Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 800

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 800


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori BATTAFARANO, CARELLA, PELLEGRINO e FERRANTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1996

Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS






ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno-legge, composto da soli quattro articoli, é indirizzato ad una particolare situazione di alcuni sanitari dipendenti dall'INPS.
Vige, infatti, una situazione di arbitraria ed intollerabile discriminazione e disparità di trattamento perpetrata, appunto, dall'INPS nei confronti di alcuni sanitari dipendenti (in numero di diciannove circa su tutto il territorio nazionale), in fase di primo inquadramento in ottemperanza a quanto disposto dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
I predetti sanitari avevano ottenuto la idoneità nell'esame previsto dal regolamento organico dell'Istituto, ed espletato nel 1975-76, ad essere scrutinati e promossi a medico superiore: scrutini e promozioni che non furono deliberati dall'Istituto medesimo, pur in presenza di un numero di posti vacanti superiore agli idonei, per l'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70 (che aveva sostituito alla "carriera gerarchica" quella "economica").
Per questo motivo, nella fase di primo inquadramento (1985) predetti sanitari non furono immessi nella posizione apicale (primario medico legale) ai sensi dell'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
É necessario ed indispensabile precisare anche che, per quanto concerne l'inquadramento di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge, non vi é ulteriore aggravio di spesa per l'INPS in quanto i sanitari che usufruiranno di questa norma transitoria andranno ad occupare una parte dei numerosissimi posti attualmente vacanti in organico nella qualifica di primario medico legale e la cui spesa stipendiale é prevista nei bilanci annuali dell'Istituto; la maggior parte dei posti attualmente vacanti in organico é ricoperta dal conferimento di mansioni superiori per le quali l'Istituto stesso, per giurisprudenza costante anche della Corte costituzionale, deve corrispondere i relativi compensi.
Si tratta, come appare chiarissimo, di una specifica situazione di intollerabile discriminazione e disparità di trattamento.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Il personale medico dell'INPS che ha partecipato al concorso per il titolo ed esami svolto nel 1975-76 per conseguire la idoneità alla promozione a medico superiore, e che formalmente non é stato inquadrato nella qualifica predetta per l'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, é inquadrato nella qualifica di primario medico legale e conseguentemente, all'applicazione da parte dell'Istituto, a norma dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222, che espressamente si conferma vigente, del decreto-legislativo 30 dicembre 1993 n. 517, nella seconda fascia della dirigenza medica, anche se non in possesso della idonietà primariale.
L'inquadramento di cui al comma 1 deve decorrere ai fini giuridici e di anzianità nella qualifica dalla data della delibera originaria di primo inquadramento ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ed ai fini economici dallo effettivo inizio di svolgimento delle funzioni di primario medico legale.

Art. 2.

1. L'INPS deve deliberare l'inquadramento del personale dipendente di cui all'articolo 1, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Gli oneri finanziari conseguenti all'applicazione delle presente legge sono coperti con il finanziamento previsto annualmente nel capitolo di bilancio 1020101 dell'INPS "Spese per il personale".

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.