’articolo 49, comma 1, lettere a) e c) della legge 28 dicembre 2001, n. 448 si applicano anche all’abusivo esercizio di vendita di piante e fiori esercitato sulle aree pubbliche».
38.0.1 (v. testo 2)
Eufemi, Iervolino
Dopo l’articolo 38, è inserito il seguente:
«Art. 38-bis.
(Responsabile della fede pubblica; competenze)
1. Il responsabile della fede pubblica e della tutela del consumatore dl cul all articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in aggiunta alle competenze di cui alle norme vigenti ed al precedente articolo 38, svolge le seguenti funzioni:
a) cura, a livello provinciale, l’attuazione delle misure di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali elaborate dal Comitato nazionale di cui all’articolo 34 della presente legge;
b) promuove, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, e successive modifiche ed integrazioni, ed anche a seguito di intese a livello locale con gli organi dell’autorità giudiziaria competenti in materia, la più efficace realizzazione dell’azione repressiva della concorrenza sleale, ai sensi dell’articolo 2601 codice civile, nonché degli interventi a tutela della trasparenza e della regolarità del mercato mediante la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio.
2. In attuazione delle finalità del presente articolo, le Camere di commercio provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, al potenziamento degli uffici del responsabiie della fede pubblica, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 11, comma 6».
38.0.1 (testo 2)
Eufemi, Iervolino
Respinto
Dopo l’articolo 38, è inserito il seguente:
«Art. 38-bis.
(Responsabile della fede pubblica; competenze)
1. Il responsabile della fede pubblica e della tutela del consumatore dl cul all articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in aggiunta alle competenze di cui alle norme vigenti ed al precedente articolo 38, svolge le seguenti funzioni:
a) cura, a livello provinciale, l’attuazione delle misure di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali elaborate dal Comitato nazionale di cui all’articolo 34 della presente legge;
b) promuove, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, e successive modifiche ed integrazioni, ed anche a seguito di intese a livello locale con gli organi dell’autorità giudiziaria competenti in materia, la più efficace realizzazione dell’azione repressiva della concorrenza sleale, ai sensi dell’articolo 2601 codice civile, nonché degli interventi a tutela della trasparenza e della regolarità del mercato mediante la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio».
38.0.2 (v. testo 2)
Salerno, Demasi
Dopo l’articolo 38, è inserito il seguente:
«Art. 38-bis.
(Responsabile della fede pubblica; competenze)
1. Il responsabile della fede pubblica e della tutela del consumatore dl cul all articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in aggiunta alle competenze di cui alle norme vigenti ed al precedente articolo 38, svolge le seguenti funzioni:
a) cura, a livello provinciale, l’attuazione delle misure di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali elaborate dal Comitato nazionale di cui all’articolo 34 della presente legge;
b) promuove, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, e successive modifiche ed integrazioni, ed anche a seguito di intese a livello locale con gli organi dell’autorità giudiziaria competenti in materia, la più efficace realizzazione dell’azione repressiva della concorrenza sleale, ai sensi dell’articolo 2601 codice civile, nonché degli interventi a tutela della trasparenza e della regolarità del mercato mediante la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio.
2. In attuazione delle finalità del presente articolo, le Camere di commercio provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, al potenziamento degli uffici del responsabiie della fede pubblica, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 11, comma 6».
38.0.2 (testo 2)
Salerno, Demasi, Eufemi
Respinto
Dopo l’articolo 38, è inserito il seguente:
«Art. 38-bis.
(Responsabile della fede pubblica; competenze)
1. Il responsabile della fede pubblica e della tutela del consumatore dl cul all articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in aggiunta alle competenze di cui alle norme vigenti ed al precedente articolo 38, svolge le seguenti funzioni:
a) cura, a livello provinciale, l’attuazione delle misure di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali elaborate dal Comitato nazionale di cui all’articolo 34 della presente legge;
b) promuove, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, e successive modifiche ed integrazioni, ed anche a seguito di intese a livello locale con gli organi dell’autorità giudiziaria competenti in materia, la più efficace realizzazione dell’azione repressiva della concorrenza sleale, ai sensi dell’articolo 2601 codice civile, nonché degli interventi a tutela della trasparenza e della regolarità del mercato mediante la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio».
Art. 39.
39.1
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa
Respinto
Al comma 1, le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni».
Conseguentemente alla tabella A, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2004: – 40.000.
39.3
Ioannucci
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni di euro» con le parole: «5 milioni di euro».
39.4
Ioannucci
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 39, comma 2 aggiungere il seguente:
«1. Si riconosce alle Regioni che prevedono con proprie leggi la concessione di contributi per la realizazione di programmi consortili pluriennali di internazionalizzazione quote di risorse statali d’ammontare eguale alle risorse regionali destinate alla concessione dei contributi;
Si riconosce la possibilità di erogazione di contributi anche al Ministero attività produttive per la concessione in via diretta dei contributi ai consorzi per l’internazionalizazione costituiti da Piccole e medie imprese anche artigiane, in caso di mancato intervento regionale.
Si prevede che i consorzi per l’internazionalizzazione siano costituiti esclusivamente da piccole e medie imprese, anche artigianel indicandone un numero minimo, e che non possano distribuire utili e avanzi ai consorziati.
È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro il 2004 da iscrivere nella Unità previsionale di conto capitale dello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Per gli anni successivi si provvede attraverso quantificazione da rinviare alla legge finanziaria».
39.5
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. È consentita l’iscrizione nel ruolo dei periti ed esperti tenuto dalle Camere di Commercio, industria e Artigianato e Agricoltura, sub categoria “tributi“ a coloro che, oltre al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1979, abbiano conseguito uno dei titoli di studio indicati dall’articolo 69 della legge n. 427/1993».
39.0.1
Turroni
Respinto
Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:
«Art. 39-bis.
(Misure di sostegno per le imprese in crisi)
1. Ai fini della realizzazione di un programma di razionalizzazione dei comparti produttivi in crisi dei distretti industriali individuati dalle Regioni ai sensi dell’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è autorizzato lo stanziamento di 50.000.000 di euro per l’anno 2004 e di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
2. Il programma di cui al comma 1 è diretto, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato al perseguimento delle seguenti finalità:
a) promuovere una migliore qualificazione della produzione anche attraverso una riorganizzazione della capacità produttiva promuovendo la sua concentrazione nelle imprese che presentano più elevati livelli di competitività;
b) favorire migliori forme di collegamento fra imprese committenti e imprese conto terzi;
c) favorire la rilocalizzazione delle imprese per le quali sussistano problemi di compatibilità ambientale con il territorio in cui sono situati i loro stabilimenti.
3. Con decreto del ministro delle attività produttive, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni sono definite le modalità e i criteri per la realizzazione del programma di cui al comma 1.».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2004: – 50.000;
2005: – 30.000;
2066: – 30.000.
39.0.2
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa, Turci, Pasquini, Guerzoni
Respinto
Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:
«Art. 39-bis.
(Provvedimenti a favore dei sistemi produttivi locali)
1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali ovvero i contesti produttivi omogenei caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140, possono costituire nella forma delle società di capitali, Società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell’ambito del sistema produttivo locale nei seguenti, non esclusivi, settori di attività:
a) supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico;
b) gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione;
c) consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro;
d) sostegno alla commercializzazione, alla promozione all’estero ed alla internazionalizzazione delle imprese;
e) cablaggio dei sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell’informazione;
f) formazione professionale e manageriale;
g) certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dismessi;
h) logistica;
i) sicurezza;
l) sportello informativo.
