Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00105
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Atto n. 1-00105 (procedura abbreviata)
Pubblicato il 10 luglio 2013, nella seduta n. 63
D'AMBROSIO LETTIERI , AIELLO , ALBERTI CASELLATI , ALICATA , AMORUSO , ARACRI , AZZOLLINI , BARANI , BERNINI , BIANCONI , BILARDI , BRUNI , BRUNO , CALIENDO , CARIDI , CARRARO , CASSANO , CERONI , CHIAVAROLI , COLUCCI , COMPAGNA , COMPAGNONE , CONTI , D'ALI' , D'ASCOLA , DE SIANO , ESPOSITO Giuseppe , FAZZONE , FLORIS , GALIMBERTI , GIBIINO , GIOVANARDI , GIRO , GUALDANI , IURLARO , LANIECE , LIUZZI , LONGO Eva , MANCUSO , MANDELLI , MARINELLO , MAZZONI , PAGANO , PAGNONCELLI , PELINO , PERRONE , PICCINELLI , PICCOLI , RAZZI , RIZZOTTI , ROMANI Maurizio , ROMANO , ROSSI Luciano , RUVOLO , SCIASCIA , SCILIPOTI , SCOMA , SERAFINI , TARQUINIO , TORRISI , VICECONTE , VOLPI , ZIZZA , ZUFFADA
Il Senato,
premesso che:
la celiachia o malattia celiaca, sindrome non ancora ben definita, è un'intolleranza permanente al glutine, un complesso di sostanze azotate che si forma durante l'impasto con acqua della farina di alcuni cereali; il glutine, in realtà, non è presente nel chicco del cereale o nella farina, ma si forma solo in seguito all'aggiunta di acqua e alla formazione dell'impasto;
la celiachia per manifestarsi necessita della contemporanea presenza di una predisposizione genetica e di un consumo di alimenti contenenti glutine; tuttavia molte persone riescono a convivere con essa senza accusare disturbi particolarmente gravi per molto tempo;
in Italia la celiachia è riconosciuta come malattia sociale e si stima colpisca all'incirca 400.000 italiani ovvero circa 2.800 nuovi casi ogni anno con un incremento del 9 per cento;
per combattere la malattia celiaca l'unica terapia attualmente riconosciuta valida è quella dietetica: il celiaco è quindi obbligato, per non accusare disturbi, gravi o meno gravi, ad eliminare dalla propria alimentazione tutti quegli alimenti che contengono anche solo piccole quantità di glutine;
in Italia il Servizio sanitario nazionale riconosce alla celiachia l'erogazione di alimenti senza glutine quale unica terapia secondo tetti massimi, fasce di età e sesso;
la disciplina relativa ai prodotti "dietetici", ritenuti "essenziali per categorie vulnerabili della popolazione", che regola anche in Italia la materia era costituita dalla direttiva 39/2009/CE e dal regolamento (CE) n. 41/2009;
premesso, inoltre, che:
la Commissione europea ha proposto, nel giugno 2011, una bozza di regolamento destinata a riorganizzare e semplificare il quadro normativo europeo riguardante i cosiddetti alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, ad esempio quella dei lattanti, includendo fra questi anche i prodotti per celiaci;
successivamente, il 14 novembre 2012, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno stralciato le specifiche indicazioni riguardanti gli alimenti per celiaci dalla proposta di regolamento e il trasferimento di tali indicazioni nel regolamento (UE) n. 1169/2011 (cosiddetto FIC, Food information to consumers);
la proposta di regolamento, approvata in seconda lettura l'11 giugno 2013, abroga, a due anni dalla pubblicazione, la direttiva quadro sugli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, cosiddetti dietetici, (direttiva 2009/39/CE) e il regolamento relativo agli alimenti per celiaci (regolamento (CE) n. 41/2009) ovvero le disposizioni relative agli alimenti senza glutine o a basso tenore di glutine;
in sostanza, il regolamento elimina di fatto la definizione di "alimenti dietetici" per i prodotti celiaci e trasferisce le disposizioni relative agli alimenti "senza glutine" e "a basso tenore di glutine" nell'ambito del regolamento (UE) n. 1169/2011 sulle informazioni alimentari al consumatore;
il trasferimento delle indicazioni del regolamento (UE) n. 41/2009 all'interno del FIC, in sostanza, garantisce il mantenimento delle tutele riconosciute ad oggi sui prodotti dietetici per celiaci;
da oggi e fino al 2015, infatti, gli alimenti senza glutine o a basso contenuto di glutine possono continuare ad essere proposti secondo le modalità attualmente vigenti; successivamente, secondo il nuovo regolamento, dovranno essere disciplinati nel contesto di tutte le altre norme europee riguardanti le informazioni sugli alimenti per i consumatori;
considerato che:
per disciplinare all'interno del FIC le definizioni "senza glutine" e "a basso contenuto di glutine" sarà necessario un atto di esecuzione che garantisca il permanere almeno dello stesso livello di protezione attualmente in capo agli alimenti destinati agli intolleranti al glutine;
anche le norme attualmente vigenti nel nostro Paese dovrebbero essere adeguate alle norme comunitarie in modo da confermare le garanzie allo stato previste a tutela dei celiaci;
in base alle nuove disposizioni europee gli alimenti e i prodotti per i celiaci rimarranno in vendita anche successivamente al 2015 ma potrebbero essere a rischio le procedure di controllo e la permanenza del Registro nazionale dei prodotti dietetici senza glutine introdotto dal decreto legislativo n. 111 del 1992;
considerato, infine, che nei prossimi due anni previsti dal regolamento, occorrerà profondere ogni impegno al fine di garantire, nel rispetto delle nuove norme europee, la tutela della salute e dei diritti dei celiaci,
impegna il Governo:
1) ad adoperarsi nei modi e nelle sedi opportune affinché nei provvedimenti legislativi di trasferimento delle norme sul "senza glutine" siano definiti con precisione i prodotti "ex dietetici" ovvero destinati ai celiaci al fine di consentire una corretta regolamentazione nazionale di tali prodotti;
2) ad adoperarsi nei modi e nelle sedi più opportune affinché le informazioni riguardanti il "senza glutine" siano inserite nel FIC, mantenendo chiaramente la distinzione tra alimenti di consumo corrente senza glutine e alimenti specificamente destinati ai celiaci.