Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00995
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Atto n. 3-00995
Pubblicato il 28 maggio 2014, nella seduta n. 249
MANCONI - Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze. -
Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
in data 8 giugno 2000 il dottor Silvio Cribari, medico specialista in nefrologia dell'età di 41 anni, coniugato e con una figlia in tenera età, perdeva la vita investito dal natante BSO 208 della Guardia di finanza in servizio nelle acque antistanti la località San Foca del comune di Melendugno (Lecce);
con sentenza 5 luglio 2005-13 gennaio 2006 n. 1081 la Corte d'appello di Lecce ha accertato che la morte del dottor Cribari fu eziologicamente determinata dall'impatto con il natante (e precisamente con la sua elica), il quale passò troppo vicino al gommone del dottor Cribari con una rotta pericolosa per la sicurezza dei due sub in mare e ad una velocità troppo elevata e senza che il timoniere, avvistato il primo sub, effettuasse alcuna accostata di sicurezza, e condannato gli imputati ed i responsabili civili (Ministero dell'economia e delle finanze e Assitalia assicurazioni SpA), al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore della vedova, dottoressa Virginia Greco e della figlioletta del defunto, F., che all'epoca del fatto aveva poco più di due anni;
con sentenza 25 ottobre-20 dicembre 2007 n. 47156 la IV Sezione penale della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto avverso la citata sentenza della Corte d'appello, facendo acquisire alla stessa il carattere dell'irrevocabilità;
nelle more dei suddetti giudizi penali alla dottoressa Greco ed alla figlia minorenne sono stati versati dall'obbligato in solido Assitalia SpA gli importi di 240.000 euro (a titolo di provvisionale disposta dal GIP) nonché 90.000 per la vedova e 85.000 euro per conto della minore (tutte accettate a titolo di acconto e salvo conguaglio dalla dottoressa Greco);
al fine di vedersi liquidato il danno per cui vi era stata condanna in sede penale la dottoressa Greco, vedova del dottor Cribari anche nell'interesse della figlia minorenne, ha adito il giudice civile, quantificando la propria richiesta, comprensiva di danni patrimoniali e non patrimoniali, in 1.988.831,96 euro oltre accessori (da cui detrarre quanto già versato);
alcuna somma è mai stata versata né offerta dal Ministero dell'economia, condannato al risarcimento dei danni;
nel corso del giudizio civile proposto contro gli imputati ed i suddetti responsabili civili del reato, Assitalia SpA ha opposto l'incapienza del massimale assicurato rispetto alla somma richiesta;
a seguito di tanto l'istante ha chiesto, al Ministero dell'economia, nonché Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno, di farsi carico della propria quota di risarcimento, rammentando come sugli stessi gravassero oltre all'obbligo di rispettare le sentenze giurisdizionali anche ulteriori obblighi di solidarietà e di giustizia sostanziale che devono animare il comportamento della pubblica autorità,
con nota 2 febbraio 2011 prot. n. 557/P AS/425/1 OOOO.A l'Ufficio affari polizia amministrativa e sociale del Ministero dell'interno, ha comunicato di aver trasmesso alla Prefettura di Lecce, competente per la fase istruttoria del procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 388 del 1994, la domanda di risarcimento danni formulata dalla dottoressa Greco in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia minorenne;
esperita l'istruttoria di rito, con nota 17 gennaio 2012 prot. n. 5608/AREA I/OSP, la Prefettura di Lecce ha richiesto alla istante di produrre documentazione attestante i redditi percepiti dal dottor Cribari "per il calcolo della capitalizzazione del reddito nonché idonea documentazione sanitaria in ordine alla richiesta di danno non patrimoniale", ai fini della quantificazione del chiesto risarcimento;
