Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01303

Atto n. 3-01303 (in Commissione)

Pubblicato il 15 ottobre 2014, nella seduta n. 331

SCILIPOTI ISGRÒ - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno. -

Premesso che, a giudizio dell'interrogante:

l'applicazione indistinta, astratta ed eccessivamente tecnocratica di norme e regole contabili sta pericolosamente provocando gravi conseguenze sulla vita reale dei cittadini, penalizzando ingiustamente soprattutto gli enti locali di piccole dimensioni;

il perpetuarsi di logiche e vincoli finanziari che prescindono dalle singole realtà non fa altro che confermare le ragioni di tutti coloro che da più tempo indicano come l'origine della crisi del sistema Italia anche il proliferare in modo esponenziale di normative contabili farraginose, astruse e per certi versi paradossali;

i piccoli Comuni, al fine di razionalizzare le risorse, si uniscono per gestire in forma associata funzioni e servizi e, paradossalmente, in cambio ricevono penalità e sanzioni. Il loro comportamento virtuoso anziché essere premiato, a causa dell'applicazione perversa dei sistemi di calcolo degli obiettivi e dei vincoli del patto di stabilità, diventa elemento fortemente penalizzante determinando, in taluni casi, la paralisi gestionale dell'ente interessato con gravi ed ingiuste conseguenze sulla comunità amministrata;

tipico è il caso del Comune di Filandari (Vibo Valentia), piccola comunità nell'entroterra calabrese di 1.800 abitanti che rappresenta l'esempio lampante di quanto appena descritto. Il Comune di Filandari, insieme ad altri piccoli Comuni, è vittima delle regole che disciplinano i vincoli del cosiddetto patto di stabilità e l'ingiusto danno cagionato a tali enti dall'imposizione di regole a parere dell'interrogante illogiche, frutto di una visione cervellotica che sta praticamente paralizzando il sistema delle autonomie locali;

l'ente capofila ha la gestione finanziaria del servizio associato (in altre parole tiene soltanto "la cassa") disponendo con risorse non proprie derivanti dagli associati o da altri enti (ad esempio dalle Regioni per i servizi socio-sanitari agli anziani), tutti i movimenti contabili necessari al funzionamento del servizio stesso. Chiarissimo che le risorse impiegate non sono quelle proprie dell'ente capofila bensì provengono da trasferimenti da parte di altri enti, per i quali il capofila fa da mero ente attuatore. I fondi trasferiti transitano soltanto dal bilancio del capofila e sono destinati unicamente alla gestione associata;

a fronte di una situazione del genere si verifica un paradosso ed una duplicazione contabile delle regole che disciplinano il funzionamento del patto di stabilità. Ai sensi della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli obiettivi annuali del patto stabilità interno a carico dei Comuni vengono determinati considerando la loro spesa corrente media registrata nel triennio 2009-2011 ed applicando alla medesima, attraverso una macchinosa procedura contabile, una percentuale pari a circa il 15 per cento. In altre parole, se un ente ha registrato nel triennio 2009-2011 una spesa corrente media pari ad un milione di euro, applicando a tale importo la percentuale del 15 per cento, si avrà un obiettivo annuale imposto pari a 150.000 euro, da perseguire (pena gravissime sanzioni a carico dell'ente) unicamente attraverso il blocco delle uscite finanziarie e maggiori entrate proprie (tariffe, tasse e tributi comunali), unitamente ad una drastica riduzione dei pagamenti per spese di investimento derivanti da obbligazioni già assunte e finanziate, per i quali già si dispone delle risorse in cassa;

le conseguenze del mancato rispetto del patto a carico dei Comuni sono gravissime e fortemente penalizzanti i territori interessati; diventa inevitabile, tra l'altro, l'aumento delle tasse locali e la drastica riduzione dei pagamenti ad imprese e fornitori a prescindere dalla disponibilità o meno delle risorse;

tale meccanismo di vincoli risulta palesemente ingiusto a parere dell'interrogante se applicato incondizionatamente ai quei Comuni che, nel triennio 2009-2011 in qualità di ente capofila, hanno gestito dei servizi fondamentali alla persona in forma associata. Ciò scaturisce dalla mancata valutazione degli effetti che hanno quelle risorse esterne acquisite dal capofila ed impiegate per lo svolgimento del servizio associato sulla quantificazione delle spese correnti medie 2009-2011 e sul calcolo degli obiettivi annuali. La mancata neutralizzazione ai fini del calcolo degli obiettivi delle risorse destinate al servizio associato oltre a provocare un ingiusto danno all'ente capofila determina un assurdo aggravio dei vincoli del patto;

