Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 920

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 920


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori LISI e BEVILACQUA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1996

Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, recante abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui






ONOREVOLI SENATORI. - É assolutamente improcrastinabile una parziale revisione della legge 20 febbraio 1958, n. 75, recante "Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui", quanto meno nella parte in cui essa inquadrava fra le contravvenzioni l'invito al libertinaggio, fatto in modo scandaloso o molesto, in luogo pubblico o aperto al pubblico.
É necessario, in sostanza, inquadrare tale comportamento tra i delitti, atteso che, fino ad oggi, il considerare fatto contravvenzionale atteggiamenti come quelli previsti dalla norma vigente non ha sortito alcun effetto di limitazione di quanto realmente accade quotidianamente: quartieri, viali e vie spesso centrali, zone frequentate e quant'altro nelle nostre città, sono divenuti luoghi aperti ed utilizzabili per qualsivoglia tipo di prostituzione.
Si prevede, pertanto, la modifica dell'articolo 5 e l'abrogazione dell'articolo 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1

1. L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, é sostituito dal seguente:

"Art. 5. - 1 . Sono punite con la reclusione da sei a tre anni e con la multa da lire un milione a dieci milioni le persone di qualsivoglia sesso:

a) che in luogo pubblico o aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;
b) che seguano per via le persone invitandole, con atti o parole, al libertinaggio.

2 . Le persone colte in flagranza di reato, saranno accompagnate all'ufficio di pubblica sicurezza, sottoposte a immediata visita sanitaria, e, quindi, denunciate all'autorità giudiziaria".

Art. 2

1. L'articolo 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, é abrogato.