Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 921
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 921
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori DE CORATO, MACERATINI, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÓ, MANTICA, MARRI, MARTELLI, MEDURI, MISSERVILLE, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, PORCARI, RAGNO, RECCIA, SERVELLO, SPECCHIA, TURINI e VALENTINO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1996
Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni
- RELAZIONE
- DISEGNO DI LEGGE
- Art. 1. (Principi generali)
- Art. 2. (Reti di telecomunicazioni)
- Art. 3. (Istituzione e composizione dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni)
- Art. 4. (Attribuzioni dell'Autorità)
- Art. 5. (Collaborazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato)
- Art. 6. (Poteri dell'Autorità)
- Art. 7. (Relazione annuale)
- Art. 8. (Organizzazione dell'Autorità)
- Art. 9. (Riordino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni)
- Art. 10. (Realizzazione di reti di telecomunicazioni)
- Art. 11. (Autorizzazioni per l'esercizio delle reti)
- Art. 12. (Decadenza)
- Art. 13. (Servizi di telecomunicazioni)
- Art. 14. (Interconnessione e accesso)
- Art. 15. (Servizio universale)
- Art. 16. (Contributi)
- Art. 17. (Disposizioni sulla concorrenza)
- Art. 18. (Registro nazionale degli operatori di telecomunicazioni)
- Art. 19. (Ristrutturazione delle tariffe)
- Art. 20. (Sanzioni)
- Art. 21. (Diritto all'accesso e all'intervento su dati personali)
- Art. 22. (Segretezza delle comunicazioni)
- Art. 23. (Autorizzazioni per i collegamenti di telecomunicazione via satellite)
- Art. 24. (Autorizzazioni per i collegamenti di diffusione radiotelevisiva via satellite)
- Art. 25. (Decodificatori per trasmissioni via cavo e da satellite)
- Art. 26. (Abrogazione di norme)
ONOREVOLI SENATORI. - La XIII legislatura dovrà preparare l'Italia agli appuntamenti europei che vedranno nascere la moneta comune e la piena integrazione dei mercati nello spirito della concorrenza. Alcuni Stati sono già avanti nella normativa: pensiamo a quanto ha fatto Margaret Thatcher nel campo delle privatizzazioni in Gran Bretagna; altri si stanno attrezzando come Germania e Francia ad un ritmo accelerato nel quadro di governi stabili e iniziative istituzionali condivise. L'Italia, invece, scossa dal trauma di Tangentopoli e della transizione che ne é seguita, ha ancora norme inadeguate, anche in settori trainanti in termini socio-economici come quello delle telecomunicazioni. Le direttive comunitarie prevedono la piena liberalizzazione entro il 1º gennaio 1998, secondo tappe precise che non possiamo né dobbiamo eludere; di qui l'urgenza di un intervento legislativo che, peró, deve essere chiaro e complessivo, in caso contrario si svilupperebbe un mercato distorto, penalizzando ulteriormente le nostre aziende.
Deve essere chiaro a tutti, e non puó non esserlo alla classe politica, che sul campo delle telecomunicazioni si scommette il futuro delle nazioni, il loro ruolo nella scala mondiale, lo sviluppo del mercato e persino l'affermazione della propria identità culturale. Le telecomunicazioni sono il cuore del sistema tecnologico ed economico delle nazioni industrialmente avanzate. Nell'era agricola, che é durata all'incirca diecimila anni, chi produceva grano possedeva le leve del potere economico; nell'era industriale, durata due secoli, chi possedeva l'acciaio determinava gli assetti del potere; nell'era dei chip (microprocessori), che non é quella delle chips (patatine), chi possiede le reti di telecomunicazioni detiene il potere di trasmettere la conoscenza.