con la legge n. 147 del 2013 (legge stabilità per il 2014), al fine di escludere le citate duplicazioni contabili a carico dei Comuni che esercitano funzioni in forma associata, si è cercato di affrontare il problema, ma tale tentativo è stato vano ed ha sortito effetti limitatissimi in quanto la soluzione paventata, oltre a presentare un'elevatissima complessità procedurale, demandava su base volontaria la distribuzione sugli associati del maggiore obiettivo di patto posto ingiustamente a carico del Comune capofila. I dati che emergono confermano che la soluzione introdotta dalla legge di stabilità per il 2014 ha avuto risultati scarsissimi se non addirittura irrilevanti rispetto alla reale gravità del problema, pertanto, è indispensabile procedere in tempi brevi alla formulazione di una nuova disciplina contabile che impedisca il profilarsi di situazioni del genere che, nel contesto economico attuale, distruggono ingiustamente intere piccole comunità locali;

il Comune di Filandari, nonostante le oggettive difficoltà economico-sociali tipiche di un territorio di frontiera, ha intrapreso negli ultimi anni un virtuoso percorso amministrativo e gestionale, incentrato su un rigoroso riordino contabile delle casse comunali ed una costante attività di razionalizzazione e miglioramento dei servizi erogati (crescita dei volumi di raccolta differenziata e qualità del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani; potenziamento dei servizi alla persona e, soprattutto, di quelli correlati all'istruzione pubblica, alla sicurezza ed alla polizia locale; miglioramento della viabilità comunale e del decoro urbano; blocco del turn-over oltre i limiti di legge da 5 anni, 7 dipendenti comunali di cui 2 a tempo determinato, in part-time);

a giudizio dell'interrogante gli obiettivi annuali assegnati al Comune di Filandari sono sproporzionati in quanto, nell'applicazione della normativa che disciplina le modalità di calcolo dei vincoli, vengono conteggiate anche le risorse finanziarie provenienti dalla Regione Calabria nel triennio 2009-2011 finalizzate allo svolgimento delle funzioni di ente attuatore dei servizi socio-assistenziali;

il Comune di Filandari nel periodo in questione è stato, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23, recante "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria" (in attuazione della legge n. 328 del 2000), ente capofila per la gestione associata dei servizi socio-sanitari nell'ambito territoriale del distretto sanitario di Tropea (17 comuni associati per la funzione in questione);

nella determinazione dell'obiettivo, come riportato nell'allegato contabile della Ragioneria generale dello Stato, viene rilevata una spesa media 2009-2011 (espressa in migliaia di euro) pari a 1.778 euro (2.363 euro per il 2009, 1.293 per il 2010 e 1.679 euro per il 2011). Nel triennio di riferimento, a fronte dei trasferimenti regionali erogati al Comune per la gestione associata, sono state impegnate, per un importo pari a quanto accertato in entrata, le seguenti somme: 950.000 euro nel 2009; 17.000 nel 2010; 387.142 nel 2011. Si evince, pertanto, che, se dalla base di calcolo dell'obiettivo non vengono detratti i fondi regionali per la gestione associata o non viene ponderato l'effetto contabile dei medesimi sul bilancio comunale, si perviene inevitabilmente alla determinazione di un valore di vincolo artificioso ed impossibile da rispettare;

a fronte di entrate in conto capitale di modesto ammontare (crisi dell'edilizia e crollo dei proventi da oneri di urbanizzazione e permessi a costruire), anche limitando le uscite correnti alle sole spese obbligatorie (stipendi, rimborso prestiti, imposte e tasse, servizi essenziali) e, perfino, sottostimando intenzionalmente, rispetto al loro trend storico, voci di spesa fisse (ad esempio la pubblica illuminazione, le utenze, eccetera), non sarebbe, comunque, possibile recuperare un saldo di parte corrente in una misura tale da consentire il rispetto da parte del Comune di Filandari dei vincoli del patto di stabilità;

le conseguenze del mancato rispetto degli obiettivi di patto, oltre a penalizzare ulteriormente la comunità amministrata e vanificare tutti gli sforzi profusi da questa amministrazione comunale, inevitabilmente pregiudicheranno anche l'assolvimento delle funzioni e dei servizi minimi essenziali. La funzione di polizia locale, al fine di perseguire risparmi di spesa, è operativamente espletata da un solo vigile urbano assunto part-time (al 50 per cento) ed a tempo determinato, analoga situazione si riscontra nell'ufficio di ragioneria, dove a causa del pensionamento nell'agosto 2012 del ragioniere comunale, si è necessariamente ricorso all'utilizzo a tempo determinato e part-time (al 33 per cento), ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 2004, di un dipendente proveniente da un altro ente locale. Il mancato rispetto del patto nell'anno finanziario corrente, impedendo l'utilizzo part-time del personale di altri enti (vigile urbano e ragioniere), determinerà la paralisi gestionale dell'ente;

l'amministrazione comunale di Filandari ha richiesto in data 10 settembre 2014 (prot. n. 2787) al Ministero dell'economia e delle finanze la rideterminazione degli obiettivi annuali di patto,

si chiede di conoscere se il Governo intenda valutare la richiesta del Comune di Filandari relativa ad una rideterminazione degli obiettivi annuali del patto di stabilità.