Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00115

Atto n. 1-00115

Pubblicato il 17 luglio 2013, nella seduta n. 69

BULGARELLI , CASTALDI , PETROCELLI , VACCIANO , LUCIDI , MARTELLI , MORONESE , SCIBONA , GAETTI , MOLINARI , BLUNDO

Il Senato,

premesso che:

con decreto interministeriale del 17 febbraio 2012 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali ha decretato la compatibilità ambientale, limitatamente alle sole operazioni di accertamento, concernenti il progetto "Concessione di stoccaggio sotterraneo di gas naturale denominato Rivara" (DVA-DEC-2012-32 del 17 febbraio 2012);

il progetto è della ERG Rivara storage; successivamente, il Ministero dell'ambiente con nota prot. DVA-2012-0027984 ha comunicato una variazione dell'assetto societario della ERG Rivara storage, ora diventata Rivara gas storage;

a fine ottobre 2012 la commissione Via (valutazione impatto ambientale) non ha modificato le sue valutazioni: parere positivo alle trivellazioni nonostante gli accertamenti eseguiti a fine 2012;

considerato che:

la Regione Emilia-Romagna ha espresso, in più occasioni, parere negativo e contrario non solo alla realizzazione del progetto ma anche alla sola fase di accertamento;

il decreto ministeriale di Via è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2012, n. 30, parte seconda, ed era stato notificato anche ai Comuni di San Felice sul Panaro, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, tutti in provincia di Modena, e Crevalcore (Bologna);

per tali Comuni il termine di 120 giorni per proporre il ricorso straordinario al Capo dello Stato era in scadenza ai primi di luglio 2012;

a seguito tuttavia dell'entrata in vigore della normativa di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 74 del 2012 e successive modifiche, integrazioni e proroghe, che stabilisce la sospensione di tutti i termini, sia sostanziali che processuali, per attività riconducibili a soggetti aventi residenza o sede nei Comuni ricompresi nel decreto ministeriale all'uopo adottato, il termine utile per proporre il suddetto ricorso, per i Comuni citati sarebbe scaduto solo il 31 dicembre 2012;

i Comuni non hanno presentato il ricorso straordinario;

alcuni cittadini hanno invece depositato il ricorso straordinario al Capo dello Stato contro il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente, il Ministero per i beni culturali e Rivara gas storage Srl per l'annullamento, previa sospensione cautelare del decreto interministeriale DVA-DEC-2012-32 del 17 febbraio 2012;

tale ricorso è stato impugnato dalla Rivara gas storage, chiarendo in tal modo come la ditta sia ancora interessata alla realizzazione del deposito;

dopo gli eventi sismici del maggio 2012, i 3 predetti Ministeri avevano lasciato intendere, seppur in via informale, la sopravvenuta contrarietà anche al solo avvio della fase di accertamento di cui al decreto ministeriale 17 febbraio 2012;

non solo a tutt'oggi non è tuttavia intervenuto alcun atto formale di revoca di tale decreto ma si alternano notizie, smentite e rassicurazioni, che continuano tuttavia ad alimentare una condizione di assoluta incertezza quando, si ribadisce, sarebbe sufficiente che il Ministero dell'ambiente procedesse alla revoca del decreto ministeriale 17 febbraio 1012;

preso atto che:

il 3 giugno 2013, la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha annunciato, con la delibera GPG/2013/780, che sospenderà ogni decisione sui progetti di ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle zone del "cratere sismico", finché non saranno noti i risultati della commissione scientifica sulle possibili relazioni tra esplorazioni e aumento dell'attività sismica;

tale delibera non pare legalmente sostenibile,

impegna il Governo ad annullare definitivamente il decreto interministeriale DVA-DEC-2012-32 del 17 febbraio 2012, chiarendo in maniera definitiva che il deposito del gas di Rivara non può essere realizzato.