Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01082

Atto n. 3-01082 (con carattere d'urgenza)

Pubblicato il 3 luglio 2014, nella seduta n. 274

ZANETTIN - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno. -

Premesso che:

l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 66 del 2014, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, riscrive l'articolo 33, comma 3-bis, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, rendendo obbligatorio ai Comuni non capoluogo di provincia di affidare i contratti di lavori, servizi e forniture non più direttamente, ma ricorrendo a forme di aggregazione quali le Unioni di Comuni, là dove esistenti, ovvero a specifiche convenzioni tra enti locali ai sensi del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ad un soggetto aggregatore o alla Provincia;

in alternativa a tali ipotesi e con riferimento alla sola fornitura di beni e servizi (con esclusione, quindi, dei lavori), i Comuni non capoluogo possono ricorre agli strumenti elettronici messi a disposizione da CONSIP (convenzioni, accordi quadro, mercato elettronico della pubblica amministrazione);

il comma 3-bis dell'articolo 33 del codice vieta, inoltre, all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici la possibilità di rilasciare il codice "CIG" identificativo della gara ai Comuni non capoluogo che ne facciano richiesta, qualora gli stessi intraprendano procedure di gara in forma individuale e non in forma aggregata ai sensi del comma stesso;

il nuovo meccanismo per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture sarà applicabile, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" e successivamente modificato dal decreto-legge n. 150 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", alle procedure di gara bandite successivamente al 30 giugno 2014;

vi sono molte difficoltà per implementare, in tempi compatibili con l'entrata in vigore dalla norma (1° luglio 2014), i necessari accordi tra i diversi enti pubblici finalizzati alla gestione aggregata dell'attività di committenza;

è ragionevole ritenere che l'attività di committenza subirà una drastica battuta d'arresto, con evidenti conseguenze dannose sia per il soddisfacimento dei bisogni pubblici per i quali la stessa è preordinata, sia per il sistema economico produttivo,

si chiede di sapere:

se siano stati attentamente valutati dal Governo gli effetti della legge in merito alla concreta operatività degli enti locali;

per quali ragioni non sia stato ipotizzato un regime transitorio di implementazione, della norma indicata, in modo tale da permettere l'entrata in regime del sistema di acquisto aggregato coerentemente con le reali possibilità organizzative degli enti locali;

per quali motivi non sia stata mantenuta la deroga per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro già previsto dal comma 343 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 (legge finanziaria per il 2014).