2. Le Società di servizi dei sistemi produttivi locali operano, per i primi 10 anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle imprese aderenti.
3. Le Società di servizi di cui al comma 1 possono essere partecipate esclusivamente dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo locale con partecipazioni non superiori al 5 per cento o dalle relative Associazioni di categoria con partecipazioni non superiori all’1 per cento.
4. Le Società di servizi di cui al comrna 1 sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall’imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di 10 anni dalla data della loro costituzione.
5. L’esenzione di cui al comma 4 è concessa nei limiti e subordinatamente all’autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato.
6. Alle imprese aderenti alla Società di servizi di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d’imposta pari al 23 per cento del valore della partecipazione nella Società stessa.
7. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, per gli investimenti in laboratori di ricerca di cui al comma 9, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi di cui al comrna 1, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle Società di servizi è riconosciuto un credito d’imposta nella misura:
a) del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale;
b) del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale ivi incluso il design e la predisposizione dei campionari; del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo.
8. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto di cui all’articolo 2359 del codice civile.
9. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:
a) i costi sostenuti per l’uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l’attività di ricerca;
b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l’attività di ricerca;
c) i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all’attività di ricerca;
d) i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o alla utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali;
e) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l’attività di ricerca, compresa l’acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;
f) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all’attività di ricerca;
g) gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all’attività di ricerca.
10. Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
11. Il credito d’imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi di cui all’articolo 10 della presente legge in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Società di servizi.
12. Le operazioni di costituzione e aumento del capitale o patrimonio relative alle piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
13. Ai fini di cui al comma 12 per «piccole e medie imprese» si intendono quelle così individuate dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1º ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria.
14. Le operazioni di acquisto o conferimento di aziende o di rami di azienda, acquisto o conferimento di partecipazioni superiori al 51 per cento del capitale, e fusioni anche per incorporazioni che intercorrano fra piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e, quando presente, dall’imposta sul valore aggiunto per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Per tutti i costi amministrativi, notarili e legali, entro limiti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sentiti i rispettivi ordini professionali, connessi alle operazioni di cui al comma precedente, è riconosciuto, a valere sull’esercizio successivo, un credito di imposta pari al 23 per cento.
16. Le agevolazioni previste dal comma 7 sono attribuite alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese o alla Società di servizi di cui al comma 1 e alle società partecipanti al capitale delle stesse, anche a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico condotte congiuntamente alle Università, all’interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale.
17. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell’ambito delle convenzioni di cui al comma 16, alle Università è riconosciuto un credito d’imposta pari al 75%.
18. Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi, pari a 1.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizloni:
a) Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articolo 26, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
3) articolo 27, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, 1973, n. 600;
4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
7) articolo 13, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
8) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
9) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
10) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
g) articolo 11-bis, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649».
39.0.3
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa
Respinto
Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:
«Art. 39-bis.
(Disposizioni fiscali a favore delle imprese turistiche)
1. Il credito di imposta previsto dall’articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di incentivi per l’incremento dell’occupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore del turismo che nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2004 e il 31 dicembre 2005 rinnoveranno i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato.
2. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le imprese turistiche, opera anche per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004.
3. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d’imposta di sostenimento e nei tre periodi successivi. 4. Per gli anni 2004, 2005 e 2006, in deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 19-bis.1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è ammessa in detrazione l’IVA relativa:
a) a prestazioni alberghiere afferenti l’organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari;
b) a somrninistrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell’impresa o locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle sommininistrazioni effettuate sotto forma di commessa da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali e in occasione dell’organizazzione di congressi, convegni ed eventi similari;
c) a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).
5. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il nurnero 120 sono inseriti i seguenti:
“120-bis) case ed appartarnenti per vacanze come definiti dal decreto di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135;
120-ter) prestazioni di servizi a fini turistico-ricreativi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le sornministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata;
120-quater) prestazioni di servizi nautici e di servizi connessi alle attività nautiche;“.
6. Al numero 123 della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: “concerti vocali e strumentali“, sono inserite le seguenti: “ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo“.
7. Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi, pari a 300 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
“a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
1) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
2) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
3) articolo 13, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
4) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
5) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
6) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
7) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649“».
39.0.4
Zavoli
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:
«Art. 39-bis.
(Disposizioni fiscali a favore delle imprese turistiche)
1. Il credito di imposta previsto dall’articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di incentivi per l’incremento dell’occupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore del turismo che nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2004 e il 31 dicembre 2005 rinnoveranno i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato.
2. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le imprese turistiche, opera anche per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004.
3. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d’imposta di sostenimento e nei tre periodi successivi.
4. Per gli anni 2004, 2005 e 2006, in deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 19-bis.1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è ammessa in detrazione l’IVA relativa:
a) a prestazioni alberghiere afferenti l’organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari;
b) a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell’impresa o locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni effettuate sotto forma di commessa da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali e in occasione dell’organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari;
c) a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all’articolo 54 comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).
5. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 120 sono inseriti i seguenti:
120-bis) case ed appartamenti per vacanze come definiti dal decreto di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135;
120-ter) prestazioni di servizi a fini turistico-ricreativi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata;
120-quater) prestazioni di servizi nautici e connessi alle attività nautiche;“.
6. Al numero 123 della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: “concerti vocali e strumentali,“ sono inserite le seguenti: “ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo“.
7. Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269».
39.0.5
Izzo
Ritirato
Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:
«Art. 39-bis.
(Interventi per agevolare l’artigianato)
1. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi in deroga alla normativa previdenziaie vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a novanta giorni.
2. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell’imprenditore artigiano all’espletamento della propria attività lavorativa.
3. È fatto, comunque, obbligo dell’iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».
Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
2004: – 5.000;
Ministero della difesa:
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.
39.0.6
Baio Dossi, Toia, Vallone, Dato, Giaretta, Dettori, Gaglione, D’Andrea, Monticone, Soliani
Respinto
Dopo l’articolo 39, inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
(Modifiche al decreto Presidente della Rebubblica
22 dicembre 1986 n. 917, recante Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)
1. All’articolo 65, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Sono deducibili fino all’intero ammontare della liberalità, senza limiti di importo, le erogazioni liberali in danaro fatte a favore degli enti locali territoriali finalizzate all’acquisizione, al recupero e al restauro conservativo, di opere d’arte ovvero di immobili di proprietà pubblica aventi grande valore storico o paesaggistico, per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento del reddito di impresa. Sono deducibili fino all’intero ammontare della liberalità, senza limite di importo, le erogazioni liberali in danaro fatte a favore delle ONLUS o delle associazioni di formazione sociale o di volontariato iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento del reddito di impresa“.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si prowede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziarnenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
39.0.7
Soliani, Giaretta, D’Andrea, Baio Dossi, Toia, Dettori, Monticone
Respinto
Dopo l’articolo 39, inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986 n. 917, recante Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)
1. Al comma 1 dell’articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, dopo la lettera e), inserire la seguente:
“e-bis) le spese sostenute per i corsi di formazione ed aggiornamento professionale, erogati da enti accreditati ai sensi del decreto ministeriale 31 maggio 2001 e delle successive disposizioni attuative regionali, per un importo complessivo non superiore a 1.549,37 euro;“.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si prowede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
39.0.8
Moncada Lo Giudice, Ciccanti
Respinto
Dopo l’articolo 39, inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
1. Al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico ed in attesa della emanazione del decreto legislativo di cui all’art. 7 della legge 7 aprile 2003, n. 80, l’aliquota di accisa gravante sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e sue successive modificazioni ed integrazioni, è fissata in euro 233,12227 per mille chilogrammi.
