Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 920
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 920
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori LISI e BEVILACQUA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1996
Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, recante abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui
ONOREVOLI SENATORI. - É assolutamente improcrastinabile una parziale revisione della legge 20 febbraio 1958, n. 75, recante "Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui", quanto meno nella parte in cui essa inquadrava fra le contravvenzioni l'invito al libertinaggio, fatto in modo scandaloso o molesto, in luogo pubblico o aperto al pubblico.
É necessario, in sostanza, inquadrare tale comportamento tra i delitti, atteso che, fino ad oggi, il considerare fatto contravvenzionale atteggiamenti come quelli previsti dalla norma vigente non ha sortito alcun effetto di limitazione di quanto realmente accade quotidianamente: quartieri, viali e vie spesso centrali, zone frequentate e quant'altro nelle nostre città, sono divenuti luoghi aperti ed utilizzabili per qualsivoglia tipo di prostituzione.
Si prevede, pertanto, la modifica dell'articolo 5 e l'abrogazione dell'articolo 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1 1. L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, é sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1 . Sono punite con la reclusione da sei a tre anni e con la multa da lire un milione a dieci milioni le persone di qualsivoglia sesso: a) che in luogo pubblico o aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto; 2 . Le persone colte in flagranza di reato, saranno accompagnate all'ufficio di pubblica sicurezza, sottoposte a immediata visita sanitaria, e, quindi, denunciate all'autorità giudiziaria". |
Art. 2 1. L'articolo 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, é abrogato. |