Indipendentemente dal segno politico dei governi, i Paesi dell'Unione europea si stanno pertanto orientando verso una legislazione che coniughi la concorrenza, libera e leale, con la valorizzazione del patrimonio tecnologico della realtà. A nostro avviso, la riflessione su quale normativa dare al Paese non puó prescindere dall'affermazione di alcuni princípi, che speriamo largamente condivisi, perché si tratta di disegnare il sistema di regole che, attraverso la liberalizzazione del settore, determini il cuore dello sviluppo tecnologico e di conseguenza dello sviluppo del mercato, per gli effetti di ricaduta che si avranno negli altri settori, per intere generazioni. Tutti dovrebbero quindi partecipare al processo decisionale, per realizzare regole da tutti condivise. Per quel che ci riguarda, noi siamo partiti da alcuni princípi-guida che cosí possiamo riassumere:
1) in attuazione delle norme comunitarie, ci proponiamo di liberalizzare il mercato delle telecomunicazioni, promuovere la concorrenza e lo sviluppo del settore in condizioni di efficienza, di economicità e di redditività, valorizzare il patrimonio tecnologico e industriale nazionale favorendo la realizzazione di infrastrutture idonee a supportare l'innovazione e lo sviluppo, garantire le esigenze degli utenti e dei consumatori assicurando adeguati livelli qualitativi nei servizi erogati, nonché di garantire il mantenimento e l'evoluzione del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni. Il servizio universale, oggi limitato alla telefonia vocale, dovrà essere ben presto esteso ai servizi on line e tra questi ad internet ;
2) le nuove norme in linea con lo sviluppo tecnologico e del mercato, intendono eliminare gradualmente gli ostacoli alla convergenza tra settori naturalmente complementari delle telecomunicazioni, del l'emittenza radio-televisiva e dell'informatica, secondo un principio che si é ormai affermato negli Stati Uniti. I tre settori sono investiti dalla medesima rivoluzione tecnologica e tendono sempre piú a convergere. Frapporre steccati tra loro, secondo un modello superato di antitrust , significa frenare lo sviluppo e rendere meno economici e talvolta antieconomici gli investimenti nella ricerca e successivamente nella produzione. La Società concessionaria del servizio pubblico avrà dei limiti temporali che potranno essere rivisti dall'Autorità di garanzia, al fine di permettere uno sviluppo reale della concorrenza e del mercato; le norme antitrust vanno poste sulle quote di mercato e non sul numero degli strumenti perché lo sviluppo tecnologico rende praticamente illimitato l'uso degli strumenti e quindi contraria allo sviluppo la loro limitazione;
3) il sistema delle telecomunicazioni deve garantire a tutti i cittadini, aziende ed enti pubblici e privati il libero accesso alle reti e ai servizi di telecomunicazioni al fine di scambiare informazioni, nonché la tutela dei dati personali e la riservatezza delle comunicazioni.
Nell'affrontare la questione non si puó misconoscere che "convergenza" dei mercati nell'offerta di servizi di trasporto, di confezionamento e di contenuto dell'informazione, significa:
nel breve termine, offerta integrata del trasporto e del confezionamento di servizi di telefonia, televisione e accesso internet , da parte di ogni singolo operatore concorrente;
nel medio-lungo termine, integrazione tecnologica del trasporto/confezionamento di televisione, telefonia ed internet e offerta integrata di trasporto e contenuto (televisione, internet ) da parte di ogni singolo operatore concorrente.
La normativa deve tener conto di ció, non deve frapporre limiti innaturali allo sviluppo tecnologico e di mercato ma regolamentarlo. Per questo, nella introduzione della concorrenza occorre fissare le seguenti condizioni: l'istituzione di un organo di garanzia indipendente, la segmentazione e la trasparenza della contabilità, la non discriminazione.
Bisogna disciplinare l'interconnesione delle reti, l'apertura delle reti (incluso "l'ultimo miglio"), il controllo del gestore dominante, cioé della Società concessionaria del servizio pubblico attraverso il riequilibrio delle tariffe telefoniche e il loro controllo su base nazionale, la trasparenza e la segmentazione dei sussidi, le tariffe di accesso e i profili degli utenti per l'interconnessione, il divieto di acquisire reti alternative, il divieto limitato nel tempo di acquisire aziende televisive.
Il disegno di legge é composto da 26 articoli.