2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2004».
Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie delle Entrate) (6.1.2.8. – Agenzie delle Entrate – capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:
2004: – 67.820;
2005: – 67.820;
2006: – 67.820.
39.0.9
Moncada Lo Giudice, Ciccanti
Respinto
Dopo l’articolo 39, inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
1. Al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico ed in attesa della emanazione del decreto legislativo di cui all’articolo 7 della legge 7 aprile 2003, n. 80, l’aliquota di accisa gravante sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre I995, n. 504, e sue successive modificazioni ed integrazioni, è fissata in euro 244,77226 per mille chilogrammi.
2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2004».
Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999. Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie delle Entrate) (6.1.2.8. – Agenzie delle Entrate – capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:
2004: – 52.523;
2005: – 52.523;
2006: – 52.523.
39.0.10
Izzo
Respinto
Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:
«Art. 39-bis.
1. AIl’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, al comma 4-bis.1 le parole: “euro 2.000“ sono sostituite dalle seguenti: “euro 4.000“».
Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell’economia e delle finanze:
2004: – 60.000;
Ministero della salute:
2004: – 22.000;
Ministero della difesa:
2005: – 82.000;
2006: – 82.000.
Art. 40.
40.1
Maconi, Caddeo, Chiusoli, Baratella, Garraffa, Gasbarri, Giovanelli, Rotondo
Respinto
Sopprimere l’articolo.
40.2
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti a concorrenza dell’onere di cui al comma precedente per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotti le relative autorizzazioni di spesa.
40.3
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Respinto
Sopprimere l’articolo.
40.4
Muzio, Marino, Pagliarulo
Respinto
Sopprimere l’articolo.
40.5 (v. testo 2)
Pontone, Bettamio
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni alle parole: «entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centottanta giorni» la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) estensione obbligatoria della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati contro l’incendio, nonché graduale estensione dell’obbligo assicurativo del medesimo rischio alle polizze incendio già in atto»;
alla lettera e), dopo le parole: «premi assicurativi» è inserita la seguente: «anche»;
la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) definizione delle modalità per la coriassicurazione del rischio, prevedendo la costituzione di un unico Consorzio coriassicurativo tra le compagnie di assicurazione, nel quale confluiscono i premi raccolti dagli assicuratori e riferiti ai rischi di cui alla presente disposizione»;
la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l) previsione delle modalità di determinazione del limite complessivo annuale di intervento del Consorzio coriassicurativo, oltre il quale andranno individuate le modalità di intervento dello Stato, anche attraverso l ’operatività della Concessionaria servizi assicurativi pubblici – CONSAP spa, in riferimento anche ai danni subiti da fabbricati non assicurati appartenenti a persone fisiche con redditi inferiori alle soglie stabilite, nell’ambito delle risorse pubbliche disponibili allo scopo».
40.5 (testo 2)
Pontone, Bettamio, Nocco
Accolto
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro centottanta giorni»;
sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) estensione obbligatoria della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati contro l’incendio, nonché graduale estensione dell’obbligo assicurativo del medesimo rischio alle polizze incendio già in atto»;
alla lettera e), dopo le parole: «premi assicurativi» inserire la seguente: «anche»;
sostituire la lettera i) con la seguente:
«i) definizione delle modalità per la coriassicurazione del rischio, prevedendo la costituzione di un unico consorzio coriassicurativo tra le compagnie di assicurazione, nel quale confluiscano i premi raccolti dagli assicuratori e riferiti ai rischi di cui alla presente disposizione»;
sostituire la lettera l) con la seguente:
«l) previsione delle modalità di determinazione del limite complessivo annuale di intervento del consorzio coriassicurativo, oltre il quale andranno individuate le modalità di intervento dello Stato, anche attraverso l’operatività della Concessionaria servizi assicurativi pubblici – CONSAP spa, in riferimento anche ai danni subiti da fabbricati non assicurati appartenenti a persone fisiche con redditi inferiori alle soglie stabilite, nell’ambito delle risorse pubbliche disponibili allo scopo previste da apposite disposizioni».
40.6 (v. testo 2)
Ioannucci
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni alle parole: «entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centottanta giorni»; la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) estensione obbligatoria della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati contro l’incendio, nonché graduale estensione dell’obbligo assicurativo del medesimo rischio alle polizze incendio già in atto»;
alla lettera e), dopo le parole: «premi assicurativi» è inserita la seguente: «anche»;
la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) definizione delle modalità per la coriassicurazione del rischio, prevedendo la costituzione di un unico Consorzio coriassicurativo tra le compagnie di assicurazione, nel quale confluiscono i premi raccolti dagli assicuratori e riferiti ai rischi di cui alla presente disposizione»;
la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l) previsione delle modalità di determinazione del limite complessivo annuale di intervento del Consorzio coriassicurativo, oltre il quale andranno individuate le modalità di intervento dello Stato, anche attraverso l’operatività della Concessionaria servizi assicurativi pubblici – CONSAP s.p.a., in riferimento anche ai danni subiti da fabbricati non assicurati appartenenti a persone fisiche con redditi inferiori alle soglie stabilite, nell’ambito delle risorse pubbliche disponibili o da acquisire per lo scopo».
40.6 (testo 2)
Ioannucci, Lauro
Accolto
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni alle parole: «entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centottanta giorni»; la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) estensione obbligatoria della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati contro l’incendio, nonché graduale estensione dell’obbligo assicurativo del medesimo rischio alle polizze incendio già in atto»;
alla lettera e), dopo le parole: «premi assicurativi» è inserita la seguente: «anche»;
la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) definizione delle modalità per la coriassicurazione del rischio, prevedendo la costituzione di un unico Consorzio coriassicurativo tra le compagnie di assicurazione, nel quale confluiscono i premi raccolti dagli assicuratori e riferiti ai rischi di cui alla presente disposizione»;
la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l) previsione delle modalità di determinazione del limite complessivo annuale di intervento del Consorzio coriassicurativo, oltre il quale andranno individuate le modalità di intervento dello Stato, anche attraverso l’operatività della Concessionaria servizi assicurativi pubblici – CONSAP s.p.a., in riferimento anche ai danni subiti da fabbricati non assicurati appartenenti a persone fisiche con redditi inferiori alle soglie stabilite, nell’ambito delle risorse pubbliche disponibili allo scopo previste da apposite disposizioni».
40.7 (v. testo 2)
Ioannucci
Al comma 1, sostituire le parole: «esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili destinati ad uso abitativo» con le seguenti: «esigenze di riparazione, ricostruzione e recupero di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, nonché allo svolgimento di attività produttive e di servizi, compresi i beni strumentali, ...».
