Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01275

Atto n. 4-01275

Pubblicato il 4 dicembre 2013, nella seduta n. 146

MORONESE , PUGLIA , CATALFO , BERTOROTTA , BLUNDO , DONNO , ENDRIZZI , FATTORI , MANGILI , MARTELLI , NUGNES , PAGLINI , SERRA - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti. -

Premesso che:

la legge 12 giugno 1990, n. 146, norma l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati nonché l'istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge;

sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione;

in data 15 novembre 2013 le organizzazioni sindacali Cub Trasporti, Usb Lavoro privato e Adl hanno inoltrato una lettera a Sea SpA e Sea handling SpA diffidando le società dal mettere in atto le decisioni e le diffide contenute nella comunicazione consegnata a mano, in giorni diversi a partire dal 12 novembre, a 33 lavoratori dell'aeroporto di Malpensa che durante lo sciopero del 18 ottobre 2013, a seguito di comando, si sono presentati al lavoro limitandosi a svolgere le loro mansioni ricollegabili alle prestazioni indispensabili, come previsto dall'art. 28 (rubricato "Contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili") della delibera n. 01/92 della Commissione di garanzia per l'attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, sulla regolamentazione provvisoria del trasporto aereo;

le organizzazioni sindacali evidenziano che nel giorno dello sciopero i dipendenti, rendendosi disponibili ad effettuare esclusivamente le prestazioni indispensabili nonché le attività direttamente o indirettamente strumentali alle stesse, cioè i voli garantiti individuati dagli organi centrali e periferici dell'Enac, hanno ottemperato pienamente agli obblighi previsti dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, così come peraltro ribaditi dai numerosi pronunciamenti della Commissione di garanzia;

considerato che, a parere degli interroganti:

la comunicazione aziendale, che vuole imporre al dipendente comandato anche lo svolgimento di mansioni eccedenti le prestazioni indispensabili, sarebbe in contrasto con il diritto di sciopero, in relazione agli art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e all'art. 28 citato della regolamentazione provvisoria del trasporto aereo;

paiono in aperto contrasto con il diritto di sciopero, in relazione all'art. 28 dello statuto dei lavoratori, di cui alla legge n. 300 del 1970, rubricato "Repressione della condotta antisindacale": la decisione aziendale di considerare i lavoratori in assenza ingiustificata per il periodo di tempo in cui sono restati comunque a disposizione in attesa che venissero loro richieste le prestazioni che giustificavano il loro comando; la diffida a non ripetere analoghi comportamenti rivolta ai lavoratori che, comandati in servizio il giorno 18 ottobre 2013, hanno assolto scrupolosamente agli obblighi previsti dalla normativa in essere; la minaccia dell'attivazione di un iter disciplinare nel caso in cui i dipendenti volessero mantenere, in occasione di scioperi futuri, il medesimo legittimo comportamento;

Sea SpA e Sea handling SpA avrebbero evidenziato un grave comportamento antisindacale e discriminatorio nei confronti del personale in sciopero,

si chiede di sapere se, nell'ambito delle proprie competenze, i Ministri in indirizzo non ritengano necessario verificare quanto esposto ed attivarsi al fine di garantire il rispetto della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, quando esso è indetto nel pieno rispetto delle norme nazionali e degli accordi sindacali, per evitare il ripetersi di atteggiamenti che ledono i diritti dei lavoratori sanciti dalla normativa vigente e producono un sistematico ostacolo all'adesione allo sciopero stesso.