Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01976
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Atto n. 4-01976
Pubblicato il 1 aprile 2014, nella seduta n. 219
SCILIPOTI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. -
Premesso che:
in data 14 febbraio 1996, nell'ambito degli interventi di risanamento e sviluppo della città di Reggio Calabria, ai sensi del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, in forza di convenzione (a rep. n. 365), tra la Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento delle aree urbane) e il Comune di Reggio Calabria, veniva finanziato l'intervento denominato "Progetto integrato, centro alimentare, trasporti pubblici e servizi annessi" per un importo di circa 32 milioni di euro;
in data 5 settembre 1997 veniva disposta l'aggiudicazione dei lavori all'associazione temporanea di imprese (ATI) Costruzioni generali C.G.P. Srl-Cofor Srl, prevedendo il completamento entro 720 giorni con scadenza il 18 gennaio 2000;
in data 29 febbraio 2001 era stato accettato il subentro dell'ATI Lafatre-Cofor nel rapporto contrattuale con la committente alle stesse condizioni del contratto repertorio n. 28135 del 23 gennaio 1998;
in data 12 novembre 2010 con decreto sindacale del Comune di Reggio Calabria veniva disposta la rescissione contrattuale in danno dell'ATI Lafatre-Cofor;
in tale data le opere appaltate erano state parzialmente realizzate;
in data 10 gennaio 2011 la commissione ex art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 168 del 1989 conveniva sulla opportunità e l'urgenza di portare a compimento i lavori del mercato ortofrutticolo secondo il progetto e che, con secessiva delibera del 1° aprile 2011, a seguito della proposta formulata dal Comune di Reggio Calabria, esprimeva parere favorevole al completamento dei lavori relativi al mercato agroalimentare e delle opere infrastrutturali minime necessarie per la funzionalità dello stesso;
il 22 maggio 2012 l'amministrazione comunale espletava le procedure per l'avvio dei lavori di completamento del Centro agroalimentare che risultavano ridimensionati rispetto a quelli previsti dalla delibera dell'aprile 2011 allo scopo di accelerare la soluzione ed anche perché l'esecuzione dei lavori doveva essere compatibile con l'attività mercatale che non poteva essere interrotta;
l'amministrazione comunale di Reggio Calabria inseriva nel quadro definitivo degli interventi dei progetti integrati di sviluppo urbano, con delibera della Giunta n. 265 dell'8 luglio 2010, l'intervento denominato " Riqualificazione dell'area del Mercato generale di Via Aspromonte";
l'amministrazione comunale di Reggio Calabria, con delibera della Giunta n. 10 del 29 ottobre 2012 approvava il progetto definitivo esecutivo di riqualificazione dell'area del mercato generale di via Aspromonte, sancendo, così, definitivamente il cambio di destinazione dell'area destinata nel 1952 alla realizzazione della struttura mercatale;
successivamente, il Comune notificava agli operatori mercatali, che si erano intanto trasferiti nella incompleta struttura di via Mortara, la revoca dell'assegnazione dei magazzini di via Aspromonte, con determina n. 2157 del 13 settembre 2013;
nell'ottobre 2013, a seguito delle procedure di appalto, consegnava la superficie dei mercati di via Aspromonte alla ditta aggiudicatrice che avviava i lavori;
nello stesso mese l'amministrazione comunale di Reggio Calabria notificava l'ordinanza di sgombero dei magazzini di via Mortara dove gli operatori si erano trasferiti nel novembre 2011;
il 14 marzo 2014 il collaudatore statico, incaricato dal RUP il 5 dicembre 2011, depositava il certificato di non collaudabilità dei diversi manufatti che compongono il mercato ortofrutticolo;
dopo alterne vicende giudiziarie, in data 27 marzo 2014 il comando di Polizia municipale ha intimato agli operatori commerciali operanti in via Mortara di sgomberare la struttura entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento;
considerato che:
tutti i provvedimenti citati equivalgono a decretare la soppressione del servizio pubblico di vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli che è stato istituito dallo stesso Comune di Reggio Calabria nel 1952, data in cui ha costruito, per l'espletamento di tali attività, la struttura di via Aspromonte;
sempre il Comune di Reggio Calabria ha approvato con delibera del commissario prefettizio n. 699 del 13 agosto 1959 il regolamento di gestione di tale servizio;
tutto ciò contrasta con gli orientamenti di tutte le amministrazioni comunali che si sono succedute dal 1952 ad oggi e che, peraltro, hanno sempre assunto provvedimenti di sostegno a tale attività al punto da richiedere ed ottenere il finanziamento per realizzare, con i fondi del decreto-legge n. 166 del 1989, un grande centro agroalimentare;
il territorio della provincia di Reggio Calabria è stato individuato come ambito della istituenda Città metropolitana che, con le citate decisioni, verrebbe mutilata di una struttura portante su cui da anni gli stakeholder del settore lavorano per costruire strategie di sviluppo della filiera dell'agroalimentare,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quali determinazioni siano state o saranno assunte a seguito della non collaudabilità dei manufatti del centro agroalimentare di via Mortara di Reggio Calabria, ovvero, se ritenga di attivarsi al fine di rifinanziare eventuali, possibili interventi di consolidamento statico e procedere successivamente al completamento della struttura, in linea con le deliberazioni della commissione ex art. 7 del decreto-legge n. 166 del 10 gennaio e 1° aprile 2011, o se, invece, si dovrà procedere alla demolizione delle opere non collaudabili;
quali risultino essere le ragioni per cui la rilevata non conformità alle prescrizioni di contratto ed ai valori caratteristici dei calcestruzzi per cemento armato, posti a base dei calcoli di stabilità, venga accertata a distanza di 13 anni dall'inizio dei lavori;
quali risultino le ragioni, nonché le eventuali responsabilità, che hanno determinato un irragionevole ritardo nell'espletamento di lavori la cui esecuzione era prevista entro il 18 gennaio 2000;
quali siano le cause che hanno determinato il danno riconosciuto all'ATI Lafatre-Cofor di circa 24 milioni di euro;
quali attività difensive siano state predisposte per contrastare in sede di arbitrato le pretese della ditta appaltatrice;
quali determinazioni siano state assunte dal funzionario deputato alla gestione della spesa del "decreto Reggio", in relazione al finanziamento del "progetto integrato", dalla data di rescissione del contratto, 12 novembre 2010, sino ad oggi, sia per il completamento dell'opera e sia per evitare lo stato di completo abbandono e degrado del cantiere.