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «fabbricati privati», inserire le parole: «e quelli destinati ad attività produttive».
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis): «individuazione di criteri e parametri uniformi cui fare riferimento per disciplinare gli interventi a favore dei soggetti danneggiati da calamità naturali, inclusi gli aspeffi relativi ad agevolazioni in materia fiscale, sanitaria, di lavoro, di servizio militare) nonché quelli relativi a proroghe di termini tributari, previdenziali, legali e processuali».
Al comma 1, sostituire la lettera k) con la seguente:
«k) previsione di misure fiscali agevolate sulle polizze assicurative volte a promuovere l’estensione obbligatoria della copertura assicurativa delle polizze incendio ai rischi da calamità naturali per i beni immobili privati destinati ad uso abitativo e ad attività produttive e di servizi».
Al comma 1, dopo la lettera 1), inserire la seguente:
«l-bis. previsione di una adeguata campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini su natura, caratteristiche e finalità dell’assicurazione contro i rischi da calamità naturali».
40.7 (testo 2)
Ioannucci, Izzo
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili destinati ad uso abitativo» con le seguenti: «esigenze di riparazione, ricostruzione e recupero di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, nonché allo svolgimento di attività produttive e di servizi, compresi i beni strumentali, ...».
Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «fabbricati privati», inserire le parole: «e quelli destinati ad attività produttive».
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis): «individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di criteri e parametri uniformi cui fare riferimento per disciplinare gli interventi a favore dei soggetti danneggiati da calamità naturali, inclusi gli aspeffi relativi ad agevolazioni in materia fiscale, sanitaria, di lavoro, di servizio militare) nonché quelli relativi a proroghe di termini tributari, previdenziali, legali e processuali».
Al comma 1, sostituire la lettera k) con la seguente:
«k) previsione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di misure fiscali agevolate sulle polizze assicurative volte a promuovere l’estensione obbligatoria della copertura assicurativa delle polizze incendio ai rischi da calamità naturali per i beni immobili privati destinati ad uso abitativo e ad attività produttive e di servizi».
Al comma 1, dopo la lettera 1), inserire la seguente:
«l-bis. previsione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di una adeguata campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini su natura, caratteristiche e finalità dell’assicurazione contro i rischi da calamità naturali».
40.8
Maconi, Caddeo, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Respinto
Alla rubrica dell’articolo 40 sostituire le parole: «di protezione civile» con le parole: «assicurativa ed indennizzo da calamità».
40.9
Ciccanti
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili destinati ad uso abitativo» con le seguenti: «esigenze di riparazione, ricostruzione e recupero di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, nonché allo svolgimento di attività produttive e di servizi, compresi i beni strumentali, ...».
40.10
Maconi, Caddeo, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «destinati ad uso abitativo,».
40.11
Pedrazzini, Chincarini, Vanzo, Moro
Respinto
Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «sentiti le competenti Commissioni parlamentari,».
40.12
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «anche in deroga alla normativa vigente».
40.13
Ciccanti
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «fabbricati privati», inserire le parole: «e quelli destinati ad attività produttive».
40.14
Maconi, Caddeo, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Respinto
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «nonché» fino alla fine del capoverso.
40.15
Pedrazzini, Chincarini, Vanzo, Moro
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «estensione obbligatoria» inserire le seguenti: «per le zone definite a rischio e estensione volontaria per le restanti zone».
40.16
Piatti, Basso, Caddeo, Murineddu, Flammia, Vicini, Stanisci, Battaglia Giovanni
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione dei fabbricati civili abitati da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale».
Conseguentemente, all’articolo 54, tabella A, alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 20.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.
40.17 (v. testo 2)
Ciccanti
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) individuazione di criteri e parametri uniformi cui fare riferimento per disciplinare gli interventi a favore dei soggetti danneggiati da calamità naturali inclusi gli aspetti reltativi ad agevolazioni in materia fiscale, sanitaria, di lavoro di servizio militare, nonché quelli relativi a proroghe di termini tributari, previdenziali, legali e processuali».
40.17 (testo 2)
Ciccanti
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di criteri e parametri uniformi cui fare riferimento per disciplinare gli interventi a favore dei soggetti danneggiati da calamità naturali inclusi gli aspetti reltativi ad agevolazioni in materia fiscale, sanitaria, di lavoro di servizio militare, nonché quelli relativi a proroghe di termini tributari, previdenziali, legali e processuali».
40.18
Maconi, Caddeo, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Respinto
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «fabbricati abusivi» aggiungere le seguenti: «in violazione delle norme urbanistiche di carattere nazionale, provinciale, comunale».
40.19
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi compresi quelli per i quali, in conseguenza del condono edilizio, si sia provveduto al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente;».
40.20
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
40.21
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti a concorrenza dell’onere di cui al comma precedente per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotti le relative autorizzazioni di spesa.
40.22
Bettamio, Izzo
Assorbito da 40.5 (testo 2)
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «dei premi assicurativi» aggiungere la seguente: «anche».
40.23
Tarolli
Assorbito da 40.5 (testo 2)
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «dei premi assicurativi» aggiungere la seguente: «anche».
40.24
Maconi, Caddeo, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Respinto
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «nei diversi settori» aggiungere le seguenti: «individuando cinque classi tariffarie per l’intero territorio nazionale».
40.25
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Dichiarato inammissibile
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «stabilendo in ogni caso che il ripristino ambientale e la messa in sicurezza del territorio rimangono a carico dello Stato».
40.26
Maconi, Caddeo, Chiusoli, Baratella, Garraffa
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
«g) previsione di livelli progressivamente crescenti dei premi assicuratici in funzione del valore degli immobili».
40.27
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera h).
40.28
Pedrazzini, Chincarini, Vanzo, Moro
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
«h) definizione dei casi di esclusione o riduzione dell’intervento statale, secondo l’entità del danno, per i danni subiti da fabbricati non assicurati appartenenti a persone giuridiche private ovvero a persone fisiche».
40.29
Bettamio, Izzo
Assorbito da 40.5 (testo 2)
Al comma 1, lettera i), sostituire la parola: «riassicurazione» con la seguente: «coriassicurazione».
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera i), sostituire la parola: «riassicurativo» con la seguente: «coriassicurativo».
40.30
Tarolli
Assorbito da 40.5 (testo 2)
Al comma 1, lettera i), sostituire la parola: «riassicurazione» con la seguente: «coriassicurazione».
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera i), sostituire la parola: «riassicurativo» con la seguente: «coriassicurativo».
40.31 (v. testo 2)
Bettamio, Izzo
Al comma 1, dopo la lettera i), è inserita la seguente:
«i-bis) previsione delle modalità di determinazione del limite complessivo annuale di intervento del consorzio coriassicurativo, oltre il quale andranno previste le modalità di intervento dello Stato;».
40.31 (testo 2)
Bettamio, Izzo
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera i), è inserita la seguente:
«i-bis) previsione delle modalità di determinazione del limite complessivo annuale di intervento del consorzio coriassicurativo, oltre il quale andranno previste le modalità di intervento dello Stato nel limite delle disponibilità allo scopo previste da apposite disposizioni;».
