Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00110

Atto n. 1-00110

Pubblicato il 15 luglio 2013, nella seduta n. 66
Esame concluso nella seduta n. 73 dell'Assemblea (19/07/2013)

GIARRUSSO , BATTISTA , MORRA , AIROLA , BENCINI , BERTOROTTA , BIGNAMI , BLUNDO , BOCCHINO , BOTTICI , BUCCARELLA , BULGARELLI , CAMPANELLA , CAPPELLETTI , CASALETTO , CASTALDI , CATALFO , CIAMPOLILLO , CIOFFI , COTTI , CRIMI , DE PIETRO , DONNO , ENDRIZZI , FATTORI , FUCKSIA , GAETTI , GIROTTO , LEZZI , LUCIDI , MANGILI , MARTELLI , MARTON , MOLINARI , MONTEVECCHI , MORONESE , MUSSINI , NUGNES , ORELLANA , PAGLINI , PEPE , PETROCELLI , PUGLIA , ROMANI Maurizio , SANTANGELO , SCIBONA , SERRA , SIMEONI , TAVERNA , VACCIANO , DE PETRIS , DE CRISTOFARO , PETRAGLIA , CERVELLINI , BAROZZINO , URAS

Il Senato,

premesso che:

tra la notte del 29 e la mattina del 31 maggio 2013 la signora Alma Shalabayeva e la figlia di soli 6 anni, rispettivamente moglie e figlia di Mukhtar Ablyazov, uomo d'affari, oppositore e rifugiato politico kazako, sono state prelevate con la forza dalla loro abitazione di Roma, dove risiedevano dal 2012, da ingenti forze di polizia, per poi essere imbarcate forzatamente dall'aeroporto di Ciampino, su un aereo privato noleggiato dal Governo del Kazakistan, per essere riportate in patria;

da numerose fonti di stampa risulterebbe, inoltre, che alla alla ricerca della donna e della figlioletta avrebbero partecipato «almeno 50 uomini della Digos a pistole spianate»; l'intervento, inoltre, risulterebbe caratterizzato da spiccata violenza verbale e materiale sulla bambina, sulla madre e su un altro familiare presente;

a tal riguardo, il tribunale del riesame di Roma ha riconosciuto le gravi violazioni delle procedure usate per espellere a tempo di record Alma Shalabayeva e la figlia ed ha stabilito che il presupposto che giustificò l'espulsione, il "falso" passaporto della donna, non sussisteva;

il Consiglio italiano per i rifugiati (Cir) ha inoltre reso noto che "esiste il rischio molto concreto che la signora Shalabayeva possa subire nel suo paese trattamenti disumani";

considerato che:

l'art. 10, terzo comma, della Costituzione repubblicana dispone solennemente che: «Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge»;

il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'art. 19, comma 1, dispone: "In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione";

l'art. 19, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 26 settembre 2000 stabilisce che è vietato allontanare, espellere o estradare uno straniero "verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti";

la Corte europea dei diritti dell'uomo ha inoltre precisato che il rischio di subire torture, pene o trattamenti inumani o degradanti nel Paese di destinazione può provenire sia dalle autorità dello Stato di destinazione, sia da privati che operano nello Stato senza che l'autorità possa proteggere il soggetto, che da situazioni oggettive;

la legge n. 498 del 3 novembre 1988 rende esecutiva in Italia la convenzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, firmata a New York il 10 dicembre 1984, contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti;

in Kazakistan non verrebbero rispettati i fondamenti democratici e sarebbero costantemente violati i diritti umani, dato che emerge con chiarezza dall'ultimo rapporto di Amnesty International, dove si evidenzia che pratiche di tortura e seviziesono regolarmente perpetrate nei confronti degli oppositori e dissidenti kazaki da parte delle forze di polizia e di sicurezza;

valutato, segnatamente, che:

come rivelato da alcuni organi di stampa ("la Repubblica", 13 e 14 luglio 2013), l'ambasciatore kazako in Italia e il suo primo consigliere sono stati ricevuti, al Viminale, il 28 maggio 2013, dal Capo di Gabinetto del Ministro dell'interno e questi avrebbe assicurato ai diplomatici kazaki l'intenzione ministeriale di procedere all'intervento di polizia richiesto;

sempre dalle medesime fonti è emerso che sarebbe stato lo stesso Ministro dell'interno ad affidare al proprio Capo di Gabinetto l'incombenza di ricevere i diplomatici kazaki, dopo che questi lo avevano cercato insistentemente per ottenere un appuntamento urgente, finalizzato alla organizzazione del blitz che ha portato alla espulsione della signora Shalabayeva e di sua figlia;

