Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-00666
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Atto n. 4-00666
Pubblicato il 29 luglio 2013, nella seduta n. 81
BUEMI , NENCINI , LONGO Fausto Guilherme - Ai Ministri della giustizia e dell'interno. -
Premesso che:
la situazione nelle carceri italiane è grave e insostenibile, sia dal punto di vista delle condizioni ambientali, per molti istituti, sia dal punto di vista delle condizioni sanitarie e trattamentali, per quasi la totalità;
il tempo trascorre nell'ozio, in condizioni di promiscuità e igienico-sanitarie spesso oltre il limite di ogni decenza, senza attività di rieducazione, di lavoro, di altra azione formativa;
l'emergenza che caratterizza questa situazione deriva da un ritardo storico nell'adeguamento delle strutture in termini di quantità di posti disponibili, ma anche, e non ultimo, di qualità degli ambienti e di inadeguatezza degli stessi al raggiungimento delle finalità rieducative;
una questione di grande rilievo è rappresentata dalla convinzione, culturalmente radicata nell'opinione pubblica, in una parte degli operatori del diritto e anche nel legislatore del passato, che l'unica sanzione vera è quella detentiva e che ad essa sola è affidata un'azione deterrente concreta da parte del nostro ordinamento penale. Questa convinzione, unita al ritardo nell'affrontare il problema con un'adeguata azione di depenalizzazione ha provocato certamente una situazione ormai di ingestibilità;
considerato che:
in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2013, in materia di esecuzione della pena, il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato un emendamento, poi trasformato in ordine del giorno e accolto dal Governo, volto ad un maggiore utilizzo del cosiddetto "braccialetto elettronico", questione che si trascina da anni e che presenta aspetti sui quali è necessario fare chiarezza;
la materia, infatti, non è adeguatamente trattata nella nostra vigente normativa, visto che delle centinaia di braccialetti acquistati in passato (400) se ne utilizzano solo una decina e perché soltanto un tribunale ha fatto ricorso a questa possibilità. È evidente che c'è qualcosa che non funziona nell'attuale normativa. In particolare, a giudizio degli interroganti la possibilità dell'utilizzo dei braccialetti elettronici soltanto a fronte della disponibilità del detenuto rappresenta un limite: non c'è, da parte del magistrato che deve applicare la disposizione della detenzione domiciliare, la possibilità di esercitare una sorta di trattativa che consista nell'accettare il braccialetto oppure rimanere in carcere;
sarebbe opportuno modificare la normativa in questo senso, alla stregua di quanto avviene in molti altri Paesi europei. In Inghilterra, per esempio, viene utilizzato efficacemente, su circa 50.000 carcerabili, oltre ai minorenni, i tifosi e gli automobilisti a rischio, e tale sistema consente un risparmio di circa un quinto del costo della detenzione;
in Italia l'utilizzo è limitato ad alcune decine di persone, nonostante l'ingente spesa sostenuta per acquistare i braccialetti e la possibilità di avere, attraverso un contratto con le imprese telefoniche, una gestione del sistema di controllo puntuale ed efficace;
con un largo utilizzo del braccialetto elettronico si potrebbe rassicurare l'opinione pubblica ed anche alleggerire il lavoro oneroso che, invece, viene assegnato alle forze dell'ordine, i cui rappresentanti, oltre a svolgere la necessaria azione di prevenzione e di repressione dei reati, devono far fronte all'onere del controllo sul territorio delle migliaia di detenuti che avranno ottenuto il beneficio della detenzione domiciliare. Si potrebbe altresì realizzare un grande risparmio. È evidente, infatti, che il mantenimento di una persona in carcere, rispetto al mantenimento di una persona presso la propria abitazione, riducendo al minimo il sistema di controllo fisico sostituito da quello elettronico, certamente ridimensionerebbe i costi relativi alla detenzione,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo ritengano che la normativa vigente sui braccialetti elettronici debba essere modificata nel senso di offrire al detenuto l'alternativa tra lo strumento elettronico e la detenzione in carcere, in luogo della normativa attuale che prevede gli arresti domiciliari e la possibilità dell'utilizzo dei braccialetti elettronici soltanto a fronte della disponibilità del detenuto;
se ritengano che incrementare l'impiego di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici costituisca un'enorme riduzione di spesa per lo Stato.