Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 923

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 923


DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori FOLLONI, DENTAMARO, CALLEGARO, ZANOLETTI, CIMMINO e COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1996

Assemblea per la revisione della Costituzione

della Repubblica italiana







ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza politica di provvedere in tempi celeri alla riforma dell'assetto complessivo dello Stato non puó essere elusa ulteriormente.
Il procedimento di revisione costituzionale previsto dall'articolo 138 della Costituzione vigente non appare peró idoneo al raggiungimento dello scopo di un incisivo rinnovamento.
Esso, infatti, predisposto dai Costituenti per permettere modifiche soltanto parziali del patto costituzionale, ha subíto un forte depotenziamento nella propria carica garantistica in seguito all'adozione del sistema elettorale maggioritario.
Una soluzione garantista nei confronti delle minoranze e al tempo stesso conforme alla limitata vocazione originaria dell'articolo 138 é invece quella che si fonda sull'elezione a suffragio universale di un collegio straordinario, di un'Assemblea per la revisione della Costituzione alla quale é attribuita la funzione di elaborare ed approvare un progetto di riforma globale degli assetti istituzionali della Repubblica italiana.
Nel corso dei lavori dell'Assemblea il procedimento di revisione costituzionale predisposto dall'articolo 138 non sarà sospeso, ma potrà applicarsi ai disegni di legge urgenti che non attengono alla riforma complessiva dello Stato.
Risponde, invece, ad un'esigenza di ordine garantistico l'elezione con metodo proporzionale dell'Assemblea per la revisione della Costituzione.
Il sistema proporzionale, fotografando l'articolazione degli interessi e degli orientamenti ideali presenti nella società, é infatti tendenzialmente il piú adatto a consentire la partecipazione di tutte le correnti politiche all'edificazione di un rinnovato ordine costituzionale.
L'adozione, in quanto compatibile, della normativa per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo ha, per altro, lo scopo di accelerare l'avvio dei lavori senza la necessità di predisporre una complessa legge elettorale ad hoc .
Ma all'istanza di rinnovare profondamente gli assetti istituzionali si accompagna la necessità di preservare quell'insieme di valori fondamentali che caratterizzano l'attuale sistema costituzionale.
É questa la ragione per la quale, conformemente ai recenti orientamenti espressi dalla Corte costituzionale, sono esclusi dalla revisione costituzionale i princípi inviolabili contenuti nella prima parte della Costituzione, a meno che il loro rinnovamento non consista in un rafforzamento ed adeguamento del patto costituzionale alle mutate sensibilità ed esigenze collettive.
La finalità di salvaguardia dei valori fondamentali sanciti dalla Carta costituzionale vigente é del resto implicita nella stessa attribuzione all'Assemblea non già di poteri costituenti ma di meri poteri di revisione, sia pure particolarmente incisivi.
Il modello di riferimento é infatti la procedura di revisione "totale" che nelle Costituzioni di Austria, Svizzera e Spagna si accompagna a meccanismi deliberativi aggravati e all'impossibilità che il rinnovamento "totale" investa i principi-valori fondamentali.
Infine, alla particolare procedura di deliberazione del progetto di revisione globale della Costituzione corrisponde un maggior peso attribuito alla volontà popolare.
La ratio del referendum popolare obbligatorio sulla legge di riforma approvata dall'Assemblea é quella di consentire al corpo elettorale di esprimersi decisivamente nei confronti del rinnovato edificio costituzionale progettato dall'Assemblea per la revisione della Costituzione.





DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE




Art. 1.

1. É costituita un'apposita Assemblea per la revisione della Costituzione della Repubblica italiana, di seguito denominata "l'Assemblea".

Art. 2.

1. All'Assemblea é attribuita la funzione di revisione globale della Costituzione della Repubblica italiana.
2. La revisione globale é finalizzata a rafforzare ed ampliare la tutela dei diritti fondamentali. L'Assemblea non puó sottoporre a revisione costituzionale i princípi fondamentali sanciti nella prima parte della Costituzione della Repubblica italiana.
3. L'Assemblea non puó sottoporre a revisione costituzionale la forma di Stato repubblicana.

