Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01128

Atto n. 3-01128

Pubblicato il 23 luglio 2014, nella seduta n. 288

PEPE - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie. -

Premesso che:

da un'analisi dei dati ufficiali risulta che nel 2012 la Regione Friuli-Venezia Giulia ha destinato alle strutture per l'assistenza la somma di 29.000 euro annui per ciascun disabile. Detto importo va moltiplicato per 241 assistiti (144 disabili e 97 persone impiegate nel Servizio inserimento lavorativo-SIL);

in alcuni ambiti territoriali la somma viene versata alle strutture assistenziali anche se il disabile decide di non usufruire dei servizi da queste erogati;

ai contributi della Regione vanno sommati anche quelli delle Province e dei Comuni, per un totale complessivo annuo di 7.500.000 euro destinati per l'appunto a 241 utenze per circa 200 giorni di assistenza annui;

tenendo conto della distribuzione territoriale dei fondi e degli assistiti è possibile calcolare che nel 2012 la Provincia di Gorizia ha destinato ai disabili e ai servizi di inserimento lavorativo la somma giornaliera di 170 euro, altre Province hanno destinato al medesimo servizio somme minori (Pordenone, ad esempio, circa 104 euro);

ciascuna Provincia friulana, infatti, distribuisce i fondi in modo differente. La Provincia di Gorizia e bassa friulana destina interamente le somme stanziate a 2 strutture: il CISI, Consorzio isontino servizi integrati e il CAMPP, Servizi consorziati comunali, e questo a prescindere dal fatto che il disabile frequenti e/o si serva delle strutture menzionate. La Provincia di Pordenone, invece, preferisce assegnare alle famiglie un voucher da spendere presso le strutture di propria fiducia;

l'offerta standard dei servizi del CISI non tiene conto della varietà delle esigenze soggettive delle persone con disabilità e non è tempestiva nell'adeguare l'intervento operativo alle acquisizioni riabilitative in continua evoluzione;

in particolare tale assoluta limitazione si è rivelata nel caso di una giovane disabile, C. J., alla quale è stata pervicacemente negata un'adeguata assistenza in quanto il CISI non era in grado di erogare il necessario supporto;

la ragazza, infatti, è stata costretta a diplomarsi fuori regione (in Veneto) e a iscriversi presso l'università di Padova in quanto il sistema scolastico regionale si rifiuta di erogare i servizi di assistenza richiesti, il CISI non fornisce un adeguato supporto (sicuramente non quello richiesto dalla ragazza) e la Regione Friuli-Venezia Giulia non consente alle famiglie di utilizzare direttamente e autonomamente i fondi assegnati al CISI;

in una tale situazione la famiglia della giovane è costretta a sopportare l'intera spesa per l'assistenza;

C. utilizza da ben 13 anni la comunicazione aumentativa alternativa alfabetica del linguaggio (comunicazione facilitata), una tecnica riconosciuta come valida in alcune Regioni (tra le tante, ad esempio, il Veneto) e osteggiata in altre (Friuli-Venezia Giulia);

la tecnica consente a persone prive di comunicazione vocale funzionale di esprimersi attraverso una tastiera alfabetica, dimostrando in tal modo il potenziale cognitivo che altrimenti non potrebbero esprimere. Utilizzando tale tecnica C. si è brillantemente diplomata, ma ha dovuto farlo in Veneto e non nella regione di residenza, il Friuli-Venezia Giulia;

recentemente, a fronte dell'ennesima, esplicita richiesta di erogazione di fondi e di servizi, come sopra individuati, il CISI ha risposto che in base ai regolamenti in vigore in Regione, non era possibile dare corso alla richiesta, con ciò violando il dettato della legge n. 104 del 1992, la legge regionale n. 41 del 1996, nonché gli articoli 1 e 5 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2009 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

C. J. ha deciso comunque di proseguire gli studi presso l'università di Padova, dove attualmente diversi studenti con disabilità sostengono gli esami con l'ausilio della comunicazione facilitata presso varie facoltà;

a fronte delle puntuali richieste delle 2 famiglie, anche il competente Ambito distrettuale basso isontino, con nota del 21 ottobre 2013, ha risposto negativamente alla richiesta della famiglia della giovane, ritenendo che nulla sia dovuto;

tali risposte violano palesemente, nell'ordine: la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità (art. 24, par. 2, lett. C), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge n. 18 del 2009, la legge n. 104 del 1992, art. 12 e 13 (integrazione scolastica); il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, art. 42. (assistenza scolastica) e art. 16. (valutazione del rendimento e prove d'esame); la legge regionale n. 41 del 1996, «Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"», art. 1 (Finalità), art. 6; la legge regionale n. 6 del 2006, art. 6, comma 1, lett. f), e l'art. 10, comma 1, lett. a), e l'art. 7 (Livelli essenziali delle prestazioni sociali);

considerato inoltre che:

la legge n. 104 del 1992 è legge quadro che garantisce il livello nazionale uniforme delle prestazioni, ogni scelta del legislatore regionale che si ponga al di sotto di questa soglia deve considerarsi costituzionalmente illegittima ed ogni scelta amministrativa che applichi questi strumenti in difetto rispetto alla legge n. 104 del 1992 è ab origine illegittima;

nel caso in questione, la risposta negativa fornita dalla pubblica amministrazione, nell'asserito esercizio dei suoi poteri discrezionali di organizzazione, ha l'effetto di comprimere il diritto fondamentale dei disabili all'educazione, all'integrazione sociale e alla crescita in un ambiente favorevole allo sviluppo della loro personalità e delle loro attitudini;

le risposte fornite alla famiglia della giovane, alla luce del quadro legislativo rappresentato, rischiano di discriminare i disabili del Friuli-Venezia Giulia rispetto a quelli residenti nel resto d'Italia,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto;

se ritenga che le risposte fornite dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dall'Ambito distrettuale basso isontino siano coerenti con la normativa internazionale, nazionale e regionale;

se sia a conoscenza del fatto che in alcune Regioni italiane i disabili siano discriminati e non possano scegliere quale ausilio utilizzare per superare gli ostacoli posti dalla loro disabilità;

quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di imporre il rispetto della normativa vigente, internazionale, nazionale e regionale.