Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02181

Atto n. 4-02181

Pubblicato il 8 maggio 2014, nella seduta n. 243

SCILIPOTI - Al Ministro della salute. -

Premesso che:

l'interrogante ha appreso dall'articolo scientifico di Marco Olivieri "Sistemi di tracciabilità delle carni bovine mediante identificazione elettronica e genetica" in "Biologi Italiani" n. 2 (2007) e dalla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 212 dell'11 settembre 2012, che l'identificazione individuale degli animali da reddito destinati all'alimentazione umana rappresenta un passaggio cruciale sia per garantire la sicurezza del consumatore, sia per agevolare il contenimento delle malattie infettive e diffusive degli animali da reddito;

negli ultimi 10 anni il progresso scientifico ha reso disponibili molteplici sistemi innovativi per l'identificazione individuale basati sull'impiego di dispositivi elettronici; questi sistemi sono utilizzati sia su animali da reddito sia su animali da compagnia;

il nostro Paese è stato uno dei precursori nella ricerca ed applicazione di tali modalità di identificazione individuali elettronici;

l'uso di questi dispositivi, disponibili in diverse tipologie quali marchi auricolari elettronici, transponder iniettabili e boli ceramici elettronici endoruminali, è previsto dalla normativa vigente in materia di identificazione animale;

l'identificazione individuale elettronica degli animali è obbligatoria: nel settore degli animali da compagnia attraverso l'impiego di transponder iniettabili (microchip da inoculo) per soggetti della specie canina (decreto legislativo n. 281 del 1991); per quanto riguarda gli equidi (decreto ministeriale 5 maggio 2006), siano essi destinati o meno alla produzione di alimenti per l'uomo, sempre attraverso l'impiego di transponder iniettabili (microchip da inoculo); in animali delle specie ovina e caprina, per i quali l'uso di sistemi identificativi elettronici come boli ceramici o marchi auricolari è reso obbligatorio da leggi specifiche (regolamento (CE) n. 21/2004 e regolamento (CE) n. 933/2008) e in bovini e bufalini in alcune regioni più a rischio per diffusione di alcune malattie (ordinanza ministeriale 14 novembre 2006, ordinanza ministeriale 14 novembre 2009, ordinanza ministeriale 9 agosto 2012);

la difficile situazione riscontrata in alcune regioni del Mezzogiorno d'Italia, per quanto riguarda la persistenza di specifiche malattie trasmissibili anche all'uomo negli ovi-caprini (brucellosi) e nei bovini e bufalini (brucellosi e tubercolosi) ha portato il Ministero della salute all'emanazione di diverse ordinanze, la prima delle quali risale al 14 novembre 2006 e successive proroghe (ordinanza ministeriale 14 novembre 2009), fino alla più recente del 9 agosto 2012, con le quali è stato introdotto il concetto dell'obbligatorietà dell'impiego dell'identificazione elettronica tramite l'utilizzo di boli ceramici elettronici endoruminali. L'obbligo è previsto esclusivamente per ovini, caprini, bovini e bufalini allevati nel territorio delle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, e limitato ai capi i quali, in riferimento alle malattie citate, risultano essere, in alternativa: infetti, presenti in allevamenti in cui sono stati rilevati capi infetti, vaccinati;

alcune di queste Regioni, a fronte di una situazione epidemiologica particolarmente difficile, in particolar modo per quanto attiene alla diffusione della brucellosi, hanno optato per l'obbligatorietà dell'identificazione elettronica tramite bolo ceramico endoruminale in tutti i soggetti delle specie animale in esame, a prescindere dal loro stato sanitario;

un caso emblematico è rappresentato dalla regione Campania che, in base al piano regionale di identificazione animale, prevede l'identificazione individuale dell'intero patrimonio bufalino, oltre che con marchi auricolari plastici, anche con boli ceramici elettronici. È da sottolineare come l'identificazione elettronica degli animali produttori di alimenti per l'uomo, sotto un profilo prettamente economico e commerciale, può rappresentare un'ulteriore garanzia di origine e qualità dei prodotti alimentari da questi derivanti;

per questo motivo si assiste, da alcuni anni, ad un aumento del numero di organizzazioni commerciali che distribuiscono prodotti carnei di origine bovina con marchi di qualità che prevedono, nei propri disciplinari di produzione, l'obbligo di impiego dell'identificazione elettronica dei capi allevati;

nel settore suinicolo sono sempre più numerosi gli studi che prevedono l'impiego di dispositivi elettronici finalizzati all'identificazione individuale, sia dei singoli capi in allevamento sia nella fase di sezionamento del singolo prosciutto prodotto;

l'obiettivo che i produttori intendono perseguire è dunque quello di massimizzare le potenzialità di tracciabilità dei prodotti, nonché quello di assicurare l'appartenenza degli stessi a circuiti di qualità, in grado di garantire il consumatore anche sull'origine e sulla provenienza degli animali allevati ed utilizzati nella produzione degli alimenti destinati al consumo umano;

in questo caso l'identificazione elettronica, oltre ad essere strumento di contenimento e controllo delle malattie animali e quindi in prima istanza una garanzia di un elevato livello di tutela della salute del consumatore, è funzionale anche al perseguimento di scopi prevalentemente economici e commerciali;

inevitabilmente l'adozione su vasta scala di questo sistema comporta l'impiego di elevatissime quantità di dispositivi elettronici, i quali, vista la loro natura, devono essere recuperati una volta che l'animale è avviato alla fase di macellazione, muore o viene abbattuto in azienda per motivi differenti dalla produzione di alimenti;

il Ministero della salute, con la D.S.G.A./II/1763/p-I.5.i/8 del 30 marzo 2007, ha stabilito che il recupero dei sistemi identificativi elettronici dagli animali regolarmente macellati è a cura dei gestori degli impianti di macellazione, sotto la supervisione del Servizio veterinario delle ASL;

allo stato attuale non sono disponibili linee guida che individuino strategie in merito al destino finale dei dispositivi elettronici conservati presso gli impianti. Così come non risultano iniziative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare finalizzate alla caratterizzazione e classificazione di questi dispositivi quando, una volta cessata la loro funzione originale, vengono a qualificarsi quali rifiuti destinati allo smaltimento e recupero o riutilizzo;

la Regione Campania, che da oltre 6 anni vede l'intero patrimonio zootecnico identificato con boli elettronici ceramici, ha evidenziato 2 anni fa l'esigenza di disporre di indicazioni sulle modalità di smaltimento dei boli elettronici recuperati in fase di macellazione, e stoccati presso gli impianti,

si chiede di sapere:

quale sia il numero dei dispositivi elettronici utilizzati dagli allevatori sul territorio italiano per l'identificazione di animali produttori di alimenti dall'entrata in vigore della D.S.G.A./II/1763/p-I.5.i/8 del 30 marzo 2007;

se esistano procedure finalizzate alla caratterizzazione e classificazione dei rifiuti rappresentati dalle diverse tipologie di dispositivi disponibili in commercio (boli ceramici elettronici endoruminali, marchi auricolari elettronici e transponder iniettabili), recuperati da equini, bovini, bufalini, ovini, caprini e suini, regolarmente macellati negli impianti presenti sul territorio nazionale;

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, affinché si faciliti lo smaltimento e recupero o riutilizzo finale dei dispositivi.