Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 853

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 853


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori CIMMINO, CAMO, RONCONI, BRIENZA, NOVI, LAURO, DE MARTINO Guido, D'URSO, DIANA Lorenzo, AGOSTINI, NAVA, DE CAROLIS, PALUMBO e DE SANTIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1996

Ampliamento della rete delle ricevitorie del lotto






ONOREVOLI SENATORI. - Il gioco del lotto assicura allo Stato, senza alcuna costrizione, un flusso di entrate di oltre cinquemila miliardi all'anno, mediante versamenti volontari e spontanei degli scommettitori.
Eppure la distribuzione dei punti di raccolta, operata nel 1987, ha evidenziato notevoli limiti di approssimatività, lasciando sguarnite intere regioni e sforniti migliaia di comuni, pur con un numero elevato di abitanti, con conseguenti perdite per l'Erario.
In tutti gli altri Paesi, europei ed extraeuropei, i punti di raccolta sono ubicati presso tutti i locali che abbiano una elevata frequentazione. Solo in Italia, la rete delle ricevitorie é limitata alle solo rivendite di tabacchi, oltre ad un esiguo numero di ex dipendenti del Ministero delle finanze, ruolo lotto.
Se, in attuazione del disposto dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, (legge finanziaria) e successive modificazioni, si vuole incrementare, in modo consistente, il gettito erariale proveniente dal gioco del lotto, occorre ampliare, razionalizzandola al massimo, la rete delle ricevitorie, fino a coprire, omogeneamente, tutte le aree sprovviste o scarsamente servite.
Bisogna, quindi, istituire, subito, nuovi punti di raccolta in tutti i comuni o bacini di comuni, con un minimo di 3.000 abitanti che ne siano totalmente sprovvisti, per poi estenderli nei centri metropolitani, capoluoghi di regioni, e nelle relative circoscrizioni.
L'assegnazione delle concessioni dovrà essere effettuata, con procedura semplificata, fra tutte le categorie di esercenti iscritte al registro degli esercenti il commercio (REC).
Si potrà, cosí, raddoppiare il gettito derivante dal gioco del lotto, con il reperimento di nuovi scommettitori, senza disperdere o frazionare i flussi di giocatori già serviti dalla attuali ricevitorie, alle quali, comunque, deve essere assicurato un bacino riservato, mediante una congrua distanza dalle nuove ricevitorie e deve essere garantita la redditività prevista dal comma 3 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85.
Va sottolineato, peraltro, che la diffusione dei punti di raccolta offrirà, altresí, ampie occasioni di lavoro con la creazione di 15-20 mila nuovi posti, tenuto conto che ogni terminale installato comporta l'utilizzo di uno o due operatori.
Da queste semplici considerazioni scaturisce l'esigenza di proporre il presente disegno di legge, che, ad un tempo, incrementerà l'occupazione e assicurerà nuove entrate per lo Stato, recuperando giocatori nelle zone prive o malservite dagli attuali punti di raccolta del lotto.
All'articolo 1 é prevista la possibilità di rilasciare concessioni per la raccolta del gioco del lotto a tutti gli esercenti di un'attività commerciale iscritti al REC. Tale principio aveva formato oggetto di positiva valutazione da parte del Ministero delle finanze in occasione della presentazione del disegno di legge collegato alla finanziaria (legge 28 dicembre 1995, n. 549).
All'articolo 2 sono indicati i criteri e le condizioni per l'assegnazione della relativa concessione.
All'articolo 3 sono previsti i requisiti essenziali ed il meccanismo concorsuale per ottenere la ricevitoria.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Al fine di realizzare l'estensione della rete di raccolta del gioco del lotto prevista dall'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato é autorizzata a rilasciare concessioni per la istituzione di nuovi punti di raccolta a tutte le categorie di esercenti commerciali iscritti al registro degli esercenti il commercio (REC).

Art. 2.

1. Il numero delle nuove concessioni di cui all'articolo 1 é subordinato esclusivamente alle seguenti condizioni:

a) assicurare l'istituzione di un punto di raccolta del gioco del lotto in ogni comune o bacino di comuni con almeno 3.000 abitanti, che ne siano totalmente sprovvisti, per poi estenderli nei centri metropolitani e nelle relative circoscrizioni qualora fossero scarsamente serviti;
b) l'ubicazione, nel territorio, dovrà tener conto di obiettivi criteri di funzionalità e di distanze in modo da garantire, progressivamente, il raggiungimento di indici di produttività il piú alto possibile;
c) disporre di idoneo locale per la installazione dei terminali;
d) il rispetto della redditività garantita del comma 3 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85 per le ricevitorie già funzionanti;
e) l'osservanza, in termini di distanze, delle prescrizioni previste dal decreto ministeriale 6 maggio 1987, n. 2/204975, per le ricevitorie degli ex lottisti, la cui concessione é stata rilasciata a seguito di dimissioni dall'impiego pubblico.

Art. 3.

1. Per ottenere la concessione di una ricevitoria dovrà essere presentata apposita domanda agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato, competenti per territorio, da parte degli avente diritto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere riaperti i termini di presentazione delle domande ogni due anni, anche in relazione alla estensione delle aree di nuova urbanizzazione.
2. L'ordine di priorità per il rilascio delle concessioni sarà fissto dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentite le organizzazioni sindacali dei commercianti e dei ricevitori ex lottisti adeguatamente rappresentative su scala nazionale, tenendo conto:

a) della rilevanza economica dell'esercizio commerciale e del volume di affari;
b) della distanza dalla altre ricevitorie;
c) dell'inesistenza di motivi di preclusione previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
d) del versamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di un contributo una tantum di lire 5 milioni per ogni terminale.