Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 907

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 907


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa del senatore BETTAMIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1996

Sanatoria per irregolarità formali relative ad atti e dichiarazioni in materia di imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e INVIM ed altre tasse e imposte dirette sugli affari






ONOREVOLI SENATORI. - Con il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, all'articolo 7, sono stati introdotti provvedimenti di riduzione delle pene pecuniarie conseguenti a violazioni formali relative all'imposta sul valore aggiunto. Il successivo decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, all'articolo 19- bis , concede sanatoria per le violazioni formali in materia di dichiarazione dei redditi ed IVA. Nessuno dei due provvedimenti ha tuttavia preso in considerazione le violazioni formali riguardanti atti, denunce e dichiarazioni relative ai tributi di registro, successione, INVIM, ipotecarie e catastali, i quali tuttavia erano stati oggetto di specifica sanatoria in forza dell'articolo 53, commi 6, 7, 8 e 9 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991, relativamente alle violazioni commesse fino all'entrata in vigore della legge, il cui presupposto si fosse verificato entro il 31 marzo 1991. Dopo l'emanazione dei sopra citati provvedimenti in materia di imposte dirette ed IVA, appare quanto mai opportuna l'emanazione di un provvedimento che estenda, anche per ovvi motivi di equità fiscale, la sanatoria concessa per le violazioni formali in materia di tributi di registro, successione, ipotecari, catastali ed di INVIM, nella formulazione già espressa dall'articolo 53, comma 6 e seguenti, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, relative all'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di successione ed INVIM, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, il cui presupposto si sia verificato entro il 31 dicembre 1994, possono essere definite, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte, a condizione che il contribuente provveda o abbia provveduto all'adempimento delle formalità omesse al conseguente versamento del tributo.
2. La definizione di cui al comma 1 si rende applicabile anche agli accertamenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono decorsi i termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria.
3. Per le finalità di cui al comma 1 deve essere presentata o spedita per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, domanda in carta semplice in duplice esemplare, all'ufficio competente e all'organo giurisdizionale presso il quale pende ricorso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con indicazione delle generalità e domicilio del contribuente, degli estremi dell'atto, denuncia o dichiarazione e del codice fiscale. Il mancato invio della predetta domanda in duplice esemplare all'ufficio competente e al predetto organo giurisdizionale comporta la decadenza dal diritto di usufruire della definizione; le somme dovute devono essere pagate, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione.

Art. 2.

1. Le domande di definizione di cui all'articolo 1 sono irrevocabili ed esplicano efficacia nei confronti di tutti i coobbligati anche se prodotte da un solo coobbligato.

Art. 3.

1. Le definizioni intervenute ai sensi della presente legge non possono dar luogo a rimborsi delle maggiori imposte, delle sanzioni ed interessi già corrisposti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. Per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 1994 relative alle altre tasse e imposte indirette sugli affari, le soprattasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte e le altre sanzioni non penali non si applicano a condizione che il contribuente provveda o abbia provveduto al versamento del tributo dovuto e all'adempimento delle formalità se previste. A tale fine deve essere presentata o spedita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ufficio del registro, apposita domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1 comma 3. La presente disposizione si applica anche alla tassa regionale automobilistica.