Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-05303
Azioni disponibili
Atto n. 4-05303
Pubblicato il 30 settembre 2003
Seduta n. 465
BUDIN, CREMA. - Ai Ministri delle comunicazioni, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio. -
Premesso che:
il decreto legislativo n. 198 del 2002 (cosiddetto «decreto Gasparri») che disciplina la collocazione delle antenne e delle stazioni radio-base per la telefonia mobile, consente ai gestori della telefonia mobile di installare liberamente le antenne su tutto il territorio nazionale;
tale decreto legislativo, nel sottrarre le competenze attribuite ai comuni dalla legge-quadro in materia, n. 36 del 2001, contrasta con il dettato del nuovo ordinamento costituzionale, che attribuisce agli enti locali la regolamentazione di merito, non annoverando tale materia tra quelle di competenza legislativa statale, e consente di fatto ai gestori di telecomunicazioni di procedere senza regole e senza impedimenti di sorta;
tale decreto, infatti, sottrae a regioni e comuni il ruolo di prevenzione ambientale e sanitaria, di pianificazione e controllo urbanistico e lede le libertà civili di espressione di dissenso da parte dei cittadini, singoli o associati, previste dalla Costituzione, in quanto consente allo stesso operatore incaricato del servizio, al fine di accelerare l’installazione delle infrastrutture, «di agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture» (articolo 10, comma 1);
nel fare ciò il decreto legislativo n. 198 del 2002 svolge un’opera di mera facilitazione all’installazione delle antenne e delle stazioni radio-base per la telefonia mobile per garantire alle compagnie di telefonia mobile procedure più snelle e veloci per la loro installazione;
l’attuale grado di diffusione delle antenne sul territorio richiederebbe invece una modalità di «governo» del fenomeno capace di assicurare da un lato un giusto equilibrio tra le esigenze di funzionalità della rete telefonica da un lato e, dall’altro, le esigenze di salvaguardia della salute dei cittadini e quelle di assetto ambientale;
contro questo provvedimento sono insorti numerosi comuni, e diverse regioni hanno presentato ricorso alla Corte costituzionale per difendere le competenze di pianificazione territoriale, urbanistiche e ambientali degli enti locali;
la questione dell’inquinamento da elettrosmog, derivante dal proliferare di antenne di ogni genere, ha assunto dimensioni rilevanti su tutto il territorio nazionale;
le attuali norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici prescrivono il divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni in corrispondenza di aree sensibili: edifici scolastici, ospedali, parchi giochi, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, carceri, oratori, orfanotrofi e strutture similari che ospitano soggetti minorenni particolarmente esposti a rischi derivanti da elettroinquinamento;
questa situazione determina un diffuso senso di insicurezza tra i cittadini, rafforzato dall’assenza di competenze in capo alle istituzioni locali a loro più vicine,
l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano indispensabile adottare iniziative volte a modificare il decreto legislativo n. 198/2002, al fine di accogliere le indicazioni e i suggerimenti avanzati da comuni, regioni e associazioni ambientalistiche e di consumatori, introducendo adeguati limiti precauzionali di tutela della salute, bloccando le installazioni selvagge di nuove antenne attualmente in atto su tutto il territorio.