40.32 (v. testo 2)
Tarolli
Al comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
«i-bis) previsione delle modalità di determinazione del limite complessivo annuale di intervento del consorzio coriassicurativo, oltre il quale andranno previste le modalità di intervento dello Stato».
40.32 (testo 2)
Tarolli
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
«i-bis) previsione delle modalità di determinazione del limite complessivo annuale di intervento del consorzio coriassicurativo, oltre il quale andranno previste le modalità di intervento dello Stato nel limite delle disponibilità allo scopo previste da apposite disposizioni».
40.33
Pedrazzini, Chincarini, Vanzo, Moro
Respinto
Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «appartenenti a persone fisiche con redditi inferiori alle soglie stabilite» con le seguenti: «secondo l’entità del danno».
40.34 (v. testo 2)
Ciccanti
Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:
«l-bis) previsione di una adeguata campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini su natura, caratteristiche e finalità dell’assicurazione contro i rischi da calamità naturali».
40.34 (testo 2)
Ciccanti
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:
«l-bis) previsione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una adeguata campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini su natura, caratteristiche e finalità dell’assicurazione contro i rischi da calamità naturali».
40.35 (v. testo 2)
Ciccanti
Al comma 1, sostituire la lettera k) con la seguente:
«k) previsione di misure fiscali agevolate sulle polizze assicurative volte a promuovere l’estensione obbligatoria della copertura assicurativa delle polizze incendio ai rischi da calamità naturali per i beni immobili privati destinati ad uso abitativo e ad attività produttive e di servizi».
40.35 (testo 2)
Ciccanti
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera k) con la seguente:
«k) previsione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di misure fiscali agevolate sulle polizze assicurative volte a promuovere l’estensione obbligatoria della copertura assicurativa delle polizze incendio ai rischi da calamità naturali per i beni immobili privati destinati ad uso abitativo e ad attività produttive e di servizi».
40.36
Rigoni
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza, recupero e riequilibrio del tratto marino costiero antistante i Comuni di Massa, Carrara e Montignoso, è costituito a un apposito Fondo presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, ad integrazione, delle risorse già stanziate dalla regione Toscana.
1-ter. Le disponibilità del Fondo sono stabilite in 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2004, 2005 e 2006. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di altri soggetti pubblici e privati.
1-quater. Il Ministero dell’Ambiente, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di attribuzione e coordinamento delle risorse del fondo, secondo le priorità e gli obiettivi specifici a breve e medio termine contenuti nel Piano Regionale di azione ambientale della Toscana».
Conseguentemente, all’articolo 54, alla tabella B ivi richiamata, rubrica: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni:
2004: + 30.000;
2005: + 30.000;
2006: + 30.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente ridotti gli accantonamenti relativi della rubrica Ministero dell’economia e delle finanza.
40.37
Rigoni
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza, recupero e riequilibrio del tratto marino costiero antistante i Comuni di Massa, Carrara e Montignoso, è costituito a un apposito Fondo presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, ad integrazione delle risorse già stanziate dalla regione Toscana.
1-ter. Le disponibilità del Fondo sono stabilite in 10 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2004, 2005 e 2006. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di altri soggetti pubblici e privati.
1-quater. Il Ministero dell’Ambiente, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di attribuzione e coordinamento delle risorse del fondo, secondo le priorità e gli obiettivi specifici a breve e medio termine contenuti nel Piano Regionale di azione ambientale della Toscana».
Conseguentemente, all’articolo 54, alla tabella B ivi richiamata, rubrica: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni:
2004: + 10.000;
2005: + 10.000;
2006: + 10.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente ridotti gli accantonamenti relativi della rubrica Ministero dell’economia e delle finanze.
40.38
Rigoni
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza, recupero e riequilibrio del tratto marino costiero antistante i Comuni di Massa, Carrara e Montignoso, è costituito a un apposito Fondo presso il Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio, ad integrazione, delle risorse già stanziate dalla regione Toscana.
1-ter. Le disponibilità del Fondo rotativo sono stabilite in 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2004, 2005 e 2006. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di altri soggetti pubblici e privati e dal Fondo nazionale destinato ai progetti strategici per la tutela del territorio.
1-quater. Il Ministero dell’Ambiente, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di attribuzione e coordinamento delle risorse del fondo, secondo le priorità e gli obiettivi specifici a breve e medio termine contenuti nel Piano Regionale di azione ambientale della Toscana».
Conseguentemente, all’articolo 54, alla tabella B ivi richiamata, rubrica, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni:
2004: + 30.000;
2005: + 30.000;
2006: + 30.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente ridotti gli accantonamenti relativi della rubrica Ministero dell’economia e delle finanze.
40.39
Rigoni
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza, recupero e riequilibrio del tratto marino costiero antistante i Comuni di Massa, Carrara e Montignoso, è costituito a un apposito Fondo presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, ad integrazione, delle risorse già stanziate dalla regione Toscana.
1-ter. Le disponibilità del Fondo rotativo sono stabilite in 10 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2004, 2005 e 2006. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di altri soggetti pubblici e privati e dal Fondo nazionale destinato ai progetti strategici per la tutela del territorio.
1-quater. Il Ministero dell’Ambiente, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di attribuzione e coordinamento delle risorse del fondo, secondo le priorità e gli obiettivi specifici a breve e medio termine contenuti nel Piano Regionale di azione ambientale della Toscana».
Conseguentemente, all’articolo 54, alla tabella B ivi richiamata, rubrica: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni:
2004: + 10.000;
2005: + 10.000;
2006: + 10.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente ridotti gli accantonamenti relativi della rubrica Ministero dell’economia e delle finanze.
40.40
Piccioni
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati due limiti d’impegno quindicennali di 45 milioni di euro ciascuno a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2005 e 2006. Alla ripartizione dei predetti limiti d’impegno si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sulla base di un piano predisposto d’intesa con il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dell’effettivo stato di utilizzo dei finanziamenti già autorizzati. Le disposizioni di cui all’articolo 50, comma 2, della presente legge, non si applicano ai limiti d’impegno relativi ad interventi pubblici conseguenti a calamità naturali».
Conseguentemente, nella tabella 1 allegata alla presente legge, sotto la voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono apportate le seguenti modificazioni:
Legge 1º agosto 2002, n. 166 - Art. 13, comma 1: Fondo opere strategiche (1.2.10.2 - cap. 7060/p):
2005 – 45.000;
2006 – 45.000.
40.41
Ciccanti
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati due limiti d’impegno quindicennali di 45 milioni di euro ciascuno a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2005 e 2006. Alla ripartizione dei predetti limiti d’impegno si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sulla base di un piano predisposto d’intesa con il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dell’effettivo stato di utilizzo dei finanziamenti già autorizzati. Le disposizioni di cui all’articolo 50, comma 2, della presente legge, non si applicano ai limiti d’impegno relativi ad interventi pubblici conseguenti a calamità naturali».
Conseguentemente, nella tabella 1 allegata alla presente legge, sotto la voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono apportate le seguenti modificazioni:
Legge 1º agosto 2002, n. 166 - Art. 13, comma 1: Fondo opere strategiche (1.2.10.2 - cap. 7060/p):
2005 – 45.000;
2006 – 45.000.
