Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02845
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Atto n. 4-02845
Pubblicato il 15 ottobre 2014, nella seduta n. 332
MIRABELLI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. -
Premesso che:
l'art. 13, comma 35, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dispone che: "Alla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni precedentemente attribuite all'ISVAP, è trasferita alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici SpA, la tenuta del ruolo dei periti assicurativi di cui agli artt. 157 e segg. del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ogni altra competenza spettante all'ISVAP in materia";
in data 22 gennaio 2014 l'Ania, l'associazione nazionale delle imprese assicuratrici, sulla base di un parere espresso dalla Consap, ha reso noto alle imprese aderenti che è possibile svolgere l'attività di perito assicurativo da parte di dipendenti di società di servizi appartenenti ad imprese assicurative;
a seguito della comunicazione diversi dipendenti di società di servizi assicurativi, sprovvisti di iscrizione al ruolo dei periti assicurativi, nonché sprovvisti dei requisiti di legge, effettuano sia l'accertamento che la stima dei danni su tutto il territorio nazionale;
conseguentemente, i periti assicurativi, a fronte del rilevante pregiudizio economico creatosi, hanno incaricato la loro rappresentanza sindacale Apac, nonché i competenti uffici legali al fine di valutare l'opportunità di esperire le necessarie azioni legali a tutela della professionalità attraverso una class action;
considerato che:
l'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante "Codice delle assicurazioni private", dispone che: "L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157";
il comma 3 dell'articolo 158 stabilisce che: "Ai fini dell'iscrizione, il perito deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dall'ISVAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attività. L'ISVAP determina, con regolamento, i titoli di ammissione e le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione",
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito ai fatti esposti;
se non ritenga di doversi attivare con la massima sollecitudine al fine di garantire la necessaria chiarezza in ordine ai requisiti per l'esercizio della professione di perito assicurativo, anche alla luce delle possibili ricadute negative sul bilancio della Consap, a seguito della mole di contenzioso che si è determinata.