Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01298
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Atto n. 3-01298 (in Commissione)
Pubblicato il 15 ottobre 2014, nella seduta n. 331
BUEMI , LONGO Fausto Guilherme , LIUZZI , MASTRANGELI , SCILIPOTI ISGRÒ , CONTE , SAGGESE , CAMPANELLA , RICCHIUTI , MARGIOTTA , MALAN , D'ADDA , PEZZOPANE , GRANAIOLA , FILIPPIN , BIGNAMI , FERRARA Elena - Al Ministro della giustizia. -
Premesso che:
il decreto legislativo n. 155 del 2012 attua la delega prevista dall'articolo 1 della legge n. 148 del 2011 (di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011), volta a riorganizzare la complessiva distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari e delle relative Procure della Repubblica;
in particolare, le disposizioni prevedono la soppressione di 31 tribunali, 31 procure e tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale;
con riferimento alle sezioni distaccate, nonostante le richieste di mantenimento in vita di alcune di loro, il Governo ha ribadito la totale soppressione in quanto, come affermato nella relazione allo schema di decreto, "modello organizzativo che, dopo oltre un decennio di operatività, si è dimostrato foriero d'inconvenienti sotto il profilo dell'efficienza del servizio e del buon andamento dell'amministrazione, come dimostrano i numerosi provvedimenti d'accentramento adottati dai presidenti di tribunale ex art. 48-ter O.G.";
il decreto fissa in 12 mesi il termine decorso il quale diventano effettivi i "tagli" degli uffici giudiziari ordinari, nonché le disposizioni relative alle ricadute (di natura organizzativa) di soppressioni e accorpamenti degli uffici nei confronti di magistrati, personale amministrativo e personale di Polizia giudiziaria;
il decreto legislativo n. 155 ha inteso garantire la continuità dei processi penali pendenti ed evitare rinnovazioni degli atti per diversa composizione dell'organo giudicante. La scelta è stata di rimettere ai capi degli uffici giudiziari che hanno accorpato quelli soppressi, di assicurarne la prosecuzione, dopo l'apertura del dibattimento, dinanzi agli stessi giudici che ne erano assegnatari nei tribunali o sezioni distaccate non più esistenti;
stessa regola è stata dettata per i procedimenti civili: i capi degli uffici, se possibile, curano che il processo trasferito nella nuova sede sia trattato dal medesimo magistrato già designato per l'affare. Il termine di un anno è servito a consentire un graduale adeguamento organizzativo e strutturale degli uffici destinati ad accorpare i tribunali e le sezioni distaccate soppressi;
considerato che:
con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 14 del 2014, che ridisegna la geografia giudiziaria nel nostro Paese, è entrato ufficialmente in vigore l'ultimo atto della riforma iniziata nel settembre del 2012 dal Ministro della giustizia pro tempore Paola Severino;
con questa riforma sono stati chiusi 30 tribunali e altrettante Procure della Repubblica, 270 sezioni distaccate di tribunale e quasi 700 uffici del giudice di pace;
in epoca di tagli alla spesa è stato evidenziato, dai sostenitori di questa riforma, un risparmio di circa 80 milioni di euro all'anno, gli scettici, invece, mettono sul piatto della bilancia la scarsa considerazione delle tante situazioni locali, che non sempre consentono di accentrare enti e uffici pubblici nelle città più grandi. Le proteste e le polemiche per la cancellazione dei piccoli tribunali hanno persino spinto 9 consigli regionali a chiedere un referendum abrogativo della legge di riordino: proposta dichiarata inammissibile il 15 gennaio 2014 dalla Corte costituzionale,
si chiede per sapere:
quale siano gli effettivi risparmi realizzati in riferimento a ciascun tribunale soppresso;
quale sia, ad oggi, la situazione dei tribunali accorpanti relativamente ai carichi di lavoro, sicuramente aumentati, e relativamente ai costi sostenuti o da sostenere per adeguare le strutture accorpate.