40.42
Ioannucci
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di 30 milioni di euro ciascuno a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2005 e 2006. Alla ripartizione dei predetti limiti di impegno si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, sulla base di un piano predisposto d’intesa con il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dell’effettivo stato di utilizzo, da parte degli enti erogatori finali, dei finanziamenti già autorizzati. Le disposizioni di cui all’articolo 50, comma 2, della presente legge non si applicano ai. limiti di impegno relativi ad interventi pubblici conseguenti a calamità naturali».
Conseguentemente, nella tabella 1 allegata alla presente legge, sotto la voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono apportate le seguenti modificazioni:
Legge 1º agosto 2002 n. 166, art. 13, comma 1: Fondo opere strategiche (1.2.10.2 - cap. 7600/p):
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.
40.43
Piccioni
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di 45 milioni di euro ciascuno a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2005 e 2006. Alla ripartizione dei predetti limiti di impegno si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, sulla base di un piano predisposto d’intesa con il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dell’effettivo stato di utilizzo, da parte degli enti erogatori finali, dei finanziamenti già autorizzati. Le disposizioni di cui all’articolo 50, comma 2, della presente legge non si applicano ai. limiti di impegno relativi ad interventi pubblici conseguenti a calamità naturali».
Conseguentemente, nella tabella 1 allegata alla presente legge, sotto la voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono apportate le seguenti modificazioni:
Legge 1º agosto 2002 n. 166, art. 13, comma 1: Fondo opere strategiche (1.2.10.2 - cap. 7600/p):
2005: – 45.000;
2006: – 45.000.
40.44
Ronconi
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. In deroga alle procedure previste dal decreto-legge n. 6 del 30 gennaio 1998, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, la regione Umbria è autorizzata ad utilizzare i fondi previsti per gli interventi di ricostruzione nei territori interessati dalla crisi sismica del settembre 1997, anche per gli interventi di ricostruzione ancora necessari per i danni provocati dalla crisi sismica del 1979 in Valnerina».
40.45
Centaro
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalla attuazione di interventi e dall’opera di ricostruzione nei territori colpiti dalle calamità naturali nella provincia di Siracusa per le quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che il soggetto competente può stipulare allo scopo. A tal fine è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004».
Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
Limiti di impegno:
2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.
40.46
Ioannucci
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Nell’ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono ricompresi, nel limite di un importo pari al 5 per cento delle risorse di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, gli interventi su opere ed edifici pubblici finalizzati alla riduzione del rischio sismico in relazione alle esigenze derivanti dall’attuazione dell’ordinanza di protezione civile 20 marzo 2003, n. 3274, sulla base di un apposito programma approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri con ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Con le medesime ordinanze saranno definite, assicurando il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche interessate, le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nonché per il coordinato utilizzo di tutte le risorse finanziarie disponibili per le medesime finalità».
40.47
Piccioni
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Nell’ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono ricompresi anche gIi interventi urgenti per fronteggiare la grave situazione di emergenza idrica in atto. Per la realizzazione di tali interventi è riservata una quota pari al 2 per cento delle risorse di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, da ripartire sulla base di un apposito programma approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri con ordinanza da adottarsi ai sensi deIl’articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Con la medesima ordinanza saranno definite, assicurando il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche interessate, le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».
40.48
Basile
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di prevenire catastrofi naturali e altri eventi onerosi, è autorizzato a favore dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, per il potenziamento delle reti strumentali di osservazione, lo studio dei precursori delle eruzioni e dei terremoti e dei processi connessi all’attività vulcanica, l’ammodernamento e lo sviluppo dei centri dedicati a tali attività».
Conseguentemente, alla tabella B, (quota limite di impegno) alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.
40.49
Marino, Muzio, Pagliarulo
Respinto
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«2. I proprietari di edifici privati esistenti che decidano di adeguare gli stessi alle disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni e delle relative norme regionali di riferimento, hanno diritto a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
Conseguentemente, al maggior onere si fa fronte con una diminuzione di pari importo a valere sulla voce «Ministero dell’economia e delle finanze» della tabella «A» di cui al comma 1 dell’articolo 54.
40.50
Magnalbò, Demasi
Dichiarato inammissibile
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il termine 1º gennaio 2004 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2003, n. 3265 è prorogato al 1º gennaio 2005».
40.51
Ioannucci
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. La dotazione del Fondo regionale di protezione civile, di cui all’articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stabilita per il triennio 2004-2006 in euro 150 milioni annui cui si provvede con un contributo dello Stato di corrispondente importo a carico del Fondo della protezione civile. Ferme restando le finalità del Fondo, le relative modalità e procedure di utilizzo sono disciplinate con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su proposta del Presidente della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Le somme non spese entro ciascun esercizio sono riversate al Fondo ad incremento della dotazione dell’esercizio successivo».
40.52
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro sessanta giorni dall’assegnazione alle Commissioni medesime».
40.53
Cavallaro, Magistrelli, Bastianoni
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 4 dell’articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è aggiunto il seguente periodo: “L’alienazione degli immobili adibiti ad abitazione non principale non comporta la decadenza dal contributo, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi“».
40.54
Ciccanti, Forlani, Ronconi, Magnalbò
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al comma 4 dell’articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è aggiunto il seguente periodo: “L’alienazione degli immobili adibiti ad abitazione non principale non comporta la decadenza dal contributo, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi“».
40.55
Bergamo
Respinto
Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche ai danni causati a cose e beni immobili privati da eventi eccezionali di marea nella laguna di Venezia per i quali non sia stato deliberato lo stato di emergenza».
40.0.1
Bonfietti, Vitali, Guerzoni, Pizzinato
Respinto
Dopo l’articolo 40, aggiungere il seguente:
«Art. 40-bis.
(Fondo regionale di protezione civile)
1. la dotazione del fondo regionale di protezione civile di cui all’articolo 138 comma 16 della legge 21 dicembre 2000, n. 388, è stabilita per il triennio 2004-2006 nella misura di 150 milioni di euro annui cui si provvede con un contributo dello Stato di corrispondente importo a carico del fondo della protezione civile. Ferme restando le finalità del fondo, le relative modalità e procedure di utilizzo sono disciplinate con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su proposta del Presidente della conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ivi comprese le modalità di recupero al fondo regionale delle eventuali somme non utilizzate».
40.0.2
Piccioni
Respinto
Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
(Fondo Regionale di Protezione Civile)
1. La dotazione del Fondo regionaIe di protezione civile, di cui all’articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stabilita per il triennio 2004-2006 nella misura di 150 milioni di euro annui cui si provvede con un contributo dello Stato di corripondente importo a carico del Fondo della protezione civile ferme restando le finalità del Fondo, le relative modalità e procedure di utilizzo sono disciplinate con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su proposta del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ivi comprese le modaIià di recupero al Fondo regionale delle eventuali somme non utilizzate.
2. L’emendamento non richiede copertura essendo già iscritte ed espressamente finalizzate (U.P.B. 3.2.10.3 – cap. 7447 ) le risorse necessarie (154.041.000,00 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006) negli stanziamenti in tabella C destinati alle arività di protezione civile».
40.0.3
Moro, Vanzo, Tirelli, Pirovano, Boldi, Brignone
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 40, aggiungere il seguente:
«Art. 40-bis.
(Altre disposizioni in materia di protezione civile)
1. Per la prosecuzione degli interventi e dell’opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2003 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2003, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004. I predetti mutui, possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».