Il Capo I riguarda le disposizioni generali: princípi e obiettivi della legge, definizione delle reti di telecomunicazioni. In particolare, l'articolo 1 definisce i princípi generali, che abbiamo già esposti, in tre commi; l'articolo 2 definisce le reti di telecomunicazioni non ponendo limitazioni tecnologiche, che potrebbero essere superate in pochi anni dagli sviluppi del settore, ma individuandone la caratteristica in tutte le infrastrutture che permettano la trasmissione di dati analogici o numerici bidirezionali.
Il Capo II istituisce l'Autorità di garanzia per le comunicazioni, quale indispensabile premessa per attivare la liberalizzazione del settore, e prevede la trasformazione del Ministero delle poste e telecomunicazioni in Ministero delle comunicazioni. In particolare, l'articolo 3 istituisce l'autorità di garanzia e ne fissa le regole di formazione e gestione;
l'articolo 4 definisce le attribuzioni di detto organo indipendente di garanzia;
l'articolo 6 detta i poteri conferiti all'Autorità di garanzia ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni;
l'articolo 9 disciplina il riordino del Ministero.
Il Capo III liberalizza le reti e i servizi di telecomunicazione. In particolare, l'articolo 10 fissa al 1º gennaio 1998 la liberalizzazione della infrastrutture, cosí come previsto dalle direttive comunitarie. Concede peró al Ministero delle comunicazioni la possibilità di anticipare tale data, sentito il parere dell'Autorità di garanzia e previa verifica della sussistenza di effettive condizioni di reciprocità con gli altri Stati dell'Unione europea. Le reti vengono distinte (comma 2) in locali, se coprono un bacino di utenza, e a lunga distanza, se servono a collegare tra loro piú bacini. I bacini di utenza (comma 3) sono individuati dal Ministero entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge e devono comprendere non meno di centomila e non piú di cinquecentomila residenti. Essi potranno essere rivisti dalla Autorità di garanzia quando lo sviluppo tecnologico o le mutate condizioni socio-economiche o demografiche lo consiglino.
Il comma 5 individua nel Ministero delle comunicazioni l'organo abilitato a rilasciare le concessioni per quanto riguarda le reti a lunga distanza (dorsali), le interconnessioni fra reti e le giunzioni tra reti locali, qualora queste comprendano il territorio di piú regioni. Il rilascio delle concessioni per i bacini di utenza é invece compito delle regioni che a tal fine dovranno convocare una conferenza di servizi alla quale partecipino i rappresentanti dei comuni, delle province e delle amministrazioni competenti. La regione é inoltre l'organo che rilascia le concessioni in caso di giunzioni tra reti locali della medesima regione. É inoltre stabilito che nel caso in cui una società chieda la concessione per l'installazione di una infrastruttura che copra un territorio dove vive almeno il 25 per cento della popolazione nazionale, sia il Ministero delle comunicazioni ad avere il compito di rilasciare la concessione. E ció al fine di permettere la nascita di competitori davvero di livello nazionale.
Sarà comunque il Ministero (comma 6) a predisporre lo schema al quale debbono attenersi le autorità regionali per il rilascio delle concessioni, per rendere omogenee le procedure in tutto il territorio nazionale. Il comma 7 fissa modalità e tempi delle conferenze di servizi, il comma 8 le condizioni a cui é subordinato il rilascio della concessione; tra queste (lettera b ), che la società sia di nazionalità di Stato appartenente all'Unione europea. Nel caso di società di Stati non appartenenti all'Unione europea é previsto il vincolo della reciprocità e comunque un limite di partecipazione azionaria inferiore al 25 per cento.
Il comma 9 fissa in dieci anni, prorogabili di altri otto, la durata della concessione e istituisce la disciplina della convenzione. Il comma 10 fa decorrere dal primo esercizio utile trascorsi dodici mesi dalla definizione dei criteri da parte dell'Autorità di garanzia, l'obbligo per la società concessionaria del servizio pubblico (Telecom), a tenere separate contabilità delle attività riguardanti l'installazione e l'esercizio delle reti, nonché la fornitura di servizi, mentre il comma 11 ne conferma concessione e convenzione. La società concessionaria del servizio pubblico e le società titolari di servizi di pubblica utilità (SNAM, ENEL, Ferrovie, Autostrade) devono presentare entro sei mesi all'Autorità di garanzia una relazione o il piano tecnico che, per ciascun bacino, descriva consistenza, estensione e potenzialità delle proprie reti e relative interconnessioni. Dovranno presentare ulteriori richieste di concessioni (comma 12) solo qualora intendano estendere la infrastruttura fisica o potenziare reti e interconnessioni di reti già esistenti con interventi che comportino la realizzazione di opere edilizie.
