Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00197

Atto n. 1-00197

Pubblicato il 18 dicembre 2013, nella seduta n. 155

CASALETTO , ORELLANA , ROMANI Maurizio , DONNO , DE PIETRO , BIGNAMI , VACCIANO , CAPPELLETTI , CAMPANELLA , BENCINI , NUGNES , COTTI , GAETTI , FATTORI , BATTISTA

Il Senato,

premesso che:

il made in Italy agroalimentare rappresenta oltre il 17 per cento del prodotto interno lordo e, grazie ai suoi primati in termini di qualità, livello di sicurezza e sistema dei controlli degli alimenti, rappresenta una leva fondamentale per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese ed assicura una competitività ad alto valore aggiunto;

l'agricoltura italiana, con un totale di quasi un milione di aziende, rappresenta circa il 15 per cento del totale delle imprese attive italiane;

in questo contesto, il settore suinicolo italiano occupa il settimo posto in Europa per numero di capi mediamente presenti, mentre la produzione di carni suine, con oltre 26.000 allevamenti diffusi in tutta Italia, è stimata in 1.299.000 tonnellate all'anno;

dalle elaborazioni dell'Associazione nazionale allevatori di suini su dati del 2012, risulta che l'Italia ha importato complessivamente oltre un milione di tonnellate di suini vivi e carni suine, di cui il 52 per cento dalla Germania;

articoli apparsi sulla stampa europea riportano informazioni preoccupanti sull'industria tedesca della carne suina: apparentemente efficiente ed a basso costo, il modello produttivo tedesco sconterebbe in realtà gravi problemi dal punto di vista ambientale (allevamenti alimentati da falde acquifere inquinate), sociale (operai sottopagati) e sanitario (tecniche di allevamento che usano enormi quantità di antibiotici), con gravi rischi per i consumatori;

sulla base di dati Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare), l'Italia risulta prima nel mondo in termini di sicurezza alimentare, con oltre un milione di controlli all'anno, il minor numero di prodotti agroalimentari con residui chimici oltre il limite (0,3 per cento), con un valore inferiore di 5 volte rispetto a quelli della media europea (1,5 per cento di irregolarità) ed addirittura di 26 volte rispetto a quelli extracomunitari (7,9 per cento di irregolarità);

sempre più spesso i controlli effettuati sulla filiera delle carni suine portano alla luce condotte fraudolente, poste in essere al fine di attribuire ai prodotti una falsa origine italiana, nonché la violazione delle norme in materia di presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari;

attualmente, nel mercato del settore suinicolo, l'andamento dei prezzi riconosciuti agli allevatori mostra valori inferiori ai costi di produzione;

secondo analisi ed elaborazioni dell'Associazione, il costo medio di produzione del suino pesante (peso medio 160-170 chilogrammi) è di 1,56 euro al chilogrammo, a fronte di un prezzo medio riconosciuto all'allevatore, per la stessa categoria, di 1,4 euro al chilogrammo;

secondo quanto certificato dal 6° censimento generale dell'agricoltura, la bassa remunerazione dell'imprenditore agricolo è uno degli elementi a cui viene collegata la fuoriuscita dal settore di quasi 800.000 aziende agricole;

l'attuale situazione del mercato risulta complicata dalla mancanza di trasparenza sull'indicazione di origine delle carni suine, che crea confusione tra i prodotti di provenienza nazionale (che, come detto, assicurano, tra l'altro, elevati standard di sicurezza e qualità) ed i prodotti di importazione i quali spesso presentano minori garanzie per il consumatore;

considerato che:

in tale contesto, l'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) ha approvato un intervento, a supporto dell'iniziativa "Fabbrica italiana prosciutti" del gruppo Ferrarini per la realizzazione di un nuovo complesso industriale destinato ad impiegare, a regime, 10.000 tonnellate di cosce di suino per la produzione di prosciutti cotti e la movimentazione, per la produzione di altre produzioni agroalimentari del gruppo (parmigiano reggiano e salumi a marchio Vismara), di circa 35.000 tonnellate di prodotti alimentari;

l'atteso volume delle produzioni e delle movimentazioni nell'ambito dell'iniziativa, se confrontato con i dati delle produzioni nazionali e delle importazioni, sembra dimostrare che i prodotti dello stabilimento non possano essere garantiti come di effettiva origine italiana;