Conseguentemente, alla tabella A di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell’economia e delle finanze:
2004: – 25.000;
2005: – 25.000;
2006: – 25.000.
40.0.4
Moro, Vanzo
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 40, aggiungere il seguente:
«Art. 40-bis.
(Altre disposizioni in materia di protezione civile)
1. Per la prosecuzione degli interventi e dell’opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2003, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004. I predetti mutui, possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».
Conseguentemente, alla tabella A di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell’economia e delle finanze:
2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.
40.0.5
Tirelli, Pirovano, Moro, Vanzo
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 40, aggiungere il seguente:
«Art. 40-bis.
(Altre disposizioni in materia di protezione civile)
1. Per la prosecuzione degli interventi e dell’opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004. I predetti mutui, possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».
Conseguentemente, alla tabella A di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell’economia e delle finanze:
2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.
40.0.6
Boldi, Brignone, Moro, Vanzo
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 40, aggiungere il seguente:
«Art. 40-bis.
(Altre disposizioni in materia di protezione civile)
1. Per la prosecuzione degli interventi e dell’opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2003, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004. I predetti mutui, possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».
Conseguentemente, alla tabella A di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell’economia e delle finanze:
2004: – 5.000;
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.
40.0.7
Boldi, Brignone, Vanzo
Respinto
Dopo l’articolo 40, aggiungere il seguente:
«Art. 40-bis.
(Agevolazioni per i soggetti colpiti dal terremoto dell ’ll aprile 2003)
1. Per i soggetti che alla data del 11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 3284 del 30 aprile 2003, sono sospesi fino al 30 aprile 2004 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono sospesi i termini per l’adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva».
Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:
2004: – 5.000.
40.0.8
Boldi, Brignone, Vanzo
Respinto
Dopo l’articolo 40, aggiungere il seguente:
«Art. 40-bis.
(Agevolazioni per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali
di novembre 1994)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell’articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, entro il 31 luglio 2004, ovvero secondo le modalità di rateizzazione prevista dal citato comma 17 dell’articolo 9 della legge n. 289 del 2002».
Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:
2004: – 5.000;
2005: – 5.000;
2006: – 5.000.
40.0.37
Agoni
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 40, aggiungere il seguente:
«Art. 40-bis.
(Interventi di emergenza a favore del ripristino delle strutture produttive delle imprese agricole ed agroalimentari lombarde colpite da calamità naturali)
1. In favore delle imprese agricole ed agroalimentari operanti nei territori dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi che hanno interessato la regione Lombardia nel mese di agosto 2002 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro, per sostenere le azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali ai fini della ripresa delle normali attività produttive.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite alla regione Lombardia che provvede a ripartirla tra i diversi soggetti colpiti, nel rispetto delle finalità di cui allo stesso comma 1 ed in misura proporzionale al danno da essi subito».
Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:
2004: – 20.000.
40.0.9
Piccioni
Respinto
Dopo l’articolo 40, aggiungere il seguente:
«Art. 40-bis.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell’articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996, 1997, entro il 31 luglio 2003, ovvero secondo le modalità di rateizzazione prevista dal citato comma 17 dell’articolo 9 della legge n. 189 del 2002».
Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2004: – 15.000;
2005: – 15.000;
2006: – 15.000.
40.0.10
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Andreotti, Pedrini, Frau
Respinto
Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
(Sviluppo del turismo montano)
1. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l’anno 2004. A decorrere dall’anno 2005 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità e i criteri per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi.
2. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l’anno 2004, interviene a sostegno dell’economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall’anno 2004 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell’ammontare complessivo dell’intervento ammesso a contributo. L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3 Sono definiti rifugi di montagna le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna ed idonee ad offrire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi ed escursionisti. Le Regioni con proprie norme ne determinano i requisiti. L’apertura e la gestione dei rifugi di montagna sono soggette ad autorizzazione regionale. Le Regioni, anche in deroga alle disposizioni di cui al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 265, e successive modificazioni, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni, alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, al decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nonché in base ai criteri fissati dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, stabiliscono i requisiti minimi dei locali di cucina e di quelli destinati al pernottamento ed al ricovero delle persone nonché le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento dei reflui delle strutture. È soppresso il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918.
4. Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all’esercizio dell’attività agrituristica, di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, e successive modificazioni, svolta in territori montani, sono assimilate alle costruzioni rurali di cui all’articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 15.000;
2005: – 15.000;
2006: – 15.000.
Conseguentemente, alla tabella B, ridurre di 10 milioni di euro l’accantonamento per il 2004 del Ministero dell’economia e delle finanze.
40.0.11
Specchia, Collino, Demasi
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
1. È istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio un Fondo rotativo per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, bonifica, riqualificazione e riconversione delle aree produttive dimesse. La dotazione del Fondo è stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, a valere sulle risorse derivanti dalle procedure di valorizzazione e dismissione degli immobili pubblici di cui all’articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. Il Fondo anticipa agli enti pubblici e alle società a prevalente capitale pubblico le risorse finanziarie necessarie per realizzare i citati interventi nelle aree individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. La restituzione dell’anticipazione avviene successivamente al riutilizzo produttivo delle aree e comunque a valere sulle risorse rinvenienti dalla ricollocazione delle medesime».
40.0.12
Muzio, Marino, Pagliarulo
Respinto
Dopo l’articolo 40, aggiungere il seguente:
«Art. 40-bis.
1. Il comma 6 dell’articolo 4 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è sostituito dal seguente:
“6. Ai soggetti che hanno subìto la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati di loro proprietà in conseguenza degli eventi calamitosi dell’autunno 2000 è assegnato, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento per i beni mobili e fino al 100 per cento per i beni mobili registrati, fermo restando il limite massimo complessivo di 25.822,84 euro per ciascun nucleo familiare“».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse recate dalla voce Ministero dell’economia e delle finanze di cui al comma 1 dell’articolo 54.
40.0.13 (v. testo 2)
Grillotti, Demasi
Dopo l’articolo 40, è inserito il seguente:
«Art. 40-bis.
(Disposizioni in materia di immigrazione)
1. Per l’attuazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si prevede un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
2. Il Ministro dell’interno, attraverso gli uffici competenti, anche decentrati, stipula contratti di collaborazione a tempo determinato con personale civile e con esperti in lingue straniere, al fine di potenziare gli organici degli Uffici stranieri presso le Questure, dei Centri di assistenza e permanenza temporanei e dei Centri di prima accoglienza. A tal fine è previsto un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
3. Per le finalità di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, è previsto un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005».
Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
2004: – 5.000;
2005: – 5.000.
Ministero degli affari esteri:
2004: – 5.000.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
2004: – 5.000;
2005: – 10.000.
Ministero dell’interno:
2004: + 15.000;
2005: + 15.000.
40.0.13 (testo 2)
Grillotti, Demasi
Respinto
Dopo l’articolo 40, è inserito il seguente:
«Art. 40-bis.
(Disposizioni in materia di immigrazione)
1. Per l’attuazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si prevede un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
2. Il Ministro dell’interno, attraverso gli uffici competenti, anche decentrati, stipula contratti di collaborazione a tempo determinato con personale civile e con esperti in lingue straniere, al fine di potenziare gli organici degli Uffici stranieri presso le Questure, dei Centri di assistenza e permanenza temporanei e dei Centri di prima accoglienza. A tal fine è previsto un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
3. Per le finalità di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, è previsto un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005».
Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
2004: – 5.000;
2005: – 5.000.
Ministero degli affari esteri:
2004: – 5.000.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
2004: – 5.000;
2005: – 10.000.
40.0.14
Grillotti, Demasi
Respinto
Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
1. Al fine di assicurare il finanziamento delle iniziative di promozione industriale di cui all’articolo 5 del decreto legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, da realizzare nelle nuove aree individuate ai sensi dell’articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è concesso un contributo straordinario di 15 milioni di euro per il 2004, 20 milioni di euro per il 2005, e 30 milioni di euro per il 2006».
Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero dell’economia e finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2004: – 15.000;
2005: – 20.000;
2006: – 30.000.
40.0.15
Lauro
Respinto
Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
1. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.185, possono essere modificati con delibera del CIPE».
40.0.16
Grillotti, Demasi
Respinto
Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
1. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono essere modificati con delibera del CIPE».
40.0.17
Lauro
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
1. All’articolo 72, comma 5, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: “contratti di programma“ sono inserite le seguenti: “all’articolo 5 del decreto legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181,“».
40.0.18
Lauro
Respinto
Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
1. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le parole: “nei sei mesi antecedenti la“ sono sostituite dalla seguente: “alla“».
40.0.19
Lauro
Respinto
Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 5, comma 1, all’articolo 7, comma 1, e all’articolo 11, comma 2, le parole: “composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni“ sono sostituite dalle seguenti: “composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni“;
b) all’articolo 5, comma 2, all’articolo 7, comma 2, all’articolo 9, comma 2, all’articolo 11, comma 3, e all’articolo 17, comma 1, dopo le parole: “alla data del 1º gennaio 2000“ sono inserite le seguenti: “ovvero da almeno un anno, all’atto della presentazione della domanda“».
40.0.21
Grillotti, Demasi
Respinto
Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
1. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le parole: “nei sei mesi antecedenti la“ sono sostituite dalla seguente: “alla“».
40.0.22
Grillotti, Demasi
Respinto
Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
1. Al fine di rafforzare la competitività nazionale nell’attrazione degli investimenti, Sviluppo Italla SpA promuove, stipula e realizza appositi contratti di programma che diventano esecutivi con la sottoscrizione degli accordi di programma quadro, denominati “Contratti di localizzazione“, nei quali sono inseriti.
2. I contratti di localizzazione contengono accordi operativi per la realizzazione mirata di infrastrutture materiali e immateriali, per la garanzia di servizi amministrativi e di semplificazioni procedurali da parte degli enti locali e delle regioni. I contratti di programma inseriti nei contratti di localizzazione sono valutati e approvati dal Ministero delle Attività Produttive. La gestione di tali contratti di programma viene svolta da Sviluppo Italia alla quale, una volta divenuti esecutivi, vengono trasferite le relative risorse.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati a valere sul Fondo di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. Gli accordi dì programma quadro “Contratti di localizzazione“ possono essere stipulati, al fine di favorire gli insediamenti produttivi e per gli effetti di cui al comma 2, primo periodo, anche in zone non ricadenti nelle aree sottoutilizzate.
5. Il CIPE, con propria deliberazione, su proposta del Ministro delle attività produttive formulata d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo».
40.0.23
Grillotti, Demasi
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
1. All’articolo 72, comma 5, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: “contratti di programma“ sono inserite le seguenti: “all’articolo 5 del decreto legge 1º aprile 1989, n.120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181“».
40.0.24
Grillotti, Demasi
Respinto
Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 5, comma 1, all’articolo 7, comma 1, e all’articolo 11, comma 2, le parole: “composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni“ sono sostituite dalle seguenti: “composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni“;
b) all’articolo 5, comma 2, all’articolo 7, comma 2, all’articolo 9, comma 2, all’articolo 11 comma 3, e all’articolo 17, comma 1, dopo le parole: “alla data del 1º gennaio 2000“ sono inserite le seguenti: “ovvero da almeno un anno, all’atto della presentazione della domanda,“».
40.0.25
Grillotti, Demasi
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
1. Gli atti posti in essere da Sviluppo Italia per l’erogazione delle agevolazioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, all’articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, all’articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all’articolo 9-septies del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, nonché gli atti annessi e conseguenti, hanno ad ogni effetto di legge valore di titolo esecutivo e sono esenti da imposte di bollo e di registro.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli atti posti in essere prima dell’entrata in vigore della presente legge».
40.0.26
Grillotti, Demasi
Respinto
Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
1. Sviluppo Italia spa istruisce le domande di accesso alle agevolazioni quale società finanziaria ex articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le cui determinazioni sono assoggettate esclusivamente al sindacato del giudice civile».
40.0.27
Lauro
Respinto
Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
1. Sviluppo Italia spa istruisce le domande di accesso alle agevolazioni quale società finanziaria ex articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le cui determinazioni sono assoggettate esclusivamente al sindacato del giudice civile».
40.0.28
Lauro
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
1. L’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta nel senso che per le operazioni effettuate dalle società finanziarie direttamente controllate dallo Stato con fondi propri, ovvero somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi, e relative ai finanziamenti a medio e lungo termine nonchè per tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, si applica il regime di cui alla medesima disposizione. Per le altre operazioni effettuate dalle citate società si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e seguenti del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».
40.0.30
Lauro
Respinto
Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 60-bis.
1. Al fine di assicurare il finanziamento delle iniziative di promozione industriale di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, da realizzare nelle nuove aree individuate ai sensi dell’articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è concesso un contributo straordinario di 15 milioni di euro per il 2004, 20 milioni di euro per il 2005, e 30 milioni di euro per il 2006».
Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 15.000;
2005: – 20 000;
2006: – 30.000.
40.0.31
Grillotti, Demasi
Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
1. L’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta nel senso che per le operazioni effettuate dalle società finanziarie direttamente controllate dallo Stato con fonti propri, ovvero somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi, e relative ai finanziamenti a medio e lungo termine nonchè per tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, si applica il regime di cui alla medesima disposizione. Per le altre operazioni effettuate dalle citate società si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e seguenti del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».
40.0.33
Nocco
Respinto
Dopo l’articolo 40, aggiungere il seguente:
«Art. 40-bis.
(Provvidenze ai profughi italiani rimpatriati)
1. Le disposizioni dell’articolo 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, relative all’aumento degli importi delle provvidenze economiche previste dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, in favore dei profughi italiani, già prorogate al 31 dicembre 1997, dalla legge 13 luglio 1995, n. 295, e al 31 dicembre 2000 dalla legge 8 aprile 1998, n. 89, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2001».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni:
2004: – 1.464;
2005: – 869;
2006: – 869.
40.0.36
Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Betta, Frau, Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin
Respinto
Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
1. All’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per la costruzione e la messa in servizio degli impianti i cui progetti definitivi siano presentati ai fini dell’approvazione o del rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza entro il 2 maggio 2004 si applicano le procedure e le disposizioni tecniche adottate e pubblicate prima del 3 maggio 2002. Comunque, la loro costruzione deve essere terminata entro il 31 dicembre 2006“».