Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02252

Atto n. 4-02252

Pubblicato il 27 maggio 2014, nella seduta n. 248

RANUCCI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. -

Premesso che:

le concessioni demaniali marittime rappresentano una delle più importanti fattispecie di concessione in uso ai privati di beni demaniali dello Stato. Le concessioni per scopi turistico-ricreativi sono disciplinate dal codice della navigazione di cui al Regio Decreto n. 347 del 1942 e successive modificazioni ed integrazioni e le principali funzioni amministrative sono esercitate dagli enti locali; le concessioni per la realizzazione di strutture per la nautica da diporto, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997 recante "Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

il codice della navigazione, all'art. 36, dispone che l'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo; all'art. 37 prevede che nel caso di più domande di concessione è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico. Il comma 2 del testo originario dell'articolo, che accordava preferenza alle precedenti concessioni rilasciate rispetto alle nuove istanze (cosiddetto diritto di insistenza), è stato modificato con l'eliminazione del diritto di insistenza, dal decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010 a seguito della procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4098 con cui la Commissione europea aveva sollevato questioni di compatibilità con il diritto comunitario ed in particolare con l'art. 43 (attualmente art. 49 TFUE) del trattato CE, relativo alla libertà di stabilimento; all'art. 39 si occupa del canone di concessione, la cui misura è determinata dall'atto di concessione demaniale marittima e precisa che nelle concessioni demaniali marittime rilasciate a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni;

i criteri relativi ai canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati dall'art. 3 del decreto-legge n. 400 del 1993 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge n. 494 del 1993;

considerato che:

il turismo, nei suoi diversi aspetti, rappresenta per l'Italia il volano dell'economia, in particolare il turismo sportivo costituisce un nuovo prodotto turistico, frutto dell'evoluzione delle richieste e delle necessità sociali, creando un'interazione tra le attività sportive e quelle turistiche;

appare evidente come l'assetto normativo attuale non agevoli lo sviluppo e il rilancio del comparto turistico italiano che, anche grazie agli eventi sportivi, attira consistenti flussi turistici stranieri;

il nostro territorio nazionale, grazie alle sue peculiarità geofisiche, si presta alla pratica di tutti gli sport, in particolare, grazie ai 7.500 chilometri di coste, lo sviluppo di molti sport prevede l'utilizzo di specchi acquei,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda promuovere al fine di introdurre una normativa che preveda, per i soggetti che organizzano eventi con finalità turistico-ricreative, la concessione a titolo gratuito dell'utilizzo dello specchio acqueo per manifestazioni e gare sportive, allo scopo di contribuire al rilancio del turismo.