Il comma 13 stabilisce che gli organi che procedono al rilascio delle concessioni determinano gli obblighi cui sono tenuti i concessionari per scopi di carattere civico, nonché le parti del territorio che devono comunque essere servite, al fine di garantire che si coprano anche le aree meno redditizie. I comuni possono (comma 14) realizzare dotti idonei a consentire l'installazione o la posa dei cavi per la realizzazione di reti di telecomunicazioni, i cui relativi oneri possono essere sottoposti a carico dei soggetti che richiedano il rilascio della concessione. In tal modo essi possono programmare la realizzazione di dotti "intelligenti" e multifunzionali.
L'articolo 11 determina le modalità di autorizzazione per l'esercizio delle reti, regolando con l'istituto della convenzione i rapporti tra installazione ed esercente.
L'articolo 12 individua le condizioni che determinano la decadenza di concessioni e autorizzazioni, tra le quali la mancata realizzazione della rete nei termini fissati e il mancato adempimento degli obblighi del servizio universale.
L'articolo 13, relativo ai servizi di telecomunicazione, stabilisce al comma 1 che per servizi multimediali si intende la comunicazione interattiva integrata di suoni, immagini e dati ad esclusione del solo servizio televisivo. L'espletamento dei servizi multimediali é svolto in regime di libero mercato.
Il comma 2, in linea con le direttive dell'Unione europea, determina la liberalizzazione del servizio di telefonia vocale a decorrere dal 1º gennaio 1998, contemplando le modalità della sperimentazione. Il Ministro delle comunicazioni puó anticipare (comma 3) la liberalizzazione del servizio previa verifica della condizione che gli Stati appartenenti all'Unione europea pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocità. La società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni continuerà a fornire i servizi di telefonia vocale (comma 4), ma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si dovrà procedere alla revisione di concessione e relativa convenzione per adeguarla alle nuove normative.
L'articolo 14 fissa i principi a cui debbano attenersi i rapporti di interconnessione e accesso (comma 1 e 2), individua nell'Autorità di garanzia il soggetto abilitato a dirimere le controversie (comma 3), e le ragioni per le quali l'accesso puó essere limitato dal Ministero delle comunicazioni (comma 4).
L'articolo 15, in linea con i princípi generali dell'articolo 1, determina gli obblighi di fornitura del servizio universale che saranno assolti dalla società concessionaria, cosí come avviene negli altri Paesi europei (comma 1), stabilisce che essi saranno aggiornati nell'ambito di periodiche revisioni della convenzione tra Stato e Società concessionaria in sintonia con il progresso tecnologico, gli sviluppi del mercato e le richieste degli utenti (comma 2 e 3), ne determina gli oneri e il metodo di calcolo dei costi (comma 4). A tal fine é istituito (comma 5) un apposito Fondo per la rimunerazione del servizio universale finanziato dai contributi dei soggetti titolari di autorizzazione per gli esercizi di reti e la fornitura di servizi, nonché da eventuali stanziamenti dello Stato.
L'articolo 16 determina i contributi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni nella misura dello 0,5 per cento degli introiti lordi, nel caso di realizzazione o di esercizio della rete, e del 2,5 per cento, nel caso in cui la fornitura di servizi sia fatta da soggetti diversi da quelli che hanno realizzato o gestiscono la rete (comma 1). I contributi che saranno riscossi dalla Regione dovranno essere trasferiti allo Stato nella misura fissa del 40 per cento (comma 3).
Per realizzare le condizioni che possano permettere anche alla Società concessionaria di diventare competitiva, viene stabilito al comma 4 la riduzione progressiva del canone di concessione, sino allo 0,5 per cento dal 1998 in poi. Il comma 5 stabilisce che il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati sia escluso dall'impostazione del reddito di impresa.
