Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02941
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Atto n. 4-02941
Pubblicato il 4 novembre 2014, nella seduta n. 345
SCILIPOTI ISGRÒ - Al Presidente del Consiglio dei ministri. -
Premesso che:
in data 31 ottobre 2014 il Tribunale di Siena ha pronunciato una sentenza di condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione e 5 anni di interdizione dai pubblici uffici nei confronti dell'ex presidente del Monte dei Paschi di Siena (Mps), Giuseppe Mussari, dell'ex direttore generale, Antonio Vigni, e dell'ex capo dell'area finanza dell'istituto, Gianluca Baldassarri, per i reati di ostacolo in concorso all'esercizio delle funzioni delle pubbliche autorità di vigilanza;
stando a quanto emerso durante la fase dibattimentale e in ragione della sentenza, anche se solo di primo grado, i vertici di Mps avrebbero sottratto al controllo della Banca d'Italia il contratto stipulato dall'istituto bancario con la banca giapponese Nomura per la ristrutturazione del prodotto derivato denominato "Alexandria";
secondo gli inquirenti, tale presunto occultamento era finalizzato ad evitare l'iscrizione a bilancio delle perdite dello stesso derivato;
secondo quanto dichiarato dagli imputati durante il dibattimento, gli ispettori della Banca d'Italia sarebbero stati a conoscenza dell'esistenza del contratto stipulato con la Nomura; tale circostanza sarebbe stata confermata da alcuni dei testi escussi dal collegio giudicante;
a giudizio dell'interrogante, alla luce di quanto accaduto, è ragionevole porsi degli interrogativi sull'efficacia dell'operato della Banca d'Italia che, nel caso specifico, non avrebbe svolto adeguatamente l'attività di vigilanza sull'operato del Monte dei Paschi di Siena;
la sentenza che ha condannato gli ex vertici di Mps pone seri interrogativi circa la solidità dell'istituto bancario, la sicurezza dei risparmiatori e di chiunque intrattenga rapporti con esso;
a giudizio dell'interrogante è singolare l'atteggiamento di inerzia fin qui tenuto dal Governo che avrebbe dovuto promuovere iniziative volte a fare piena luce sulla condizione nella quale versa la banca senese nell'interesse di investitori e risparmiatori;
solo alcuni giorni fa, il responsabile banche del Ministero dell'economia e delle finanze ha prospettato la possibilità di concedere più tempo alla Mps per rimborsare il miliardo di "Monti bond" che ha ancora "in pancia", gettando le basi per imbastire l'ennesimo "aiutino" concesso agli istituti bancari a spese degli italiani, mentre migliaia di piccoli imprenditori sono costretti al fallimento per mancanza di liquidità;
a giudizio dell'interrogante, è consequenziale chiedersi se l'Esecutivo, che è espressione diretta del partito che decide da sempre le sorti della banca di Siena, non si trovi in un clamoroso ed imbarazzante conflitto di interessi tipico di chi è, al tempo stesso, controllato e controllore;
i commi 1 e 2 dell'articolo 18 dello statuto della Banca d'Italia recitano: "La nomina del Governatore, il rinnovo del suo mandato e la revoca nei casi previsti dall'articolo 14.2 dello statuto del SEBC, sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore. Per esprimere il parere previsto al comma precedente, il Consiglio superiore è convocato e presieduto dal componente più anziano in ordine di nomina e, a parità di nomina, di età. Il parere, deliberato a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio, è rilasciato ai fini della deliberazione del Consiglio dei ministri";
il comma 2 dell'articolo 14 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea recita: "Un governatore può essere sollevato dall'incarico solo se non soddisfa più alle condizioni richieste per l'espletamento delle sue funzioni o si è reso colpevole di gravi mancanze. Una decisione in questo senso può essere portata dinanzi alla Corte di giustizia dal governatore interessato o dal consiglio direttivo, per violazione del trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa all'applicazione del medesimo. Tali ricorsi devono essere proposti nel termine di due mesi, secondo i casi, dalla pubblicazione della decisione, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza",
si chiede di sapere:
se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga opportuno promuovere l'azione di revoca del Governatore della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Banca d'Italia e dell'articolo 14.2 dello statuto del SEBC;
quali provvedimenti di competenza intenda adottare alla luce di quanto accaduto al Monte dei Paschi di Siena, nell'esclusivo interesse dei cittadini, dei piccoli risparmiatori, degli investitori e di chiunque abbia rapporti con l'istituto bancario senese.