Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 841
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 841
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori DIANA Lino, PALUMBO e ZILIO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1996
Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, istitutiva del ruolo nazionale dei periti assicurativi
ONOREVOLI SENATORI. - Le modifiche della legge 17 febbraio 1992, n. 166, che con il presente disegno di legge si propongono tendono a ricondurre innanzitutto l'attività della Commissione nazionale nell'ambito dello spirito, piú che della lettera, delle norme della legge citata.
La legge interdice l'esercizio dell'attività del perito assicurativo a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente, salvo deroghe concesse allo scopo di aggiornare la qualità professionale.
La Commissione, peró, non distingue tra i dipendenti pubblici, per i quali l'esercizio della libera professione é assolutamente precluso agli impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'articolo 60 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato dall'articolo 58 del decreto-legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e coloro invece che a tale attività possono essere autorizzati i docenti delle scuole statali: articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, accomunando gli uni e gli altri nel diniego di iscrizione.
Si dà cosí un'interpretazione dell'articolo 5 della legge n. 166 del 1992 che, nel suo rigore, rende la norma incostituzionale, in quanto pone una limitazione ad una libertà fondamentale che non trova giustificazione in superiori esigenze di interesse pubblico (diritto al lavoro: articolo 4 della Costituzione).
Altre proposte di modifica tendono a rendere la legge piú agile, nonché ad accentuare i profili di professionalità e competenza che si richiedono per le iscrizioni all'Albo.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. 1. All'articolo 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni; a) al comma 1, le parole "dal furto e dall'incendio" sono soppresse; |
Art. 2. 1. Al comma 1 dell'articolo 4 della citata legge n. 166 del 1992 le parole "dal furto e dall'incendio" sono soppresse. |
Art. 3. 1. All'articolo 5 della citata legge n. 166 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera d) , le parole "di indirizzo tecnico o di laurea" sono sostituite dalle seguenti: "o di laurea, entrambi ad indirizzo tecnico ingegneristico"; |
Art. 4. 1. All'articolo 7 della citata legge n. 166 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole "dal furto e dall'incendio" sono soppresse; |
Art. 5. 1. All'articolo 8 della citata legge n. 166 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole da "dal furto e dall'incendio" sono soppresse; |
Art. 6. 1. Al comma 1 dell'articolo 10 della citata legge n. 166 del 1992, le parole "dall'anno 1991" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno dell'iscrizione". |
Art. 7. 1. All'articolo 14 della citata legge n. 166 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: b) al comma 2, le parole "dalle associazioni dei periti maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti: "dai sindacati di categoria maggiormente rappresentativi"; |
Art. 8. 1. Al comma 1, dell'articolo 15 della citata legge n. 16 del 1992, le parole: "a decorrere dall'anno 1991" sono soppresse. |
Art. 9. 1. All'articolo 16 della citata legge n. 166 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: b) al comma 2: c) al comma 5, la parola "associazioni" é sostituita dalla seguente: "organizzazioni". |