L'articolo 17 fissa le disposizioni sulla concorrenza, garantendo che la società concessionaria del servizio pubblico renda possibile l'apertura della rete ad ogni livello; le tariffe dei relativi accessi sono regolate dall'Autorità di garanzia (comma 2). Viene stabilito il principio della libera convergenza tra i settori delle telecomunicazioni, delle emittenze radio-televisiva e dell'informatica (comma l), ponendo dei vincoli proprietari solo per la Società concessionaria del servizio pubblico, la quale non potrà esercitare sino al 1º gennaio 2000, direttamente o indirettamente, l'attività di emittenza televisiva né assumere partecipazioni di maggioranza in imprese di servizi o produttrici di programmi radiotelevisivi. A loro volta le imprese operanti nel settore radiotelevisivo non potranno avere, sempre sino al 1º gennaio 2000, partecipazioni dirette o indirette nella Società concessionaria del servizio pubblico (comma 4). Altro limite (sino al 1º gennaio 2002) viene posto alla Società concessionaria del servizio pubblico nei confronti delle società titolari di servizi di pubblica utilità, mentre queste ultime potranno presentare servizi di comunicazione direttamente al pubblico o metterle a disposizioni di terzi (comma 3 e 5). In tale caso le condizioni economiche saranno determinate valorizzando le reti attraverso il metodo reddituale (comma 7).
Un limite alla concentrazione viene invece posto sulla quantità di mercato ricoperto: il 30 per cento nel caso di servizi multimediali su video (comma 8); il 25 per cento é il limite posto a ciascun soggetto per quanto riguarda la raccolta complessiva delle risorse derivanti dal settore delle emittenti radiotelevisive e dell'editoria (comma 9).
L'articolo 18 istituisce il Registro nazionale degli installatori e degli esercenti delle reti di telecomunicazioni e demanda al Ministero delle comunicazioni il compito di emanare, entro tre mesi, l'apposito regolamento.
L'articolo 19 ristruttura le tariffe della Società concessionaria del servizio pubblico per la telefonia vocale, affidandone all'Autorità di garanzia la determinazione con il metodo del price cap (comma 1). Fino al 31 dicembre 1997 l'aggiornamento delle tariffe dovrà avvenire sulla base del "piano di ristrutturazione delle tariffe del servizio di telecomunicazione" (comma 2).
L'articolo 20 stabilisce le sanzioni che saranno irrogate dall'Autorità di garanzia.
Il Capo IV interviene a tutela delle persone; in particolare, l'articolo 21 determina il diritto all'accesso e all'intervento sui dati personali, fissando i principi a cui si deve attenere il Ministero delle comunicazioni nell'emanazione delle norme (comma 1), gli obblighi a cui sono sottoposti gli operatori di servizi (comma 2), le procedure previste in caso di violazione, le quali prevedono anche la possibilità di sospendere l'autorizzazione (comma 3 e 4).
L'articolo 22 determina la segretezza delle comunicazioni e obbliga gli operatori ad adottare tutte le misure atte a tal fine.
Il Capo V regolamenta i collegamenti via satellite e decodificatori. In particolare, l'articolo 23 fissa le norme per i collegamenti di telecomunicazione via satellite e l'articolo 24 quelle per i collegamenti di diffusione radiotelevisiva via satellite. Tra l'altro, viene consentita ai comuni la possibilità di introdurre l'obbligo di installare un'unica antenna per ogni edificio o condominio, al fine di meglio tutelare il patrimonio ambientale, monumentale e artistico.
L'articolo 25 norma i decodificatori per trasmissione via cavo e da satellite.
