Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 828
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 828
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri
(DINI)
di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
(CIAMPI)
e col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
(TREU)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1996
Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere aggiuntivo all'accordo italo-tedesco del 27 gennaio 1976, relativo alle posizioni previdenziali degli altoatesini ex optanti per la cittadinanza tedesca, con dichiarazione congiunta, effettuato a Bonn il 22 ottobre 1993
ONOREVOLI SENATORI. - Con il perfezionamento dello scambio di lettere integrativo dell'Accordo italo-tedesco del 27 gennaio 1976 sulle posizioni previdenziali degli altoatesini ex optanti per la cittadinanza tedesca e con la parallela firma della Dichiarazione congiunta, sottoscritta a Bonn il 22 ottobre 1993 dal ministro Andreatta e dal suo omologo tedesco Kinkel, si é definitivamente chiuso un ultradecennale negoziato tra Italia e Germania riguardante le misure previdenziali in favore degli altoatesini ex optanti.
Con tale firma ha trovato adempimento l'articolo 125 del "pacchetto" di provvedimenti concernenti l'Alto Adige, consentendo la definitiva chiusura, sia dal punto di vista internazionale che parlamentare, del contenzioso altoatesino.
In vista della ratifica parlamentare appare utile riassumere, accanto agli aspetti salienti dell'Accordo, anche l' iter storico dei negoziati che, iniziatisi nel 1976, sono stati di fatto completati dopo diciassette anni di lunghe e complesse trattative.
L'Accordo italo-tedesco sulle posizioni previdenziali degli altoatesini ex optanti, firmato a Bonn il 27 gennaio 1976, e successivamente ratificato ai sensi della legge 4 aprile 1977, n. 204, prevedeva il ricongiungimento dei periodi lavorativi, prestati dall'8 settembre 1943 al 31 maggio 1945, con i periodi di lavoro svolti negli anni successivi alle dipendenze di enti pubblici e di imprese private italiane. L'Accordo puntava sostanzialmente a sanare il danno derivante dal mancato calcolo, ai fini pensionistici, dei periodi di lavoro prestati nell'arco di tempo considerato.
Beneficiari di tali disposizioni erano le persone "residenti", ovvero abitualmente dimoranti, nei territori contemplati dall'Accordo italo-germanico del 21 ottobre 1939, le quali furono obbligate a prestare servizio presso gli uffici istituiti dalle autorità tedesche (articolo 1, paragrafo 2 dell'Accordo del 27 gennaio 1976 cosí come richiamato al punto 2 dello scambio di lettere del 22 ottobre 1993).
Ai fini della presentazione delle domande di prestazioni, le due Parti convennero sull'opportunità di fissare una data finale, dopo la quale le domande non potevano piú essere accolte. Tuttavia, l'Accordo del 1976 non conteneva una norma esplicita relativa alla fissazione di tale data. Le domande di pensione continuarono pertanto a pervenire e venne di fatto a crearsi una situazione che rendeva impossibile la chiusura dell'Accordo, proprio perché i termini per la presentazione delle domande rimanevano aperti sine die. Conseguentemente, non era neppure possibile determinare il saldo finale forfettario della somma che la Germania avrebbe dovuto rimborsare all'Italia per le spese anticipate in attuazione dell'Accordo.
Al fine di superare tale impasse , lo scambio di lettere italo-tedesco, perfezionato a Bonn il 22 ottobre 1993, ha fissato, al punto 1, il termine finale alla scadenza dei sei mesi successivi all'entrata in vigore dello scambio di lettere.
Lo scambio di lettere del 22 ottobre 1993 consente un significativo ampliamento delle disposizioni contenute nell'Accordo del 1976 ed estende i benefici previsti dall'Accordo nel senso piú volte auspicato dagli stessi rappresentanti altoatesini. Piú in particolare, lo scambio di lettere prevede, ai punti 3, 4 e 5, il riconoscimento ai fini pensionistici anche dei periodi di disoccupazione intervenuti dopo il servizio militare svolto presso le Forze armate italiane, e dopo periodi di studio riconosciuti dalla legislazione italiana. Vengono altresí riconosciuti i periodi di servizio militare compiuti presso la Wehrmacht, cosí come i periodi di prigionia di guerra e di internamento.
Va notato che qualsiasi beneficio concesso sulla base dello scambio di lettere comporta una riliquidazione delle pensioni già concesse con effetto a partire dalla data iniziale, senza l'applicazione di prescrizione. Le domande volte ad ottenere i benefici possono essere presentate in via informale anche prima della entrata in vigore dello scambio di lettere. Le competenti Amministrazioni tratteranno le procedure precedenti alla liquidazione e alla riliquidazione delle relative pensioni con riserva di effettuarne la valutazione giuridica dopo l'entrata in vigore dello scambio di lettere.
Infine, con la dichiarazione congiunta interpretativa dello scambio di lettere, l'Italia e la Germania hanno convenuto, con riferimento alla data finale da prendere in considerazione per la presentazione delle domande di prestazioni, che entro la predetta data i beneficiari avranno comunque inoltrato la propria domanda in base ai criteri previsti dall'Accordo del 1976 cosí come interpretato dallo scambio di lettere del 22 ottobre 1993.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare lo scambio di lettere aggiuntivo all'accordo italo-tedesco del 21 gennaio 1976, relativo alle posizioni previdenziali degli altoatesini ex optanti per la cittadinanza tedesca, con dichiarazione congiunta, effettuato a Bonn il 22 ottobre 1993. |
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione é data allo scambio di lettere di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallo scambio di note stesso. |
Art. 3 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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