Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02384
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Atto n. 4-02384
Pubblicato il 25 giugno 2014, nella seduta n. 269
SCILIPOTI - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno. -
Premesso che:
la Corte di cassazione con sentenza n. 23881 del 15 novembre 2011, in riferimento ad un utente "seriale" multato, ha sancito un principio di fondamentale importanza, cioè che in ipotesi di violazioni multiple, di competenza di giudici di pace diversi, perché commesse in luoghi diversi, ciascuno dei quali rientranti nella competenza di diversi uffici, il giudice di pace investito dell'opposizione avverso tutti i verbali in questione, in relazione a ciascuno dei quali sussiste la propria incompetenza territoriale, deve emettere sentenza convocando le parti e non già un decreto di inammissibilità inaudita altera parte;
dello stesso tenore è numerosa giurisprudenza di merito, anche di diversi uffici di altrettanti giudici di pace, i quali hanno argomentato, nelle rispettive sentenze, che il sistema di rilevamento della velocità "Tutor", non consente un margine di sufficiente certezza né riguardo al luogo esatto in cui l'infrazione sarebbe stata commessa, né con riferimento alla stessa velocità sanzionata;
quanto sopra provoca l'ulteriore effetto di non poter individuare con sufficiente certezza il foro territorialmente competente e di dover indicare come competente l'ufficio del giudice di pace del luogo di residenza del trasgressore;
a riprova di ciò, il giudice di pace di Viterbo con sentenza n. 3641 del 15 ottobre 2008 ha proclamato: "La rilevazione dell'apparecchiatura Tutor non consente di conoscere il luogo esatto della violazione, quindi va applicato il principio del resto ormai accettato dalla normativa europea in tutti gli altri campi, che la competenza sia del luogo di residenza del consumatore (rectius trasgressore), in quanto in questa sede è avvenuta la notifica del provvedimento da impugnare. Ogni diversa applicazione prevista dalla vecchia 689/81 è certamente viziata per lesione del costituzionale diritto di facile accesso alla giurisdizione";
in data 26 maggio 2009 il giudice di pace di Ariano Irpino (Avellino) ha affermato che: "Il Tutor è un'apparecchiatura che non consente l'individuazione del luogo preciso della rilevazione della infrazione. Il cittadino non viene posto in grado di difendersi innanzi al suo giudice naturale. L'alternativa più favorevole è il ricorso al giudice del Comune di residenza, Foro peraltro previsto anche dal Codice";
in data 26 febbraio 2010 anche il giudice di pace di Tagliacozzo (L'Aquila) con sentenza n. 34 ha sancito che: "Il Tutor non permette di individuare con esattezza la località ove la violazione sia stata commessa e, conseguentemente, non consente di determinare la competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria davanti alla quale proporre ricorso per la eventuale contestazione del verbale";
considerato che:
fissare univocamente e per legge la competenza territoriale nelle mani di un solo giudice servirebbe a dare più vigore al comma 1 dell'art. 198 del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modifiche), rubricato "Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie" e recante "Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo";
la contestazione immediata dell'infrazione, nei casi consentiti dalla legge, è effettuata sporadicamente ciò determinando la violazione dell'articolo 200 rubricato "Contestazione e verbalizzazione delle violazioni" del codice della strada, il quale stabilisce che essa deve essere immediata e contestata sia al trasgressore sia alla persona obbligata in solido;
l'articolo 201 del codice disciplina la notificazione delle violazioni, stabilendo che qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale deve essere inviato, entro 90 giorni dall'accertamento, all'effettivo trasgressore ovvero a uno dei soggetti indicati dall'art. 196;
la Corte di cassazione, più volte, è intervenuta sulla questione, ribadendo la necessità dell'immediatezza della contestazione, da ultimo con la sentenza n. 4010 del 3 aprile 2000, al fine di garantire il principio generale di valenza costituzionale di difesa del cittadino e proclamando che, l'omessa immediata contestazione dell'infrazione rende illegittimo l'accertamento con conseguente nullità dell'impugnata sanzione;
tenuto conto che:
la stessa Corte, con la sentenza n. 11131 del 13 marzo 2009, ha inteso ribadire che tutti gli apparecchi rilevatori della velocità non visibili e non debitamente segnalati entro il margine di 400 metri, siano illegittimi. Pertanto, illegittime dovranno essere tutte le rilevazioni effettuate nel caso in cui manchi la prova della visibilità dell'apparecchio e della sua collocazione entro 400 metri dal segnale indicatore relativo;
i giudici di pace di Portogruaro (Venezia) e di Bari, con relative sentenze n. 551 del 2005 e del 7 luglio 2005, hanno proclamato che quando si impugna un verbale di contestazione, sostenendo che l'apparecchiatura utilizzata potrebbe non essere perfettamente funzionante, è la resistente pubblica amministrazione a dover dare piena prova circa il corretto funzionamento del misuratore di velocità, delle modalità d'installazione dello stesso e della verifica dei presupposti attinenti alla sua perfetta funzionalità prima dell'utilizzo, mediante il deposito di tutta la documentazione, mentre, in mancanza di ciò, l'accertamento compiuto non può dirsi attendibile e, quindi, il verbale, nella fattispecie i verbali di contestazione vanno annullati,
si chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare nell'ambito delle proprie attribuzioni al fine di rendere attuale ed effettiva la competenza di un solo giudice di pace nel caso di trasgressore seriale in relazione alla disciplina degli autovelox e dei Tutor;
quali iniziative intendano adottare al fine di dare la convalida dell'effettività alla contestazione immediata rafforzando il diritto di difesa del cittadino;
se non ritengano opportuno, ciascuno per la propria competenza, adottare le misure necessarie al fine di tutelare il consumatore sulla rete stradale nazionale e regionale, laddove la cartellonistica è inadeguata, dato che i relativi segnali, avendo la funzione di avvisare gli utenti della presenza di autovelox o Tutor, finiscono per non assolvere più a tale funzione se non saranno oscurati in assenza delle suddette apparecchiature e, viceversa, posti in modo visibile quando l'apparecchiatura sarà presente e funzionante, così da rendere effettivo il diritto d'informazione del cittadino;
quali iniziative intendano intraprendere al fine di apporre in modo ben visibile i segnali alla distanza di non oltre 400 metri, così come stabilito dalla sentenza n. 11131 del 2009 della Corte di cassazione.