Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01148
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Atto n. 4-01148
Pubblicato il 22 novembre 2013, nella seduta n. 139
DE PETRIS , CIRINNA' , AMATI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. -
Premesso che:
il 15 luglio 2010 l'Italia è stata condannata dalla Corte di giustizia europea nell'ambito di una pesante procedura d'infrazione aperta nel 2006 (n. 2131) a causa delle numerose, perduranti violazioni della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, oggi 2009/147/CE;
non era valsa ad arrestare l'iter della procedura e ad evitare la sentenza di condanna l'approvazione, di poco precedente, da parte del Parlamento, dell'articolo 42 della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), con cui l'Italia modificava la legge nazionale di tutela della fauna e regolamentazione della caccia n. 157 del 1992, al fine di rispondere alle questioni fondamentali su cui l'Europa aveva ravvisato le violazioni al diritto comunitario;
in particolare, nell'ambito delle modifiche, all'art. 1 della legge n. 157 del 1992 era stato introdotto il comma 1-bis: "Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva". All'art. 18 era stato aggiunto il comma 1-bis: "L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli";
subito dopo le modifiche varate dal Parlamento, l'Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che rappresenta l'unico organismo scientifico nazionale di riferimento, redigeva e diffondeva a tutte le Regioni un documento analitico per la stesura dei calendari venatori, la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge Comunitaria 2009, art. 42", che riportava i doverosi adeguamenti temporali per l'esercizio della caccia alle singole specie secondo le regole comunitarie, nonché la stringente indicazione dell'adozione di piani di gestione laddove se ne ravvisasse l'esigenza sotto il profilo scientifico, anche sulla base dei dati di rilevanza europea;
è da rilevare come i pareri espressi dall'Ispra godano a livello comunitario di autorevolezza e considerazione, comprovate anche da documenti internazionali;
è da sottolineare, inoltre, come nel nostro Paese figurino ancora nell'elenco di quelle cacciabili 19 specie di avifauna che si trovano in una condizione critica e che sono classificate come SPEC2 e SPEC3, vale a dire, rispettivamente, specie la cui popolazione globale è concentrata in Europa e che hanno uno status di conservazione sfavorevole nel continente e specie la cui popolazione non è concentrata in Europa ma che vi registrano uno status di conservazione sfavorevole; tutto ciò è riportato nella guida Ispra citata;
la procedura d'infrazione n. 2131/2006 è ancora aperta. Preoccupante, in particolare, è l'inottemperanza perdurante alla sentenza di condanna per la mancata traduzione nei calendari venatori regionali delle modifiche normative introdotte nella legge n. 157 del 1992, in particolare per quanto riguarda il divieto della pratica venatoria durante i periodi della migrazione prenuziale, della nidificazione, della riproduzione e della dipendenza dei piccoli dai genitori;
tale sussistenza della procedura d'infrazione, laddove essa non venga chiaramente e definitivamente sanata nell'applicazione a livello regionale, espone il nostro Paese al rischio tangibile di forti sanzioni pecuniarie, a danno di tutti i cittadini;
nonostante sia ormai in corso la quarta stagione venatoria dalle modifiche legislative apportate nel 2010, i calendari emanati dalle Regioni risultano, infatti, largamente e generalmente inadempienti rispetto al dettato della direttiva "Uccelli", come recepita dalla legge n. 157 de 1992 novellata, nonché rispetto alla "Guida" curata dall'Ispra, né può essere ormai invocata la mancanza di informazione in proposito;
hanno certamente concorso a tale informazione le frequenti impugnazioni dei calendari venatori illegittimi da parte delle associazioni animaliste ed ambientaliste, i pronunciamenti dei TAR, i pronunciamenti del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale;
quest'ultima, in modo particolare, è ripetutamente ed inequivocabilmente intervenuta sulla potestà esclusiva dello Stato in materia di fauna, che costituisce elemento fondante dell'ambiente; è inoltre intervenuta sui criteri minimi ed uniformi di tutela che allo Stato sono in capo e a cui le Regioni tutte e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono uniformarsi. Tempi e specie di caccia rientrano in tali criteri;