con memoria 10 febbraio 2012 la istante (che già in data 13 gennaio 2012 aveva prodotto la documentazione ritenuta utile ai fini della quantificazione del risarcimento) nel richiamare e ribadire le richieste già formulate ha illustrato i fondamenti del suo diritto e fornito elementi e prove utili all'esatta quantificazione dello stesso, il tutto secondo le regole elaborate dalla giurisprudenza in materia;
con nota 5 marzo 2012 prot. n. 5608/AREA I/O.S.P. la Prefettura ha comunicato di aver "interessato l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce che, nel ritenere fondata la pretesa risarcitoria di che trattasi, ha tuttavia formulato rilievi sulla richiesta complessiva, auspicandone la definizione in via transattiva" e preannunciato gli ulteriori adempimenti istruttori che si accingeva a compiere;
con nota 1° giugno 2012 prot. n. 5608/AREA I/OSP, la Prefettura richiamava una nota ministeriale del 30 maggio 2012 con la quale, tra l'altro, il Ministero avrebbe segnalato "la possibilità di coinvolgere l'assicurazione nel natante Assitalia SpA fino al limite del massimale";
il procedimento è comunque proseguito senza che di tale possibilità si facesse alcun cenno (in linea con il fatto che si trattava, appunto, solo di una possibilità e non di obbligo) sicché la istante e la figlia sono state sottoposte a visita medica presso l'Ufficio sanitario provinciale della Questura di Lecce incaricato che ha riconosciuto quale "danno biologico permanente del disturbo depressivo reattivo, comprensivo anche delle ripercussioni in ambito relazionale, nella misura del 20 per cento per la signora GRECO" e "per il disturbo d'ansia generalizzato della figlia (...), considerato anche il danno esistenziale, si ritiene congrua la valutazione del 10 per cento",
a valle di tanto con nota prefettizia 10 agosto 2012 prot. n. 5608/AREA I/OSP, si è preannunciato alla istante che la Prefettura "intende predisporre uno schema di transazione (...) da sottoporre all'Avvocatura Distrettuale (...) per il visto di legalità";
con nota 20 novembre 2012 prot. n. 5608/AREA I/OSP la Prefettura ha trasmesso i calcoli effettuati per la quantificazione del danno, quantificando una somma di 1.153.826,13 euro dal quale detrarre la somma di 415.000 euro già concessa alle istanti da Assitalia, per un importo finale da corrispondere alle medesime di 738.826,13 euro, oltre interessi legali dalla data del sinistro;
la istante ha riscontrato tale proposta con nota 12 gennaio 2013 evidenziando le decurtazioni già subite nel precedente iter procedimentale (sia con riferimento al danno patrimoniale sia con la negazione del rimborso delle spese di giustizie e di quelle per esequie eccetera), ma dichiarandosi disposta ad accettare anche ulteriori decurtazioni (nello specifico la rinuncia della rivalutazione del credito e l'applicazione allo stesso unicamente interessi legali sulle somme liquidate e su quelle da liquidarsi) ferma restando unicamente la applicazione, quanto al danno per la "perdita del rapporto parentale", delle cosiddette Tabelle di Milano (la cui applicabilità al caso è stato sin dall'inizio presupposto condiviso, in ossequio al pacifico insegnamento giurisprudenziale in materia), nella misura massima per la minore F. ed in quella minima prevista dalle Tabelle per la vedova Greco;
all'esito di ulteriori trattative con nota 28 febbraio 2013 prot. n. 5608/AREA I/O.S.P., la Prefettura ha trasmesso la bozza di transazione predisposta con un importo di complessivi ulteriori 1.146.816 euro, comprensivi anche di interessi dalla data del sinistro e sino a quella data "perché sia sottoposta al Giudice Tutelare per la relativa autorizzazione";
tale autorizzazione è intervenuta con provvedimento 29 marzo 2013 del giudice tutelare di Lecce che è stato prontamente trasmesso alla Prefettura per l'ulteriore corso della pratica e l'intero carteggio è così stato trasmesso al Ministero dell'interno con nota della Prefettura, 12 aprile 2013, prot. n. 5608/AREA I/O.S.P.;
