Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 816

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 816


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa del senatore CECCATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1996

Modifiche al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223







ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge suggerisce alcune modifiche al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
Si tratta di modifiche volte alla semplificazione del procedimento, dal momento che nella maggior parte dei casi siamo in presenza di adempimenti inutili che aggravano considerevolmente il lavoro senza motivo alcuno.
Il provvedimento in esame risponde, dunque, ad esigenze variamente manifestate nell'ambito dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione innanzitutto attraverso l'eliminazione di gran parte del contenzioso, anticipando la giustizia all'interno del procedimento, in secondo luogo avvicinando l'amministrazione ai cittadini, rendendola piú trasparente e quindi realizzando lo Stato di diritto.
Tra gli obiettivi degli enti locali é da ricomprendere la semplificazione delle procedure, sollecitando ogni microstruttura, attraverso i responsabili dei servizi, ad assicurare efficienza e tempestività dell'azione; i criteri generali che devono guidare queste nuove strategie sono contenuti nei princípi ispiratori della legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in particolare, nella legge 7 agosto del 1990, n. 241.
É venuto il momento di far leva sulla responsabilità dei funzionari della pubblica amministrazione che devono rispondere del loro operato e che non possono venire sviliti da procedure vecchie e desuete che lasciano la loro professionalità sempre a margine.
La sostituzione, quindi, della Commissione elettorale comunale prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 con l'Ufficiale elettorale come organo responsabile della tenuta delle liste elettorali risponde ad esigenze di celerità ed economicità dei tempi di erogazione e della qualità del servizio, ponendo come obiettivo primario la soddisfazione delle attese del cittadino, migliorando l'attuale funzionalità del comune.
Occorre privilegiare una decisa inversione di tendenza nella gestione del personale al fine di renderlo professionalmente valido, economicamente motivato e funzionalmente coincidente con gli obiettivi istituzionali.
L'assegnazione di un ruolo centrale alla "risorsa uomo" é la condizione per una risposta adeguata alle nuove esigenze della collettività e per il conseguimento degli obiettivi istituzionali.
La rispondenza dei meccanismi indicati nel presente disegno di legge sarà valida nella misura in cui sarà capace di soddisfare le esigenze del cittadino utente, di ottimizzare il fattore tempo e di conseguenza il rapporto qualità.
Alla luce delle esperienze maturate all'interno degli enti locali, non é possibile pensare che si possa ottenere un qualsiasi risultato di efficienza senza il coinvolgimento e la responsabilizzazione del personale a qualsiasi livello.
In questo quadro le funzioni decisionali e di coordinamento assegnate all'Ufficiale elettorale, nonché di responsabile del servizio sono da considerarsi determinanti per la "sburocratizzazione" del servizio stesso, eliminando stratificazioni accumulate in anni di irresponsabile inefficienza.
Si presuppone quindi che l'Ufficiale, in quanto chiamato ad esercitare le funzioni di responsabile, debba conoscere la capacità operativa della struttura di cui dispone e che organizza e debba essere in possesso di idonei sistemi di rilevazione per poter dare risposte alle richieste che prevengono dagli utenti-cittadini e dagli stessi politici.
Quindi chi opera a livello di responsabile, al di là dell'entità demografica dell'ente, deve avere a disposizione dati conoscitivi reali e aggiornati per risultare credibile e per non commettere o fare commettere errori di valutazione.
Non é possibile continuare a cullarsi nel contesto di una irresponsabilità diffusa garantita da una serie di norme che tendono a non modificare questo stato di cose!
La Commissione elettorale comunale, i cui lavori hanno tempi di esecuzione spropositatamente lunghi e costi esageratamente alti, é lo specchio di tale irresponsabilità, la sua stessa dimensione é indice di perdita di professionalità della struttura e forza frenante all'introduzione del nuovo.
L'ufficiale elettorale individua invece un unico responsabile, che si avvale di collaboratori all'interno del suo ufficio, con lo scopo di semplificare la procedura e di aumentare l'incidenza della struttura per il perseguimento dei fini istituzionali.
L'accelerazione della macchina amministrativa cosí come programmata dalla legge n. 142 del 1990 e dagli statuti comunali e imposta dalla legge n. 241 del 1990 non sortità alcun effetto se non si sarà capaci di coinvolgere in questa nuova funzionalità gli interi apparati burocratici.
Le scelte della legge n. 142 e della legge n. 241, inserite in larga misura negli statuti, sono indirizzate verso una "logica delle decisioni" e dei "risultati": occorre vincere lo scetticismo e la convinzione che la situazione sia immodificabile!





