Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02457

Atto n. 4-02457

Pubblicato il 9 luglio 2014, nella seduta n. 275

CROSIO - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

nel periodo tra il 2009 e il 2012 la Guardia di finanza ha condotto una verifica fiscale nei confronti di una serie di autotrasportatori al fine di appurare il rispetto della normativa comunitaria che regola le franchigie doganali in relazione ai rifornimenti di carburante effettuati nel territorio extradoganale di Livigno;

nonostante che durante il periodo siano stati condotti costanti controlli alla frontiera senza che venissero contestate irregolarità, da luglio 2012 la Guardia di finanza sta notificando verbali di contestazione in cui si parla di un'importazione di carburante in quantità superiore a quella ammissibile in franchigia;

l'articolo 107 del Regolamento (CE) n. 1186/2009 consente di introdurre in Italia, in esenzione dal pagamento dei diritti di confine, il carburante contenuto nei "serbatoi normali" dei veicoli commerciali, intendendo per tali, ai sensi del paragrafo 2, lettera c): "i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione consente l'utilizzazione diretta del carburante";

raffrontando il certificato di origine del mezzo (e quindi i dati relativi al serbatoio montato dalla casa produttrice) e le fatture del carburante (regolarmente denunciato alla frontiera) la Guardia di finanza ha rilevato che la capacità del serbatoio indicata sul certificato d'origine non corrispondeva a quella del serbatoio successivamente montato sull'automezzo, omologato e indicato sul libretto di circolazione;

sembra però che non sia stato preso in considerazione un elemento molto importante riguardo all'esatta individuazione del "serbatoio normale": infatti uno stesso mezzo di trasporto è idoneo a montare serbatoi di differenti capacità, tutti omologati, a seconda delle legittime esigenze dell'acquirente, entro i limiti massimi consentiti dalla legge;

in questo contesto, è assolutamente irrilevante che al termine del ciclo produttivo, o al momento della prima omologazione, un determinato veicolo fosse dotato di un serbatoio avente una certa capacità, in quanto tale capacità poteva essere legittimamente modificata dallo stesso costruttore, al pari di altre caratteristiche dei mezzi, e prima ancora che il veicolo fosse acquistato dal trasportatore, pur continuando a potersi parlare di "serbatoio normale";

il 30 aprile 2014 l'avvocato generale della Corte europea ha depositato un parere per una causa in cui si sostiene che il serbatoio omologato, correttamente installato, consentito da tutti i certificati, montato in maniera stabile e che alimenti il motore del veicolo, debba considerarsi "normale";

gli importi contestati a circa 70 aziende di autotrasporto e dipendenti tra Iva, accise e sanzioni ammontano ad un totale di circa 6 milioni di euro e alcune aziende valtellinesi e valchiavennasche si sono viste recapitare multe esorbitanti che arrivano anche a 600.000 euro;

sanzioni di tali importi rischiano ovviamente di mandare in fallimento intere aziende: le ditte individuali mono veicolari non riusciranno a far fronte alle spese e quelle con dipendenti si vedranno presumibilmente costrette a licenziare parte del personale. Per non parlare delle sanzioni contestate direttamente agli autisti che si vedranno costretti, per aver eseguito un lavoro, anche a difendersi dall'accusa di reato di contrabbando;

non è comprensibile, a parere dell'interrogante, il comportamento dei funzionari di frontiera che, controllando la regolarità del trasporto e dei documenti dei mezzi non hanno ritenuto di sollevare alcuna contestazione in 4 anni per poi muovere improvvisamente gravissime accuse e inviare multe che, da una stima approssimativa delle associazioni di categoria, comporteranno la perdita di circa 3.000 posti di lavoro ai quali vanno aggiunti tutti quelli legati all'indotto che ovviamente vede le proprie attività compromesse e fortemente ridotte se le aziende di autotrasporto dovessero chiudere (come officine, gommisti, carrozzerie);

il problema è stato sollevato sia con la direzione regionale che centrale dell'Agenzia delle dogane, ma non si è arrivati ad una soluzione, anche perché l'amministrazione ha comunicato di volersi astenere dall'emettere un parere che faccia chiarezza sulla definizione di "serbatoio normale",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario provvedere, di concerto, attraverso una nota esplicativa, alla definizione univoca di "serbatoio normale" cui fa riferimento l'articolo 107 del Regolamento (CE) n.1186/2009, specificando che i serbatoi regolarmente omologati rientrano fra quelli "normali";

se, in attesa dei chiarimenti da parte delle amministrazioni competenti riguardo alla definizione di "serbatoi normali", non reputino opportuno sospendere le istanze di pagamento e le contestazioni relative alla vicenda di cui in premessa;

se non ritengano necessario farsi promotori di un tavolo di concertazione che veda coinvolte le parti interessate per addivenire ad una soluzione condivisibile del grave problema legato all'autotrasporto che sta minando l'intero sistema economico e sociale della Valtellina.