Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05494

Atto n. 4-05494

Pubblicato il 28 ottobre 2003
Seduta n. 480

BUCCIERO. - Al Ministro della giustizia. -

Premesso che:

le vigenti disposizioni in materia di fallimento e di altre procedure concorsuali, nonché quelle che disciplinano la professione di notaio, escludono che tali soggetti possano svolgere la funzione di curatore fallimentare, di commissario giudiziale, di commissario liquidatore, di commissario straordinario, nonché di liquidatore dei beni;

appare evidente la ragione di tale divieto, oltre che la relativa opportunità, una volta che si abbiano presenti le specificità delle funzioni notarili;

si ha notizia, tuttavia, che tale divieto non risulta uniformemente osservato e che sussistono casi in cui proprio dei notai sono stati chiamati a svolgere le predette funzioni;

è interesse dell’interrogante conoscere la diffusione del fenomeno e, nei casi in cui lo stesso si manifesta, comprendere le eventuali buone ragioni di fatto che hanno indotto i magistrati (o le altre autorità deputate al conferimento degli incarichi) a dirigere in tal senso, oltre che i ritenuti argomenti di sostegno della relativa legittimità;

il detto interesse è collegato alla valutazione d’opportunità di eventuali interventi legislativi, di correzione ovvero di puntualizzazione della vigente normativa;

pare sufficiente, per non gravare di un cospicuo lavoro di indagine tanto l’Ufficio del Ministro quanto gli uffici delle amministrazioni chiamate a fornire elementi di risposta, che la risposta pervenga sulla base di un ristretto campione, tuttavia variegatamente rappresentativo delle diverse realtà giudiziarie;

la ristrettezza del campione ragionevolmente consentirà peraltro al Ministro di poter adempiere al proprio dovere di risposta alla presente interrogazione in quei ristretti termini di tempo che sono funzionali ad una sua effettiva utilità,

si chiede di sapere:

se da parte dei tribunali, ovvero delle sezioni fallimentari dei tribunali di Milano, di Torino, di Firenze, di Bari, di Sassari e di Termini Imerese, ovvero ancora da parte del Ministero delle attività produttive (per quanto di competenza di questo), risultino essere stati conferiti a notai, dal 1989 ad oggi, incarichi di curatore fallimentare, di commissario giudiziale, di commissario liquidatore, di commissario straordinario, nonché di liquidatore di beni;

quali siano le procedure concorsuali, in caso positivo, che sono state interessate da tali nomine e quali siano state le specifiche ragioni di fatto e di diritto (se evidenziate) che hanno originato tali provvedimenti.