Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 780

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 780


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa del senatore PEDRIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1996

Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti






ONOREVOLI SENATORI. - I lavoratori dipendenti del settore privato, a seguito delle modifiche apportate ad alcune norme del codice civile, in particolare all'articolo 2120, dalla legge n. 297 del 29 maggio 1982, hanno attualmente la possibilità di ottenere, dopo un periodo di lavoro di otto anni, un'anticipazione sul trattamento di fine rapporto, fino al 70 per cento di esso, per l'acquisto della prima abitazione o per far fronte a spese sanitarie straordinarie.
Si é venuta cosí a determinare una disparità, costituzionalmente rilevante, tra lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori del pubblico impiego, per i quali questa possibilità non é prevista ancora da alcuna normativa.
Il successivo decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha poi introdotto una nuova regolamentazione del pubblico impiego, riconducendone la disciplina nell'ambito del libro quinto del codice civile, prevedendo una revisione delle norme relative al trattamento di fine rapporto, che, presumibilmente, dovrà essere allineato a quello dei lavoratori privati, ma escludendo dal complesso di questa nuova regolamentazione alcune categorie particolari, quali magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché quello militare di carriera e delle Forze di polizia. Ció conferma per queste categorie una vera e propria discriminazione, che le esclude dalla possibilità di ottenere l'anticipazione fino al 70 per cento della buonuscita per acquisto della prima abitazione familiare o per gravi motivi di natura sanitaria.
Tra le categorie di cui sopra, non vi é dubbio che quella dei dipendenti delle Forze armate e di polizia risulta piú penalizzata, in quanto economicamente piú debole e soggetta anche ad una continua, onerosa mobilità per ragioni di servizio.
Il presente disegno di legge, composto di un solo articolo, si propone di sanare questa ingiusta sperequazione reintegrando in questo importante beneficio una categoria di benemeriti servitori dello Stato, particolarmente bisognevole di un sostegno economico, con finalità di cosí rilevante contenuto sociale.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. La facoltà di accedere ad una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento di fine rapporto, prevista nei commi da sesto a nono dell'articolo 2120 e del codice civile, é estesa al personale indicato nell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.