Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 2-00072

Atto n. 2-00072

Pubblicato il 19 settembre 2013, nella seduta n. 106
Trasformato

SERRA , MOLINARI , GAETTI , DONNO , MANGILI , ORELLANA , CAPPELLETTI , MORRA , MONTEVECCHI , COTTI , NUGNES , VACCIANO , BOCCHINO , PUGLIA , PAGLINI , LUCIDI , SCIBONA , LEZZI , BULGARELLI - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

la giurisprudenza della Corte costituzionale ha più volte affermato che la tutela delle minoranze linguistiche costituisce uno dei principi fondamentali della Costituzione, e che questa speciale tutela concretizza il principio pluralistico ed il principio di eguaglianza «essendo la lingua un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare» (sentenza n. 15 del 1996; a conferma anche le sentenze n. 261 del 1995 e n. 768 del 1988);

la legge n. 482 del 1999, all'art. 2, stabilisce che in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

l'art. 4, comma 1, dispone che, nel territorio in cui sia presente una minoranza linguistica riconosciuta, nelle scuole dell'infanzia l'educazione linguistica preveda, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative, mentre nelle scuole primarie e in quelle secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua di minoranza quale strumento di insegnamento. Inoltre, l'art. 5, comma 1, recita che "Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 e può promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta";

al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è affidata la gestione del piano dei finanziamenti relativi alla tutela ed alla valorizzazione delle lingue di minoranza. Ogni anno, fino all'anno scolastico 2010/2011, prima dell'inizio delle attività scolastiche, con apposita circolare venivano resi noti alle scuole i criteri per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti alle minoranze linguistiche storiche e le modalità per attuarne il monitoraggio;

per quanto concerne l'organizzazione scolastica, l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, e successive modificazioni, dispone che, per acquisire l'autonomia, gli istituti comprensivi devono essere costituiti da almeno 600 alunni, ridotti a 400 per le istituzioni scolastiche site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, intendendosi per specialità linguistica quelle istituzioni nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera, come disposto dall'art. 14, comma 16, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, recante la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

la relazione di presentazione che ha accompagnato il varo della legge motiva tale interpretazione con la circostanza che alcune regioni estendono il significato di «specificità linguistica» anche a territori dove si parla un particolare dialetto utilizzando la legge n. 482 del 1999, tra cui il friulano, l'occitano e il sardo;

il Ministero, in una direttiva all'Ufficio scolastico regionale per la Calabria in data 20 giugno 2013, precisa che per dare corretta applicazione alla norma le minoranze di lingua straniera "devono essere intese nell'accezione più restrittiva possibile nel senso che le due lingue parlate siano parificate sul piano amministrativo e dell'uso quotidiano, e che siano attivamente parlate da una significativa fascia della popolazione";

tale direttiva crea una disparità di trattamento fra le minoranze linguistiche tutelate in Italia dalla legge n. 482 del 1999 che, pur non essendo state riconosciute da trattati internazionali per la reciproca tutela di comunità confinanti (minoranze di lingua francese, tedesca, slovena), sono storicamente radicate nel territorio italiano e tutelate dal diritto internazionale (Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali ratificata con legge 28 agosto 1997, n. 302) e nazionale (legge n. 482 del 1999) nonché da diverse sentenze della Corte costituzionale (sentenze n. 159 del 2009; n. 17 del 2010; n. 88 del 2011);

il Ministero, interpretando il decreto-legge n. 95 del 2012 in modo a giudizio degli interroganti eccessivamente restrittivo, non ha attivato alcuno strumento a favore della tutela delle lingue minoritarie, anzi, ha diffuso un comunicato in data 28 settembre 2012 in cui avvisa che per motivi organizzativi, anche correlati al decreto-legge n. 95, la prevista pubblicazione del bando per la preiscrizione al master di II livello/corso di aggiornamento "Insegnamento delle lingue di minoranza" è rinviata a data da destinarsi;

pertanto il gruppo di lavoro per le minoranze linguistiche presso il Ministero, costituitosi nel 2001 in attuazione degli artt. 4 e 5 della legge n. 482 del 1999, non è stato più convocato; sono state altresì interrotte le attività formative già avviate e non è stata emanata la circolare in cui vengono resi noti alle scuole i criteri per la realizzazione di progetti nazionali e locali approvati;

si evidenzia che la risoluzione CM/ResCMN (2012)10 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, relativa all'applicazione della citata Convenzione quadro da parte dello Stato italiano, segnala i progressi e i punti critici riscontrati nell'applicazione in merito alla tutela delle minoranze linguistiche riconosciute;

il Comitato segnala con preoccupazione che, tra le altre cose, "gli sforzi per sviluppare e rafforzare l'insegnamento delle/nelle lingue minoritarie sono ostacolati dalla riduzione delle risorse e da investimenti insufficienti da parte delle autorità" e che "i sostanziosi tagli operati e i ritardi nel trasferimento dei fondi hanno causato problemi e ritardi nel rafforzamento delle garanzie legali relative all'uso pubblico delle lingue minoritarie, all'insegnamento di/in tali lingue, ai mezzi di comunicazione in lingua minoritaria e allo sviluppo culturale delle comunità di minoranza» e chiede che «il sistema di finanziamento e le procedure per la distribuzione delle risorse stanziate venga rafforzato e reso più stabile",

si chiede di sapere:

se, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 482 del 1999, i Ministri in indirizzo nell'ambito delle competenze previste dall'articolo stesso, intendano, con propri decreti, indicare i criteri generali per l'attuazione delle misure relative all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue minoritarie, in attuazione dell'articolo 4, nonché continuare a promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta;

se ritengano possibile reintegrare gli originari stanziamenti di bilancio;

se non intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, ripristinare la regola che fissa come base di calcolo per le istituzioni scolastiche autonome il numero minimo di 400 alunni in ragione dell'appartenenza alle minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione.