Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01734
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Atto n. 4-01734
Pubblicato il 20 febbraio 2014, nella seduta n. 196
ZIZZA - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. -
Premesso che:
lo scenario dell'immensa discarica di Micorosa (Brindisi), i cui 44 ettari sono coperti da fanghi tossici interrati di fronte al mare, derivanti da clorurati organici (cloruro di vinile, benzene, arsenico), incute timori e preoccupazioni per il suo rilevante impatto ambientale;
quest'area è compresa nel Sito di interesse nazionale (SIN) per le bonifiche di Brindisi;
proprio per queste ragioni, nel dicembre 2007, si è proceduto alla stipula dell'«Accordo di programma per le bonifiche del SIN di Brindisi». Quest'accordo, siglato, dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalla Regione Puglia e dagli Enti locali, prevede la possibilità per le imprese operanti nell'area perimetrata di realizzare gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza dei suoli e della falda e di definire transattivamente gli importi da corrispondere alle pubbliche amministrazioni quale risarcimento per le bonifiche e del danno ambientale;
le due imprese operanti nel sito, Syndial SpA e Versialis SpA, che fanno parte del Gruppo Eni, si occupano di produzione e commercializzazione di prodotti petrolchimici e sono considerate le responsabili di questo disastro;
le aziende citate non sono solo responsabili del gravoso problema, ma su di loro incombe l'onere di mettere in atto interventi di disinquinamento, come previsto dall'art. 265-bis del Codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), il quale dispone che gli oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica nonché quelli conseguenti all'accertamento di ulteriori danni ambientali siano a carico del soggetto responsabile della contaminazione;
il principio da applicare in materia di responsabilità ambientale è quello secondo cui "chi inquina paga", previsto in una direttiva dell'Unione europea (2004/35/CE del Parlamento europeo e Consiglio del 21 aprile 2004) e recepito nel nostro ordinamento dal Codice dell'ambiente;
considerato che il 25 marzo 2013 l'Amministrazione provinciale di Brindisi ha emesso un'ordinanza nei confronti delle società responsabili (anche nei confronti di Eni), intimando loro di effettuare la bonifica del sito di Micorosa. Tuttavia, Eni, Syndial e Versialis hanno impugnato il provvedimento di fronte al Tribunale amministrativo regionale di Lecce, il quale ha accolto i ricorsi per due ordini di ragioni. Per quanto riguarda ENI, il ricorso è ammesso dal momento che Eni non può essere responsabile solo perché è la società capogruppo; infatti ciò non può costituire valida base per affermare un suo coinvolgimento. Invece, i ricorsi delle altre due società sono stati accolti in quanto l'area rientra in un sito di interesse nazionale e, dunque, è competenza del Ministro dell'ambiente ordinare la bonifica e non già dell'Amministrazione provinciale. Quest'ultima ha competenza soltanto ad adottare misure di emergenza, mentre l'intervento ministeriale ha carattere definitivo,
si chiede di sapere:
quali siano le ragioni della mancata solerzia del Ministro in indirizzo nell'intervenire a fianco dell'Amministrazione provinciale, nel momento in cui sono state individuate le società responsabili;
se il Ministro intenda per quanto di competenza adottare tempestivamente un provvedimento a carico delle società riconosciute responsabili del danno all'ambiente per la bonifica e il ripristino della condizione ambientale preesistente.