con nota 5 giugno 2013 prot. n. 8800/AREA I/O.SP, la Prefettura ha comunicato l'inesistenza dell'obbligo di acquisire il parere del Consiglio di Stato sulla vicenda e ha chiesto, in seguito ad analoga richiesta ministeriale, di integrare lo schema transattivo con ulteriori dati "formali": esplicito riferimento a tutti i giudizi pendenti, scaturiti dalla vicenda in esame che verrebbero ad estinguersi con la transazione; indicazione delle parti civili diverse dalle eredi signora Greco e la figlia F. che non aderiscono all'atto transattivo; indicazione dei dipendenti dell'amministrazione delle finanze coinvolti nel sinistro; comunicazione dei dati anagrafici aggiornati e dei dati bancari completi della signora Greco (numero di conto corrente bancario o postale intestato alla medesima, con il relativo IBAN ed indirizzo dell'istituto di credito presso cui il conto è acceso);
i dati richiesti sono stati, ovviamente, forniti dall'istante alla Prefettura;
quando la procedura (che già aveva conosciuto tempi molto più lunghi rispetto a quelli normativamente previsti) ha conosciuto un incomprensibile "arretramento" in quanto in luogo di procedere alla sottoscrizione della transazione (che necessitava solo di un adeguamento allo "schema generale" predisposto per casi simili) ha conosciuto un'ulteriore fase istruttoria con la richiesta di un ulteriore parere all'Avvocatura e che ha condotto alla riesumazione della questione relativa alla "possibilità" di coinvolgere la compagnia assicuratrice del natante, già posta oltre un anno prima con la nota ministeriale del 30 maggio 2012 ed evidentemente superata, visto il successivo iter della pratica che aveva visto la definizione dell'importo della transazione, la richiesta di acquisire sullo stesso l'autorizzazione del GT e, addirittura, la richiesta del codice IBAN su cui effettuare il versamento;
con nota prot. n. 5608/AREA l/O.S.P. (trasmessa solo il 30 settembre successivo) la Prefettura di Lecce ha chiesto il coinvolgimento nella transazione della compagnia assicuratrice;
a ciò è nuovamente seguito uno stallo della vicenda, tanto da costringere la istante a sollecitare reiteratamente la compagnia assicuratrice a far conoscere la sussistenza di una disponibilità della stessa a giungere ad una soluzione di tipo transattivo;
solo a distanza di quasi 4 mesi (24 gennaio 2014) ed a seguito di reiterati solleciti e diffide della istante si è svolto un primo incontro tra i legali delle parti ed alla acquisizione della disponibilità della Compagnia a giungere ad una transazione, rimanendo unicamente da fissare gli importi di spettanza della Compagnia e quelli di spettanza del Ministero dell'interno o di quello dell'economia;
ancora una volta, la procedura si è misteriosamente interrotta così da costringere a nuovi e reiterati solleciti da parte della istante, alla quale l'incomprensibile protrarsi del procedimento medesimo comportava il riacuirsi dello stato di malessere psicologico (già riscontrato dagli organi di tanto incaricati dal Ministero dell'interno);
solo a seguito dei reiterati solleciti (ed all'espressa riserva di agire anche per tali ulteriori danni), con nota 14 marzo 2014 la Prefettura di Lecce ha comunicato che "questa Prefettura, d'intesa con l'Avvocato Distrettuale dello Stato, ha provveduto a richiedere al Comando Generale della Guardia di finanza alcuni elementi di chiarimento in merito all'ipotesi di accordo trasmesso dalla stessa Avvocatura, con particolare riguardo al massimale previsto dalla polizza assicurativa di Ina Assitalia, a suo tempo stipulata dal citato Comando";
a valle di tanto la istante ha invitato il comando generale della Guardia di finanza a fornire con ogni sollecitudine riscontro alla richiesta formulata dalla Prefettura di Lecce, cosicché il procedimento ex decreto del Presidente della Repubblica n. 388 del 1994 potesse giungere a conclusione;
