Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01102
Azioni disponibili
Atto n. 3-01102 (in Commissione)
Pubblicato il 10 luglio 2014, nella seduta n. 276
SCILIPOTI - Al Presidente del Consiglio dei ministri. -
Premesso che:
Reggio Calabria è sede di Corte di Appello; Reggio Calabria è sede del Consiglio regionale della Calabria e dei suoi uffici, e di numerose amministrazioni statali, nonché riferimento di amministrazioni territoriali, di enti pubblici, di aziende sanitarie ospedaliere e territoriali, dell'Autorità portuale di Gioia Tauro e di altrettante avvocature speciali;
a fronte di asserite generiche esigenze di riduzione della spesa e di "efficientamento della pubblica amministrazione", la prevista soppressione del TAR di Reggio Calabria non consentirà alcuna apprezzabile diminuzione della spesa pubblica, mentre determinerà maggiori costi organizzativi e gestionali e maggiori spese di giustizia a carico dei cittadini;
il TAR di Reggio Calabria non ha alcun onere quanto alla disponibilità dei locali nei quali è ospitato (si tratta, infatti, di un immobile demaniale la cui superficie totale a disposizione è pari a circa 2.600 metri quadri, di cui 186 metri quadri di cortili e terrazzi, 1.860 metri quadri di spazi funzionali (corridoi, locali tecnici, archivi, bagni, sala udienze, CED, biblioteca, garage), 560 metri quadri di uffici;
nell'archivio della sezione staccata di Reggio Calabria sono custoditi circa 65.000 fascicoli tra pendenti e definiti. Di questi 65.000 fascicoli circa 4.150 sono pendenti, degli altri 60.000 definiti, circa 35.000 sono ricorsi che vanno dal 1975 al 1985 ed il resto (25.000 circa) dal 1985 ad oggi;
la sede di Catanzaro, invece, che si trova in un immobile privato, inadeguato ad "ospitare" anche la sezione reggina, comporta l'assunzione di un nuovo canone di locazione. Lo stesso TAR di Reggio Calabria ospita, nei suoi locali, l'intero archivio degli atti, che, invece, a Catanzaro è delocalizzato. Non ci sarebbe, quindi, alcun risparmio in termini di spesa per il personale di magistratura (che, evidentemente, non può essere licenziato), né per il personale amministrativo (atteso che anche quest'ultimo non può essere licenziato) e, comunque, il costo unitario delle lavorazioni, attesa l'identità di trattamento stipendiale, è uguale sia a Reggio Calabria, sia a Catanzaro, che in qualunque altra sede;
ci sarebbero, senz'altro, ingenti costi per il trasloco degli arredi, delle apparecchiature, degli archivi (stimabili in non meno di 150.000 euro);
considerato che:
non si contesta la ratio dell'art. 18 del decreto-legge n. 90 del 2014 avente ad oggetto la soppressione delle sezioni staccate dei Tribunali amministrativi regionali;
il ruolo e lo sviluppo del territorio della provincia si appresta a strutturarsi in città metropolitana, come vuole la legge 7 aprile 2014 n. 56, ed è chiamata ad adottare e aggiornare annualmente un piano strategico triennale che costituisce atto di indirizzo per l'ente, per l'esercizio delle funzioni dei Comuni e delle unioni di Comuni;
la pianificazione strategica della città metropolitana non può essere affidata a strumenti di pianificazione di tipo tradizionale (a partire dall'alto), ma va costruita attraverso un processo capace di incorporare la molteplicità dei centri decisionali (a partire dal basso);
le 2 città metropolitane di Reggio Calabria e Messina costituiscono l'area metropolitana dello Stretto di Sicilia, cerniera nei rapporti tra Europa e Paesi del Mediterraneo, che lavorano da anni per costruire processi di reale integrazione;
la soppressione della sede staccata del TAR comporterà un sicuro svantaggio organizzativo e di perfomance, il rallentamento del funzionamento degli uffici interessati dalla riorganizzazione per effetto della soppressione ed inevitabili ripercussioni anche sulla durata, con il conseguente loro allungamento ed il rischio di irragionevole durata (artt. 24 e 111 della Costituzione e art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo);
la sezione del TAR di Reggio Calabria è particolarmente attiva, come dimostra il numero degli affari iscritti al ruolo generale (nel 2011 i ricorsi depositati sono stati 758, nel 2012 i ricorsi depositati sono stati 767, nel 2013 i ricorsi depositati sono stati 767) e la natura degli affari in contenzioso, nell'ambito dei quali grande attenzione è riservata alla materia dell'antimafia e degli appalti, in un territorio nel quale le amministrazioni pubbliche sono chiamate alla massima attenzione e dove l'azione della Procura della Repubblica, della Direzione nazionale antimafia e delle forze di Polizia e giudiziarie è fondamentale nell'azione di prevenzione e contrasto alle forme di criminalità organizzata e di stampo mafioso;
la soppressione della Sezione distaccata del TAR di Reggio Calabria si palesa, dunque, come gravissima lesione al sistema di principi e norme poste a tutela dell'esercizio, in ogni contesto sociale ed istituzionale, della legalità, della trasparenza e dell'anticorruzione, nonché dell'affermazione dell'efficienza e della qualità nell'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito dei quali quello assolto dalla funzione giurisdizionale dei tribunali amministrativi si inserisce ai vertici dei bisogni primari di una comunità civile,
si chiede di sapere se il Governo non ritenga necessario ed opportuno l'istituzione di un tribunale amministrativo "metropolitano" che abbia competenza territoriale per le due province di Reggio Calabria e Messina.