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 5 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, é sostituito dal seguente:

"Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale di cui all'articolo 12".

Art. 2.

1. All'articolo 6 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, dopo il settimo comma, é inserito il seguente:

"Il presente articolo non si applica nei comuni in possesso di sistemi informatizzati".

Art. 3.

1. L'articolo 12 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, é sostituito dal seguente:

"Art. 12. - 1. Il dirigente dell'ufficio elettorale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, assume la qualifica di Ufficiale elettorale.
2. L'ufficiale elettorale é responsabile di tutti i procedimenti di revisione delle liste elettorali di cui ai titoli II e III".

2. Ai procedimenti di revisione delle liste elettorali si applicano le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. Al primo comma dell'articolo 16 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole "la Commissione elettorale comunale" sono sostituite dalle seguenti: "l'Ufficiale elettorale".

Art. 5.

1. L'articolo 17 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, é sostituito dal seguente:

"Art. 17. - 1. L'Ufficiale elettorale redige, su apposito registro, il verbale di tutte le operazioni compiute dall'ufficio elettorale per la revisone delle liste elettorali".

Art. 6.

1. Al secondo comma dell'articolo 22 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica le parole "una scuola media di primo grado ovvero che abbiano già fatto parte di Commissioni elettorali per almeno un biennio" sono sostituite dalle seguenti: "di scuola media superiore".

Art. 7.

1. Il primo comma dell'articolo 28 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, é sostituito dal seguente:

"Non piú tardi del 23 aprile e del 23 ottobre di ogni anno, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale circondariale:
1) un esemplare dei due elementi di cui all'articolo 16 corredati di tutti i documenti relativi;
2) copia conforme dei verbali delle operazioni di cui all'articolo 17".


Art. 8.

1. Al primo comma dell'articolo 29 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, ai numeri 1) e 2) le parole "dalla Commissione comunale" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Ufficiale elettorale".


Art. 9.

1. Al secondo comma dell'articolo 30 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole "la Commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario" sono sostituite dalle seguenti: "l'Ufficiale elettorale".
2. Al terzo comma dell'articolo 30 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole "dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Ufficiale elettorale".


Art. 10.

1. All'articolo 32 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole ", con la assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Ufficiale elettorale";
b) al quarto comma, le parole "la Commissione comunale é tenuta" sono sostituite dalle seguenti: "l'Ufficiale elettorale é tenuto";
c) i commi quinto, sesto e settimo sono abrogati.

Art. 11.

1. Al primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, le parole "la Commissione elettorale comunale" sono sostituite dalle seguenti: "l'Ufficiale elettorale".

Art. 12.

1. L'articolo 35 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, é sostituito dal seguente:

"Art. 35. - 1. Entro il 10 aprile e il 10 ottobre di ogni anno, la Giunta comunale, dopo che l'Ufficiale elettorale ha compiuto gli adempimenti di cui all'articolo 16, provvede con deliberazione alla revisione della ripartizione del comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse. L'Ufficiale elettorale assegna gli iscritti alle singole sezioni e provvede alla revisione delle liste per le sezioni già esistenti e alla compilazione delle liste delle persone iscritte per ogni nuova sezione".

Art. 13.

1. Al comma terzo dell'articolo 38 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole "la Commissione comunale" sono sostituite dalle seguenti: "la Giunta comunale".

Art. 14.

1. Al secondo comma dell'articolo 41 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole "la Commissione elettorale comunale" sono sostituite dalle seguenti: "l'Ufficiale elettorale".

Art. 15.

1. Gli articoli 13, 14, 15, 18, 19 e 20 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono abrogati.