Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01024

Atto n. 3-01024 (in Commissione)

Pubblicato il 10 giugno 2014, nella seduta n. 258
Trasformato

GIROTTO , CASTALDI - Al Ministro dello sviluppo economico. -

Premesso che:

ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, "il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è autorizzato ad emanare, su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale, appositi decreti finalizzati a promuovere o accelerare la riprogrammazione dell'utilizzo degli impianti idroelettrici, la concentrazione delle manutenzioni, la possibile riattivazione di impianti in arresto di lunga durata e l'incremento della capacità interrompibile";

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, il Ministro delle attività produttive provvede alla sicurezza ed all'economicità del sistema elettrico nazionale e persegue tali obiettivi attraverso specifici indirizzi anche con la finalità di salvaguardare la continuità di fornitura e di ridurre la vulnerabilità del sistema stesso;

con nota datata 5 dicembre 2003, prot. 4241 (prot. Autorità n. 31194 del successivo 9 dicembre 2003), il Ministro delle attività produttive, titolare del potere di definizione di modalità e condizioni per le importazioni di energia elettrica ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'articolo 1-quinquies, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, e dell'articolo 35, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, afferma che le esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale degli scorsi mesi pongono in rilievo l'effettiva utilità per lo stesso sistema del servizio di interrompibilità che ha costituito un elemento importante della riserva di sistema;

con la stessa nota, si è contemplata espressamente la possibilità che i soggetti assegnatari di capacità di trasporto sulla rete di interconnessione per contratti con clausola di interrompibilità istantanea del prelievo rinuncino volontariamente a dette assegnazioni, facendo venire meno il presupposto sul quale è stata basata la remunerazione del servizio di interrompibilità istantanea, consistente nell'accesso prioritario alla capacità di trasporto sulla rete di interconnessione; e che con la medesima nota del Ministro viene formulato l'indirizzo secondo cui, in sostituzione di detto presupposto, il servizio di interrompibilità sia inquadrato dall'Autorità nell'ambito "dell'organizzazione dell'attività di dispacciamento e nella regolamentazione del sistema di remunerazione della capacità produttiva (...) ai sensi della legge 27 ottobre 2003, n. 290";

all'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99 si prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, cui partecipano esclusivamente le società utenti finali;

con la deliberazione 28 ottobre 2010, ARG/elt 187/10 come successivamente modificata e integrata, l'Autorità ha disciplinato le procedure per l'approvvigionamento a termine da parte di Terna delle risorse interrompibili per il triennio 2011-2013 ai sensi dell'articolo 30, comma 18, della legge 99/09, definendo la quantità massima di potenza interrompibile assegnabile da Terna pari a 3900MW. Al fine di proseguire con il servizio di interrompibilità, l'Autorità ha promosso il documento per la consultazione 642/2013/R/EEL per raccogliere i pareri e le osservazioni in merito alla definizione dei principali elementi che dovrebbero caratterizzare l'approvvigionamento del servizio di interrompibilità a partire dal 1° luglio 2014, al fine dell'adozione dei relativi provvedimenti. Con deliberazione 634/2013/R/eel, l'Autorità ha coerentemente disposto la proroga al 30 giugno 2014 dei contratti plurimensili vigenti al 31 dicembre 2013, fatto salvo il diritto del titolare di recedere unilateralmente entro il 10 gennaio 2014;

all'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, è stato istituito per il triennio 2010-2012 un nuovo servizio per la sicurezza del sistema elettrico idoneo a garantire con la massima disponibilità, affidabilità e continuità la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle isole maggiori, attribuendo all'Autorità il potere di definirne le condizioni. Per il triennio 2010-2012, l'Autorità ha disciplinato il servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza con la deliberazione 9 febbraio 2010 ARG/elt 15/10 come successivamente modificata e integrata, prevedendo che Terna organizzi, prima dell'inizio del triennio, procedure concorsuali (aste) per l'approvvigionamento triennale di risorse per la riduzione dei prelievi per la sicurezza nelle isole per quantità pari a 500 megawatt in Sicilia ed a 500 megawatt in Sardegna;

con l'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 è stata prorogata al 31 dicembre 2015 la scadenza del servizio di riduzione dei prelievi per la sicurezza nelle Isole e ha conferito all'Autorità il potere di aggiornarne le condizioni per il triennio 2013-2015, secondo le procedure, i principi e criteri di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2010;

il meccanismo viene finanziato dai clienti del settore elettrico mediante il pagamento di un corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico (INT) fissato dall'AEEG (Autorità per l'energia elettrica e il gas) a 0,2102 centesimi di euro per chilowattora per l'anno 2014;

all'articolo 30, comma 19, della legge 23 luglio 2009, n. 99 si prevede che i clienti finali che forniscono il servizio di interrompibilità istantanea o di emergenza nei siti che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 40 megawatt e per la quota parte di energia sottesa alla potenza interrompibile stessa sono esentati dall'applicazione dei corrispettivi di cui agli articoli 44, 45, 48 e 73 dell'allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 111/06 del 9 giugno 2006;

il Rapporto sulla qualità del servizio di trasmissione pubblicato il 27 maggio 2014 da Terna, indica in 564 gli impianti coinvolti dal servizio di interrompibilità, per una potenza complessiva contrattualizzata pari a 4.057 megawatt per l'anno 2013;

considerato che:

ai sensi dell'art 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) sono individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca e gli oneri nucleari di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), del medesimo decreto legislativo;

ai sensi del suddetto articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79 del 1999, i suddetti oneri sono finanziati tramite componenti tariffarie applicate come maggiorazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica;

l'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79 del 1999, prevede che la quota parte del corrispettivo a copertura degli oneri generali di sistema a carico dei clienti finali, in particolare per le attività ad alto consumo di energia, è definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori;

il decreto del 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato ha individuato gli oneri generali afferenti il sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79 del 1999;

l'elenco degli oneri generali afferenti al sistema elettrico è stato successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 83/03 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281";

l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, in applicazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE, siano definite le imprese a forte consumo di energia;

l'articolo 39, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012 ha disposto che "I corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2, secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico";

il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ha adottato il decreto 5 aprile 2013, che definisce specifici requisiti e parametri per le imprese che registrano elevati consumi di energia ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012,

si chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo quali siano stati per l'anno 2013 i costi sostenuti rispettivamente per il servizio d'interrompibilità istantanea e per il servizio d'interrompibilità con preavviso;

se risulti quanti siano stati gli impianti effettivamente interrotti, quante siano state le interruzioni effettuate per ciascun impianto e quale sia stata la durata di ciascuna interruzione;

se risulti quale sia stato per l'anno 2013 il numero delle imprese che, avendo messo a disposizione più di 40 megawatt di interrompibilità, ha beneficiato dell'esenzione dal pagamento di alcuni corrispettivi ad opera delle imprese interrompibili ai sensi dell'articolo 30, comma 19, della legge n. 99 del 2009, e quale sia stato il gettito complessivo dovuto per l'esonero dell'esenzione dei corrispettivi di dispacciamento;

se risulti quanti siano stati per l'anno 2013 i consumi complessivi che beneficiano dell'esenzione del servizio di dispacciamento;

se risulti quale sia la distribuzione del gettito degli oneri generali del sistema elettrico differenziati per tensione di alimentazione sia in valori assoluti che in relazione ai volumi consumati dalle basse tensioni non domestiche, medie tensioni, alte ed altissime tensioni, per ciascun anno 2012 e 2013.