Il Capo VI, articolo 26, abroga tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
DISEGNO DI LEGGE |
CAPO I
Art. 1. (Principi generali) 1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione delle norme comunitarie, hanno le finalità di liberalizzare il mercato delle telecomunicazioni, di promuovere la concorrenza e lo sviluppo del settore in condizioni di efficienza, di economicità e di redditività, di valorizzare il patrimonio tecnologico e industriale nazionale favorendo la realizzazione di infrastrutture idonee a supportare l'innovazione e lo sviluppo, di garantire le esigenze degli utenti e del consumatori assicurando adeguati livelli qualitativi nei servizi erogati, nonché di assicurare il mantenimento e l'evoluzione del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni. |
Art. 2. (Reti di telecomunicazioni) 1. Ai fini della presente legge per rete di telecomunicazioni si intende una infrastrut tura che permette la trasmissione di segnali analogici o numerici fra punti terminali fissi o mobili mediante mezzi trasmissivi di qualunque tipo, ossia cavi metallici o ottici, radio terrestre o radio satellitare per collegamenti bidirezionali di telecomunicazioni. ISTITUZIONE DELL'AUTORITÁ DI
GARANZIA PER LE COMUNICAZIONI |
Art. 3. (Istituzione e composizione dell'Autorità 1. É istituita l'Autorità di garanzia per le comunicazioni, di seguito denominato "l'Autorità",composta dal Presidente e da otto commissari. |
Art. 4. (Attribuzioni dell'Autorità) 1. L'Autorità é organo indipendente di garanzia, di regolamentazione e di vigilanza per l'equilibrato e corretto andamento del settore delle comunicazioni, con particolare riferimento allo sviluppo delle reti e delle infrastrutture ed alla erogazione dei servizi. a) determina i criteri di riferimento per la definizione delle tariffe, con l'applicazione del metodo del price-cap , inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolato per un periodo pluriennale; |
Art. 5. (Collaborazione con l'Autorità garante 1. Al fine di impedire posizioni dominanti ovvero distorsioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni, l'Autorità di garanzia per le comunicazioni segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato eventuali violazioni delle disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. |
Art. 6. (Poteri dell'Autorità) 1. Ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni, l'Autorità: a) richiede informazioni e documenti agli operatori di telecomunicazioni ed ai soggetti titolari di autorizzazioni e concessioni nel settore radiotelevisivo; 2. Avverso ai provvedimenti dell'Autorità é ammesso ricorso presso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; il ricorso va inderogabilmente presentato davanti al tribunale del Lazio, con sede in Roma. |
Art. 7. (Relazione annuale) 1. Entro il primo semestre di ciascun anno, l'Autorità presenta una relazione della propria attività al Presidente del Consiglio dei ministri che provvede a trasmetterla al Parlamento. |
Art. 8. (Organizzazione dell'Autorità) 1. Entro novanta giorni dalla propria istituzione, l'Autorità delibera, previo parere del Consiglio di Stato, il proprio regolamento di organizzazione; le procedure di contestazione delle infrazioni alla normativa di cui alla presente legge, e le relative sanzioni. |
Art. 9. (Riordino del Ministero delle poste 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un apposito regolamento per il riordino delle competenze e degli uffici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che assume la denominazione di Ministero delle comunicazioni. LIBERALIZZAZIONI DELLE RETI
E DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE |
Art. 10. (Realizzazione di reti di telecomunicazioni) 1. A decorrere dal 1º gennaio 1998 la realizzazione di reti di telecomunicazioni é subordinata al rilascio di apposita concessione. Il Ministro delle comunicazioni puó anticipare con proprio decreto l'attuazione di quanto previsto, previa verifica della sussistenza della condizione che gli Stati appartenenti all'Unione europea pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocità. Lo schema di decreto é trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia. a) ove si tratti di dorsali o di interconnessioni fra reti, dal Ministro delle comunicazioni, sentito il parere obbligatorio dell'Autorità di garanzia e delle regioni interessate; 6. Il Ministero delle comunicazioni predispone un apposito schema al quale debbono attenersi le autorità regionali che procedono al rilascio delle concessioni. a) che il richiedente sia costituito in società di capitali, anche cooperativa, con