l'ISA, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, commi 132-134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dovrebbe promuovere e sostenere progetti di sviluppo agroindustriale che comportino, come ricaduta indotta, un miglioramento strutturale dei livelli di reddito dei produttori agricoli, nonché, attraverso specifici strumenti, supportare le imprese operanti nella fase di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici e silvicoli;

considerato altresì che:

l'articolo 26, comma 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, dispone come obbligatoria l'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza per una serie di prodotti, tra cui le carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, e stabilisce il termine del 13 dicembre 2013 per l'adozione, da parte della Commissione europea, degli atti di esecuzione di tali disposizioni;

l'articolo 62, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 24 marzo 2012, n. 27, disciplina le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari e vieta condotte commerciali sleali, al fine di impedire che un contraente con maggiore forza commerciale possa abusare della controparte più debole, imponendo condizioni contrattuali inique e ingiustificatamente gravose;

l'articolo 10 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, recante "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini", introduce un sistema finalizzato a rendere accessibili agli organi di controllo ed alle amministrazioni interessate le informazioni ed i dati sulle importazioni e sui relativi controlli, concernenti l'origine degli oli di oliva vergini, anche attraverso collegamenti a sistemi informativi ed a banche dati elettroniche gestiti da altre autorità pubbliche;

considerato infine che:

la circolazione di alimenti che rechino etichette ingannevoli rispetto all'origine danneggia il patrimonio agroalimentare nazionale il quale, come espressione dell'identità culturale dei territori, rappresenta un bene collettivo da tutelare ed uno strumento di valorizzazione e di sostegno allo sviluppo rurale;

la tutela dell'identità dei prodotti nazionali contro le frodi alimentari e la contraffazione garantisce la solidità delle imprese agricole italiane e tutela l'immagine ed il valore del made in Italy;

il mercato interno deve assicurare la qualità, la salubrità, le caratteristiche e l'origine dei prodotti alimentari italiani, quali elementi funzionali a garantire la salute ed il benessere dei consumatori ed il diritto ad una alimentazione sana, corretta e fondata su scelte di acquisto e di consumo consapevoli;

deve essere assicurata un'adeguata azione di prevenzione e di contrasto contro il made in Italy contraffatto,

impegna il Governo:

1) ad assicurare la tutela del made in Italy, al fine di prevenire, nello specifico settore del commercio con l'estero nel settore delle carni suine, pratiche fraudolente o ingannevoli, poste in essere ai danni delle imprese nazionali ed al fine di contrastare ogni altro tipo di attività che possa indurre in errore i consumatori;

2) ad avviare una specifica istruttoria per verificare la coerenza del progetto approvato da ISA con gli indirizzi statutari della società e rispetto all'attuazione del piano di sviluppo regionale 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna, Asse I "Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale";

3) a porre in essere, nelle apposite sedi comunitarie nonché nell'ambito delle proprie competenze, apposite iniziative per assicurare che la Commissione europea adotti gli atti di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011;

4) ad assicurare, nelle more dell'approvazione di tali atti di esecuzione, il recepimento dei principi fissati dalla regolamentazione europea ed una corretta informazione degli organi di controllo e dei consumatori;

5) ad assicurare la piena attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nella parte in cui vieta pratiche commerciali sleali che possano determinare, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, il riconoscimento di prezzi, agli allevatori, palesemente inferiori ai costi di produzione medi da loro sostenuti;

6) ad assicurare l'adozione, anche per le carni suine, di un sistema analogo a quello previsto per la filiera degli oli di oliva vergini, per garantire la completa accessibilità delle informazioni sulle importazioni e sui relativi controlli, concernenti l'origine delle carni suine, eventualmente prevedendo la creazione di collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche gestiti da altre autorità pubbliche;

7) ad adottare apposite iniziative per garantire la più ampia trasparenza delle informazioni relative ai prodotti alimentari e l'effettiva tracciabilità degli alimenti nazionali;

8) ad assicurare l'applicazione, da parte delle competenti autorità di controllo, della definizione dell'effettiva origine degli alimenti, sulla base di quanto disposto dall'articolo 4, commi 49 e 49-bis , della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sulla tutela del made in Italy.