con nota 26 marzo 2014, a seguito di ulteriore diffida che la istante si è vista costretta a formulare, la Prefettura ha comunicato che, "avendo avuto conferma dal citato Comando Generale circa la disponibilità della Compagnia Assicurativa a mettere a disposizione l'intero massimale di polizza per il soddisfo della pretesa risarcitoria de qua, procederà a sottoporre alla signora Greco l'atto transattivo per la sua sottoscrizione, non appena riceverà dal Comando medesimo comunicazione circa l'esatto ammontare del predetto massimale";
alla stregua di tanto la istante ha sollecitato il comando generale a fornire l'informazione richiesta, con l'auspicio che tanto conducesse, alla luce del tenore della suddetta nota prefettizia, alla stipula dell'atto transattivo ma, pur a valle della nota PEC 0094680/14 del 1° aprile 2014 con cui il comando generale ha comunicato di aver fornito alla Prefettura gli elementi richiesti (così determinando l'avveramento della condizione di cui alla nota 27 marzo 2014 prot. n. 25562 della Prefettura medesima), la Prefettura ha chiesto all'Avvocatura di prendere contatti con la compagnia assicurativa al fine di riquantificare l'ammontare delle somme da liquidare;
ad oggi, nonostante il tempo trascorso ed i reiterati solleciti operati, la procedura non risulta ancora conclusa;
considerato che:
come riconosciuto dal Consiglio di Stato (sez. VI, sent. 20 aprile 2009, n. 2383) il procedimento normato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 388 del 1994 "disciplina un procedimento amministrativo semplificato consentendo, allorché si tratti di danni riportati in operazioni di polizia, l'accesso ad un percorso procedimentale di definizione della domanda risarcitoria connotato da una contrazione dei tempi di decisione e dal riconoscimento del potere decisorio in capo ad Autorità terza, diversa da quella in ipotesi tenuta al risarcimento";
secondo tale norma, il procedimento dovrebbe concludersi in 120 giorni, mentre nel caso lo stesso dura dal dicembre 2010 e ha conosciuto, a quanto consta all'interrogante, un irrazionale ed ingiusto arretramento quando lo stesso era stato completamente istruito;
comunque, la fase istruttoria si è caratterizzata per una serie infinita di rinvii, temporeggiamenti ed in generale "poca cura" per la pratica, senza tener conto degli istituzionali doveri dello Stato nei confronti di soggetti che rimangono vittime dei suoi rappresentanti,
si chiede di conoscere:
quali siano i tempi medi di conclusione conosciuti nella prassi dai procedimenti di transazione conclusi in applicazione della procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 388 del 1994, o comunque di altre analoghe e di cui si hanno frequenti notizie sulla stampa,
se, sempre nella prassi, sia mai stata imposta la previa escussione delle polizze assicurative esistenti e in quale percentuale sul totale delle transazioni raggiunte;
quali immediati provvedimenti intendano adottare i Ministri in indirizzo al fine di porre termine ad una vicenda che ha indubbiamente segnato in maniera indelebile le vite della dottoressa Virginia Greco e della figlia F. (che non potranno certo riavere il marito e padre perduto), e che ora, per effetto delle lungaggini conosciute e dalle irrazionali ed ingiuste torsioni procedimentali verificatesi nel procedimento ex decreto del Presidente della Repubblica n. 388 del 1994, subiscono un'afflizione aggiuntiva certamente ingiusta e lontana dai principi che devono animare l'azione dello Stato nei confronti dei propri cittadini lesi dal suo operato;
se e quali immediati provvedimenti intendano adottare in merito a quanto segnalato e se non ravvisino l'esigenza di assumere specifiche iniziative a carico dei soggetti che, con il loro operato, hanno determinato la situazione.