capitale interamente versato non inferiore, al netto delle perdite risultati in bilancio, al 10 per cento del valore dell'investimento da effettuare; 9. Le concessioni di cui al comma 1 sono a titolo oneroso ed hanno la durata di dieci anni, sono rinnovabili e, in caso di mancato rinnovo, la loro durata é prorogata di otto anni. I rappresentanti di concessione sono disciplinati da convenzioni che regolano gli obblighi e i diritti dei concessionari e dei soggetti interessati, le garanzie di esecuzione, la disciplina di condivisione degli impianti, le ipotesi di revisione e di estinzione anticipata del rapporto, l'eventuale obbligo del soggetto subentrante di acquisire gli impianti necessari allo svolgimento dell'attività e subentrare nei rapporti di lavoro. |
Art. 11. (Autorizzazioni per l'esercizio delle reti) 1. All'esercizio delle reti di cui all'articolo 2 possono essere autorizzate le società che le realizzano o altre società che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10, comma 8, lettere a), b), d) ed e) , da parte degli organi di cui all'articolo 10, comma 5, secondo le rispettive competenze. |
Art. 12. (Decadenza) 1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 10 e 11 decadono di diritto qualora: a) venga meno uno dei requisiti indicati nell'articolo 10, comma 8, lettere a), b) d) ed e) ; |
Art. 13. (Servizi di telecomunicazioni) 1. Gli esercenti di cui all'articolo 11 possono diffondere e fornire, sulle reti di cui all'articolo 2, tutti i servizi di telecomunicazione, compresi i servizi multimediali. I medesimi servizi possono essere forniti anche da soggetti diversi che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 8 dell'articolo 10, purché iscritti nel registro degli operatori di telecomunicazioni di cui all'articolo 18. Ai fini della presente legge, per servizi multimediali si intende la comunicazione interattiva integrata di suoni, immagini e dati. L'espletamento dei servizi multimediali é svolta in regime di libero mercato. |
Art. 14. (Interconnessione e accesso) 1. I soggetti autorizzati alla realizzazione e all'esercizio delle reti, nonché alla fornitura di servizi di telecomunicazione regolano contrattualmente i rapporti di interconnessione e di accesso in conformità alle regole stabilite dall'Unione europea e alle disposizioni dell'Autorità, nel rispetto dei seguenti princípi: a) garanzia di comunicazione tra i terminali di tutti gli utenti, anche se collegati a reti di esercenti diversi; 2. L'Autorità: a) puó richiedere ai gestori di giustificare dettagliatamente i prezzi di interconnessione applicati e provvedere ad adeguarli, a tutela della concorrenza; 3. Gli esercenti di reti di telecomunicazioni non possono negare l'accesso alle reti ai soggetti che vogliano offrire servizi di telecomunicazioni e di diffusione sonora o televisiva. In caso di mancato accordo tra gli interessati, la controversia é deferita obbligatoriamente all'arbitrato dell'Autorità, che adotta la propria decisione entro trenta giorni dalla comunicazione dell'interessato. a) sicurezza e funzionamento della rete; |
Art. 15. (Servizio universale) 1. Nella fase di prima attuazione della presente legge, e fintanto che le direttive dell'Unione europea in materia non vengono adottate, gli obblighi di fornitura del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni sono riferiti alla telefonia vocale e sono definiti nella convenzione stipulata tra il Ministro delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni. |
Art. 16. (Contributi) 1. I contributi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni di cui agli articoli 10 e 11 sono cosí determinati: a) per la realizzazione della rete, nella misura dello 0,5 per cento degli introiti lordi realizzati annualmente dal destinatario della concessione; 2. I contributi di cui alle lettere a), b) e c) , del comma 1 sono versati o riservati entro il 21 dicembre di ogni anno: a) alla regione, nei casi di cui all'articolo 10, comma 5, lettere b) e d) , n 1); 3. Gli enti regionali trasferiscono allo Stato una quota parte dei contributi pari al 40 per cento del totale delle somme riscosse. Tale quota, nonché i contributi di cui al comma 2, lettera b) , affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al fondo di cui all'articolo 15. I contributi di cui al comma 1 possono essere ridotti in relazione agli obblighi imposti ai concessionari o ai soggetti autorizzati. Tale riduzione deve comunque incidere esclusivamente sulla quota di spettanza degli enti regionali. |