in un comunicato del Governo del 12 luglio 2013 si legge, tra l'altro, che: «Risulta inequivocabilmente che l'esistenza e l'andamento delle procedure di espulsione non erano state comunicate ai vertici del Governo: né al Presidente del Consiglio dei ministri, né al Ministro dell'interno e neanche al Ministro degli affari esteri o al Ministro della giustizia». «Resta grave la mancata informativa al governo sull'intera vicenda, che comunque presentava sin dall'inizio elementi e caratteri non ordinari»;

a ciò si aggiunga che «il Ministero dell'interno, acquisite anche le valutazioni legali previste per legge, provvederà ad attivare la revoca in autotutela del provvedimento di espulsione sulla base delle circostanze e della documentazione sopravvenute, che consentono ora, e anzi impongono, una rivalutazione dei relativi presupposti. A seguito della revoca del provvedimento di espulsione, che verrà immediatamente resa nota alle autorità kazake attraverso i canali diplomatici, la signora Alma Shalabayeva potrà rientrare in Italia, dove potrà chiarire la propria posizione»;

appaiono, pertanto, evidenti, come sostenuto dal tribunale del riesame di Roma, gli errori materiali e sostanziali insiti nel decreto di espulsione e talmente gravi da attivare la procedura amministrativa di autotutela, volta alla revoca del provvedimento di espulsione;

in ogni caso e per quanto esposto, la procedura di espulsione della signora Shalabayeva e della figlioletta 6 sei anni appare gravemente viziata sotto il profilo sia costituzionale, che normativo, oltre che sotto quello politico, stante un possibile, ancorché ignoto, accordo intergovernativo volto al rimpatrio forzoso;

valutato, in ogni caso, che:

le operazioni di polizia di cui in premessa necessitano, certamente, di supporto politico governativo, stante sia il profilo della sicurezza interna, che quello delle relazioni diplomatiche e bilaterali con i Paesi interessati;

nel corso di un dibattito in Senato, il senatore Giuseppe Esposito, vicepresidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), ha addirittura sostenuto che «Se per alcune parti non è possibile avere informazioni per accordi internazionali sussistenti, c'è il Copasir che è delegato ad esaminare simili episodi per tutto il Parlamento»;

risultano, altresì, del tutto inevasi alcuni atti parlamentari di sindacato ispettivo da parte del Ministro dell'interno (tra cui l'interrogazione 4-00391). Ciò sottende non solo una grave inadempienza costituzionale e regolamentare, ma anche un evidente e notevole «imbarazzo» governativo;

valutato, inoltre che, come rivelato dal quotidiano «L'Unione Sarda» del 15 luglio, in data 6 luglio 2013 il sen. Silvio Berlusconi, leader del partito politico del Ministro dell'interno, avrebbe incontrato Nursultan Nazarbayev, presidente del Kazakistan, in Sardegna per un breve periodo di vacanza e i due avrebbero parlato del prelievo e del rimpatrio forzato della moglie e della figlia del dissidente kazako;

considerato, infine, che:

la responsabilità politica ed amministrativa del Ministro dell'interno risulta, alternativamente, incidente sotto due profili fondamentali. Per un primo profilo potrebbe palesarsi una responsabilità in eligendo, stante l'eventuale, ancorché ignota, volontà politica specifica di compiere deliberatamente le operazioni di polizia di cui in premessa e cioè di consegnare una madre ed una bambina innocenti, moglie e figlia di un oppositore politico, ad una dittatura accusata di violare i diritti umani (circostanza confermata dalla immediata ed evidente pretestuosa apertura a carico della signora Shalabayeva di un procedimento penale in Kazakistan per non meglio specificati capi di imputazione). Per un secondo, ma non meno grave profilo, si potrebbe configurare una palese responsabilità in vigilando, del Ministro dell'interno, stante la gravissima assenza di un imprescindibile canale comunicativo, informativo ed operativo tra il Ministro ed i suoi più diretti collaboratori, con riferimento ad operazioni di straordinaria gravità ed importanza, come la consegna illegale e coatta di una madre e di una bambina, moglie e figlia di un politico oppositore al regime dittatoriale;

in entrambi i casi indicati, risultano clamorosamente evidenti sia le violazioni di norme ordinarie e costituzionali, nazionali ed europee, sia la responsabilità politica in capo al Ministro dell'interno, il cui comportamento, da un lato, rischia di compromettere, fatalmente, le vite di una madre e di una bambina del tutto innocenti e la cui unica colpa era stata quella di fare affidamento sulle istituzioni italiane e, dall'altro, la gravissima compromissione della credibilità internazionale dell'Italia e delle sue istituzioni: circostanze che non consentono l'ulteriore permanenza del Ministro dell'interno, in una carica di così grave responsabilità ed impegno;

visto l'articolo 94 della Costituzione e visto l'articolo 161 del Regolamento del Senato,

esprime la propria sfiducia al Ministro dell'interno, onorevole Angelino Alfano, e lo impegna a rassegnare le proprie dimissioni.