Art. 3.

1. Fino alla chiusura dei lavori dell'Assemblea il procedimento previsto dall'articolo 138 della Costituzione della Repubblica italiana si applica ai soli disegni di legge di revisione costituzionale urgenti che non investono l'assetto complessivo dello Stato che é oggetto dei lavori dell'Assemblea.

Art. 4.

1. L'Assemblea é composta da ottanta membri eletti a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

Art. 5.

1. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti é effettuata in ragione proporzionale.
2. Ogni elettore dispone di un voto di lista. Egli ha la facoltà di attribuire una preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.

Art. 6.

1. Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti come segue:

a) I circoscrizione, capoluogo Milano: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia;
b) II circoscrizione, capoluogo Venezia: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna;
c) III circoscrizione, capoluogo Roma: Toscana, Umbria, Marche, Lazio;
d) IV circoscrizione, capoluogo Napoli: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria;
e) V circoscrizione, capoluogo Palermo: Sicilia, Sardegna.

Art. 7.

1. La carica di membro dell'Assemblea é incompatibile con quella di:

a) membro del Governo;
b) parlamentare europeo;
c) parlamentare nazionale;
d) consigliere o assessore regionale;
e) consigliere o assessore provinciale;
f) consigliere o assessore di comune capoluogo di provincia.

2. Ai membri dell'Assemblea sono estese le altre incompatibilità previste dalla legge per i membri del Parlamento nazionale.
3. Quando si verifichi una delle incompatibilità di cui al comma 2, il rappresentante risultato eletto deve dichiarare, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie.
4. Qualora il rappresentante non vi provveda, é dichiarato decaduto ed é sostituito con il candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.
5. L'Assemblea giudica sui titoli di ammissione dei propri membri.

Art. 8.

1. Per quanto non previsto e in quanto compatibili con la presente legge, si applicano le norme di cui alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, relativamente al sistema elettorale, alle procedure elettorali e alla disciplina delle campagne elettorali.

Art. 9.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indice con decreto l'elezione dell'Assemblea.
2. Il decreto é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.
3. I sindaci di tutti i comuni della Repubblica danno notizia, con appositi avvisi, della convocazione dei comizi.

Art. 10.

1. L'Assemblea adotta il regolamento del Senato e procede alle eventuali modifiche regolamentari con deliberazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Ai membri dell'Assemblea si applicano le disposizioni degli articoli 67, 68 e 69 della Costituzione della Repubblica italiana.
3. L'Assemblea si avvale per l'organizzazione dei suoi lavori delle strutture e del personale della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 11.

1. Entro diciotto mesi dalla data della prima seduta l'Assemblea delibera il progetto di legge di revisione globale della Costituzione della Repubblica italiana a maggioranza di tre quinti dei componenti.
2. Il progetto di legge di revisione globale della Costituzione é sottoposto a referendum popolare entro tre mesi dall'approvazione da parte dell'Assemblea, é immediatamente promulgato ed entra in vigore entro trenta giorni se é approvato dalla maggioranza dei voti validi.
3. Qualora il progetto di legge di revisione globale sottoposto a referendum popolare non sia approvato dalla maggioranza dei voti validi, nei successivi sei mesi l'Assemblea delibera, con le modalità di cui al comma 1, un secondo ed ultimo progetto di legge di revisione globale della Costituzione che viene sottoposto a referendum popolare con le modalità e gli effetti di cui al comma 2.

Art. 12.

1. L'Assemblea é sciolta di diritto il giorno dell'entrata in vigore della legge di revisione globale della Costituzione ovvero il giorno in cui il secondo progetto di legge di revisione globale della Costituzione sottoposto a referendum non sia stato approvato dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 13.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.