Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 843

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 843


DISEGNO DI LEGGE




presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

e col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1996

Modifica della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante disposizioni in materia di cittadinanza






ONOREVOLI SENATORI. - Gli articoli 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), entrata in vigore il 16 agosto 1992, disciplinano le modalità di acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero ed apolide di nostro connazionale, confermando, sostanzialmente, il regime già introdotto dalla legge 21 aprile 1983, n. 123, ed ora abrogato.
Il Consiglio di Stato - Adunanza generale - con parere n. 2482 del 1992, del 30 novembre 1992, reso sullo schema di regolamento di esecuzione della legge n. 91 del 1992 (approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 ottobre scorso), ha rilevato che presupposto del provvedimento di cui all'articolo 7 della legge n. 91 del 1992 é che in un determinato momento storico si sia verificato il concorrere delle circostanze di fatto e di condizioni giuridiche previste dalla legge, vale a dire che un apolide od uno straniero sia stato coniugato con un cittadino italiano per tre anni ovvero per soli sei mesi se, dopo il matrimonio, abbia risieduto legalmente in Italia per lo stesso periodo di tempo.
Pertanto, a parere del Collegio, salvo le cause ostative di cui all'articolo 6, comma 1, "le modificazioni sopravvenute a quel momento storico sono irrilevanti, ancorché, in ipotesi, anteriori alla presentazione dell'istanza".
Tale interpretazione porterebbe alla conseguenza che lo straniero, dopo avere sciolto il suo matrimonio con un cittadino ed essere passato, magari, a nuove nozze con altro straniero, potrebbe a distanza di anni, ottenere la cittadinanza italiana per il solo fatto che il suo primo matrimonio é durato tre anni o che, in costanza dello stesso, ha risieduto in Italia per sei mesi.
É evidente come siffatto indirizzo ermeneutico possa provocare una progressiva espansione del fenomeno dei cosidetti "matrimoni di comodo", agevolando a dismisura il possibile ricorso a detto espediente al fine di conseguire la cittadinanza in ragione della drastica riduzione dei tempi di durata del matrimonio (sei mesi), necessari per raggiungere l'obiettivo della naturalizzazione italiana.
Il presente disegno di legge, pertanto, al fine di evitare gli inconvenienti sopra evidenziati, é inteso a stabilire che i requisiti previsti dall'articolo 5 della legge n. 91 del 1992 devono sussistere al momento in cui verranno a produrre gli effetti di cui all'articolo 10 della medesima legge.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, é inserito il seguente:

"Articolo 5- bis . - I requisiti indicati all'articolo 5 devono permanere sino a quando non ha effetto, a norma degli articoli 10 e 15, il decreto ministeriale di concessione della cittadinanza".