Art. 17. (Disposizioni sulla concorrenza) 1. I servizi multimediali vengono regolati secondo il principio della libera convergenza tra i settori di telecomunicazioni, di quelle televisivi e informatrici. La società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni e le società operanti nel settore radiotelevisivo o di servizi telematici, rispondenti ai requisiti della presente legge, possono fornire ogni tipologia di servizio multimediale. |
Art. 18. (Registro nazionale degli operatori 1. É istituito presso il Ministero delle comunicazioni il registro nazionale degli operatori di telecomunicazioni. |
Art. 19. (Ristrutturazione delle tariffe) 1. Le tariffe della società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni per la telefonia vocale e per la cessione in uso di circuiti diretti vengono determinate dal Ministero delle comunicazioni, sulla base dei criteri di riferimento determinati dall'Autorità. |
Art. 20. (Sanzioni) 1. La realizzazione o l'esercizio di reti di telecomunicazioni senza le prescritte concessioni o autorizzazioni ovvero la violazione delle norme a tutela della concorrenza di cui all'articolo 17 nonché la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 23, sono punite con la sanzione pecuniaria pari nel minimo all'1 per cento e nel massimo al 5 per cento degli introiti lordi del trasgressore e comunque in misura non inferiore nel minimo a lire cinquanta milioni e non superiore nel massimo a lire trecento miliardi. TUTELA DELLE PERSONE |
Art. 21. (Diritto all'accesso e all'intervento 1. Con regolamento del Ministro delle comunicazioni sono emanate norme dirette a: a) garantire la riservatezza delle comunicazioni; 2. Gli operatori di servizi sono obbligati a fornire informazioni specifiche circa la tipologia di servizi resi, le modalità tecniche attraverso le quali gli stessi sono espletati ed assicurarne una specifica conoscibilità da parte degli utenti. In caso di cambiamenti nelle offerte o nelle modalità tecniche di espletamento gli operatori sono obbligati a rendere pubbliche tali modifiche nel modo piú opportuno per garantire la massima diffusione tra gli utenti, informandone l'Autorità. L'Autorità emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i regolamenti determinanti gli standards e gli indicatori di qualità applicabili alle diverse tipologie di trasmissione e servizi, inclusa la tempistica di attivazione degli stessi. Gli standards e gli indicatori utilizzati dovranno essere periodicamente mo dificati in ragione dello sviluppo tecnologico e degli orientamenti espressi in tal senso degli organi competenti nazionali e dell'Unione europea. |
Art. 22. (Segretezza delle comunicazioni) 1. Gli operatori di servizi e gli esercenti delle reti di telecomunicazioni sono tenuti ad adottare tutte le misure atte ad assicurare la segretezza delle comunicazioni. COLLEGAMENTI VIA SATELLITE
E DECODIFICATORI |
Art. 23. (Autorizzazioni per i collegamenti 1. Sono consentiti l'impostazione, la commercializzazione, l'installazione, l'allaccia mento e la manutenzione delle apparecchiature delle stazioni a terra per i collegamenti via satellite, nonché la fornitura di accessi standard al sistema. |
Art. 24. (Autorizzazioni per i collegamenti 1. L'installazione della stazione satellitare ascendente e l'uso della frequenza di collegamento per la diffusione radiotelevisiva da satellite, originata dal territorio nazionale, é soggetta ad autorizzazione. L'esercizio di un sistema satellitare che pur presentando la localizzazione della stazione satellitare ascendente al di fuori del territorio nazionale, veda la presenza in territorio nazionale alternativamente della gestione dell'attività televisiva o della produzione televisiva o delle strutture di gestione del parco abbonati o di gestione dei decodificatori con accesso condizionato, e soggetta ai limiti delle norme nazionali applicabili. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni conformemente alle norme per la diffusione radiotelevisiva da satellite e hanno durata di nove anni. |
Art. 25. (Decodificatori per trasmissioni 1. Sono vietate la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione dei decodificatori per trasmissioni da satellite o via cavo con accesso condizionato non conformi alle norme tecniche nazionali, dell' European Telecommunication Standard Institute (ETSI) e del Comitato Europeo di Normalizzazione / Comitato Europeo di Normalizzazione Elettronica (CEN/CENELEC), in quanto applicabili. Il decodificatore deve essere aperto per consentire l'accesso ad una pluralità di operatori e non deve presentare caratteristiche di esclusività dell'accesso. NORMA FINALE |
Art. 26. (Abrogazione di norme) 1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. |