anche per la stagione venatoria 2013-2014 in svolgimento, moltissime Regioni hanno emanato calendari illegali, soprattutto per quanto riguarda i periodi in cui il regime di protezione dell'avifauna dovrebbe essere rigorosamente completo. A titolo esemplificativo, non avendo al possibilità di fornire nel presente atto di sindacato ispettivo tutte le violazioni contenute nelle deliberazioni regionali in materia, e limitando l'esame ad alcune specie, si segnala che vengono attualmente uccisi nelle fasi di migrazione prenuziale, in flagrante violazione del diritto nazionale e comunitario: alzavola, nei calendari venatori delle Regioni Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, provincia di Trento; codone, nei calendari venatori di Basilicata, Calabra, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto; canapiglia, nei calendari venatori di Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, Provincia di Trento; folaga, nei calendari venatori di Basilicata, Lazio, Lombardia, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto; combattente, nei calendari venatori di Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Sardegna; beccaccia, nei calendari venatori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto; cesena, nei calendari venatori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto, Provincia di Trento; tordo bottaccio, nei calendari venatori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto; tordo sassello, nei calendari venatori di Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Toscana, Umbria, Liguria, Provincia di Trento;
anche in questa stagione venatoria la magistratura ha accolto i ricorsi delle associazioni ambientaliste ed animaliste; è assai grave che di fronte a sentenze inequivocabili si siano in qualche caso registrate reiterazioni pressoché identiche dei calendari illegittimi da parte delle istituzioni locali;
al fine di impedire o rendere più difficoltosa la presentazione di tali ricorsi da parte dei cittadini, alcune Regioni negli ultimi anni hanno emanato provvedimenti di carattere venatorio pochissimi giorni prima del verificarsi dei loro effetti, come nel caso di aperture anticipate della stagione di caccia. Inoltre alcune Regioni hanno delegato alle Province la stesura dei calendari venatori, obbligando i cittadini ricorrenti ad impugnazioni molto più numerose ed onerose;
l'Europa segue con attenzione la politica sulla conservazione nel nostro Paese. In un suo recente documento, il commissario europeo all'Ambiente, Janez Potocnik, ha affermato «nell'ambito della suddetta procedura [di infrazione n. 2131], i miei servizi continuano a seguire la vicenda della trasposizione e dell'applicazione in Italia della direttiva Uccelli, in modo da garantire che le competenti Autorità italiane, sia a livello nazionale sia a livello regionale, diano piena esecuzione alla sentenza della Corte [di Giustizia]»;
è parimenti seguita con particolare attenzione la pressione sull'avifauna, esercitata anche in modo illegale. Le recenti conferenze europee su "Uccisione, cattura e commercio illegale di uccelli", che si sono svolte a Larnaka nel 2011 e a Tunisi nel 2013 nell'ambito della Convenzione di Berna, hanno registrato il perdurare di gravi illegalità e di bracconaggio nel nostro Paese, con la conseguente richiesta di acquisizione di informazioni puntuali al riguardo da parte della Commissione europea;
la recente risposta del commissario Janez Potocnik del 15 ottobre 2013 ad un'interrogazione, in cui si afferma che «Stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali , non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale» e che «La Commissione continuerà a seguire l'applicazione della direttiva "Uccelli selvatici" in Italia, in particolare gli ultimi sviluppi della stagione venatoria 2013-2014» va considerata alla luce del fatto che, a quanto risulta, nessuno ha ancora provveduto a trasmettere alla Commissione europea le informazioni del caso relative alla situazione dei calendari venatori determinatasi dopo l'approvazione della legge comunitaria 2009 e la redazione, da parte dell'Ispra, della guida alla luce dell'incrocio tra i dati Ornis, le sentenze della Corte di giustizia, le previsioni della guida alla direttiva in materia venatoria della Commissione europea e i dati scientifici più recenti quali quelli riportati nell'atlante della migrazione dell'Ispra medesimo,
si chiede di sapere quali misure il Governo intenda adottare nell'ambito delle proprie competenze, nei confronti delle Regioni che ancora oggi risultano consapevolmente inadempienti al diritto europeo, con conseguente grave danno ambientale, discredito del nostro Paese ed esposizione a rilevanti sanzioni pecuniarie.