Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00287

Atto n. 3-00287

Pubblicato il 31 luglio 2013, nella seduta n. 84
Trasformato

BELLOT - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'interno. -

Premesso che:

il Ministro dell'interno, con decreto 16 marzo 2012, ha approvato, ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il piano straordinario biennale concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi;

il piano straordinario biennale, a cui le imprese turistico-alberghiere devono adeguarsi per poter proseguire l'attività ricettiva, decorre dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, fissata per il 29 aprile 2012, ed indica il programma dell'adeguamento alle norme antincendio da realizzare entro il 31 dicembre 2013, nel rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti dal Titolo II dell'allegato al decreto ministeriale 9 aprile 1994, integrato dal decreto ministeriale 6 ottobre 2003, e delle misure integrative di gestione della sicurezza di cui al comma 3 del decreto 16 marzo 2012;

il decreto ministeriale 9 aprile 1994, integrato dal decreto ministeriale 6 ottobre 2003, stabilisce obiettivi ambiziosi e di difficile applicazione da parte delle imprese turistico-alberghiere;

l'adeguamento alla normativa antincendio ha un costo elevatissimo per le imprese alberghiere e se pure esse volessero conformarsi pedissequamente entro il mese di dicembre 2013, in questo periodo di crisi finanziaria e di difficoltà da parte delle banche ad erogare mutui, a giudizio dell'interrogante quasi certamente dovrebbero rinunciarvi per evidente impossibilità economica a provvedervi;

negli ultimi anni, complice anche la crisi, l'Italia ha visto diminuire la sua quota di mercato nel settore turistico a vantaggio di altri Paesi europei. Pertanto, l'adozione di misure che possano ostacolare l'esercizio delle attività alberghiere porterebbe ad un calo ancora più evidente del numero di presenze turistiche nel Paese;

l'attuale situazione deriva dal fatto che l'Italia, a suo tempo, ha recepito in toto la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti, di per sé non cogente, senza porsi il problema delle effettive modalità di applicazione;

altri Paesi hanno recepito la medesima raccomandazione solo per le nuove strutture, permettendo a quelle esistenti di adeguarsi solo in occasioni di ristrutturazioni, modifiche o ampliamenti che sono periodicamente necessari, come peraltro richiesto dalla stessa Commissione europea;

la stessa Commissione ha riscontrato serie e fondate criticità nel dare seguito alle prescrizioni previste dalla raccomandazione, soprattutto per quanto riguarda l'adeguamento degli alberghi già esistenti, spesso rilevando come la raccomandazione non abbia potuto essere applicata per ragioni economiche o architettoniche, ritenendo pertanto opportuno utilizzare un approccio maggiormente flessibile nell'applicazione;

nella XVI Legislatura le Commissioni VIII e X riunite della Camera dei deputati hanno approvato una risoluzione (8-00175) che impegnava il Governo ad adottare una proroga del termine di presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 16 marzo 2012, al fine di consentire l'effettivo adeguamento delle strutture ricettive turistico-alberghiere entro il 31 dicembre 2013;

il Governo, alla luce degli impegni assunti, ha adottato il decreto ministeriale 15 maggio 2012, che differiva al 31 ottobre 2012 il termine di presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento al piano antincendio,

l'imminente scadenza del termine di conclusione dei lavori di adeguamento, fissato al 31 dicembre 2013, rappresenta un ostacolo alla crescita del settore in un momento di grave crisi economica,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo vogliano adottare le necessarie iniziative di competenza affinché venga prevista una proroga di almeno 2 anni del termine di cui all'articolo 2 del decreto 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, n. 76, in favore delle strutture alberghiere che, alla data del 31 dicembre 2013, sono in grado di garantire un adeguato e sufficiente livello di sicurezza.